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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/12/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3283/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.10.2025 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRAVETTI NICCOLO' GIANBATTISTA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso Cavour n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 09/06/2001, (atto n.
914, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
separati consensualmente con sentenza n. 414/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 15.5.2025.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I signori e si impegnano a mantenere Parte_1 Parte_2 un rapporto basato sul reciproco rispetto, nel superiore interesse dei figli e , Per_1 Per_2 cooperando sinergicamente per una loro crescita serena ed equilibrata.
pag. 1 di 6 2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori (ex art. Per_2
337-ter c.c.) con collocamento prevalente presso la madre che vivrà con lui e la sorella presso l'abitazione familiare sita a Torre D'isola (PV), Frazione Casottole, Via Per_1
Gabetta n. 1, dove entrambi i figli manterranno la loro residenza anagrafica.
3. La casa familiare (siccome identificata al punto precedente) di esclusiva proprietà del sig. , viene assegnata alla sig.ra sino alla indipendenza economica di Parte_1 Pt_2 entrambi i figli.
4. La signora intervenuta da parte sua la liberazione della casa Parte_2 coniugale (per intervenuta autosufficienza economica dei figli) avrà la facoltà di asportare in tutto od in parte secondo la propria discrezionale scelta ogni complemento, arredo ed elettrodomestico posto nell'immobile stesso divenendone definitivamente proprietaria esclusiva a titolo gratuito indipendentemente dalla originaria titolarità dei beni così come risultante dai contratti di acquisto.
5. Il signor si riserva all'atto della liberazione dell'immobile di sua Parte_1 esclusiva proprietà da parte della moglie ogni ampia facoltà in ordine alla sua detenzione o vendita;
contestualmente alla suddetta liberazione egli si impegna a corrispondere a ciascuno dei figli la somma di € =17.500,00=(diciassettemilacinquecento/00) esclusivamente a mezzo di bonifico bancario su conti esclusivamente intestati agli stessi;
tali importi devono intendersi come infruttiferi e non assoggettati ad alcuna rivalutazione monetaria.
6. In ordine al regime di visita padre figlio i genitori concordano che il signor
[...]
, fatti salvi migliori accordi, potrà tenere presso di sé il figlio dal venerdì Parte_1 Per_2 sera alla domenica sera a week end alterni e uno o due giorni a settimana con pernottamento (secondo le rispettive organizzazioni del padre e del figlio), valutata la distanza tra l'abitazione del padre e l'ubicazione della scuola frequentata dal figlio, secondo specifici accordi assunti con congruo anticipo con la madre;
ad anni alterni dal
23 Dicembre sino al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, con alternanza della giornata di Natale tra i genitori, le vacanze pasquali per metà periodo, previo accordo assunto con la madre con alternanza durante la giornate di Pasqua e lunedì dell'Angelo; per giorni quindici consecutivi durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il giorno 30 Maggio di ciascun anno.
pag. 2 di 6 7. Le modalità di visita di cui al precedente punto potranno essere derogate per impegni lavorativi dimostrabili del padre ovvero per impedimenti di salute del padre o del figlio, comunque accertabili.
8. Al fine di dare piena attuazione al principio di bigenitorialità, i genitori stabiliscono che dovrà essere concordata tra di loro qualsiasi decisione importante e significativa della vita del figlio minore, sia essa una scelta relativa alla salute, alla residenza, alla educazione e all'istruzione.
9. Ciascun genitore assume l'impegno di coltivare le relazioni personali di con Per_2
l'altro genitore, nonché di conservare e tutelare il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10. Il sig. si impegna a corrispondere alla signora a titolo di assegno Parte_1 Pt_2 perequativo in concorso al mantenimento la somma complessiva di euro 200,00 (pari ad euro 100,00 per ciascun figlio) sino alla indipendenza economica degli stessi.
Tale somma dovrà essere versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora presso Banca Di Asti Iban IT22A060 8511 3000000000 21 899 Parte_2 con rivalutazione ISTAT annuale.
11. I genitori convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, saranno a carico di ciascuno nella misura del 50%, giusto Protocollo del Tribunale di Pavia che si allega al presente atto sottoscritto dalle parti (Doc. Protocollo del
Tribunale di Pavia per la definizione delle spese straordinarie sottoscritto dalle parti).
La quota verrà rimborsata a chi l'avrà anticipata entro la fine del mese successivo a quando la spesa è stata sostenuta, previa esibizione di fattura o ricevuta.
