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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/11/2025, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2504/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2504/2025
promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. LUCENTE ROSA e dell'avv. ,
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO N. 64
40123 BOLOGNA, presso il difensore avv. LUCENTE
ROSA
ATTORE/I
contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ROGHI C.F._2
IC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
MAZZINI 138 BOLOGNA, presso il difensore avv.
ROGHI IC
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 6
novembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
In tale udienza, le parti richiamavano precedenti conclusioni, cui pure i fa riferimento.
pagina 2 di 16 Tutte tali conclusioni, ancorché non ritrascritte, sono dunque parte integrante di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a rito semplificato, la signora Parte_1
si rivolgeva a questo Tribunale, per vedere condannata la sorella . Controparte_1
Affermava la attrice come la sorella, pur avendo un appartamento proprio, lo lasciava in uso al figlio, andando a vivere con la madre (madre della convenuta e della attrice) signora Non pagava alcunché alla madre, CP_2
come, ad esempio, spese di gestione dell'appartamento,
utenze, et cetera. In tal modo, il figlio godeva dell'appartamento e la signora locupletava CP_1
l'alloggio della madre signora senza nulla pagare alla CP_2
madre a titolo di locazione o comunque di ospitalità.
La signora poi defunta, in vita aveva in titolarità un CP_2
conto postale;
tale conto era alimentato esclusivamente dalla pensione della signora Tale conto era sì CP_2
pagina 3 di 16 intestato ma integralmente riconducibile ad averi della signora CP_2
Poco prima della morte della signora la signora CP_2
effettuava un bonifico a proprio Controparte_1
favore, per euro 42.000,00.
La attrice chiedeva dunque che fosse condannata la sorella a pagare la somma di euro 14.000,00, pari ad un terzo della somma in questione. Infatti, essendo la attrice erede per un terzo, riteneva che un terzo della somma bonificata le spettasse.
Si costituiva . Controparte_1
In primo luogo, come a pagina 3 della costituzione, si sosteneva che non fosse possibile una domanda ai sensi degli articoli 2041-2042 c.c.; dunque, la domanda della attrice era inammissibile, poiché l'arricchimento senza causa è domanda – appunto per l'articolo 2042 c.c. – solo residuale.
pagina 4 di 16 Si sosteneva come non potesse ritenersi superata la presunzione di contitolarità.
Si affermava come la convenuta avesse assunto – unica fra i figli – la posizione di caregiver della madre;
era dunque del tutto suggestivo ricostruire la coabitazione fra la convenuta e la madre in termini di profittamento di un immobile; si era trasferita per ragioni di aiuto alla madre.
Essa non solo aveva assunto il carico materiale di assistenza della madre ma, anche, aveva sostenuto alcune spese, come da allegati alla citazione.
La parte resistente narrava poi di un testamento olografo,
con il quale tutti i danari del conto corrente erano infine destinati alla stessa convenuta;
in pratica, la madre, con tale testamento, aveva inteso beneficiare la figlia
(tre sono i figli della defunta signora;
tale CP_1 CP_2
testamento olografo confermava che la madre, signora era riconoscente. Aveva dunque inteso beneficiare la CP_2
convenuta dell'intero contenuto del conto/libretto postale. pagina 5 di 16 La convenuta aggiungeva di avere distrutto tale testamento olografo, in presenza dei fratelli, subito dopo la sua lettura. In tale modo, la successione tornava ad essere
ab intestato.
La causa transitava per alcune udienze, in una delle quali il giudice tentava conciliazione, che falliva.
Alla udienza indicata sopra, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La domanda attorea non è fondata.
Va respinta.
La causa si inquadra in una lite fra sorelle;
con sostrati famigliari e di pregressi contrasti. Il terzo fratello non ha svolto analoghe domande – circostanza neutra dal punto di vista di questo processo – essendovi lite fra le odierne parti,
fra loro sorelle. Infine, la causa si inserisce in un contesto di rapporti famigliari, non regolati in genere da contratti o da pagina 6 di 16 accordi formali;
quanto, in genere, da rapporti informali. Il
che rende, in queste vicende – emergendo posizioni di contrasto – di difficile ricostruzione probatoria.
Inoltre, in una situazione di questo genere, sarebbe stato particolarmente opportuno concludere la vicenda in via conciliativa fra queste sorelle. Il che è risultato impossibile per la distanza fra le parti, anche per le ragioni dette di forte conflittualità fra queste due sorelle.
La causa va dunque decisa secondo stretto diritto.
Come detto, la domanda attorea è infondata.
La eccezione di inammissibilità
Manifesta infondatezza
Parte convenuta ha sostenuto la inammissibilità della domanda, per mancanza di residualità.
La eccezione è manifestamente infondata.
Infatti, la fattispecie narrata è semplice: la convenuta ha bonificato delle somme che non erano sue;
così sostiene l'attrice in punto a causa petendi. La attrice, poi, in questa pagina 7 di 16 causa agisce uti heres, dunque richiedendo alla convenuta la restituzione di un indebito.
La domanda è dunque quella di un indebito, non anche di un arricchimento senza causa.
Il che non crea però alcuna inammissibilità.
Infatti, onere della parte (nel caso parte attrice) è solo quello di chiarire i fatti costituenti la causa petendi. Il che è
avvenuto, essendo chiarissimi i fatti in questione, si intende nella loro allegazione. Spetta poi al giudice valutare gli stessi ed inquadrarli (da mihi factum dabo tibi ius).
La inammissibilità è dunque esclusa.
Il tema del decidere e da provare
La domanda attorea è chiara.
Vi era un conto cointestato;
per l'esattezza un libretto postale, anche se definito conto dalla attrice. In ogni caso,
si tratta del medesimo conto/libretto, cui le parti fanno riferimento.
pagina 8 di 16 La parte convenuta ha bonificato metà di tale conto
(lasciando la restante metà in successione) a proprio favore.
Tale spostamento non era giustificato, era indebito in ipotesi attorea, poiché tutta la somma sul conto,
cointestato fra convenuta e madre defunta signora CP_2
era nella titolarità della sola signora CP_2
Tale la prospettiva della attrice.
La co-intestazione del libretto postale non è oggetto di contestazione ed è comunque documentata a documento 2
di parte convenuta.
Il tema del decidere (e, dunque, da provare) è se tali somme fossero nella esclusiva proprietà della signora CP_2
Conseguentemente, il bonifico o comunque il prelievo effettuato sarebbe indebito.
L'onere della prova è in capo a parte attrice, per la nota presunzione di comproprietà, in capo ai soggetti che sono cointestatari.
pagina 9 di 16 Sono dunque fuori dal tema tutte le circostanze – che i giuristi definiscono con latino maccheronico ad colorandum
– tese a dimostrare chi fosse la sorella “buona” e chi la
“cattiva” o quanto meno la profittatrice;
profili non tecnici e che avrebbero, caso mai, dovuto essere affrontati in una possibile soluzione transattiva.
SEGUE: la insufficienza della prova
La prova della titolarità esclusiva in capo alla de cuius CP_2
è fallita;
anche con la regola del “più probabile che non”,
non si perviene a tale esito.
E valga il vero.
Vi sono due elementi che indurrebbero a ciò.
In primo luogo, il fatto che il conto/libretto sarebbe stato alimentato solo dalla pensione della La circostanza è CP_2
contestata; nel senso che la convenuta afferma che vi affluirono anche risparmi propri. Non si negacioè che il conto sia stato alimentato dalla pensione;
si esclude che vi sia stata solo la pensione. Le due affermazioni avrebbero pagina 10 di 16 richiesto una (inutile oltre che costosa) c.t.u.; inutile, per la complessa ricostruzione di anni di convivenza fra madre e convenuta.
Non è probante il documento 3 attoreo. In effetti, da quell'estratto conto, relativo agli ultimi anni, il conto/libretto risulta alimentato solo dalla pensione, con alcuni prelievi, per esigenze alimentari. Se però si riguarda quell'estratto conto, tenendo conto dei prelievi, si nota come il conto avrebbe dovuto avere un saldo molto inferiore a quello finale. Dunque – prima di quell'estratto conto – il libretto doveva avere un saldo rilevante, da aggiungere a quanto al documento 3, per pervenire ad un esito finale, non controverso, di oltre 80.000,00 euro al momento della morte.
