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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/09/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2029 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 10.6.2025, vertente
TRA
con l'avv. Barbara Boldorini Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: scioglimento del matrimonio
Ragioni della decisione
1. ha domandato che il Tribunale pronunci la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in Roma, in data 31.5.1992, Per_ con , precisando che dall'unione sono nate le figlie , Controparte_1
Per_ nata a [...] il [...], di anni 28, nutrizionista;
, nata a [...] il 5 giugno
1 1998, di anni 26, diplomata in informatica”, nonché deducendo di vivere separata dal coniuge in virtù della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1420/2023.
Parte ricorrente ha articolato la seguente domanda: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor GA Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.”.
2. , benché evocato in giudizio, non si è costituito e deve Controparte_1 per l'effetto essere dichiarato contumace.
3. All'esito dell'udienza di comparizione, la causa è stata rimessa al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. comma, cod. proc. civ.
4. Ciò posto, il Tribunale rileva in primo luogo che, benché parte ricorrente discorra di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dall'estratto autentico dal registro degli atti di matrimonio emerge che il matrimonio è stato trascritto nella parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (cfr. estratto in atti dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 1992, atto 00361, parte I, serie 02).
Orbene, ai sensi dell'art. 124 dell'Ordinamento dello Stato civile, recato dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nella parte prima dei registri di matrimonio sono trascritti gli atti di matrimonio celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile, con la conseguenza che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere qualificata nei termini di domanda di scioglimento dello stesso.
5. Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione, definito con la sentenza indicata sopra, passata in giudicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla
2 separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
6. Non devono essere assunte ulteriori statuizioni, in mancanza di domande accessorie e tenuto conto che le figlie nate dal matrimonio sono ampiamente maggiorenni.
7. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Roma, in data 31.5.1992; Controparte_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto 00361, parte I, serie 02);
c) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2029 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 10.6.2025, vertente
TRA
con l'avv. Barbara Boldorini Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: scioglimento del matrimonio
Ragioni della decisione
1. ha domandato che il Tribunale pronunci la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in Roma, in data 31.5.1992, Per_ con , precisando che dall'unione sono nate le figlie , Controparte_1
Per_ nata a [...] il [...], di anni 28, nutrizionista;
, nata a [...] il 5 giugno
1 1998, di anni 26, diplomata in informatica”, nonché deducendo di vivere separata dal coniuge in virtù della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1420/2023.
Parte ricorrente ha articolato la seguente domanda: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor GA Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.”.
2. , benché evocato in giudizio, non si è costituito e deve Controparte_1 per l'effetto essere dichiarato contumace.
3. All'esito dell'udienza di comparizione, la causa è stata rimessa al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. comma, cod. proc. civ.
4. Ciò posto, il Tribunale rileva in primo luogo che, benché parte ricorrente discorra di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dall'estratto autentico dal registro degli atti di matrimonio emerge che il matrimonio è stato trascritto nella parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (cfr. estratto in atti dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 1992, atto 00361, parte I, serie 02).
Orbene, ai sensi dell'art. 124 dell'Ordinamento dello Stato civile, recato dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nella parte prima dei registri di matrimonio sono trascritti gli atti di matrimonio celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile, con la conseguenza che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere qualificata nei termini di domanda di scioglimento dello stesso.
5. Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione, definito con la sentenza indicata sopra, passata in giudicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla
2 separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
6. Non devono essere assunte ulteriori statuizioni, in mancanza di domande accessorie e tenuto conto che le figlie nate dal matrimonio sono ampiamente maggiorenni.
7. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Roma, in data 31.5.1992; Controparte_1
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto 00361, parte I, serie 02);
c) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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