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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Chiara Salvatori, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 3779 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa alla pubblica udienza dell'8.1.2025,
tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in alla via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E Pt_1 presso l'avv. Monica Viarengo, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
- ATTRICE -
e contumace. Controparte_1
- CONVENUTO -
1
CONCLUSIONI:
- per l'attrice, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice: condannare ( ), nato a [...] [...] al Controparte_1 C.F._1 Pt_1 pagamento dell'importo di € 47.979,46 in favore dell Con Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
(di seguito, “l' ) conveniva Parte_1 Pt_1 in giudizio esponendo: Controparte_1
- di essere proprietaria dell'immobile ad uso abitativo sito in alla via Pt_1
Giacomo della Porta 6, contraddistinto con il numero di matricola 6266103335;
- che l'immobile era destinato all'erogazione del servizio di assistenza abitativa ai sensi dell'art. 10, l. r. 12/1999, come tale suscettibile di essere oggetto di legittima detenzione solo a seguito di regolare assegnazione ai sensi dell'art. 4 della legge menzionata;
- che coloro che, in assenza di assegnazione, comunque godessero di alloggi e.r.p. erano da considerare occupanti sine titulo, a mente dell'art. 15, l. r. 12/1999,
e come tali tenuti, sino al rilascio degli alloggi, al pagamento di una indennità di occupazione;
- che, a seguito dell'entrata in vigore della l. r. 26/2007, l'importo dell'indennità di occupazione senza titolo era pari al 300% dell'equo canone, calcolato ai sensi della l. 392/1978;
- che l'immobile oggetto del presente giudizio era assegnato ad Persona_1
padre dell'odierno convenuto;
- che, a seguito del decesso del padre, aveva presentato istanza Controparte_1
di subentro, respinta in quanto il padre - precedente assegnatario - era incorso nella decadenza dall'assegnazione per essere proprietario di un immobile di valore superiore alla soglia fissata dal regolamento regionale n. 2/2000 per conservare l'assegnazione;
2 - che la circostanza dell'assenza dei requisiti per il subentro nell'assegnazione del genitore veniva accertata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 3386/2015, confermata dalla Corte territoriale con sentenza n. 6719/2015, passata in cosa giudicata;
- che l'odierno convenuto, nonostante il rigetto dell'istanza di subentro, continuava a vivere nell'immobile sino alla data del 22.03.2016, in cui l Pt_1 recuperava l'alloggio a seguito di esecuzione del decreto di rilascio recante prot.
19995/2016;
- che riconosciuto occupante senza titolo dell'alloggio Controparte_1
suindicato con le sentenze citate, era obbligato al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di €. 43.960,48 oltre interessi, per un totale di €.
47.979,46 in relazione al periodo 1°.1.2008 - 31.3.2016;
- che, nonostante le diffide inviate dall' e il tentativo di mediazione Pt_1
concluso negativamente per mancata partecipazione del il convenuto CP_1 non ottemperava alle richieste di pagamento,
e chiedendo che il fosse condannato al pagamento dell'importo dovuto. CP_1
Dichiarata la contumacia del convenuto e mutato il rito, la causa perveniva per la decisione all'odierna udienza dinanzi alla scrivente, subentrata all'originario assegnatario del procedimento.
* * * * *
1. Giova osservare, anzitutto, che nel presente giudizio non può essere messa in discussione la qualità di occupante sine titulo del convenuto (il cui accertamento, in via incidentale, è presupposto per il riconoscimento in favore del proprietario del credito risarcitorio per l'indebita detenzione del bene): ciò risulta dalla sentenza n. 3386/2015 emessa dal Tribunale di Roma e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 6719/2015 all'esito del giudizio di opposizione a decreto di rilascio intentato dal nei confronti CP_1 dell' (cfr. all. 1 e 2 alla citazione); la detenzione è poi proseguita, anche Pt_1 dopo la conferma dell'ordine di rilascio, sino al 22.03.2016, data in cui l' Pt_1 ha recuperato l'alloggio a seguito di esecuzione del decreto di rilascio recante prot. 19995/2016.
3 2. Non potendosi ritenere legittimato a detenere l'alloggio, il convenuto è dunque tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione, che costituisce in realtà una forma di risarcimento dei danni patiti dall'Amministrazione per il fatto illecito dell'occupazione del bene di proprietà, dovuta ai sensi dell'art. 2043 c.c.: invero, la perdita della disponibilità del bene da parte del dominus e l'impossibilità di costui di conseguirne l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera dello stesso inducono a ritenere sussistente in re ipsa un pregiudizio di carattere patrimoniale, che può essere determinato, in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato (cfr., ex multis, Cass. 20545/2018; 16670/2016; 3223/2011; Cass.
24437/2009; Cass. 26610/2008).
Alla medesima conclusione si giungerebbe anche qualora si seguisse il più rigoroso orientamento giurisprudenziale secondo cui l'esistenza di un danno in re ipsa in materia costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, che poggia sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile dal proprietario nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale;
con la conseguenza che la presunzione in parola non può operare allorché risulti positivamente accertato che il proprietario si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile e abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione, non potendosi, in tal caso, ragionevolmente ipotizzare la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dal mancato godimento del bene per effetto dell'illecito comportamento altrui (cfr. Cass.
20823/2015; si veda anche Cass. 30/2021: “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile”). Nel caso di specie, infatti, lungi dal disinteressarsi delle sorti dell'immobile, a più riprese l' Pt_1 ha diffidato l'occupante a corrispondere il dovuto per l'occupazione dell'alloggio
(cfr. all. 3/8 all'atto di citazione).
3. Nella specie, peraltro, trattandosi di alloggio e.r.p., con riguardo alla quantificazione dell'indennità opera, come detto, la previsione dell'art. 15, l. r.
4 12/1999, in base alla quale gli occupanti senza titolo di un alloggio pubblico, sino al rilascio dello stesso, sono tenuti al pagamento di una indennità pari al
300% dell'equo canone, calcolato ai sensi della l. 392/1978.
4. L' ha dettagliatamente ricostruito, alle pagg. 2/3 dell'atto Pt_1 introduttivo, i criteri di calcolo adottati nell'elaborazione dei conteggi del canone dovuto dall'occupante, producendo altresì la tabella adoperata per la determinazione ed il riepilogo analitico delle somme delle quali il convenuto è debitore (cfr. all. 10 e 12 all'atto di citazione); ha dato, inoltre, prova della ricezione presso l'indirizzo dell'immobile abusivamente occupato, ad opera del convenuto, della diffida di pagamento del 24.6.2015, consegnata a mani del destinatario il successivo 1°.7.2015 (cfr. all. 5 all'atto di citazione) nelle quali gli si contestava il mancato pagamento dell'indennità di occupazione, senza che lo stesso riscontrasse le comunicazioni negando la debenza delle somme e l'occupazione.
A ciò aggiungasi che la mancata partecipazione del convenuto, in assenza di giustificati motivi, alla procedura di mediazione debitamente intrapresa dalla ricorrente, consente, a mente dell'art 12 bis, d. lgs. 28/2010, di trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, II comma, c.p.c.: il contegno assunto dal convenuto, la conseguente mancata contestazione del computo effettuato dall' e le evidenze documentali allegate dalla ricorrente, in definitiva, Pt_1 consentono al Tribunale di attenersi alla ricostruzione contabile operata dall'attrice nella determinazione della somma che il convenuto va condannato a versare.
* * * * *
In virtù delle suestese considerazioni, si impone la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 47.979,46.
Per effetto della soccombenza, il convenuto va inoltre condannato alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, nella misura indicata in dispositivo (parametri minimi suggeriti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria alla luce della mancata assunzione di prove costituende).
5 Da ultimo, il convenuto, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (come risulta dal verbale negativo di mediazione prodotto da parte ricorrente), va altresì condannato, giusto il disposto del richiamato art. 12 bis, d. lgs. 28/2010 – applicabile al presente giudizio, introdotto dopo il 28.2.2023 – al pagamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis:
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
47.979,46, oltre interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.906,00 per compenso ed € 550,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna il convenuto al versamento in favore dell'Erario dell'importo di €
1.036,00;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, anche in relazione all'esecuzione delle condanne di cui ai punti precedenti.
Così deciso in Roma, 8.1.2025.
Il Giudice
Chiara Salvatori
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Stella Maramao.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Chiara Salvatori, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 3779 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa alla pubblica udienza dell'8.1.2025,
tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in alla via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E Pt_1 presso l'avv. Monica Viarengo, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
- ATTRICE -
e contumace. Controparte_1
- CONVENUTO -
1
CONCLUSIONI:
- per l'attrice, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice: condannare ( ), nato a [...] [...] al Controparte_1 C.F._1 Pt_1 pagamento dell'importo di € 47.979,46 in favore dell Con Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
(di seguito, “l' ) conveniva Parte_1 Pt_1 in giudizio esponendo: Controparte_1
- di essere proprietaria dell'immobile ad uso abitativo sito in alla via Pt_1
Giacomo della Porta 6, contraddistinto con il numero di matricola 6266103335;
- che l'immobile era destinato all'erogazione del servizio di assistenza abitativa ai sensi dell'art. 10, l. r. 12/1999, come tale suscettibile di essere oggetto di legittima detenzione solo a seguito di regolare assegnazione ai sensi dell'art. 4 della legge menzionata;
- che coloro che, in assenza di assegnazione, comunque godessero di alloggi e.r.p. erano da considerare occupanti sine titulo, a mente dell'art. 15, l. r. 12/1999,
e come tali tenuti, sino al rilascio degli alloggi, al pagamento di una indennità di occupazione;
- che, a seguito dell'entrata in vigore della l. r. 26/2007, l'importo dell'indennità di occupazione senza titolo era pari al 300% dell'equo canone, calcolato ai sensi della l. 392/1978;
- che l'immobile oggetto del presente giudizio era assegnato ad Persona_1
padre dell'odierno convenuto;
- che, a seguito del decesso del padre, aveva presentato istanza Controparte_1
di subentro, respinta in quanto il padre - precedente assegnatario - era incorso nella decadenza dall'assegnazione per essere proprietario di un immobile di valore superiore alla soglia fissata dal regolamento regionale n. 2/2000 per conservare l'assegnazione;
2 - che la circostanza dell'assenza dei requisiti per il subentro nell'assegnazione del genitore veniva accertata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 3386/2015, confermata dalla Corte territoriale con sentenza n. 6719/2015, passata in cosa giudicata;
- che l'odierno convenuto, nonostante il rigetto dell'istanza di subentro, continuava a vivere nell'immobile sino alla data del 22.03.2016, in cui l Pt_1 recuperava l'alloggio a seguito di esecuzione del decreto di rilascio recante prot.
19995/2016;
- che riconosciuto occupante senza titolo dell'alloggio Controparte_1
suindicato con le sentenze citate, era obbligato al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di €. 43.960,48 oltre interessi, per un totale di €.
47.979,46 in relazione al periodo 1°.1.2008 - 31.3.2016;
- che, nonostante le diffide inviate dall' e il tentativo di mediazione Pt_1
concluso negativamente per mancata partecipazione del il convenuto CP_1 non ottemperava alle richieste di pagamento,
e chiedendo che il fosse condannato al pagamento dell'importo dovuto. CP_1
Dichiarata la contumacia del convenuto e mutato il rito, la causa perveniva per la decisione all'odierna udienza dinanzi alla scrivente, subentrata all'originario assegnatario del procedimento.
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1. Giova osservare, anzitutto, che nel presente giudizio non può essere messa in discussione la qualità di occupante sine titulo del convenuto (il cui accertamento, in via incidentale, è presupposto per il riconoscimento in favore del proprietario del credito risarcitorio per l'indebita detenzione del bene): ciò risulta dalla sentenza n. 3386/2015 emessa dal Tribunale di Roma e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 6719/2015 all'esito del giudizio di opposizione a decreto di rilascio intentato dal nei confronti CP_1 dell' (cfr. all. 1 e 2 alla citazione); la detenzione è poi proseguita, anche Pt_1 dopo la conferma dell'ordine di rilascio, sino al 22.03.2016, data in cui l' Pt_1 ha recuperato l'alloggio a seguito di esecuzione del decreto di rilascio recante prot. 19995/2016.
