Sentenza breve 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 19/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02757/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2757 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in relazione alla procedura Codice CPV: -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica e Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione e previa adozione delle misure cautelari più idonee
1) della nota -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 12.11.2025 con la quale l'A resistente ha rigettato la richiesta del ricorrente di esercitare il diritto di prelazione di cui all'art.4 bis L.203/1982 e 6 comma 1 del Dlgs 228/2001 nell'ambito della procedura indetta con atto autorizzativo n.377 del 24 marzo 2025 per l'affidamento del Servizio di sfalcio dell'erba presso l'Aeroporto militare di -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- - per un periodo di anni 6 mediante procedura ristretta accelerata ai sensi dell'art. 72 comma 6 D. Lgs. 36/2023;
2) della determina di aggiudicazione e/o dell'atto dispositivo di affidamento e di qualunque ulteriore atto presupposto ivi compresi i verbali di verifica della documentazione amministrativa, di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, e qualunque ulteriore atto connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato;
3) ove occorra: dell'atto autorizzativo n.-OMISSIS- del 24 marzo 2025 di indizione del bando di tutti gli allegati nella parte in cui escludono la sussistenza del diritto di prelazione del ricorrente;
4) ove occorra: della nota -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- 22-05-2025
5) della concessione demaniale ove rilasciata;
nonché per la declaratoria
del diritto di prelazione di cui all'art.4 bis L.203/1982 e 6 comma 1 del Dlgs 228/2001 del ricorrente in luogo dell'omonima impresa agricola del sig. -OMISSIS- con il quale è stato stipulato il contratto registrato in data 7 ottobre 2025 rep n. 537 serie 3°
previo accertamento, anche in via incidentale della illegittimità:
6) della nota -OMISSIS- del 26- 06-2024 con la quale il comando ha revocato il contratto rep n.40/2019 e di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale ivi compresa ostativo all'esercizio del diritto di prelazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica e dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. DR MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno ricorrente, sig. -OMISSIS-, titolare dell’omonima impresa agricola, era affidatario in regime di concessione del servizio di sfalcio d’erba con oneri di manutenzione ordinaria su alcuni sedimi militari del Comando -OMISSIS- di -OMISSIS- -del pari oggetto di concessione- in virtù del contratto n. 40 del 30.12.2019, con durata dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 (doc. 16 di parte ricorrente).
2. Con nota del 26 giugno 2024 (doc. 11 di parte ricorrente) l’Amministrazione della Difesa scioglieva il rapporto concessorio -espressamente richiamando l’art. 13 del contratto (recante clausola risolutiva ex art. 1456 cod. civ. e di decadenza: doc. 16 cit. pag. 8)- a motivo della contestata violazione degli artt. 2 e 9 del contratto (relativi, rispettivamente, all’oggetto della concessione e al divieto di adibizione dei sedimi ad altro scopo: doc. 16, pagg. 3 e 5) e dell’art. 4 del capitolato d’oneri (recante, tra gli altri, il divieto di sfruttamento agricolo dei cespiti: doc. 15 di parte ricorrente, pagg. 2 e 3 del pdf) nonché dei principi di correttezza e buona fede; ciò in quanto il sig. -OMISSIS-, destinatario di un’ordinanza di sequestro preventivo, avrebbe utilizzato i terreni in concessione per scopi diversi da quelli pattuiti, segnatamente per ottenere aiuti diretti dall’Unione Europea. Tale provvedimento di revoca non risulta essere stato giudizialmente impugnato.
3. A seguito dell’indizione di una nuova procedura ristretta per l’affidamento della medesima concessione (con bando del 27 marzo 2025: doc. 8 di parte ricorrente), il sig. -OMISSIS- ha presentato la propria manifestazione di interesse, ma è stato escluso con comunicazione del 22 maggio 2025 (doc. 9 di parte ricorrente) per grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023, ravvisato nello scioglimento del pregresso rapporto concessorio per inadempimento contrattuale. Anche tale provvedimento di esclusione non è stato impugnato.
4. Nelle more, con provvedimento depositato il 31 ottobre 2025, il GUP presso il Tribunale di -OMISSIS- ha pronunciato sentenza di proscioglimento n. -OMISSIS- (doc. 21 di parte ricorrente) nei confronti del sig. -OMISSIS- e degli altri indagati per insussistenza del fatto la cui contestazione aveva dato origine al sequestro.
