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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/11/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 346/2019 in materia di lesione personale
T R A
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]in c. da Case sole n.78, rappresentato e difeso dall' Avv. GIUNTA
GA e avv. CALANDRA ANGELA parte attrice
CONTRO
già in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2 tempore, P.VA , rappresentato e difeso dall'avv. FALLICA FRANCESCO P.IVA_1 parte convenuta e contro
, dati mancanti CP_3 parte convenuta contumace
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore ha convenuto dinanzi questo Tribunale i convenuti in intestazione, adducendo che in data 09.07.2010 verso le ore 18:00, mentre conduceva al pascolo il proprio gregge di pecore, lungo la strada interpoderale insistente in c. da Baiatiche in
Mazzarino, veniva investito da una autovettura Fiat Brava condotta dalla propria compagna CP_3 che procedendo in retromarcia non si avvedeva dell'attore.
[...]
In seguito all'incidente l'attore ha riportato lesioni personali per le quali si rese necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso di Mazzarino, documentandosi a mezzo referto, la frattura di tibia e perone della gamba destra;
a seguito del decorso clinico e all'avvenuta guarigione veniva avanzata richiesta risarcitoria alla che negava il risarcimento contestando la Controparte_4 verificazione dell'evento. Parte attrice esperiva procedura di negoziazione assistita con esito negativo, stante la reiterata contestazione dell'an debeatur.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, previo addebito di responsabilità in capo alla , CP_3 veniva avanzata richiesta risarcitoria non inferiore ad euro 26.000,00 o nella diversa accertanda somma a seguito dell'istruzione del procedimento;
viene altresì allegata documentazione a supporto della domanda.
Si è costituita la convenuta Compagnia la quale in via preliminare ha eccepito la mancanza della condizione di procedibilità, stante l'assenza di specifica richiesta risarcitoria di parte attrice;
ha altresì eccepito che l'attore non si è mai reso disponibile ad effettuare la visita medico-legale presso il fiduciario della Compagnia;
viene altresì eccepita la carenza di legittimazione passiva della reiterandosi l'assoluta inesistenza del fatto storico;
viene altresì contestato il quantum della CP_1 richiesta risarcitoria.
Sebbene regolarmente citata è rimasta contumace la convenuta . CP_3
A seguito della concessione dei termini ex art.183 comma 6 c.p.c. la causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta utile per l'accertamento dell'an dell'evento, cui è seguito conferimento di incarico medico-legale per l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto e le lesioni.
Espletata l'istruttoria le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni mediante note a trattazione scritta e la causa assegnata in decisione con i termini ex art.190 c.p.c. all'udienza del 21.11.2024
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
È d'uopo rilevarsi come l'art. 2697 c.c. imponga all'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un
"danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela
(c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Deve ritenersi che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice. Il testimone escusso all'udienza del 09.11.2021 ha confermato la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore.
Nello specifico, il teste , non legato da vincoli di parentela con le parti in causa, ha Testimone_1 dichiarato di avere un fondo in C.da Baiatiche e che il giorno del sinistro stava recandosi nella sua proprietà; sebbene non abbia assistito agli istanti dell'incidente ha dichiarato che transitando sulla stradella interpoderale ha visto l'attore a terra con la gamba incastrata sotto la ruota dell'autovettura
Fiat Bravo;
ha confermato che si trattava della gamba destra, bloccata sotto la ruota posteriore lato guida dell'autovettura; ha altresì riferito che grazie all'aiuto di altra persona, l'attore venne caricato sull'auto del teste e condotto in Ospedale;
ha ulteriormente precisato che insieme al Testimone_2 hanno spinto l'auto liberando la gamba dell'attore, tutti questi fatti si sono verificati sulla stradella interpoderale.
Da quanto precede non può non rilevarsi che le dichiarazioni rese dal testimone facciano riferimento ad un contesto ben preciso di tempi, di luoghi e di persone e, come detto, non appaiono in contraddizione tra loro.
Il contegno processuale avuto dal testimone nel corso dell'escussione (peraltro, come detto, soggetto estraneo all'attore e non legato da alcun altro tipo di rapporto sociale) rafforza il convincimento di questo decidente circa la genuinità delle rese dichiarazioni.
Sul quantum risarcitorio - Il danno non patrimoniale
Le lesioni riportate dall'attore sono state oggetto di valutazione in sede di apposito elaborato peritale reso dall'ausiliario del Giudice, dott. che ha riconosciuto il nesso Persona_1 eziologico tra l'evento e il danno, accertando che i postumi invalidanti sono in correlazione con le fratture riportate al momento del sinistro. Dette menomazioni si sono tradotte in una invalidità permanente pari al 8%.
Quanto all'inabilità temporanea il CTU ha ritenuto quantificare una ITT di gg 13; una ITP di gg 30 al 75% , di gg 40 al 50%, di giorno 30 al 25%.
