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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1825/2020, posta in decisione in data 20.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 13/08/1972, con il patrocinio dell'Avv. BIDERA MICELI
LV e con elezione di domicilio in via VIA A. LINCOLN, 19 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
1 (C.F. ), , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
IZ AL e con elezione di domicilio in via C/O AVV.CARMELO
BELPONER VIA MAURIGI, 11 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., citava in giudizio Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Palermo, esponendo: di aver sottoscritto, Controparte_1 in data 15.01.2001, lettera di mandato per l'acquisizione delle quote di investimento denominate Mediolanum Top Managers Funds n. 0163152, versando, all'istituto di credito, la somma di £ 22.755.000 (€ 11.751,97); che, con pec dell'1.2.2018, chiedeva alla di riscattare le somme investite secondo le modalità CP_1
contrattualmente previste;
che, tuttavia, la negava il rimborso, asserendo che lo CP_1 stesso fosse già avvenuto per il tramite di assegno di traenza nell'anno 2003; che, chiesta copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, l'istituto di credito precisava di non poter fornire ulteriori informazioni in quanto erano decorsi più di 10 anni e non era più in possesso della documentazione;
che, conclusosi negativamente il procedimento di mediazione, chiedeva riconoscersi il rimborso delle quote di investimento.
Ritualmente costituitosi, l'Istituto di credito chiedeva il rigetto delle domande spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto, eccependo, in primo luogo, la prescrizione del diritto di credito vantato.
Istruita la causa documentalmente, con ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. del
4.12.2020, il Tribunale rigettava il ricorso.
In motivazione, il primo Giudice, preliminarmente, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ritenendo quello per cui era causa un contratto a CP_1 esecuzione continuata e non limitato al mandato all'acquisto delle quote. Nel merito,
2 riteneva non assolto l'onere della prova gravante sul ricorrente, non avendo lo stesso in alcun modo dimostrato né l'esistenza, né il controvalore della quota, alla data della richiesta di liquidazione, aspetti in relazione ai quali avrebbe potuto fornire quanto meno un principio di prova mediante articoli di stampa o pagine agevolmente reperibili in rete.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello con atto Parte_1
di citazione del 31.12.2020, al quale resisteva spiegando Controparte_1
altresì appello incidentale.
In data 20.6.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Ragioni di ordine logico impongono di vagliare, in primis, l'appello incidentale, con il quale l'Istituto di Credito ripropone l'eccezione di prescrizione rigettata in prime cure. Specificamente, argomenta che la sottoscrizione di quote di un fondo di investimento costituisce solo un diritto di credito in favore dell'investitore, da esercitarsi entro il termine ordinario di prescrizione decennale fissato nell'art. 2946
c.c., con conseguente estinzione dello stesso diritto di credito qualora il suo titolare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge, sulla scorta di quanto sancito nell'art. 2934, comma 1, c.c.
Il motivo è infondato. Detta eccezione è stata disattesa dal primo Giudice, sul rilievo che il contratto inter partes di cui alla lettera di mandato per sottoscrizione di quote del 15.1.2001, va qualificato come contratto a esecuzione continuata, che non si esaurisce nel mandato ad acquistare quote, né la allega la cessazione del CP_1
rapporto, risultando quindi impossibile fissare il dies a quo della decorrenza della prescrizione. L'eccezione è e resta, quindi, generica in assenza, anche in questa sede, di allegazioni che rendano possibile individuare la decorrenza, che, a mente dell'art.,
2935 c.c., coincide con il momento in cui il creditore può esercitare il diritto.
Nel merito, comunque, la domanda va rigettata.
Riportandosi ai fondamentali principi in tema di onere della prova nel diritto di credito, enunciati costantemente a partire dalla fondamentale sentenza a Sezioni
Unite n. 13533/2001, e costantemente richiamati e applicati dai Giudici di merito e legittimità, argomenta l'appellante che a fronte della prova da lui offerta dell'esistenza del diritto di credito a mezzo del richiamato contratto del 15.1.2001, la non ha offerto argomenti ed eccezioni paralizzanti il diritto di credito azionato. CP_1
3 Evidenzia le carenze delle argomentazioni ex adverso, laddove la non prova il CP_1
pagamento che asserisce aver fatto nel 2003, non deduce e documenta alcunchè sul
“deposito di titoli a custodia e amministrazione” sul quale, necessariamente, devono transitare le operazioni e che quindi, obbligatoriamente la deve aprile quando CP_1
un cliente sottoscrive un investimento;
e ancora, nulla deduce la in ordine CP_1 all'esistenza attuale del conto titoli e nulla prova sulle registrazioni contabili che accedono al rapporto di investimento dedotto in giudizio. Assume che non ha pregio la tesi dell'appellata quando evoca il decorso dei 10 anni dall'apertura dell'investimento, a fondamento della mancanza da parte sua di documentazione idonea a fondare le sue difese, fermo restando che, secondo la giurisprudenza, il decorso dei 10 anni di cui all'art. 119 T.U.B. non può sostanzialmente interferire con gli oneri probatori che incombono sulla CP_2
si deve osservare in primo luogo che il rapporto che lega nella specie, il
[...]
alla Banca appellata, va qualificato come mandato, come del resto è evocato Pt_1 nell'atto contrattuale istitutivo del rapporto inter partes, e il “Mediolanum Top
Managers Funds” è il fondo oggetto della negoziazione;
rispetto a questo rapporto di mandato, il pagamento ovvero il rimborso di quote e guadagni/utili maturati all'esito dell'investimento, costituisce adempimento del mandato stesso. E invero, la CP_1
mandataria assume di avere eseguito il mandato, avendo pagato nel 2003 quanto spettante al (senza ulteriormente chiarire gli importi ed eventuali differenti Pt_1
titoli).
Secondo le regole dell'adempimento e della responsabilità contrattuale, il creditore, il nella specie, deve provare il diritto e quindi il contratto dal quale Pt_1
discende, la sua efficacia e validità, di solito implicitamente assunti e riconosciuti.
Nel caso di specie, tuttavia, mancano le prove di alcuni fondamentali profili a sostegno del diritto vantato.
Non viene allegato e provato, in primo luogo, se il dal quale deriva il CP_3
diritto di credito (a riscuotere quanto versato e quanto maturato dalla gestione dello stesso fondo, previo diritto a dare incarico alla di disinvestire) sia ancora CP_1
esistente ovvero sia stato estinto, profilo non marginale, alla luce della considerazione che il fondo è stato sottoscritto nel 2001. E tale allegazione e prova incombe sul cliente sottoscrittore, che invoca la riscossione delle quote e dei guadagni, che può chiedere solo se il fondo è ancora in vita. In caso di sua estinzione, infatti,
4 decorrerebbe la prescrizione che, eccepita dalla debitrice, potrebbe essere paralizzata, in questo caso, solo dalla sua decorrenza infradecennale.
La a sua volta allega, tra l'altro di avere rimborsato al le quote, CP_1 Pt_1
sin dal 2003, sebbene, invero, non documenti alcunchè sul punto.
In altri termini, a fronte delle difese della Banca, incombe sul cliente l'onere di allegare e provare l'attualità del diritto, e a tale scopo non può ritenersi particolarmente difficile acquisire le relative informazioni. E va osservato che l'appellante non ha documentato l'attività che adduce per acquisire informazioni sul fondo del quale deduce nell'atto di appello.