5. Sulla scorta di tale pronuncia, il ricorrente -che già con nota del 4 luglio 2024 (doc. 22 della produzione attorea) aveva chiesto l’annullamento d’ufficio della revoca- con note del 31 ottobre e 7 novembre 2025 (docc. 25 e 26 di parte ricorrente), ha diffidato nuovamente l’Amministrazione ad annullare in autotutela la revoca del 2024 nonché l’esclusione del 2025, e a consentirgli, inoltre, l’esercizio del diritto di prelazione agraria, ai sensi dell’art. 4-bis della L. 203/1982.
6. Con la nota -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 12 novembre 2025 (doc. 1 di parte ricorrente), l’Amministrazione militare ha rigettato le istanze, deducendo la legittimità del provvedimento in quanto fondato sugli elementi conoscitivi all’epoca disponibili e in quanto, in ogni caso, il diritto di prelazione non sarebbe spettato, poiché gli stessi elementi informativi emersi avrebbero comunque integrato un grave illecito professionale, con conseguente esclusione dalla gara.
7. La procedura si concludeva, nelle more, con l’aggiudicazione della concessione in favore del sig. -OMISSIS- con atto n. 642 dell’11 giugno 2025 e la conseguente stipula del contratto in data 7 ottobre 2025 (docc. 2 e 10 della produzione attorea); atti che il ricorrente assume aver conosciuto all’esito di accesso riscontrato in data 28 novembre 2025 (doc. 27 della produzione attorea).
8. Con il presente ricorso, notificato il 5 dicembre 2025 e depositato il 19 dicembre 2025, il sig. -OMISSIS- ha quindi agito per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della citata nota del 12 novembre 2025 nonché dell’aggiudicazione della procedura in favore del sig. -OMISSIS- e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui, ove occorra, l’atto d’indizione della procedura ristretta, la nota di esclusione prot. n. ASR005 REG2025 0009458 del 22 maggio 2025 e, in via incidentale, la nota di revoca del precedente contratto (rep. n. 40/2019) prot. n. M_D ASR005 REG2024 0011537 del 26 giugno 2024.
9. Lamentando, con unico articolato motivo, “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e violazione dei principi di correttezza, buona fede e buona amministrazione. Violazione dell’art. 4-bis L.203/1982 e 6 comma 1 del Dlgs 228/2001 ”, il ricorrente sostiene, in sintesi, che la sentenza di proscioglimento emessa dal GUP presso il Tribunale di -OMISSIS-, avendo fatto venir meno i presupposti di fatto e di diritto su cui si fondavano la revoca della concessione e la successiva esclusione dalla gara, avrebbe imposto all’Amministrazione, in ossequio ai principi di buona fede e buona amministrazione, di annullare in autotutela i propri precedenti atti. Il diniego opposto con la nota impugnata sarebbe pertanto illegittimo, in quanto viziato da travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, con la conseguenza che, ripristinata la posizione del ricorrente, dovrebbe essergli riconosciuto il diritto di prelazione nella nuova procedura.
Per le Amministrazioni intimate si è costituita l’Avvocatura di Stato, che, con memoria depositata in data 12 gennaio 2026 ha eccepito in rito l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza
Non si è costituito il controinteressato al quale il ricorso è stato notificato mediante trasmissione ad indirizzo PEC estratto dall’indice INI-PEC.
All’udienza camerale del 15 gennaio 2026, fissata per la discussione della domanda cautelare, il collegio ha posto d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. e come riportato nel verbale, la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario circa la domanda di accertamento del diritto di prelazione agraria nonché rispetto ai profili concernenti lo scioglimento anticipato del preesistente rapporto concessorio per inadempimento.
Il difensore di parte ricorrente ha chiesto di fissare udienza pubblica per la discussione nel merito della controversia, nonché, in subordine, termine per presentare memoria onde argomentare anche sulle questioni sollevate d’ufficio dal collegio.
All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con annuncio di possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 120 cod. proc. amm., dandone parimenti atto a verbale.
DIRITTO
A.1) In limine il collegio rileva la sussistenza dei presupposti processuali per la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi delle norme che precedono.
Con particolare riguardo al requisito dell’integrità del contraddittorio (espressamente prescritto dal citato art. 60 cod. proc. amm.), posta l’intervenuta costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, il collegio reputa valida la notifica del ricorso ad indirizzo PEC professionale dell’aggiudicatario (sig. -OMISSIS-) risultante dall’elenco INI-PEC. Ciò in conformità all’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, già fatto proprio dalla Sezione, secondo cui, l’indirizzo PEC professionale, in quanto integrante domicilio digitale, è deputato allo scambio, pienamente produttivo di effetti giuridici, di comunicazioni e notificazioni non circoscritte alla mera attività professionale (cfr. in tal senso Cass. Civ., sez. I, 6 maggio 2024, n. 12134 per cui “ l’indirizzo INI-PEC risulta utilizzabile anche per notifiche diverse da quelle relative alla professione del destinatario, mancando tra l’altro un domicilio digitale per ogni singolo atto ”; nonché T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, 27 ottobre 2025 n. 3032; 17 febbraio 2025 n. 754; e 16 ottobre 2024 n. 3410). Il principio è mutuabile anche al caso concreto alla stregua dell’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese dell’indirizzo PEC incombente sulla categoria degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti: cui appartiene il controinteressato.
Per altro verso, non si ravvisa una posizione di formale controinteresse in capo agli altri partecipanti ammessi alla procedura -nominativamente indicati nel verbale n. 13 dell’11 giugno 2025: doc. 5 della produzione attorea- in quanto mentre, tramite l’impugnativa dell’esclusione, parte ricorrente deduce un interesse strumentale alla rinnovazione della gara, sotto altro profilo l’eventuale accertamento dell’allegato diritto di prelazione (cui si collega strettamente la domanda di accertamento dell’illegittimità della revoca della concessione preesistente), implicherebbe un vantaggio immediato in suo favore. In ogni caso, le ragioni di palese inammissibilità e infondatezza del gravame, appresso specificate, rendono applicabile al caso concreto l’art. 49 comma 2 cod. proc. amm. (“ L’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74 ”).
A.2) Alla decisione del giudizio con sentenza in forma semplificata non ostano neppure le richieste articolate in udienza dalla difesa del ricorrente.
Ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata è preclusa solo allorché (almeno) una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione. Fuori dai predetti casi tassativamente indicati -ai quali non sono riconducibili né la mera richiesta di fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito né la rinuncia dell’istanza (parimenti non ostativa)- la decisione di applicare l’istituto disciplinato dalla norma che precede è rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice nel superiore interesse generale alla sollecita definizione dei processi, in ossequio ai principi predicati dall’art. 111 Cost.
Quanto, poi, alla richiesta subordinata di concedere termine per dedurre con memoria sulla medesima questione è sufficiente osservare -in linea con la costante giurisprudenza già più volte ribadita anche dalla Sezione- che l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. prevede che tale questione sia semplicemente indicata in udienza dal giudice, e che di ciò si dia atto a verbale, senza altre formalità; la necessità di darne avviso alle parti con ordinanza e di dar loro un termine per dedurre in proposito è prevista solo per la diversa ipotesi in cui la questione stessa sia rilevata dopo il passaggio in decisione, e non è evidentemente possibile estendere questa formalità, che comporta un apprezzabile aggravio dei tempi del processo, a casi non previsti (cfr. T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 17 febbraio 2025 n. 625 e 13 gennaio 2025 n. 82).
B.1) Ciò posto, e come da avviso reso in udienza, deve quindi dichiararsi la manifesta inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario nelle parti in cui è domandato l’accertamento dell’allegata titolarità della prelazione agraria sui fondi demaniali per cui è controversia ed è contestata l’illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione di annullare la revoca del rapporto concessorio. Come sopra evidenziato, i due profili si palesano, peraltro, strettamente interconnessi. Tenuto conto, infatti, che la concessione pregressa aveva efficacia fino al 31 dicembre 2024 (cfr. docc. 16 e 17 del ricorrente) e che sia la pubblicazione del bando della nuova procedura ristretta, sia il proscioglimento del ricorrente disposto dal GUP presso il Tribunale di -OMISSIS-, sia le richieste di riforma della revoca della concessione ad esso conseguenti (docc. 8, 21, 25 e 26 della produzione attorea) sia la nota oggi impugnata sono tutti successivi a quella data, l’intento del ricorrente appare essere soltanto quello di accertare -previo riconoscimento dell’illegittimità della revoca- la sua qualità di “concessionario uscente”, cui è collegata l’allegata titolarità della prelazione agraria.