12. Le parti convengono che l'Assegno Unico elargito dall'INPS a favore dei figli venga percepito integralmente dalla signora Pt_2
13. Le parti danno atto che il sig. a seguito della separazione si è Parte_1 accollato il 50% del rateo di pertinenza della signora del residuo Parte_2 mutuo concesso da Monte dei Paschi di Siena S.p.a. con atto a Rogito del Notaio Per_3 di Milano del 16 Dicembre 2009, repertorio N. 296303/48341, registrato a Milano 5, il
17 Dicembre 2009, n. 27.580 serie 1T (acceso per l'acquisto dell'immobile in Torre
D'Isola Via Gabetta 1); ogni ulteriore interesse, onere, spesa, anche di estinzione pag. 3 di 6 anticipata o rinegoziazione, connessa anche in via indiretta al contratto di mutuo citato saranno a suo esclusivo carico;
la signora esprime sin da ora il Parte_2 proprio eventuale e necessitato consenso alla rinegoziazione del mutuo citato;
14. La signora con la sottoscrizione del presente ricorso si Parte_2 obbliga entro e non oltre 90 giorni, dalla sottoscrizione stessa, ad accollarsi il 50% del rateo di pertinenza del signor del residuo mutuo concesso da Parte_1 [...] con atto pubblico a Rogito del Notaio dott. di Milano Controparte_1 Per_4 rep. N. 24365 / 8864 racc. N. registrato a Milano 4, in data 26 Ottobre 2017 serie 1T n.
55486 trascritto a Pavia in data 27 Ottobre 2017 n. 17757 Registro Generale, n. 11514
Reg. Particolare (acceso per l'acquisto della casa di esclusiva proprietà della moglie), ogni ulteriore interesse, onere, spesa, anche di estinzione anticipata o rinegoziazione, connessa anche in via indiretta al contratto di mutuo citato saranno a suo esclusivo carico;
il signor esprime sin da ora il proprio eventuale e necessitato Parte_1 consenso alla rinegoziazione del mutuo citato.
15. Le parti convengono che la autovettura modello Fiat 110 F berlina 500, targata
A9 (di proprietà del signor ) rimarrà in uso allo stesso con spese Parte_1
a suo carico con impegno al trasferimento al figlio al compimento del 18^ anno di età.
Allo stesso modo le parti convengono che la moto modello Malaguti targata X72S9L di proprietà del sig. , verrà utilizzata dal figlio quando a breve Parte_1 Per_2 prenderà il patentino, se il motoveicolo verrà posto in vendita, il ricavato verrà comunque destinato al figlio minore.
16. I genitori continueranno a gestire congiuntamente la pensione elargita a vantaggio del figlio nel suo esclusivo interesse. Per_2
Le parti si impegnano a scambiarsi la rendicontazione della pensione di e del suo Per_2 libretto dei risparmi almeno una volta ogni sei mesi a mezzo mail.
La parti danno atto che alla data di sottoscrizione del presente accordo sul libretto in oggetto vi è una giacenza pari ad euro 3.500,00.
17. I genitori convengono che i buoni fruttiferi dell'attuale valore di euro 22.000,00 a loro intestati, saranno devoluti vantaggio di entrambi i figli in misura pari al 50% al raggiungimento della maggiore età del secondogenito.
pag. 4 di 6 Le parti si impegnano a scambiarsi la documentazione relativa al valore dell'investimento almeno una volta ogni sei mesi a mezzo mail.
18. Il cane UG è di proprietà ed è intestato al che ne curerà le spese di salute, Parte_1 toeletta, e quelle straordinarie che si dovessero rendere necessarie. Il cane potrà continuare a restare presso la casa familiare e la provvederà a prendersi cura, Pt_2 esclusivamente con riferimento all'alimentazione. Egli se ne assumerà integralmente la cura e la custodia presso di sé durante i periodi di vacanza della moglie.
19. Le parti rinunciano reciprocamente a contributi a titolo di mantenimento personale essendo economicamente autosufficienti.
20. Le parti quindi, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa al di là di quanto previsto nel presente atto e di avere già risolto ogni questione patrimoniale e personale.
21. Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore . Per_2
22. Il sig. si impegna a farsi carico integralmente delle spese e dei compensi Parte_1 professionali relativi al presente giudizio.
23. Le condizioni di cui al presente ricorso sono per accordo delle parti, immediatamente operative a seguito della sottoscrizione del presente atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
06.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove pag. 5 di 6 documentali depositate (sentenza n. 414/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 15.5.2025, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi dalla data dell'udienza di comparizione nel giudizio di separazione, avvenuta in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da n Milano, in data 09/06/2001, (atto n. Parte_1 Parte_2
914, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3283/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.10.2025 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRAVETTI NICCOLO' GIANBATTISTA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso Cavour n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 09/06/2001, (atto n.
914, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
separati consensualmente con sentenza n. 414/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 15.5.2025.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I signori e si impegnano a mantenere Parte_1 Parte_2 un rapporto basato sul reciproco rispetto, nel superiore interesse dei figli e , Per_1 Per_2 cooperando sinergicamente per una loro crescita serena ed equilibrata.
pag. 1 di 6 2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori (ex art. Per_2
337-ter c.c.) con collocamento prevalente presso la madre che vivrà con lui e la sorella presso l'abitazione familiare sita a Torre D'isola (PV), Frazione Casottole, Via Per_1
Gabetta n. 1, dove entrambi i figli manterranno la loro residenza anagrafica.
3. La casa familiare (siccome identificata al punto precedente) di esclusiva proprietà del sig. , viene assegnata alla sig.ra sino alla indipendenza economica di Parte_1 Pt_2 entrambi i figli.
4. La signora intervenuta da parte sua la liberazione della casa Parte_2 coniugale (per intervenuta autosufficienza economica dei figli) avrà la facoltà di asportare in tutto od in parte secondo la propria discrezionale scelta ogni complemento, arredo ed elettrodomestico posto nell'immobile stesso divenendone definitivamente proprietaria esclusiva a titolo gratuito indipendentemente dalla originaria titolarità dei beni così come risultante dai contratti di acquisto.
5. Il signor si riserva all'atto della liberazione dell'immobile di sua Parte_1 esclusiva proprietà da parte della moglie ogni ampia facoltà in ordine alla sua detenzione o vendita;
contestualmente alla suddetta liberazione egli si impegna a corrispondere a ciascuno dei figli la somma di € =17.500,00=(diciassettemilacinquecento/00) esclusivamente a mezzo di bonifico bancario su conti esclusivamente intestati agli stessi;
tali importi devono intendersi come infruttiferi e non assoggettati ad alcuna rivalutazione monetaria.
6. In ordine al regime di visita padre figlio i genitori concordano che il signor
[...]
, fatti salvi migliori accordi, potrà tenere presso di sé il figlio dal venerdì Parte_1 Per_2 sera alla domenica sera a week end alterni e uno o due giorni a settimana con pernottamento (secondo le rispettive organizzazioni del padre e del figlio), valutata la distanza tra l'abitazione del padre e l'ubicazione della scuola frequentata dal figlio, secondo specifici accordi assunti con congruo anticipo con la madre;
ad anni alterni dal
23 Dicembre sino al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, con alternanza della giornata di Natale tra i genitori, le vacanze pasquali per metà periodo, previo accordo assunto con la madre con alternanza durante la giornate di Pasqua e lunedì dell'Angelo; per giorni quindici consecutivi durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il giorno 30 Maggio di ciascun anno.
pag. 2 di 6 7. Le modalità di visita di cui al precedente punto potranno essere derogate per impegni lavorativi dimostrabili del padre ovvero per impedimenti di salute del padre o del figlio, comunque accertabili.
8. Al fine di dare piena attuazione al principio di bigenitorialità, i genitori stabiliscono che dovrà essere concordata tra di loro qualsiasi decisione importante e significativa della vita del figlio minore, sia essa una scelta relativa alla salute, alla residenza, alla educazione e all'istruzione.
9. Ciascun genitore assume l'impegno di coltivare le relazioni personali di con Per_2
l'altro genitore, nonché di conservare e tutelare il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10. Il sig. si impegna a corrispondere alla signora a titolo di assegno Parte_1 Pt_2 perequativo in concorso al mantenimento la somma complessiva di euro 200,00 (pari ad euro 100,00 per ciascun figlio) sino alla indipendenza economica degli stessi.
Tale somma dovrà essere versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora presso Banca Di Asti Iban IT22A060 8511 3000000000 21 899 Parte_2 con rivalutazione ISTAT annuale.
11. I genitori convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, saranno a carico di ciascuno nella misura del 50%, giusto Protocollo del Tribunale di Pavia che si allega al presente atto sottoscritto dalle parti (Doc. Protocollo del
Tribunale di Pavia per la definizione delle spese straordinarie sottoscritto dalle parti).
La quota verrà rimborsata a chi l'avrà anticipata entro la fine del mese successivo a quando la spesa è stata sostenuta, previa esibizione di fattura o ricevuta.