D'altro canto, seppure, in termini generali, l'onere della prova del pagamento avvenuto, secondo la nel 2003, doveva essere fornito dalla stessa, va CP_1 CP_1 considerato che la non ha l'onere di conservare i documenti relativi ai rapporti CP_1 con singoli clienti, per il periodo precedente il decennio, come chiarisce l'art. 199
T.U.B.; di contro, ai fini della la prova dei movimenti del conto titoli che il Pt_1 invoca anche ai fini della indagine sull'an e sul quantum del rimborso a lui spettante, ben poteva lo stesso chiedere un ordine di esibizione per i periodi entro il decennio anteriore alla domanda intrapresa nel 2018, onde assumere elementi per ricostruire le vicende del fondo.
A fronte del lungo lasso di tempo intercorso tra la sottoscrizione del fondo e la proposizione della domanda (18 anni), e tenuto conto delle norme che regolano in questo ambito gli oneri di conservazione documentale e della prova, incombeva sull'investitore l'onere di assumere iniziative più stringenti. Non poteva costituire fonte di prova la consulenza tecnica d'ufficio, chiesta dall'appellante, data la natura puramente esplorativa della stessa ed ininfluente appare anche la prova per testimoni anche tenuto conto della totale mancanza di un articolato di prova.
L'omissione di ogni informazione e conoscenza sul fondo, peraltro, impedisce di liquidare esattamente il credito del E' appena il caso di notare che non vi è Pt_1
modo di sapere, sulla base degli atti ritualmente acquisiti, se il fondo - ammesso che sia ancora esistente - si sia rivalutato o di contro sia andato in perdita, circostanza che escluderebbe ogni utilità e guadagno al sottoscrittore e ciò impedisce a questa Corte di quantificare esattamente quanto spetterebbe al per il titolo addotto a Pt_1
sostegno del suo credito. In altri termini, non è possibile individuare il c.d.
5 controvalore attuale delle quote sottoscritte nel 2001, in assenza di qualsivoglia elemento.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti principale e incidentale, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta gli appelli principale e incidentale proposti rispettivamente da
[...]
e da avverso l'ordinanza pronunziata dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Palermo in data 4.12.2020 nel giudio R.G. 16405/2018;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti principale e incidentale, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002
(come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 11.12.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1825/2020, posta in decisione in data 20.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 13/08/1972, con il patrocinio dell'Avv. BIDERA MICELI
LV e con elezione di domicilio in via VIA A. LINCOLN, 19 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
1 (C.F. ), , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
IZ AL e con elezione di domicilio in via C/O AVV.CARMELO
BELPONER VIA MAURIGI, 11 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., citava in giudizio Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Palermo, esponendo: di aver sottoscritto, Controparte_1 in data 15.01.2001, lettera di mandato per l'acquisizione delle quote di investimento denominate Mediolanum Top Managers Funds n. 0163152, versando, all'istituto di credito, la somma di £ 22.755.000 (€ 11.751,97); che, con pec dell'1.2.2018, chiedeva alla di riscattare le somme investite secondo le modalità CP_1
contrattualmente previste;
che, tuttavia, la negava il rimborso, asserendo che lo CP_1 stesso fosse già avvenuto per il tramite di assegno di traenza nell'anno 2003; che, chiesta copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, l'istituto di credito precisava di non poter fornire ulteriori informazioni in quanto erano decorsi più di 10 anni e non era più in possesso della documentazione;
che, conclusosi negativamente il procedimento di mediazione, chiedeva riconoscersi il rimborso delle quote di investimento.
Ritualmente costituitosi, l'Istituto di credito chiedeva il rigetto delle domande spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto, eccependo, in primo luogo, la prescrizione del diritto di credito vantato.
Istruita la causa documentalmente, con ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. del
4.12.2020, il Tribunale rigettava il ricorso.
In motivazione, il primo Giudice, preliminarmente, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ritenendo quello per cui era causa un contratto a CP_1 esecuzione continuata e non limitato al mandato all'acquisto delle quote. Nel merito,
2 riteneva non assolto l'onere della prova gravante sul ricorrente, non avendo lo stesso in alcun modo dimostrato né l'esistenza, né il controvalore della quota, alla data della richiesta di liquidazione, aspetti in relazione ai quali avrebbe potuto fornire quanto meno un principio di prova mediante articoli di stampa o pagine agevolmente reperibili in rete.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello con atto Parte_1
di citazione del 31.12.2020, al quale resisteva spiegando Controparte_1
altresì appello incidentale.