Al riguardo appare opportuno inquadrare -sia pure in termini necessariamente cursori- la disciplina rilevante.
L’art. 4 bis Legge 3 maggio 1982, n. 203 (come aggiunto dall’art. 5 D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228), stabilisce che, ove il locatore alla scadenza del contratto intenda concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare le offerte ricevute al conduttore: costui ha diritto di prelazione se entro quarantacinque giorni dal ricevimento di tale comunicazione offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal conduttore.
Tale diritto di prelazione è stato esteso ai beni demaniali e del patrimonio indisponibile dall’art. 6 D.lgs. n. 228/2001 (rubricato " Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili "), a tenore del cui comma 1: “ Le disposizioni recate [...] , dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa ”.
Il successivo comma 4 bis del citato art. 6 - nella versione introdotta dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (conv. con Legge 15 luglio 2022, n. 91) -, a sua volta, nell’istituire un regime di preferenza, in caso di scadenza del contratto di affitto o della concessione amministrativa, per i giovani imprenditori agricoli (di età tra 18 e 40 anni) i quali abbiano manifestato interesse all’affitto o alla concessione, fa salvo “ il diritto di prelazione di cui all'art. 4- bis della legge 3 maggio 1982, n. 203 ”; così confermando l’applicabilità del diritto di prelazione ex art. 4 bis cit. alle concessioni amministrative di beni demaniali o di beni del patrimonio indisponibile.
Tanto osservato in termini generali, per fermo indirizzo interpretativo la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi , ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. ex multis Cass., S.U. 31 luglio 2018 n. 20350; Cass. S.U. 16 maggio 2008 n. 12378).
Con specifico riferimento alla questione d’interesse, la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che la controversia relativa alla sussistenza del diritto di prelazione agraria, in capo ad un soggetto che abbia concluso con un ente pubblico un contratto di affitto di fondo rustico, appartiene alla giurisdizione ordinaria quand’anche introdotta mediante l’impugnazione di un’aggiudicazione disposta all’esito di un procedimento amministrativo di scelta del contraente (Cass. S.U. Ord. 30 gennaio 2023 n. 2753 e analogamente: Id. Ord. 28 dicembre 2023 n. -OMISSIS- e Ord. 2 maggio 2019 n. -OMISSIS-).
Il precipitato è basato sulla premessa che la prelazione legale si configura come diritto soggettivo potestativo, il quale non può essere degradato o affievolito da provvedimenti amministrativi. Talché nel caso di procedura per la scelta dell’affittuario di un fondo agricolo di proprietà di un’azienda pubblica, in relazione al quale esistano titolari del diritto di prelazione (legale o convenzionale), la controversia avente quale petitum sostanziale la contestazione dell’esercizio della prelazione, rientra nella giurisdizione ordinaria.
Tali principi, forgiati principalmente sulle fattispecie dell’alienazione e dell’affitto di fondi rustici di enti pubblici, sono declinabili -alla luce del richiamato art. 6 D.lgs. 228/2001- quando la titolarità del diritto di prelazione sia allegata in una procedura di concessione di un bene demaniale.
In senso contrario (e rinviando a quanto si dirà ulteriormente infra a proposito della revoca della concessione) non depongono le prescrizioni dell’art. 133 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. amm., che devolvono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sulle concessioni di beni e servizi pubblici -con eccezione di quelle afferenti indennità, canoni ed altri corrispettivi-. Ciò in conformità alle coordinate scandite dalla Corte Costituzionale fin dalla nota sentenza n. 204/2004 per cui è consentito affidare la materia dei pubblici servizi (e così anche quella dei beni pubblici) alla giurisdizione esclusiva del G.A., solo se in essa la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo.
Non è questa, tuttavia, la situazione in cui si versa in specie.
Soltanto il nucleo censorio che si appunta contro l’esclusione dalla procedura investe manifestazioni del potere pubblico che si fronteggiano a una posizione d’interesse legittimo. Viceversa le ragioni di critica -qui in esame- con cui si stigmatizza il mancato riconoscimento del diritto di prelazione non attengono alla celebrazione della gara e, dunque, non intersecano i poteri discrezionali dell’Amministrazione di selezione del contraente, essendosi in proposito la P.A. limitata a disconoscere (secondo il ricorrente, in modo errato) la titolarità del diritto di prelazione. Con la conseguenza che la controversia riguarda indubbiamente l’esercizio di un diritto soggettivo; come tale conoscibile solo dall’autorità giudiziaria ordinaria.