Per il ristoro dei riscontrati pregiudizi, si prevede l'applicazione delle tabelle ex art. 139 d.lgs.
209/2005 riferite ai pregiudizi cosiddetti micropermanenti. Il grado di invalidità riconosciuto, secondo i parametri tabellari ratione temporis applicabili (tabelle anno 2009) e in rapporto all'età del soggetto danneggiato (32), è risarcito con €. 11.739,00 (Punto danno biologico € 1.736,58)
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo, invece, si liquida complessivamente in € 5.544,00 considerando quale risarcimento per un giorno di invalidità temporanea assoluta € 88,00.
Si perviene così ad una quantificazione del danno non patrimoniale pari a € 17.283,00. Detta somma, affinché possa costituire integrale ristoro del danno patito allo stato attuale va rivalutata secondo gli indici istat Foi e con il calcolo degli interessi compensativi dalla data del sinistro a quella di emissione del presente provvedimento.
La somma finale derivante da tale ricalcolo ammonta quindi a € 26.581,25.
Dalla data della sentenza e sino al saldo, invece decorreranno i soli interessi legali.
Sul danno patrimoniale
Il ctu non ha riconosciuto spese mediche da liquidarsi a titolo di danno patrimoniale.
Sulle spese legali
Stante il riconoscimento della domanda di parte attrice le spese di lite vanno poste a carico del soccombente e in solido alla convenuta e vengono liquidate in applicazione dei CP_1 CP_5 parametri tabellari di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del decisum e dell'attività istruttoria espletata.
Restano a carico dei convenuti le spese della ct medico-legale liquidate come da separato decreto.
Quanto alla richiesta di rimborso dei compensi professionali corrisposti al Ctp di parte attrice, deve rilevarsi che manca agli atti di causa la prova documentale attestante sia l'effettivo pagamento della somma richiesta o, quanto meno un preavviso di parcella idoneo a giustificare la dazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, in persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è addebitabile a responsabilità esclusiva della convenuta . CP_3
Condanna in solido alla in persona del legale CP_3 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma di €. Parte_2
26.581,25 a titolo di danno biologico oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Condanna in solido con , in persona del legale CP_3 Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e compensi di lite a favore dell'attore che, applicazione dei valori tabellari di cui al d.M. 55/2014, si liquidano in complessivi €. 3.800,00 oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge + C.U. e spese notifica atti.
Gela 06.11.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 346/2019 in materia di lesione personale
T R A
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]in c. da Case sole n.78, rappresentato e difeso dall' Avv. GIUNTA
GA e avv. CALANDRA ANGELA parte attrice
CONTRO
già in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2 tempore, P.VA , rappresentato e difeso dall'avv. FALLICA FRANCESCO P.IVA_1 parte convenuta e contro
, dati mancanti CP_3 parte convenuta contumace
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore ha convenuto dinanzi questo Tribunale i convenuti in intestazione, adducendo che in data 09.07.2010 verso le ore 18:00, mentre conduceva al pascolo il proprio gregge di pecore, lungo la strada interpoderale insistente in c. da Baiatiche in
Mazzarino, veniva investito da una autovettura Fiat Brava condotta dalla propria compagna CP_3 che procedendo in retromarcia non si avvedeva dell'attore.
[...]
In seguito all'incidente l'attore ha riportato lesioni personali per le quali si rese necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso di Mazzarino, documentandosi a mezzo referto, la frattura di tibia e perone della gamba destra;
a seguito del decorso clinico e all'avvenuta guarigione veniva avanzata richiesta risarcitoria alla che negava il risarcimento contestando la Controparte_4 verificazione dell'evento. Parte attrice esperiva procedura di negoziazione assistita con esito negativo, stante la reiterata contestazione dell'an debeatur.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, previo addebito di responsabilità in capo alla , CP_3 veniva avanzata richiesta risarcitoria non inferiore ad euro 26.000,00 o nella diversa accertanda somma a seguito dell'istruzione del procedimento;
viene altresì allegata documentazione a supporto della domanda.
Si è costituita la convenuta Compagnia la quale in via preliminare ha eccepito la mancanza della condizione di procedibilità, stante l'assenza di specifica richiesta risarcitoria di parte attrice;
ha altresì eccepito che l'attore non si è mai reso disponibile ad effettuare la visita medico-legale presso il fiduciario della Compagnia;
viene altresì eccepita la carenza di legittimazione passiva della reiterandosi l'assoluta inesistenza del fatto storico;
viene altresì contestato il quantum della CP_1 richiesta risarcitoria.
Sebbene regolarmente citata è rimasta contumace la convenuta . CP_3
A seguito della concessione dei termini ex art.183 comma 6 c.p.c. la causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta utile per l'accertamento dell'an dell'evento, cui è seguito conferimento di incarico medico-legale per l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto e le lesioni.