Dunque, prima del documentato estratto conto, vi doveva essere già una giacenza rilevante, non documentata.
Se si riguarda infatti l'estratto conto prodotto, vi sono sì
accrediti della sola madre ma prelievi – compatibili con un pagina 11 di 16 tenore di vita della madre modesto, chiunque effettuasse tali prelievi, madre o figlia – che assorbono CP_1
buona parte degli accrediti. Non è documentato da parte attrice quale fosse il saldo iniziale di tale conto.
Il che rende la vicenda, dal punto di vista contabile e con gli elementi di prova forniti dalla attrice, non decidibile sul punto della titolarità del conto.
Vi è poi il testamento, che è elemento probatorio del tutto ambiguo.
Il testamento, peraltro distrutto (che la convenuta afferma di avere essa stessa distrutto) non è provato e non sarebbe elemento decisivo. In tale testamento, si sarebbe lasciato il residuo conto alla stessa convenuta. Non si comprende dalla allegazione (di parte convenuta) se la signora CP_2
volesse lasciare la sua metà - ed in tal caso, essa stessa riconosceva la appartenenza alla convenuta dell'altra metà
– ovvero tutto il contenuto del conto: ed in tale caso,
ritenendo di disporre di una cosa integralmente sua. pagina 12 di 16 La allegazione di tale vicenda relativa al testamento –
peraltro non ammessa a prova – è dunque irrilevante.
La situazione è dunque confusa e, permanendo tale situazione, vince dunque la presunzione derivante dalla intestazione.
Infine, in una situazione di convivenza, appare difficile anche verificare (anche questa prova, invero, diabolica, ed a carico della convenuta) se la signora intendesse in CP_2
effetti disporre una comproprietà delle somme del conto
(per liberalità indiretta;
per compensare spese che la convenuta ha sicuramente sostenuto autonomamente per il mantenimento dell'immobile e dunque anche della madre).
Permane dunque la presunzione di comproprietà
Operando la presunzione di comproprietà, la convenuta ha
disposto di cosa propria.
Ha, cioè, trasferito a suo favore metà del conto, cioè cosa sua;
lasciando l'altra metà nell'asse ereditario, essendo di proprietà della defunta CP_2
pagina 13 di 16 Delle spese di lite
Le spese vengono liquidate in misura inferiore ai minimi,
per espressa richiesta della nota spese di parte convenuta.
Ci si limita dunque a tale richiesta della parte convenuta.
Possono compensarsi per un mezzo.
Si versa infatti in una delle situazioni specifiche ed eccezionali di cui a C. costit. 77 del 2018. Si tratta di quelle commistioni fra assistenza, spese comuni, liti famigliari, in cui l'assetto probatorio è particolarmente esile ed anche aperto a valutazioni probatorie difformi.
Vi è poi una soccombenza – manifesta – sulla allegazione della inammissibilità della domanda attorea.
Deve apprezzarsi nel senso della compensazione, nella larga discrezionalità che assiste il giudice in punto a spese di lite,
il rifiuto della convenuta (pur se suo diritto) a qualsiasi ipotesi transattiva, anche nummo uno.
La compensazione non può tuttavia essere integrale.
pagina 14 di 16 Va infatti rilevato come vi sia un incomprimibile nucleo di soccombenza della attrice, che non consente integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2504/2025;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. RESPINGE la domanda attorea.
2. SPESE COMPENSATE per metà.
3. NA parte attrice a pagare a parte convenuta metà delle spese di lite (restando la restante metà a carico della stessa convenuta); spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque, dovuto dalla attrice metà di tutto quanto in appresso) in: euro 4.416,00
per compensi avvocati di tutte le fasi;
euro 662,42 per spese generali. Infine, Cassa professionale 4% ed IVA, pagina 15 di 16 se ed in quanto dovute in base al regime fiscale e previdenziale.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 8 novembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2504/2025
promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. LUCENTE ROSA e dell'avv. ,
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO N. 64
40123 BOLOGNA, presso il difensore avv. LUCENTE
ROSA
ATTORE/I
contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ROGHI C.F._2
IC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
MAZZINI 138 BOLOGNA, presso il difensore avv.
