TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 19/01/2026, n. 154
TAR
Sentenza breve 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La Corte rileva che la controversia sulla sussistenza del diritto di prelazione agraria e sulla risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, anche se disposta da un'amministrazione, attiene a posizioni soggettive e a dinamiche contrattuali che esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spettando al giudice ordinario la valutazione di tali aspetti.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La controversia relativa alla prelazione e alla risoluzione del precedente rapporto concessorio, su cui si fonda l'esclusione dalla gara, appartiene alla giurisdizione ordinaria. Pertanto, anche la domanda di annullamento dell'aggiudicazione, essendo consequenziale a tali aspetti, è inammissibile per difetto di giurisdizione.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La contestazione dell'esclusione dalla gara, legata al mancato riconoscimento del diritto di prelazione e alla risoluzione del precedente contratto, rientra nella giurisdizione ordinaria.

  • Rigettato
    Grave illecito professionale e principio tempus regit actum

    La Corte ritiene che l'esclusione del ricorrente per grave illecito professionale, basata sulla risoluzione per inadempimento del precedente contratto (mai impugnata), sia legittima. Il proscioglimento penale successivo non annulla retroattivamente l'illecito professionale accertato dall'Amministrazione, la quale ha agito sulla base degli elementi disponibili al momento della decisione e nel rispetto del principio tempus regit actum.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La controversia sulla prelazione e sulla risoluzione del rapporto concessorio appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice ordinario

    La controversia relativa alla sussistenza del diritto di prelazione agraria e alla risoluzione del rapporto concessorio appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice ordinario

    La risoluzione anticipata di un contratto per inadempimento, anche se disposta unilateralmente dall'Amministrazione, rientra nella sfera di cognizione del Giudice Ordinario, in quanto incide su un diritto soggettivo del concessionario alla prosecuzione del rapporto e non costituisce esercizio di un potere autoritativo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 19/01/2026, n. 154
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 154
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo