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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/11/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 546/2020 e vertente tra:
( ), rappresentato e difeso dagli Avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
AC e TO DI
APPELLANTE
E
(P. IVA ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Antonino Parisi
APPELLATA
E
( ) e (P. IVA Controparte_3 C.F._2 CP_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 56/2020, pubblicata in data
22/01/2020, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 774//2013.
1 Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 56/2020 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 22/01/2020 (erroneamente indicata nell'atto con il numero di repertorio 95/2020 in luogo del numero della sentenza), con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda dallo stesso avanzata al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro stradale e disposto, al contempo, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Con il presente gravame l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure, censurandone, in particolare: la carenza, nonché, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte relativa alla valutazione delle prove, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
l'errata interpretazione dei fatti di causa e delle circostanze emerse in atti con la conseguente inesatta ricostruzione della dinamica del sinistro ed attribuzione della responsabilità esclusiva al senza considerare la condotta del conducente del camion la Pt_1 Controparte_3 violazione, o comunque l'errata applicazione, dell'art. 2054 c.c.; l'omessa valutazione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.; la mancata considerazione della c.t.u. medico-legale.
Sulla scorta di ciò, ha chiesto a questa Corte, in riforma della sentenza impugnata: in via principale, di accertare e dichiarare la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la società in Controparte_2 solido con gli altri convenuti, al risarcimento dei danni subiti, quantificati indicativamente in €
51.791,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del conducente e condannare la società Controparte_2
in solido con gli altri convenuti, al risarcimento dei danni subiti, ridotti in proporzione
[...] al concorso di colpa, con le medesime modalità di liquidazione;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare in via concorsuale la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare la società Controparte_2
in solido con gli altri convenuti, al risarcimento secondo quanto accertato dal c.t.u.;
[...] adottare ogni altra statuizione ritenuta conforme e, in via istruttoria, in ragione della significativa discordanza tra le valutazioni espresse dal c.t.p. e quelle raggiunte dal c.t.u., provvedere alla rinnovazione della CTU medico-legale.
2 Con comparsa del 26.04.2021 si è costituita in appello già Controparte_1 [...]
contestando le avverse prospettazioni ed eccependo in particolare Controparte_2
l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'appello. Ha domandato, pertanto, la conferma della sentenza gravata in ogni sua statuizione con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze del gravame, opponendosi altresì, in via istruttoria, alla richiesta di rinnovazione della c.t.u. avanzata da controparte.
Nonostante la ritualità della notifica, non si sono costituiti gli appellati e Controparte_3
sicché occorre dichiararne la contumacia come in dispositivo, non essendo a tal CP_4 fine previsto un termine perentorio, trattandosi di “atto meramente accertativo” (cfr., ex multis,
Cass. civ. 21 settembre 2015, n. 18454).
Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) con provvedimento depositato in data 28.05.2021 sono state disattese le richieste istruttorie dell'appellante (rinnovazione della c.t.u. medico legale);
(b) con ordinanza del 19.05.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta il 17.04.2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
(c) con ordinanza del 19.07.2025, attesa la richiesta depositata da entrambe le parti per la rimessione della causa sul ruolo, in ragione della definizione della controversia in via stragiudiziale, la causa è stata rimessa sul ruolo, fissando, per la verifica dell'accordo tra le parti, l'udienza collegiale del 25.09.2025 e disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte (termine perentorio ore 10:00), ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da rispettivi provvedimenti ritualmente comunicati alle parti costituite.
All'udienza del 25.09.2025, nessuna parte ha depositato note scritte, condotta, quest'ultima, equipollente alla mancata comparizione in udienza, sicché il giudizio è stato rinviato, ex artt.
309 e 127 ter comma 4 c.p.c., all'udienza del 6.11.2025.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte, sicché, verificata la regolarità delle comunicazioni di Cancelleria, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
2. Alla luce di quanto precede e, in particolare, del mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, si verifica l'estinzione
3 del giudizio ai sensi del comma 4 del predetto articolo, sicché occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c., le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 546/2020
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 56/2020 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 22/01/2020, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 774/2013, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara la contumacia degli appellati e Controparte_3 CP_4
2) ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
3) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 14 novembre
2025
La Consigliera est. Il Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
4
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 546/2020 e vertente tra:
( ), rappresentato e difeso dagli Avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
AC e TO DI
APPELLANTE
E
(P. IVA ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Antonino Parisi
APPELLATA
E
( ) e (P. IVA Controparte_3 C.F._2 CP_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 56/2020, pubblicata in data
22/01/2020, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 774//2013.
1 Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 56/2020 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 22/01/2020 (erroneamente indicata nell'atto con il numero di repertorio 95/2020 in luogo del numero della sentenza), con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda dallo stesso avanzata al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro stradale e disposto, al contempo, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Con il presente gravame l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure, censurandone, in particolare: la carenza, nonché, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte relativa alla valutazione delle prove, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
l'errata interpretazione dei fatti di causa e delle circostanze emerse in atti con la conseguente inesatta ricostruzione della dinamica del sinistro ed attribuzione della responsabilità esclusiva al senza considerare la condotta del conducente del camion la Pt_1 Controparte_3 violazione, o comunque l'errata applicazione, dell'art. 2054 c.c.; l'omessa valutazione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.; la mancata considerazione della c.t.u. medico-legale.
Sulla scorta di ciò, ha chiesto a questa Corte, in riforma della sentenza impugnata: in via principale, di accertare e dichiarare la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la società in Controparte_2 solido con gli altri convenuti, al risarcimento dei danni subiti, quantificati indicativamente in €
51.791,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del conducente e condannare la società Controparte_2
in solido con gli altri convenuti, al risarcimento dei danni subiti, ridotti in proporzione
[...] al concorso di colpa, con le medesime modalità di liquidazione;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare in via concorsuale la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare la società Controparte_2
in solido con gli altri convenuti, al risarcimento secondo quanto accertato dal c.t.u.;
[...] adottare ogni altra statuizione ritenuta conforme e, in via istruttoria, in ragione della significativa discordanza tra le valutazioni espresse dal c.t.p. e quelle raggiunte dal c.t.u., provvedere alla rinnovazione della CTU medico-legale.
2 Con comparsa del 26.04.2021 si è costituita in appello già Controparte_1 [...]
contestando le avverse prospettazioni ed eccependo in particolare Controparte_2
l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'appello. Ha domandato, pertanto, la conferma della sentenza gravata in ogni sua statuizione con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze del gravame, opponendosi altresì, in via istruttoria, alla richiesta di rinnovazione della c.t.u. avanzata da controparte.
Nonostante la ritualità della notifica, non si sono costituiti gli appellati e Controparte_3
sicché occorre dichiararne la contumacia come in dispositivo, non essendo a tal CP_4 fine previsto un termine perentorio, trattandosi di “atto meramente accertativo” (cfr., ex multis,
Cass. civ. 21 settembre 2015, n. 18454).
Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) con provvedimento depositato in data 28.05.2021 sono state disattese le richieste istruttorie dell'appellante (rinnovazione della c.t.u. medico legale);
(b) con ordinanza del 19.05.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta il 17.04.2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
(c) con ordinanza del 19.07.2025, attesa la richiesta depositata da entrambe le parti per la rimessione della causa sul ruolo, in ragione della definizione della controversia in via stragiudiziale, la causa è stata rimessa sul ruolo, fissando, per la verifica dell'accordo tra le parti, l'udienza collegiale del 25.09.2025 e disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte (termine perentorio ore 10:00), ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da rispettivi provvedimenti ritualmente comunicati alle parti costituite.
All'udienza del 25.09.2025, nessuna parte ha depositato note scritte, condotta, quest'ultima, equipollente alla mancata comparizione in udienza, sicché il giudizio è stato rinviato, ex artt.
309 e 127 ter comma 4 c.p.c., all'udienza del 6.11.2025.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte, sicché, verificata la regolarità delle comunicazioni di Cancelleria, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
2. Alla luce di quanto precede e, in particolare, del mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, si verifica l'estinzione
3 del giudizio ai sensi del comma 4 del predetto articolo, sicché occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c., le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 546/2020
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 56/2020 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 22/01/2020, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 774/2013, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara la contumacia degli appellati e Controparte_3 CP_4
2) ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
3) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 14 novembre
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La Consigliera est. Il Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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