Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2025, proposto da
ME SO, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 485/2024 in data 15 novembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 11 marzo 2026 il dott. LO SO, nessuno intervenuto per la ricorrente;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 485/2024 in data 15 novembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia – provvedendo sulla causa proposta dalla sig.ra ME SO – è stata accertata la “… illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dalla ricorrente con l’Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi …”, è stato accertato il “… diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato …” (con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al “ risarcimento del danno derivante dall’abuso reiterato dei contratti a tempo determinato che quantifica in una indennità omnicomprensiva pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604 ”), è stato accertato il “… diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera, agli scatti stipendiali a partire dall’a.s. 2012/13 ed alla progressione economica …” (con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a “ effettuare la ricostruzione della carriera della ricorrente ed a riconoscere, in favore della ricorrente, gli scatti stipendiali a partire dall’a/s 2012/13 e la progressione economica e al pagamento delle differenze stipendiali maturate e non percepite dalla ricorrente in ragione dell’anzianità di servizio maturata, da calcolarsi, tenuto conto della prescrizione quinquennale, dal 5/5/2017, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ”) ed è stato, infine, accertato il “… diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015 …” (con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a “ rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all’art. 1 comma 121, Legge n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di € 3.000,00 a favore della stessa, oltre interessi legali sino al soddisfo ”);
che l’interessata assume rimasta ineseguita la decisione per non esserle stato poi fornito quanto dovuto, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, ella chiede che si ordini all’Amministrazione il “… compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza in epigrafe del Tribunale di Reggio nell’Emilia, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Vezzosi, n. 485/2024 pubblicata in data 15.11.2024 all’esito del giudizio R.G. n. 307/2022, notificata al Ministero resistente il 29.12.2024, passata in giudicato, così facendo adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per assicurare che sia disposto quanto statuito giudizialmente …”;
che, inoltre, la ricorrente chiede che si nomini un Commissario ad acta che “… provveda a dare esecuzione, a tutti gli effetti, alla sentenza di cui sopra nei confronti dell’inadempiente Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche disponendo il pagamento mediante l’emissione di uno speciale ordine di pagamento (S.O.P.), da regolare in “conto sospeso” e rivolto alla Banca d’Italia, qualora emerga l’indisponibilità sul pertinente capitolo di bilancio …”, e che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., si condanni l’Amministrazione “… al pagamento di una somma di denaro nella misura da determinarsi in via equitativa per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 23 settembre 2025) della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito ;
che alla camera di consiglio del 11 marzo 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 29 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ uffgabinetto@postacert.istruzione.it ’;
che, pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 485/2024 in data 15 novembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione statale al pagamento di una somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’esecuzione del giudicato effettuata in via sostitutiva dal Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 485/2024 in data 15 novembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti, oltre alla corresponsione dell’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm. (nella misura specificata in motivazione);
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, riconoscendo all’interessata anche quanto dovutole ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm.;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO SO, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO SO |
IL SEGRETARIO