Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 349/2022 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Antonietta Naso Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine del 17.6.2025 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 718/2022 pubblicata il
22.4.2022 dal Tribunale di Palmi vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Elisa Rotolo (per avvisi e comunicazioni indica il fax 0966.1940301 e l'indirizzo pec: Email_1
appellante
CONTRO
Controparte_1
appellata contumace
E
(C.F. - P. IVA ) in persona del l.r.p.t rappresentato e CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. Angela Maria Laganà
t.) come da memoria di costituzione di Email_2
nuovo difensore appellato
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.11.2020. proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 09420209002069322000, limitatamente agli avvisi di addebito n.ri 39420130004298618000 e 39420140001849966000, contestando la nullità degli atti impugnati e del relativo credito, per mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche, nonché per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti pretesi.
CP_ Chiedeva che venisse dichiarato estinto il diritto dell' e per esso del Concessionario di riscuotere la somma indicata nelle cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione e, per l'effetto annullata la suddetta intimazione ed il relativo ruolo.
CP_ Resistevano in giudizio l' e l' , chiedendo l'integrale Controparte_3
rigetto, stante l'attualità del credito.
Il primo giudice disponeva quanto segue:
“1) Estromette dal giudizio per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Dichiara attuale CP_4
e quindi, esigibile, il credito oggetto di causa;
3)condanna il ricorrente a rifondere le spese di causa , in favore di entrambi i resistenti, che, liquida nella somma di € 1.132,00 cadauno, per competenze legali, oltre accessori,ove dovuti”.
Avverso la sentenza propone appello parziale er i motivi di seguito riportati;
Parte_1
CP_ ha resistito l' , mentre è rimasta contumace . Controparte_1
La causa è stata decisa con le forme di cui 127 ter c.p.c nella camera di consiglio del
18.6.2025 previa verifica del deposito di note di trattazione scritta nel termine del
17.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto che sono divenute definitive la statuizione con cui il primo giudice ha
CP_ estromesso dal giudizio la Controparte_5
nonché il rigetto dell'opposizione in relazione all'intimazione di pagamento n.
09420209002069322000 limitatamente all' avviso di addebito n.
39420130004298618000, avendo proposto appello parziale, censurando la Parte_1
sola pronuncia di attualità del credito relativa all' avviso di addebito n.
39420140001849966000, negando che nel quinquennio successivo alla notifica dell'avviso in data 26 settembre 2014 vi fossero atti interruttivi della prescrizione. Così concludeva l'appellante:
a. accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
09420209002069322000 limitatamente all'avviso di addebito n. 39420140001849966000, in quanto il diritto alla riscossione si è estinto per intervenuta prescrizione e/o per tutte le motivazioni sopra esposte e per l'effetto;
b. dichiarare la nullità della cartella n. 39420140001849966000 (quali atti presupposti) essendo le stesse nulle, illegittime e/o prescritte.
Con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza depositata il 6.5.2025 si segnalava alle parti d' ufficio ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c. la questione relativa agli effetti sul giudizio in corso dell' art. 1,
comma 222 della Legge 197/2022, poiché dall'estratto di ruolo dell'avviso di addebito n.
39420140001849966000 oggetto di gravame risultava che i singoli carichi erano tutti inferiori a euro 1.000.
Con le successive note di trattazione scritta entrambe le parti costituite si sono riportate alle pregresse istanze e conclusioni, senza interloquire sulla questione evidenziata da questa Corte.
Ciò posto, ai fini del decidere viene in rilievo l' art. 1, comma 222 della Legge 197/2022, secondo cui “ Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
Come già ritenuto da questa Corte (sentenze n. 27 pubblicata il 15.1.2024 e n. 240/2024
pubblicata il 29.3.2024) tale verifica segue i medesimi criteri già più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità all'istituto previsto dall'art. 4 D.L. 119/2018, con cui si è chiarito che “l'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018,
conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui
riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei
presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del
processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente
dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili
nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori”
(Sez.
5 - Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019).
Dunque, si tratta di una causa di cessazione della materia del contendere che va dichiarata anche d'ufficio dal giudice, traendo fondamento dall'annullamento ipso iure dei debiti inferiori a mille euro.
Ciò vale per tutti i singoli carichi non superiori a € 1.000,00, alla luce dell'indirizzo prevalente, nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “… il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella” (Sez.
5 - Ordinanza n. 11817 del 18/06/2020).
Nel caso di specie l'iscrizione a ruolo risale al 2014 (cadendo pertanto nel periodo di affidamento all'agente di riscossione dal 2010 al 2015 di cui all'art. 1 comma 222 legge n. 197 cit.) e i singoli carichi sono di importo inferiore a 1000 € .
Quanto poi al regolamento delle spese, assume rilevo decisivo la circostanza che la sopravvenuta carenza di interesse ad agire sia dovuta allo jus superveniens che non consente in alcun caso l'esame del merito e dunque nessuna valutazione della soccombenza virtuale in relazione all'ambito in cui incide lo sgravio.
In tal senso si è espressa copiosa giurisprudenza della Cassazione (vedasi ex multis
n.13991/2020 sez.VI L , 28888/2020 SEz,VI L e n.1151 del 2020 e n.1151 del 2020 ) che ha ritenuto che << …. L'annullamento ope legis della cartella di pagamento determina la cessazione della materia del contendere. Le ragioni della decisione, che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso, giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti.>>( Cass. n.1151 del 2020) o, ancora, < con riguardo alle spese ed attesa la ragione estranea alle ragioni delle parti che giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite (Cassazione n.11702 del 2020 ).
Tale orientamento è coerente con l'opinione espressa dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n.77/2018 (rel Amoroso) in cui si è evidenziato che la ratio della clausola generale delle gravi ed eccezionali ragioni» a sostegno della compensazione <sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti >>.
Infatti, il giudice delle Leggi ha enucleato specifiche ipotesi in cui ricorre il sopravvenuto mutamento dei termini della controversia che esclude che alcunché possa addebitarsi alle parti, annoverando <tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens.>>.
Tanto premesso, occorre dare atto che l'annullamento operante ex lege importa la cessazione della materia del contendere e, essendo determinante per la decisione lo jus superveniens, deve operarsi la compensazione integrale fra le parti delle spese di questo grado (osservando che l'importo di € 1.132,00 posto a carico del in primo Parte_1
grado era già conforme allo scaglione applicabile fino a € 5.200,00, con valori ridotti rispetto a quelli medi, essendo divenuta, come detto, definitiva l'attualità del credito per l'avviso n. 39420130004298618000 per l'importo di € 3.915,55 ) .
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e Parte_1 CP_2 CP_1
e avverso la sentenza n. 718/2022 pubblicata il 22.4.2022 dal Tribunale di
[...]
Palmi :
1) in parziale riforma dell' impugnata sentenza, che nel resto conferma, dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite di questo grado di giudizio .
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 18.6.2025 .
Il Presidente est.
(dott. Eugenio Scopelliti)