Di tanto appare consapevole, del resto, lo stesso deducente allorché rileva come “… l’esclusione disposta con nota ASR005 REG2025 0009458 22-05-2025 non osti all’esercizio del diritto di prelazione di cui all’art. 4 bis l.203/1982. Tale norma, infatti, individua una procedura speciale all’interno della quale non è previsto alcun onere del prelazionario di concorrere con altri nell’individuazione della migliore offerta. Semmai è esattamente il contrario poiché, in omaggio ai principi sottesi alla continuazione dell’attività agricola sul fondo, a garanzia della parte debole del rapporto e della continuità 17 aziendale, l’unico onere è quello di offrire “condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore” …” (pagg. 16-17 del ricorso).
Si conferma così che la pretesa azionata si giostra nella relazione, di matrice schiettamente paritetica, tra il diritto potestativo dedotto dal ricorrente e la soggezione a concedere la prelazione dallo stesso ascritta alla parte intimata.
B.2) Passando, quindi, al rifiuto dell’Amministrazione di annullare la revoca del preesistente rapporto concessorio, in disparte la dubbia ammissibilità sotto altro profilo della doglianza che -stante l’intervenuta cessazione del termine di efficacia fissato per il 31 dicembre 2024 e tenuto conto che la revoca non è mai stata giudizialmente contestata- sembra assumere i contorni di un’azione atipica di accertamento della qualità di “concessionario uscente” fuori dagli stringenti limiti stabiliti dalla giurisprudenza (che ne consente l’esperimento solo in assenza di un rimedio processuale tipico: cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2024 n. 2508); nondimeno, pure al riguardo, come da rituale avviso in udienza, deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Appare utile ribadire in fatto che nel rapporto controverso convergono una concessione di beni demaniali e una concessione di servizio aventi ad oggetto rispettivamente le aree di sedime e l’attività di sfalcio dell’erba.
Ora, se le citate lettere b) e c) dell’art. 133 comma 1 cod. proc. amm. espressamente escludono dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su indennità, corrispettivi e altri canoni, la giurisprudenza, in coerenza con il richiamato insegnamento della Corte Costituzionale, ritiene allo stesso modo estranee al perimetro della giurisdizione esclusiva le vicende contenziose concernenti ogni altro atto avente natura paritetica. Ciò sul rilievo che le dispute rimesse al giudice ordinario “ sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico (contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa"), senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla P.A. per la tutela d’interessi generali ” (Cass. Civ., Sez. Un., 28 agosto 2025, n. 24074).
Tra queste devono annoverarsi anche le fattispecie aventi ad oggetto “... la risoluzione anticipata del contratto, autoritativamente disposta dall'Amministrazione committente a causa dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del privato: anch'esse, infatti, attengono alla fase esecutiva, implicando la valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto, e quindi incidente sul diritto soggettivo dell'appaltatore o del concessionario alla prosecuzione del rapporto. L'accertamento di tale diritto spetta al Giudice ordinario, mediante la verifica della legittimità dell'atto e dell'eventuale violazione delle clausole contrattuali da parte dell'Amministrazione, e ciò indipendentemente dalla veste formalmente amministrativa della determinazione adottata dalla committente, la quale non ha natura provvedimentale, nonostante il carattere unilaterale della risoluzione, che non cessa per ciò solo di operare nell'ambito delle posizioni paritetiche delle parti ” (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 10 gennaio 2019, n. 489, e giurisprudenza ivi citata: Cass., Sez. Un., 3 maggio 2017, n. 10705; 12 maggio 2006, n. 10994; 18 ottobre 2005, n. 20116 nonché T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, 19 dicembre 2025 n. 3625).
Nell’ottica della corretta qualificazione del potere attivato dall’Amministrazione occorre verificare se l’atto impugnato trovi una plausibile collocazione all’interno di parametri o schemi civilistici (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 dicembre 2022, n. 11000), spettando al giudice “… qualificare gli atti amministrativi oggetto di giudizio (da ultimo, V, 4 ottobre 2021, n. 6606). Si tratta di un potere ufficioso, il cui esercizio non è vincolato né dall'intitolazione dell'atto, né tanto meno dalle deduzioni delle parti in causa (V, 5 giugno 2018, n. 3387). L'esatta qualificazione di un provvedimento va infatti effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall'amministrazione, con la conseguenza che l'apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa o impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell'atto stesso, non è vincolante né può prevalere sulla sostanza e neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell'atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato (V, 28 agosto 2019, n. 5921; IV, 18 settembre 2012, n. 4942) " (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2021, n. 7320; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2022, n. 5064 nonché, di nuovo, T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, 19 dicembre 2025 n. 3625).