In data 20.6.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Ragioni di ordine logico impongono di vagliare, in primis, l'appello incidentale, con il quale l'Istituto di Credito ripropone l'eccezione di prescrizione rigettata in prime cure. Specificamente, argomenta che la sottoscrizione di quote di un fondo di investimento costituisce solo un diritto di credito in favore dell'investitore, da esercitarsi entro il termine ordinario di prescrizione decennale fissato nell'art. 2946
c.c., con conseguente estinzione dello stesso diritto di credito qualora il suo titolare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge, sulla scorta di quanto sancito nell'art. 2934, comma 1, c.c.
Il motivo è infondato. Detta eccezione è stata disattesa dal primo Giudice, sul rilievo che il contratto inter partes di cui alla lettera di mandato per sottoscrizione di quote del 15.1.2001, va qualificato come contratto a esecuzione continuata, che non si esaurisce nel mandato ad acquistare quote, né la allega la cessazione del CP_1
rapporto, risultando quindi impossibile fissare il dies a quo della decorrenza della prescrizione. L'eccezione è e resta, quindi, generica in assenza, anche in questa sede, di allegazioni che rendano possibile individuare la decorrenza, che, a mente dell'art.,
2935 c.c., coincide con il momento in cui il creditore può esercitare il diritto.
Nel merito, comunque, la domanda va rigettata.
Riportandosi ai fondamentali principi in tema di onere della prova nel diritto di credito, enunciati costantemente a partire dalla fondamentale sentenza a Sezioni
Unite n. 13533/2001, e costantemente richiamati e applicati dai Giudici di merito e legittimità, argomenta l'appellante che a fronte della prova da lui offerta dell'esistenza del diritto di credito a mezzo del richiamato contratto del 15.1.2001, la non ha offerto argomenti ed eccezioni paralizzanti il diritto di credito azionato. CP_1
3 Evidenzia le carenze delle argomentazioni ex adverso, laddove la non prova il CP_1
pagamento che asserisce aver fatto nel 2003, non deduce e documenta alcunchè sul
“deposito di titoli a custodia e amministrazione” sul quale, necessariamente, devono transitare le operazioni e che quindi, obbligatoriamente la deve aprile quando CP_1
un cliente sottoscrive un investimento;
e ancora, nulla deduce la in ordine CP_1 all'esistenza attuale del conto titoli e nulla prova sulle registrazioni contabili che accedono al rapporto di investimento dedotto in giudizio. Assume che non ha pregio la tesi dell'appellata quando evoca il decorso dei 10 anni dall'apertura dell'investimento, a fondamento della mancanza da parte sua di documentazione idonea a fondare le sue difese, fermo restando che, secondo la giurisprudenza, il decorso dei 10 anni di cui all'art. 119 T.U.B. non può sostanzialmente interferire con gli oneri probatori che incombono sulla CP_2
si deve osservare in primo luogo che il rapporto che lega nella specie, il
[...]
alla Banca appellata, va qualificato come mandato, come del resto è evocato Pt_1 nell'atto contrattuale istitutivo del rapporto inter partes, e il “Mediolanum Top
Managers Funds” è il fondo oggetto della negoziazione;
rispetto a questo rapporto di mandato, il pagamento ovvero il rimborso di quote e guadagni/utili maturati all'esito dell'investimento, costituisce adempimento del mandato stesso. E invero, la CP_1
mandataria assume di avere eseguito il mandato, avendo pagato nel 2003 quanto spettante al (senza ulteriormente chiarire gli importi ed eventuali differenti Pt_1
titoli).
