Sentenza 28 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 28/09/2023, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2023
N. 05282/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01995/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1995 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina, Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica; il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale in carica; il Comando Legione Carabinieri Campania, in persona del Comandante in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-del 16.3.2023 della Legione Carabinieri Campania – Nucleo Banca d'Italia Napoli – a firma del Comandante Lgt C.S.-OMISSIS-, responsabile del procedimento, con il di accoglimento parziale dell'istanza di accesso ai documenti amministrativi del 17.2.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Legione Carabinieri Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è addetto presso il Nucleo CC Banca d’Italia di Napoli dal luglio 2010.
In data 17.2.2023 egli presentava una richiesta di accesso agli atti al Comandante del Nucleo CC Banca di Italia di Napoli chiedendo di conoscere i nominativi delle figure attualmente responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro (Datore di lavoro, RSPP, medico competente, preposto alla sicurezza e rappresentante dei lavoratori della Sicurezza); di ottenere copia del verbale di approvazione del DVR per il Nucleo CC Banca d'Italia di Napoli, trasmesso in data 3 febbraio 2017 con prot.-OMISSIS- -2015 da parte del Comando Carabinieri banca d'Italia - Ispettorato Centro Sud firmata da tutte le figure preposte e recante data certa, dei documenti attestanti e le informazioni conseguenti all'avvenuto adempimento degli obblighi relativi agli interventi migliorativi di cui alle pag. -OMISSIS- e-OMISSIS- della bozza del DVR e quindi tutte le informazioni derivanti ai sensi art. 36 dlgs 81/2008; informazioni documentali circa l'avvenuto adempimento da parte del preposto dei suoi obblighi di legge; copia aggiornata delle consegne scritte già notificate al sottoscritto in precedenza; informazioni relative all'avvenuta redazione del DUVRI e dell'aggiornamento del DVR.
Egli rappresentava che dalla acquisizione di tali atti avrebbe potuto conoscere le misure o le attività poste in essere al fine di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e la valutazione dei rischi a tutela dei lavoratori.
2. In data 16 marzo 2023, la Legione Carabinieri Campania – Nucleo Banca d’Italia Napoli – comunicava il ‘parziale accoglimento’ della predetta istanza mettendo a disposizione i seguenti n. 2 documenti: la nota n. -OMISSIS--2016 del 3.10.2022 del Comando CC Banca d’Italia, con la quale è stato diramato l’aggiornamento/conferma del DVR relativamente alle figure dell’organizzazione antinfortunistica esistente; la nota n. -OMISSIS--2016 del 10.1.2020 del Comando CC Banca d’Italia, con la quale è stato trasmesso l’organigramma dell’organizzazione di prevenzione e protezione (DLgs n. 81/2008).
Per il resto, l’Amministrazione precisava che: il DVR elaborato ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.lgs. n. 81/2008 e smi non è un “documento amministrativo” , così come dettato dall’art. 22 comma 1 lett. d) delle legge n. 241/1990 e quindi non rientra tra i documenti per cui si può richiedere l’accesso agli atti; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nell’ambito del “ modello partecipativo ” codificato dalla normativa speciale sulla sicurezza, D.lgs. n. 81/2008 e smi, garantisce l’accesso al DVR e fa da tramite tra datore di lavoro e lavoratori; il RLS partecipa attivamente alle procedure per la sicurezza dettate del legislatore e svolge tutte le
funzioni previste dalla normativa per la prevenzione e protezione dei rischi per i lavoratori; il DVR non può essere messo a disposizione di tutti i lavoratori, ma consegnato all’RLS (art. 18 comma 1 lett. n) del D.lgs. n. 81/2008 e smi.
3. Ritenendo che il diniego parziale fosse illegittimo e che gli atti ostesi fossero inidonei a soddisfare il proprio interesse, il ricorrente inoltrava una istanza con cui sollecitava l’amministrazione al rilascio della ulteriore documentazione richiesta, istanza che, tuttavia veniva respinta.
4. Il ricorrente, dunque, ha proposto il ricorso all’odierno esame in cui ha rilevato la illegittimità del diniego parziale di accesso che sarebbe violativo degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 della legge n. 241 del 1990 e del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
5. L’amministrazione si è costituita in giudizio ed ha depositato documenti attestanti l’informazione e la formazione del lavoratore, a partire da luglio 2010 nonché l’organigramma aziendale della sicurezza e l’elenco del personale presente con le relative mansioni, estratti del DVR.
6. Con memoria del 6 luglio 2023 il ricorrente ha chiesto che venga disposta la sospensione del processo in quanto egli ha proposto azione per querela di falso dinanzi al giudice civile contestando la autenticità del documento prodotto dalla amministrazione e che attesterebbe la partecipazione del ricorrente ad uno specifico corso di formazione nel marzo del 2023.
7. In primo luogo, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per la sospensione del processo in quanto l’oggetto del presente giudizio non è rappresentato dall’accertamento della conformità a legge delle attività svolte dall’Amministrazione in ordine alla tutela della sicurezza dei lavoratori ed alla loro formazione, bensì la tutela dell’interesse conoscitivo del ricorrente sulle dette attività.
In tali sensi, la presunta falsità di uno degli atti prodotti dalla amministrazione non incide sullo scrutinio proprio del ricorso in materia di accesso che attiene esclusivamente alla latitudine del diritto di accesso ed al soddisfacimento del detto interesse ostensivo.
8. Fatte queste premesse, va rilevato come l’interesse conoscitivo del ricorrente possa ritenersi soddisfatto dalla documentazione consegnata a seguito della istanza di accesso e della produzione documentale versata agli atti del giudizio.
Ed invero, mediante l’accesso ai documenti amministrativi è possibile acquisire visione e copia di atti che rispondono ad un interesse concreto del richiedente, collegato ad una situazione giuridica tutelata dall’ordinamento con il limite dato dal divieto di adoperare l’istituto per fini di controllo generalizzato sulla attività amministrativa.
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto gli atti relativi alle misure a tutela dei lavoratori adottate presso la sede ove presta servizio, sul presupposto che l’Amministrazione sia inadempiente rispetto agli obblighi di legge.
Oggetto della sua richiesta erano, dunque, documenti ed atti, come sopra specificati, dai quali poter verificare se e come le dette misure erano state adottate.
Ed allora, se così è, deve ritenersi che l’elenco dei corsi di formazione (molti dei quali tenuti negli anni dal 2021 al 2023) e l’estratto aggiornato del DVR, oltre alla documentazione già consegnata all’interessato in sede amministrativa, soddisfino l’interesse conoscitivo del ricorrente in quanto rappresentano il complesso delle attività organizzate dal datore di lavoro relativamente agli obblighi di protezione dei rischi dei lavoratori con la conseguenza che va dichiarata cessata la materia del contendere.
Resta fuori dal perimetro del presente giudizio ogni valutazione, a cui spinge il ricorrente nelle sue memorie depositate in vista della udienza, circa la idoneità delle misure adottate in quanto, come si è detto, questione estranea alla tutela del diritto di accesso.
9. Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.