Facendo applicazione dei principi esposti, si conferma il difetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella vicenda in esame.
Ed invero:
- l’art. 4 del capitolato d’oneri vietava lo sfruttamento a fini agricoli delle aree di sedime oggetto di concessione (doc. 15 di parte ricorrente, pag. 2 del pdf);
- a sua volta l’art. 9 del contratto di servizio n. 40/2019 stabiliva il divieto di adibizione dei cespiti oggetto del servizio in concessione per scopi diversi da quelli ivi previsti (doc. 16 di parte ricorrente, pagg. 5 e 6);
- il successivo art. 13 (sotto la rubrica “ Revoca per inadempienza – decadenza ”) dosponeva che: “ In caso d’inadempienza da parte del Concessionario ad uno o più degli obblighi assunti di cui agli artt. 3,5,9,10 e 12, il presente atto si intenderà revocato di pieno diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza alcun obbligo per l’A.D. di preavviso.
Il concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, qualora abbia mutato la destinazione del bene o, comunque, ne abbia fatto un uso irregolare, si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico. La revoca della concessione sarà comunicata al Concessionario mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento ” (doc. 16 cit., pag. 8);
- infine la nota del 26 giugno 2024, di revoca della concessione, nel dare conto delle risultanze dell’attività d’indagine all’epoca svolte nei confronti del ricorrente, osservava che: “ Nei fatti, tale situazione si qualifica quale palese violazione dell’art. 9 del contratto in parola (Modifiche al cespite), in virtù del quale “Il Concessionario non può destinare l’area oggetto del servizio in concessione per scopi diversi da quelli previsti dalla stessa” …”; ed ancora che: “ I suesposti comportamenti costituiscono, nella loro concretezza, una violazione dei più generali principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1371 c.c.) che devono sussistere per tutte le fasi del rapporto contrattuale nonché del principio di mutua fiducia (art. 3 del D.Lgs. 36-2023) ”; per concludere che: “ Per le ragioni sopra esposte, in aderenza all’art. 13 del contratto in oggetto, questa Amministrazione Difesa revoca in autotutela il contratto n. 40 del 30.12.2019 di Rep. – con effetto immediato dalla data di consegna via PEC della presente comunicazione …” (doc. 11 del ricorrente).
Pertanto, atteso che detta nota:
i) contesta esplicitamente la violazione dell’obbligazione codificata all’art. 9 del negozio;
ii) evoca i principi ordinatori delle fasi del rapporto contrattuale e il canone della fiducia;
iii) fa espressa applicazione della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ. stabilita dall’art. 13 del medesimo contratto proprio per il caso (tra gli altri) di inadempimento dell’obbligazione di cui al predetto art. 9;
se ne ricava che, a prescindere dal nomen iuris , lo scrutinio della valutazione operata dall’Amministrazione procedente sulla correttezza della condotta contrattuale tenuta dalla parte privata ha inciso sul diritto soggettivo del concessionario nell’esplicazione del rimedio negozialmente convenuto e -all’esito di una manifestazione di autonomia privata e non di effusione di potere autoritativo- ha provocato come effetto tipico lo scioglimento del contratto.
Di conseguenza, il rifiuto espresso nella successiva nota del 12 novembre 2025 -oggi impugnata- di ritirare quella revoca, pure ove connotato del significato di una rinnovata valutazione dell’operato del ricorrente, partecipando della stessa natura privatistica dell’originario atto di risoluzione, ricade del pari nella sfera di cognizione del Giudice Ordinario.
B.3) Né è prospettabile, come pure richiesto da ricorrente, una cognizione in via incidentale, con esercizio dei poteri di cui all’art. 8 cod. proc. amm. in ragione dell’indicata diretta correlazione del profilo in parola con l’allegato diritto di prelazione.
C) Così delimitato l’ambito della giurisdizione di questo Tribunale e circoscritta la vicenda contenziosa conoscibile dal Giudice Amministrativo alla sola esclusione dalla procedura ristretta per il nuovo affidamento della concessone, il ricorso è, in questa sua parte residua, manifestamente infondato; ciò che esime il collegio dal vagliare l’eccezione in rito della difesa erariale e dalla correlata ricostruzione dell’atto impugnato come meramente confermativo o di conferma in senso proprio dell’esclusione del 22 maggio 2025.
