TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. IE OL AR, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato, ex 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2216 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. CALIO' GENOVEFFA e MONASTRA C.F._1
ROSANNA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. NIVOLA MARIO , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09/07/2025 , il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Di TE NZ per l'anno 2015, per 152 giornate lavorative.
Lamentava che l' , nonostante idonea domanda amministrativa del 19/03/2016, non CP_1 aveva liquidato ed erogato in suo favore l'indennità di disoccupazione 2015, avendo respinto tale domanda in data 15/07/2016.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a liquidare ed erogare tale indennità, con vittoria CP_1 di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
ha adito questo Tribunale per ottenere il riconoscimento della Parte_1 indennità di disoccupazione agricola.
Preliminarmente, va verificata, anche d'ufficio, la tempestività del ricorso.
Ai sensi dell'art. 47, comma 3, DPR n. 639/1970 e successive modifiche, “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Dispone il comma 2 della disposizione appena citata, che il termine in questione decorre
“dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Ancora, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 103/1991, convertito in legge n. 166/1991, “I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639 , sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.”
È stato, sul punto, affermato dalla Suprema Corte il principio secondo cui “Ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto per le prestazioni previdenziali dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992), occorre fare riferimento alla scadenza dei termini stabiliti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo, senza che rilevi, a tali fini, la proposizione di un secondo ricorso amministrativo in relazione alla medesima prestazione” (Cass.
Civ., sez. L., n. 4247/2002).
Dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente abbia inoltrato domanda amministrativa di disoccupazione in data 19.3.2016 (cfr produzione documentale di parte ricorrente).
Risulta altresì che tale domanda sia stata rigettata con provvedimento espresso del 15.7.2016, avverso il quale non risulta essere stato proposto ricorso amministrativo.
Invero, il provvedimento di rigetto espresso appare financo tardivo, dovendosi considerare maturato il silenzio rigetto decorsi 90 giorni dalla domanda del 19.3.2016. In assenza di ricorso amministrativo, dunque, il dies a quo per il computo del termine decadenziale di un anno, previsto dal citato art. 47 comma 3 DPR n. 639/1970, può essere individuato, nel caso che occupa, nel trecentesimo giorno dalla domanda amministrativa del 19.3.2016, decretante il sicuro esaurimento del procedimento amministrativo, dal ché il termine di decadenza per proporre l'odierno ricorso risulta abbondantemente scaduto alla data di pendenza del presente giudizio.
Nessuna efficacia interruttiva poteva, oltretutto, essere riconosciuta al citato processo incoato dinanzi all'intestato Tribunale, conclusosi con sentenza n. 538/2024, in seno al quale nessuna espressa domanda di ottenimento dell'indennità di DS agricola relativa al 2015 era stata validamente spiegata.
Da quanto detto consegue che il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in cancelleria in data 9.7.2025, risulta tardivo e la domanda deve dichiararsi inammissibile per intervenuta decadenza.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 09/07/2025 Parte_1 CP_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 18/12/2025 .
Il Giudice
IE OL AR