Espletata l'istruttoria le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni mediante note a trattazione scritta e la causa assegnata in decisione con i termini ex art.190 c.p.c. all'udienza del 21.11.2024
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
È d'uopo rilevarsi come l'art. 2697 c.c. imponga all'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un
"danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela
(c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Deve ritenersi che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice. Il testimone escusso all'udienza del 09.11.2021 ha confermato la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore.
Nello specifico, il teste , non legato da vincoli di parentela con le parti in causa, ha Testimone_1 dichiarato di avere un fondo in C.da Baiatiche e che il giorno del sinistro stava recandosi nella sua proprietà; sebbene non abbia assistito agli istanti dell'incidente ha dichiarato che transitando sulla stradella interpoderale ha visto l'attore a terra con la gamba incastrata sotto la ruota dell'autovettura
Fiat Bravo;
ha confermato che si trattava della gamba destra, bloccata sotto la ruota posteriore lato guida dell'autovettura; ha altresì riferito che grazie all'aiuto di altra persona, l'attore venne caricato sull'auto del teste e condotto in Ospedale;
ha ulteriormente precisato che insieme al Testimone_2 hanno spinto l'auto liberando la gamba dell'attore, tutti questi fatti si sono verificati sulla stradella interpoderale.
Da quanto precede non può non rilevarsi che le dichiarazioni rese dal testimone facciano riferimento ad un contesto ben preciso di tempi, di luoghi e di persone e, come detto, non appaiono in contraddizione tra loro.
Il contegno processuale avuto dal testimone nel corso dell'escussione (peraltro, come detto, soggetto estraneo all'attore e non legato da alcun altro tipo di rapporto sociale) rafforza il convincimento di questo decidente circa la genuinità delle rese dichiarazioni.
Sul quantum risarcitorio - Il danno non patrimoniale
Le lesioni riportate dall'attore sono state oggetto di valutazione in sede di apposito elaborato peritale reso dall'ausiliario del Giudice, dott. che ha riconosciuto il nesso Persona_1 eziologico tra l'evento e il danno, accertando che i postumi invalidanti sono in correlazione con le fratture riportate al momento del sinistro. Dette menomazioni si sono tradotte in una invalidità permanente pari al 8%.
Quanto all'inabilità temporanea il CTU ha ritenuto quantificare una ITT di gg 13; una ITP di gg 30 al 75% , di gg 40 al 50%, di giorno 30 al 25%.
Per il ristoro dei riscontrati pregiudizi, si prevede l'applicazione delle tabelle ex art. 139 d.lgs.
209/2005 riferite ai pregiudizi cosiddetti micropermanenti. Il grado di invalidità riconosciuto, secondo i parametri tabellari ratione temporis applicabili (tabelle anno 2009) e in rapporto all'età del soggetto danneggiato (32), è risarcito con €. 11.739,00 (Punto danno biologico € 1.736,58)
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo, invece, si liquida complessivamente in € 5.544,00 considerando quale risarcimento per un giorno di invalidità temporanea assoluta € 88,00.
Si perviene così ad una quantificazione del danno non patrimoniale pari a € 17.283,00. Detta somma, affinché possa costituire integrale ristoro del danno patito allo stato attuale va rivalutata secondo gli indici istat Foi e con il calcolo degli interessi compensativi dalla data del sinistro a quella di emissione del presente provvedimento.
La somma finale derivante da tale ricalcolo ammonta quindi a € 26.581,25.
Dalla data della sentenza e sino al saldo, invece decorreranno i soli interessi legali.
Sul danno patrimoniale
Il ctu non ha riconosciuto spese mediche da liquidarsi a titolo di danno patrimoniale.
Sulle spese legali
Stante il riconoscimento della domanda di parte attrice le spese di lite vanno poste a carico del soccombente e in solido alla convenuta e vengono liquidate in applicazione dei CP_1 CP_5 parametri tabellari di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del decisum e dell'attività istruttoria espletata.
Restano a carico dei convenuti le spese della ct medico-legale liquidate come da separato decreto.
Quanto alla richiesta di rimborso dei compensi professionali corrisposti al Ctp di parte attrice, deve rilevarsi che manca agli atti di causa la prova documentale attestante sia l'effettivo pagamento della somma richiesta o, quanto meno un preavviso di parcella idoneo a giustificare la dazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, in persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è addebitabile a responsabilità esclusiva della convenuta . CP_3
Condanna in solido alla in persona del legale CP_3 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma di €. Parte_2
26.581,25 a titolo di danno biologico oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Condanna in solido con , in persona del legale CP_3 Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e compensi di lite a favore dell'attore che, applicazione dei valori tabellari di cui al d.M. 55/2014, si liquidano in complessivi €. 3.800,00 oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge + C.U. e spese notifica atti.
Gela 06.11.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca