Art. 347.
(Stivaggio delle navi)
L'autorita' marittima mercantile o quella consolare ha facolta' di accertarsi, in qualunque momento, del regolare stivaggio delle merci caricate sulle navi e di ordinare a tal fine visite e ispezioni.
Le visite e le ispezioni per l'accertamento del regolare stivaggio sono eseguite secondo le norme stabilite per l'accertamento delle condizioni di navigabilita'.
Tenuto conto dei risultati delle visite e delle ispezioni, l'autorita', marittima mercantile o quella consolare dispone gli opportuni provvedimenti.
Tali autorita', possono rifiutare le spedizioni alla, nave in caso di inosservanza dei provvedimenti da esse disposti.
(Stivaggio delle navi)
L'autorita' marittima mercantile o quella consolare ha facolta' di accertarsi, in qualunque momento, del regolare stivaggio delle merci caricate sulle navi e di ordinare a tal fine visite e ispezioni.
Le visite e le ispezioni per l'accertamento del regolare stivaggio sono eseguite secondo le norme stabilite per l'accertamento delle condizioni di navigabilita'.
Tenuto conto dei risultati delle visite e delle ispezioni, l'autorita', marittima mercantile o quella consolare dispone gli opportuni provvedimenti.
Tali autorita', possono rifiutare le spedizioni alla, nave in caso di inosservanza dei provvedimenti da esse disposti.