Articolo 347 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 346Articolo 348
Versione
6 maggio 1952
Art. 347.
(Stivaggio delle navi)


L'autorita' marittima mercantile o quella consolare ha facolta' di accertarsi, in qualunque momento, del regolare stivaggio delle merci caricate sulle navi e di ordinare a tal fine visite e ispezioni.
Le visite e le ispezioni per l'accertamento del regolare stivaggio sono eseguite secondo le norme stabilite per l'accertamento delle condizioni di navigabilita'.
Tenuto conto dei risultati delle visite e delle ispezioni, l'autorita', marittima mercantile o quella consolare dispone gli opportuni provvedimenti.
Tali autorita', possono rifiutare le spedizioni alla, nave in caso di inosservanza dei provvedimenti da esse disposti.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952