ROGHI IC
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 6
novembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
In tale udienza, le parti richiamavano precedenti conclusioni, cui pure i fa riferimento.
pagina 2 di 16 Tutte tali conclusioni, ancorché non ritrascritte, sono dunque parte integrante di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a rito semplificato, la signora Parte_1
si rivolgeva a questo Tribunale, per vedere condannata la sorella . Controparte_1
Affermava la attrice come la sorella, pur avendo un appartamento proprio, lo lasciava in uso al figlio, andando a vivere con la madre (madre della convenuta e della attrice) signora Non pagava alcunché alla madre, CP_2
come, ad esempio, spese di gestione dell'appartamento,
utenze, et cetera. In tal modo, il figlio godeva dell'appartamento e la signora locupletava CP_1
l'alloggio della madre signora senza nulla pagare alla CP_2
madre a titolo di locazione o comunque di ospitalità.
La signora poi defunta, in vita aveva in titolarità un CP_2
conto postale;
tale conto era alimentato esclusivamente dalla pensione della signora Tale conto era sì CP_2
pagina 3 di 16 intestato ma integralmente riconducibile ad averi della signora CP_2
Poco prima della morte della signora la signora CP_2
effettuava un bonifico a proprio Controparte_1
favore, per euro 42.000,00.
La attrice chiedeva dunque che fosse condannata la sorella a pagare la somma di euro 14.000,00, pari ad un terzo della somma in questione. Infatti, essendo la attrice erede per un terzo, riteneva che un terzo della somma bonificata le spettasse.
Si costituiva . Controparte_1
In primo luogo, come a pagina 3 della costituzione, si sosteneva che non fosse possibile una domanda ai sensi degli articoli 2041-2042 c.c.; dunque, la domanda della attrice era inammissibile, poiché l'arricchimento senza causa è domanda – appunto per l'articolo 2042 c.c. – solo residuale.
pagina 4 di 16 Si sosteneva come non potesse ritenersi superata la presunzione di contitolarità.
Si affermava come la convenuta avesse assunto – unica fra i figli – la posizione di caregiver della madre;
era dunque del tutto suggestivo ricostruire la coabitazione fra la convenuta e la madre in termini di profittamento di un immobile; si era trasferita per ragioni di aiuto alla madre.
Essa non solo aveva assunto il carico materiale di assistenza della madre ma, anche, aveva sostenuto alcune spese, come da allegati alla citazione.
La parte resistente narrava poi di un testamento olografo,
con il quale tutti i danari del conto corrente erano infine destinati alla stessa convenuta;
in pratica, la madre, con tale testamento, aveva inteso beneficiare la figlia
(tre sono i figli della defunta signora;
tale CP_1 CP_2
testamento olografo confermava che la madre, signora era riconoscente. Aveva dunque inteso beneficiare la CP_2
convenuta dell'intero contenuto del conto/libretto postale. pagina 5 di 16 La convenuta aggiungeva di avere distrutto tale testamento olografo, in presenza dei fratelli, subito dopo la sua lettura. In tale modo, la successione tornava ad essere
ab intestato.
La causa transitava per alcune udienze, in una delle quali il giudice tentava conciliazione, che falliva.
Alla udienza indicata sopra, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La domanda attorea non è fondata.
Va respinta.
La causa si inquadra in una lite fra sorelle;
con sostrati famigliari e di pregressi contrasti. Il terzo fratello non ha svolto analoghe domande – circostanza neutra dal punto di vista di questo processo – essendovi lite fra le odierne parti,
fra loro sorelle. Infine, la causa si inserisce in un contesto di rapporti famigliari, non regolati in genere da contratti o da pagina 6 di 16 accordi formali;
quanto, in genere, da rapporti informali. Il
che rende, in queste vicende – emergendo posizioni di contrasto – di difficile ricostruzione probatoria.
Inoltre, in una situazione di questo genere, sarebbe stato particolarmente opportuno concludere la vicenda in via conciliativa fra queste sorelle. Il che è risultato impossibile per la distanza fra le parti, anche per le ragioni dette di forte conflittualità fra queste due sorelle.
La causa va dunque decisa secondo stretto diritto.
Come detto, la domanda attorea è infondata.
La eccezione di inammissibilità
Manifesta infondatezza
Parte convenuta ha sostenuto la inammissibilità della domanda, per mancanza di residualità.
La eccezione è manifestamente infondata.
Infatti, la fattispecie narrata è semplice: la convenuta ha bonificato delle somme che non erano sue;
così sostiene l'attrice in punto a causa petendi. La attrice, poi, in questa pagina 7 di 16 causa agisce uti heres, dunque richiedendo alla convenuta la restituzione di un indebito.
La domanda è dunque quella di un indebito, non anche di un arricchimento senza causa.
Il che non crea però alcuna inammissibilità.
Infatti, onere della parte (nel caso parte attrice) è solo quello di chiarire i fatti costituenti la causa petendi. Il che è
avvenuto, essendo chiarissimi i fatti in questione, si intende nella loro allegazione. Spetta poi al giudice valutare gli stessi ed inquadrarli (da mihi factum dabo tibi ius).
La inammissibilità è dunque esclusa.
Il tema del decidere e da provare
La domanda attorea è chiara.
Vi era un conto cointestato;
per l'esattezza un libretto postale, anche se definito conto dalla attrice. In ogni caso,
si tratta del medesimo conto/libretto, cui le parti fanno riferimento.
pagina 8 di 16 La parte convenuta ha bonificato metà di tale conto
(lasciando la restante metà in successione) a proprio favore.
Tale spostamento non era giustificato, era indebito in ipotesi attorea, poiché tutta la somma sul conto,
cointestato fra convenuta e madre defunta signora CP_2
era nella titolarità della sola signora CP_2
Tale la prospettiva della attrice.
La co-intestazione del libretto postale non è oggetto di contestazione ed è comunque documentata a documento 2
di parte convenuta.
Il tema del decidere (e, dunque, da provare) è se tali somme fossero nella esclusiva proprietà della signora CP_2
Conseguentemente, il bonifico o comunque il prelievo effettuato sarebbe indebito.
L'onere della prova è in capo a parte attrice, per la nota presunzione di comproprietà, in capo ai soggetti che sono cointestatari.
pagina 9 di 16 Sono dunque fuori dal tema tutte le circostanze – che i giuristi definiscono con latino maccheronico ad colorandum
– tese a dimostrare chi fosse la sorella “buona” e chi la
“cattiva” o quanto meno la profittatrice;
profili non tecnici e che avrebbero, caso mai, dovuto essere affrontati in una possibile soluzione transattiva.
SEGUE: la insufficienza della prova
La prova della titolarità esclusiva in capo alla de cuius CP_2
è fallita;
anche con la regola del “più probabile che non”,
non si perviene a tale esito.
E valga il vero.
Vi sono due elementi che indurrebbero a ciò.
In primo luogo, il fatto che il conto/libretto sarebbe stato alimentato solo dalla pensione della La circostanza è CP_2
contestata; nel senso che la convenuta afferma che vi affluirono anche risparmi propri. Non si negacioè che il conto sia stato alimentato dalla pensione;
si esclude che vi sia stata solo la pensione. Le due affermazioni avrebbero pagina 10 di 16 richiesto una (inutile oltre che costosa) c.t.u.; inutile, per la complessa ricostruzione di anni di convivenza fra madre e convenuta.
Non è probante il documento 3 attoreo. In effetti, da quell'estratto conto, relativo agli ultimi anni, il conto/libretto risulta alimentato solo dalla pensione, con alcuni prelievi, per esigenze alimentari. Se però si riguarda quell'estratto conto, tenendo conto dei prelievi, si nota come il conto avrebbe dovuto avere un saldo molto inferiore a quello finale. Dunque – prima di quell'estratto conto – il libretto doveva avere un saldo rilevante, da aggiungere a quanto al documento 3, per pervenire ad un esito finale, non controverso, di oltre 80.000,00 euro al momento della morte.
Dunque, prima del documentato estratto conto, vi doveva essere già una giacenza rilevante, non documentata.
Se si riguarda infatti l'estratto conto prodotto, vi sono sì
accrediti della sola madre ma prelievi – compatibili con un pagina 11 di 16 tenore di vita della madre modesto, chiunque effettuasse tali prelievi, madre o figlia – che assorbono CP_1
buona parte degli accrediti. Non è documentato da parte attrice quale fosse il saldo iniziale di tale conto.
Il che rende la vicenda, dal punto di vista contabile e con gli elementi di prova forniti dalla attrice, non decidibile sul punto della titolarità del conto.
Vi è poi il testamento, che è elemento probatorio del tutto ambiguo.
Il testamento, peraltro distrutto (che la convenuta afferma di avere essa stessa distrutto) non è provato e non sarebbe elemento decisivo. In tale testamento, si sarebbe lasciato il residuo conto alla stessa convenuta. Non si comprende dalla allegazione (di parte convenuta) se la signora CP_2
volesse lasciare la sua metà - ed in tal caso, essa stessa riconosceva la appartenenza alla convenuta dell'altra metà
– ovvero tutto il contenuto del conto: ed in tale caso,
ritenendo di disporre di una cosa integralmente sua. pagina 12 di 16 La allegazione di tale vicenda relativa al testamento –
peraltro non ammessa a prova – è dunque irrilevante.
La situazione è dunque confusa e, permanendo tale situazione, vince dunque la presunzione derivante dalla intestazione.
Infine, in una situazione di convivenza, appare difficile anche verificare (anche questa prova, invero, diabolica, ed a carico della convenuta) se la signora intendesse in CP_2
effetti disporre una comproprietà delle somme del conto
(per liberalità indiretta;
per compensare spese che la convenuta ha sicuramente sostenuto autonomamente per il mantenimento dell'immobile e dunque anche della madre).
Permane dunque la presunzione di comproprietà
Operando la presunzione di comproprietà, la convenuta ha
disposto di cosa propria.
Ha, cioè, trasferito a suo favore metà del conto, cioè cosa sua;
lasciando l'altra metà nell'asse ereditario, essendo di proprietà della defunta CP_2
pagina 13 di 16 Delle spese di lite
Le spese vengono liquidate in misura inferiore ai minimi,
per espressa richiesta della nota spese di parte convenuta.
Ci si limita dunque a tale richiesta della parte convenuta.
Possono compensarsi per un mezzo.
Si versa infatti in una delle situazioni specifiche ed eccezionali di cui a C. costit. 77 del 2018. Si tratta di quelle commistioni fra assistenza, spese comuni, liti famigliari, in cui l'assetto probatorio è particolarmente esile ed anche aperto a valutazioni probatorie difformi.
Vi è poi una soccombenza – manifesta – sulla allegazione della inammissibilità della domanda attorea.
Deve apprezzarsi nel senso della compensazione, nella larga discrezionalità che assiste il giudice in punto a spese di lite,
il rifiuto della convenuta (pur se suo diritto) a qualsiasi ipotesi transattiva, anche nummo uno.
La compensazione non può tuttavia essere integrale.
pagina 14 di 16 Va infatti rilevato come vi sia un incomprimibile nucleo di soccombenza della attrice, che non consente integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2504/2025;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. RESPINGE la domanda attorea.
2. SPESE COMPENSATE per metà.
3. NA parte attrice a pagare a parte convenuta metà delle spese di lite (restando la restante metà a carico della stessa convenuta); spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque, dovuto dalla attrice metà di tutto quanto in appresso) in: euro 4.416,00
per compensi avvocati di tutte le fasi;
euro 662,42 per spese generali. Infine, Cassa professionale 4% ed IVA, pagina 15 di 16 se ed in quanto dovute in base al regime fiscale e previdenziale.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 8 novembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 16 di 16