Secondo le regole dell'adempimento e della responsabilità contrattuale, il creditore, il nella specie, deve provare il diritto e quindi il contratto dal quale Pt_1
discende, la sua efficacia e validità, di solito implicitamente assunti e riconosciuti.
Nel caso di specie, tuttavia, mancano le prove di alcuni fondamentali profili a sostegno del diritto vantato.
Non viene allegato e provato, in primo luogo, se il dal quale deriva il CP_3
diritto di credito (a riscuotere quanto versato e quanto maturato dalla gestione dello stesso fondo, previo diritto a dare incarico alla di disinvestire) sia ancora CP_1
esistente ovvero sia stato estinto, profilo non marginale, alla luce della considerazione che il fondo è stato sottoscritto nel 2001. E tale allegazione e prova incombe sul cliente sottoscrittore, che invoca la riscossione delle quote e dei guadagni, che può chiedere solo se il fondo è ancora in vita. In caso di sua estinzione, infatti,
4 decorrerebbe la prescrizione che, eccepita dalla debitrice, potrebbe essere paralizzata, in questo caso, solo dalla sua decorrenza infradecennale.
La a sua volta allega, tra l'altro di avere rimborsato al le quote, CP_1 Pt_1
sin dal 2003, sebbene, invero, non documenti alcunchè sul punto.
In altri termini, a fronte delle difese della Banca, incombe sul cliente l'onere di allegare e provare l'attualità del diritto, e a tale scopo non può ritenersi particolarmente difficile acquisire le relative informazioni. E va osservato che l'appellante non ha documentato l'attività che adduce per acquisire informazioni sul fondo del quale deduce nell'atto di appello.
D'altro canto, seppure, in termini generali, l'onere della prova del pagamento avvenuto, secondo la nel 2003, doveva essere fornito dalla stessa, va CP_1 CP_1 considerato che la non ha l'onere di conservare i documenti relativi ai rapporti CP_1 con singoli clienti, per il periodo precedente il decennio, come chiarisce l'art. 199
T.U.B.; di contro, ai fini della la prova dei movimenti del conto titoli che il Pt_1 invoca anche ai fini della indagine sull'an e sul quantum del rimborso a lui spettante, ben poteva lo stesso chiedere un ordine di esibizione per i periodi entro il decennio anteriore alla domanda intrapresa nel 2018, onde assumere elementi per ricostruire le vicende del fondo.
A fronte del lungo lasso di tempo intercorso tra la sottoscrizione del fondo e la proposizione della domanda (18 anni), e tenuto conto delle norme che regolano in questo ambito gli oneri di conservazione documentale e della prova, incombeva sull'investitore l'onere di assumere iniziative più stringenti. Non poteva costituire fonte di prova la consulenza tecnica d'ufficio, chiesta dall'appellante, data la natura puramente esplorativa della stessa ed ininfluente appare anche la prova per testimoni anche tenuto conto della totale mancanza di un articolato di prova.
L'omissione di ogni informazione e conoscenza sul fondo, peraltro, impedisce di liquidare esattamente il credito del E' appena il caso di notare che non vi è Pt_1
modo di sapere, sulla base degli atti ritualmente acquisiti, se il fondo - ammesso che sia ancora esistente - si sia rivalutato o di contro sia andato in perdita, circostanza che escluderebbe ogni utilità e guadagno al sottoscrittore e ciò impedisce a questa Corte di quantificare esattamente quanto spetterebbe al per il titolo addotto a Pt_1
sostegno del suo credito. In altri termini, non è possibile individuare il c.d.
5 controvalore attuale delle quote sottoscritte nel 2001, in assenza di qualsivoglia elemento.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti principale e incidentale, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta gli appelli principale e incidentale proposti rispettivamente da
[...]
e da avverso l'ordinanza pronunziata dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Palermo in data 4.12.2020 nel giudio R.G. 16405/2018;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti principale e incidentale, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002
(come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 11.12.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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