Ordinanza cautelare 30 novembre 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 22/12/2025, n. 8373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8373 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08373/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05311/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5311 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigino di Giacomo e dall’Avv. Umberto Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Motorizzazione Civile di Napoli, sezione di Benevento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- del provvedimento di revisione della patente di guida emesso dall’ Ufficio della Motorizzazione Civile di Benevento in data 14 settembre 2022, prot.n.149707, notificato in data 21 settembre 2022;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 2085 del 30 novembre 2022;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 10 novembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa ER NI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.- Con ricorso notificato il 21 ottobre 2022 e depositato il successivo 11 novembre 2022, il ricorrente impugnava il provvedimento (prot. n. 149707 del 14 settembre 2022) con cui la Motorizzazione Civile di Benevento, in esito al contraddittorio procedimentale ex art. 7 l. 241/1990, aveva disposto la revisione della sua patente di guida ex art. 128 C.d.S., in seguito al sinistro verificatosi il 18 giugno 2022 e di cui alla segnalazione dei Carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita del 25 giugno 2022 (prot. 9/67-1-2022); a sostegno del gravame, il ricorrente articolava tre distinte censure, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. – Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate (17 novembre 2022), successivamente depositando documenti (23 novembre 2022) e resistendo al ricorso, di cui chiedevano l’integrale rigetto.
3. - Con ordinanza n. 2085 del 30 novembre 2022, era respinta l’istanza di tutela cautelare.
4. – Con memoria depositata il 10 novembre 2025, il ricorrente, premesso che successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza cautelare, aveva nuovamente sostenuto e superato l’esame per la patente di guida, nonché provveduto a pagare quanto indicato a titolo di spese legali nel medesimo provvedimento, rappresentava la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
5.- All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. –Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 10 novembre 2025, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
7. – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AO VE, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
ER NI LA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NI LA | AO VE |
IL SEGRETARIO