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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 01/12/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Di Meglio Parte_1
SIMONA CAPUANO; rappresentata e difesa dall'avv. Jessica Maria Lavista;
- OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AN RN e dall'avv. Raffaele Zurlo;
- OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 8394/2021 nei Controparte_1 confronti di e MO CA per il pagamento di euro 29.306,95, oltre interessi e Parte_1 spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 2019304, stipulato con Consum.it S.p.A. in data 11/9/2006, il cui credito, a seguito di plurime cessioni, veniva acquistato da Controparte_2
e MO CA, con due distinti atti di opposizione, spiegavano tempestiva
[...] opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, e, nel merito, la prescrizione del diritto di credito, l'omessa comunicazione della cessione del credito, il difetto di prova del credito poiché fondato sul certificato ex art. 50
TUB, ed, infine, l'illegittimo anatocismo del piano di ammortamento alla francese. Resisteva all'opposizione la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo n. 8394/2021, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria e disposta la riunione al presente giudizio del procedimento di opposizione instaurato dalla CA (R.G. n. 22/2022).
Autorizzato, poi, il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 18/11/2025, veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato alla CA in data 1/12/2021 ed al in data 9/12/2021 e l'opposizione notificata il Pt_1
9-12/1/2022.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, promossa da parte opposta, conclusasi con esito negativo.
In via preliminare, deve poi rilevarsi che parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della parte opposta.
Sul punto deve rilevarsi che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi).
Da quest'analisi emerge la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.
Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della banca opposta, in quanto CP_1 agisce deducendo la sua qualità di creditore cessionario di ma difetta la
[...] Controparte_3 prova della titolarità attiva, per non aver recato in atti la prova del primo atto di cessione del credito.
Deve, invero osservarsi che, nel caso di pluralità di cessioni del medesimo credito, è necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti. In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito e non soltanto dell'ultima che si pone a valle di una catena di cessioni.
Pertanto, ad avviso del Tribunale, a fronte della specifica contestazione sollevata da parte opponente di mancata prova della prima cessione e dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'atto di cessione, deve ritenersi che la documentazione prodotta relativa alla citata operazione di cessione non consenta di dimostrare la titolarità attiva dell'odierna opposta nei confronti dell'opponente in relazione al credito per cui è causa: in particolare non risulta compiutamente dimostrato che il credito derivante dal contratto di finanziamento oggetto di causa sia stato incluso nelle cessioni successive.
Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Nel caso di specie, parte opposta, si limitava a depositare documentazione attestante la cessione – – gazzetta ufficiale n. 21 del 18/2/2017 (all. n. 4 Controparte_3 Controparte_1 fascicolo monitorio), dichiarazione della cedente (cfr. doc. n. 6 fascicolo Controparte_3 monitorio), certificazione notarile cessione – (cfr. doc. n. 1 in Controparte_3 Controparte_1 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma, n. 2 c.p.c.), ma ometteva di produrre documenti idonei a comprovare la cessione da Consum.it S.p.A. a di cui in atti, non vi è alcuna Controparte_3 prova.
A fronte della specifica eccezione di carenza di legittimazione e titolarità attiva, parte opposta non assolveva al proprio onere probatorio di dimostrare tutte le cessioni del credito oggetto di causa, con conseguente accoglimento dell'opposizione ed assorbimento di tutte le questioni di merito, anche in ordine al profilo di abusività delle clausole del contratto di finanziamento oggetto di causa.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo n.
5638/2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
e MO CA, così provvede: Parte_1 1) Accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8394/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia;
2) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opponente
MO CA, liquidate in euro 145,00 per spese ed euro 3.808,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario;
3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opponente
[...]
, liquidate in euro 145,00 per spese ed euro 3.808,00 per compenso, oltre rimborso Parte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario.
Napoli, 28/11/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Di Meglio Parte_1
SIMONA CAPUANO; rappresentata e difesa dall'avv. Jessica Maria Lavista;
- OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AN RN e dall'avv. Raffaele Zurlo;
- OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 8394/2021 nei Controparte_1 confronti di e MO CA per il pagamento di euro 29.306,95, oltre interessi e Parte_1 spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 2019304, stipulato con Consum.it S.p.A. in data 11/9/2006, il cui credito, a seguito di plurime cessioni, veniva acquistato da Controparte_2
e MO CA, con due distinti atti di opposizione, spiegavano tempestiva
[...] opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, e, nel merito, la prescrizione del diritto di credito, l'omessa comunicazione della cessione del credito, il difetto di prova del credito poiché fondato sul certificato ex art. 50
TUB, ed, infine, l'illegittimo anatocismo del piano di ammortamento alla francese. Resisteva all'opposizione la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo n. 8394/2021, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria e disposta la riunione al presente giudizio del procedimento di opposizione instaurato dalla CA (R.G. n. 22/2022).
Autorizzato, poi, il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 18/11/2025, veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato alla CA in data 1/12/2021 ed al in data 9/12/2021 e l'opposizione notificata il Pt_1
9-12/1/2022.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, promossa da parte opposta, conclusasi con esito negativo.
In via preliminare, deve poi rilevarsi che parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della parte opposta.
Sul punto deve rilevarsi che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi).
Da quest'analisi emerge la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.
Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della banca opposta, in quanto CP_1 agisce deducendo la sua qualità di creditore cessionario di ma difetta la
[...] Controparte_3 prova della titolarità attiva, per non aver recato in atti la prova del primo atto di cessione del credito.
Deve, invero osservarsi che, nel caso di pluralità di cessioni del medesimo credito, è necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti. In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito e non soltanto dell'ultima che si pone a valle di una catena di cessioni.
Pertanto, ad avviso del Tribunale, a fronte della specifica contestazione sollevata da parte opponente di mancata prova della prima cessione e dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'atto di cessione, deve ritenersi che la documentazione prodotta relativa alla citata operazione di cessione non consenta di dimostrare la titolarità attiva dell'odierna opposta nei confronti dell'opponente in relazione al credito per cui è causa: in particolare non risulta compiutamente dimostrato che il credito derivante dal contratto di finanziamento oggetto di causa sia stato incluso nelle cessioni successive.
Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Nel caso di specie, parte opposta, si limitava a depositare documentazione attestante la cessione – – gazzetta ufficiale n. 21 del 18/2/2017 (all. n. 4 Controparte_3 Controparte_1 fascicolo monitorio), dichiarazione della cedente (cfr. doc. n. 6 fascicolo Controparte_3 monitorio), certificazione notarile cessione – (cfr. doc. n. 1 in Controparte_3 Controparte_1 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma, n. 2 c.p.c.), ma ometteva di produrre documenti idonei a comprovare la cessione da Consum.it S.p.A. a di cui in atti, non vi è alcuna Controparte_3 prova.
A fronte della specifica eccezione di carenza di legittimazione e titolarità attiva, parte opposta non assolveva al proprio onere probatorio di dimostrare tutte le cessioni del credito oggetto di causa, con conseguente accoglimento dell'opposizione ed assorbimento di tutte le questioni di merito, anche in ordine al profilo di abusività delle clausole del contratto di finanziamento oggetto di causa.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo n.
5638/2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
e MO CA, così provvede: Parte_1 1) Accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8394/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia;
2) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opponente
MO CA, liquidate in euro 145,00 per spese ed euro 3.808,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario;
3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opponente
[...]
, liquidate in euro 145,00 per spese ed euro 3.808,00 per compenso, oltre rimborso Parte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario.
Napoli, 28/11/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello