Articolo 427 del Codice della navigazione
Articolo 426Articolo 428
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21 aprile 1942
Art. 427.
(Impedimento prima della partenza).

Se la partenza della nave e' impedita per causa di forza maggiore, il contratto e' risolto. Se per la stessa causa la partenza della nave e' soverchiamente ritardata, il contratto puo' essere risolto.

Se la risoluzione avviene dopo l'imbarco, il caricatore e' tenuto a sopportare le spese di scaricazione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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