12. Le parti convengono che l'Assegno Unico elargito dall'INPS a favore dei figli venga percepito integralmente dalla signora Pt_2
13. Le parti danno atto che il sig. a seguito della separazione si è Parte_1 accollato il 50% del rateo di pertinenza della signora del residuo Parte_2 mutuo concesso da Monte dei Paschi di Siena S.p.a. con atto a Rogito del Notaio Per_3 di Milano del 16 Dicembre 2009, repertorio N. 296303/48341, registrato a Milano 5, il
17 Dicembre 2009, n. 27.580 serie 1T (acceso per l'acquisto dell'immobile in Torre
D'Isola Via Gabetta 1); ogni ulteriore interesse, onere, spesa, anche di estinzione pag. 3 di 6 anticipata o rinegoziazione, connessa anche in via indiretta al contratto di mutuo citato saranno a suo esclusivo carico;
la signora esprime sin da ora il Parte_2 proprio eventuale e necessitato consenso alla rinegoziazione del mutuo citato;
14. La signora con la sottoscrizione del presente ricorso si Parte_2 obbliga entro e non oltre 90 giorni, dalla sottoscrizione stessa, ad accollarsi il 50% del rateo di pertinenza del signor del residuo mutuo concesso da Parte_1 [...] con atto pubblico a Rogito del Notaio dott. di Milano Controparte_1 Per_4 rep. N. 24365 / 8864 racc. N. registrato a Milano 4, in data 26 Ottobre 2017 serie 1T n.
55486 trascritto a Pavia in data 27 Ottobre 2017 n. 17757 Registro Generale, n. 11514
Reg. Particolare (acceso per l'acquisto della casa di esclusiva proprietà della moglie), ogni ulteriore interesse, onere, spesa, anche di estinzione anticipata o rinegoziazione, connessa anche in via indiretta al contratto di mutuo citato saranno a suo esclusivo carico;
il signor esprime sin da ora il proprio eventuale e necessitato Parte_1 consenso alla rinegoziazione del mutuo citato.
15. Le parti convengono che la autovettura modello Fiat 110 F berlina 500, targata
A9 (di proprietà del signor ) rimarrà in uso allo stesso con spese Parte_1
a suo carico con impegno al trasferimento al figlio al compimento del 18^ anno di età.
Allo stesso modo le parti convengono che la moto modello Malaguti targata X72S9L di proprietà del sig. , verrà utilizzata dal figlio quando a breve Parte_1 Per_2 prenderà il patentino, se il motoveicolo verrà posto in vendita, il ricavato verrà comunque destinato al figlio minore.
16. I genitori continueranno a gestire congiuntamente la pensione elargita a vantaggio del figlio nel suo esclusivo interesse. Per_2
Le parti si impegnano a scambiarsi la rendicontazione della pensione di e del suo Per_2 libretto dei risparmi almeno una volta ogni sei mesi a mezzo mail.
La parti danno atto che alla data di sottoscrizione del presente accordo sul libretto in oggetto vi è una giacenza pari ad euro 3.500,00.
17. I genitori convengono che i buoni fruttiferi dell'attuale valore di euro 22.000,00 a loro intestati, saranno devoluti vantaggio di entrambi i figli in misura pari al 50% al raggiungimento della maggiore età del secondogenito.
pag. 4 di 6 Le parti si impegnano a scambiarsi la documentazione relativa al valore dell'investimento almeno una volta ogni sei mesi a mezzo mail.
18. Il cane UG è di proprietà ed è intestato al che ne curerà le spese di salute, Parte_1 toeletta, e quelle straordinarie che si dovessero rendere necessarie. Il cane potrà continuare a restare presso la casa familiare e la provvederà a prendersi cura, Pt_2 esclusivamente con riferimento all'alimentazione. Egli se ne assumerà integralmente la cura e la custodia presso di sé durante i periodi di vacanza della moglie.
19. Le parti rinunciano reciprocamente a contributi a titolo di mantenimento personale essendo economicamente autosufficienti.
20. Le parti quindi, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa al di là di quanto previsto nel presente atto e di avere già risolto ogni questione patrimoniale e personale.
21. Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore . Per_2
22. Il sig. si impegna a farsi carico integralmente delle spese e dei compensi Parte_1 professionali relativi al presente giudizio.
23. Le condizioni di cui al presente ricorso sono per accordo delle parti, immediatamente operative a seguito della sottoscrizione del presente atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
06.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove pag. 5 di 6 documentali depositate (sentenza n. 414/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 15.5.2025, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi dalla data dell'udienza di comparizione nel giudizio di separazione, avvenuta in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da n Milano, in data 09/06/2001, (atto n. Parte_1 Parte_2
914, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6