Al riguardo merita ancora ribadire in fatto che:
- la concessione è stata risolta con atto del 26 giugno 2024 (doc. 11 cit.) che non risulta essere stato contestato giudizialmente;
- la nuova procedura di affidamento della concessione è stata bandita il 27 marzo 2025 (doc. 8 di parte ricorrente);
- il ricorrente è stato escluso dalla procedura con comunicazione del 22 maggio 2025 (doc. 9 della produzione attorea), del pari non contestata giudizialmente;
- l’aggiudicazione è intervenuta con atto n. 642 dell’11 giugno 2025 (doc. 2 di parte ricorrente);
- il contratto con il nuovo aggiudicatario è stato stipulato il 7 ottobre 2025 (doc. 10 della produzione attorea);
- il proscioglimento del ricorrente da parte del GUP presso il Tribunale di -OMISSIS-, dal quale il ricorrente deduce l’erronea valutazione del grave illecito professionale, è intervenuto con sentenza n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2025 (doc. 21 di parte ricorrente).
La superiore sequenza diacronica sconfessa l’assunto ricorsuale per cui “ La sentenza n. 975/2025 [recte: 973] non costituisce fatto sopravvenuto di per sé ma elemento dal quale doverosamente trarre elementi atti a considerare l’affidabilità complessiva dell’operatore sulla scorta della pregressa esperienza professionale ” (pag. 19 del ricorso) e, per altro verso, avalla la congruenza della motivazione della nota impugnata laddove afferma che “ è evidente che l’Amministrazione poteva adottare il provvedimento alla luce della documentazione presente nel momento in cui il potere è stato esperito e non nell’ottica degli eventuali provvedimenti che l’A.G. avrebbe potuto adottare in seguito ” (doc. 1 di parte ricorrente).
Posto il carattere di per sé dirimente del superiore rilievo, la doglianza riposa comunque su un errore di fondo: e cioè che il sopravvenuto proscioglimento nel procedimento penale (dopo la stipula del nuovo contratto) possa di per sé sterilizzare retroattivamente l’illecito professionale integrato dallo scioglimento del pregresso rapporto concessorio.
Sennonché, attesa la reciproca autonomia tra procedimento amministrativo e penale, dall’esito assolutorio del giudizio penale non è possibile desumere alcun automatico effetto caducante o invalidante sugli atti amministrativi che trovino il proprio fondamento nei medesimi fatti, specie quando tali atti siano basati su valutazioni autonome e discrezionali dell’Amministrazione, come quelle concernenti l’affidabilità di un operatore economico.
Nel caso di specie, l’esclusione del sig. -OMISSIS- dalla procedura ristretta è stata disposta per grave illecito professionale . Tale valutazione discrezionale si basa su un presupposto specifico, oggettivo e incontestato: ossia la risoluzione per inadempimento del precedente contratto n. 40/2019. La circostanza, che lo stesso ricorrente ha dichiarato nel DGUE presentato in sede di gara (doc. 23 della produzione attorea, pag. 12), costituisce elemento idoneo, nella logica della tutela dell’interesse pubblico, a far dubitare dell’integrità e affidabilità dell’operatore. Il ricorrente non ha mai impugnato in sede giurisdizionale la risoluzione del 2024. Gli effetti dell’atto si sono perciò consolidati, cristallizzando una situazione di fatto e di diritto -la cessazione del precedente rapporto per inadempimento- che la stazione appaltante ha legittimamente posto a fondamento della propria valutazione di inaffidabilità. La successiva sentenza di proscioglimento non è idonea di per sé a elidere gli effetti della risoluzione contrattuale per inadempimento, che costituisce il perno della valutazione amministrativa di esclusione conformemente al principio tempus regit actum .
In conclusione il ricorso è in parte manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a., e per il resto meritevole di rigetto, siccome manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del ricorrente in favore della parte resistente. Non si fa luogo ad alcuna statuizione sulle spese nei confronti dell’aggiudicatario controinteressato non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, e per il resto lo respinge in quanto manifestamente infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti del controinteressato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e ogni altra persona fisica indicata nella sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP GG, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
DR MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR MA | PP GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.