3 2. Non potendosi ritenere legittimato a detenere l'alloggio, il convenuto è dunque tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione, che costituisce in realtà una forma di risarcimento dei danni patiti dall'Amministrazione per il fatto illecito dell'occupazione del bene di proprietà, dovuta ai sensi dell'art. 2043 c.c.: invero, la perdita della disponibilità del bene da parte del dominus e l'impossibilità di costui di conseguirne l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera dello stesso inducono a ritenere sussistente in re ipsa un pregiudizio di carattere patrimoniale, che può essere determinato, in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato (cfr., ex multis, Cass. 20545/2018; 16670/2016; 3223/2011; Cass.
24437/2009; Cass. 26610/2008).
Alla medesima conclusione si giungerebbe anche qualora si seguisse il più rigoroso orientamento giurisprudenziale secondo cui l'esistenza di un danno in re ipsa in materia costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, che poggia sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile dal proprietario nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale;
con la conseguenza che la presunzione in parola non può operare allorché risulti positivamente accertato che il proprietario si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile e abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione, non potendosi, in tal caso, ragionevolmente ipotizzare la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dal mancato godimento del bene per effetto dell'illecito comportamento altrui (cfr. Cass.
20823/2015; si veda anche Cass. 30/2021: “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile”). Nel caso di specie, infatti, lungi dal disinteressarsi delle sorti dell'immobile, a più riprese l' Pt_1 ha diffidato l'occupante a corrispondere il dovuto per l'occupazione dell'alloggio
(cfr. all. 3/8 all'atto di citazione).
3. Nella specie, peraltro, trattandosi di alloggio e.r.p., con riguardo alla quantificazione dell'indennità opera, come detto, la previsione dell'art. 15, l. r.
4 12/1999, in base alla quale gli occupanti senza titolo di un alloggio pubblico, sino al rilascio dello stesso, sono tenuti al pagamento di una indennità pari al
300% dell'equo canone, calcolato ai sensi della l. 392/1978.
4. L' ha dettagliatamente ricostruito, alle pagg. 2/3 dell'atto Pt_1 introduttivo, i criteri di calcolo adottati nell'elaborazione dei conteggi del canone dovuto dall'occupante, producendo altresì la tabella adoperata per la determinazione ed il riepilogo analitico delle somme delle quali il convenuto è debitore (cfr. all. 10 e 12 all'atto di citazione); ha dato, inoltre, prova della ricezione presso l'indirizzo dell'immobile abusivamente occupato, ad opera del convenuto, della diffida di pagamento del 24.6.2015, consegnata a mani del destinatario il successivo 1°.7.2015 (cfr. all. 5 all'atto di citazione) nelle quali gli si contestava il mancato pagamento dell'indennità di occupazione, senza che lo stesso riscontrasse le comunicazioni negando la debenza delle somme e l'occupazione.
A ciò aggiungasi che la mancata partecipazione del convenuto, in assenza di giustificati motivi, alla procedura di mediazione debitamente intrapresa dalla ricorrente, consente, a mente dell'art 12 bis, d. lgs. 28/2010, di trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, II comma, c.p.c.: il contegno assunto dal convenuto, la conseguente mancata contestazione del computo effettuato dall' e le evidenze documentali allegate dalla ricorrente, in definitiva, Pt_1 consentono al Tribunale di attenersi alla ricostruzione contabile operata dall'attrice nella determinazione della somma che il convenuto va condannato a versare.
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In virtù delle suestese considerazioni, si impone la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 47.979,46.
Per effetto della soccombenza, il convenuto va inoltre condannato alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, nella misura indicata in dispositivo (parametri minimi suggeriti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria alla luce della mancata assunzione di prove costituende).
5 Da ultimo, il convenuto, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (come risulta dal verbale negativo di mediazione prodotto da parte ricorrente), va altresì condannato, giusto il disposto del richiamato art. 12 bis, d. lgs. 28/2010 – applicabile al presente giudizio, introdotto dopo il 28.2.2023 – al pagamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis:
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
47.979,46, oltre interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.906,00 per compenso ed € 550,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna il convenuto al versamento in favore dell'Erario dell'importo di €
1.036,00;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, anche in relazione all'esecuzione delle condanne di cui ai punti precedenti.
Così deciso in Roma, 8.1.2025.
Il Giudice
Chiara Salvatori
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Stella Maramao.
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