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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 442/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 4.3.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANARELLO EMANUELE, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il cd “domicilio digitale” PEC:
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contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. ORIONE MAURIZIO e VACCARI SAVERIO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il loro studio in
Genova, Via Palestro n. 16/3
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE
1 1 CONDANNARE per tutte le ragioni di cui in narrativa- la società (P.IVA: CP_2
) in persona del legale rappresentante “pro tempore” con sede legale a Venezia - P.IVA_1
30175- (VE), alla via delle Industrie 18 al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda di euro €. 9.258,93 (diconsi euro novemiladuecentocinquantotto/93) (a titolo di retribuzione,
spettanze di fine rapporto) oppure la diversa somma maggiore o monetaria come per legge.
2 ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art
1676 cc della società (P.IVA. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante “pro tempore” con sede in Trieste, via Genova n. 1 e per l'effetto
3 CONDANNARE la società (P.IVA. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante “pro tempore” con sede in Trieste, via Genova n. 1 ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N.
276/2003 ed ex art 1676 cc al PAGAMENTO a favore del ricorrente della somma di € 9.258,93
(diconsi euro novemiladuecentocinquantotto/93) per le ragioni di cui in narrativa –retribuzione,
spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
IN OGNI CASO
1. Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30 % per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
2. Con condanna alla regolarizzazione contributiva.
Per parte resistente:
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis accertare e dichiarare l'inapplicabilità
dell'art. 1676 c.c. nel caso di specie e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'assoluta carenza probatoria, nell'an e nel quantum, del diritto asserito dal ricorrente di percepire le somme come richieste in via solidale a anche quali differenze retributive per l'asserita prestazione di CP_1
lavoro in orario c.d. straordinario ed, altresì, la carenza di legittimazione passiva di a CP_1
rispondere ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 di crediti non aventi natura strettamente retributiva quali le indennità per permessi, festività e ferie non goduti e, per l'effetto, respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di CP_1
Con reiezione delle istanze istruttorie riferite a CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di EA UB
s.r.l. dal 17.6.2024 al 24.1.2025 e di essere stato sempre impiegato in appalto presso stabilimenti in Porto Marghera (VE) e NE (GO); lamentava il CP_1
mancato pagamento delle retribuzioni da ottobre 2024, di parte della tredicesima mensilità, del TFR e delle spettanze di fine rapporto, ed agiva in giudizio per il pagamento dei crediti in questione sia nei confronti della datrice di lavoro che di quale CP_1
responsabile in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/03 ed ex art. 1676 c.c..
2. Pur ritualmente notificata del ricorso-decreto non si costituiva in giudizio EA UB s.r.l.,
di cui veniva dichiarata la contumacia.
3. Costituendosi in giudizio negava fondatezza alle pretese di cui al ricorso nei CP_1
suoi confronti in particolare per carenza di prova quanto ai presupposti per l'applicabilità
dell'art. 29 D.Lgs. 276/03, evidenziando comunque la necessità di limitare in subordine la condanna ai crediti di natura retributiva;
quanto alla domanda svolta ex art. 1676 c.c.,
sosteneva l'inapplicabilità della norma in quanto il rapporto con EA UB era intermediato dall'appalto conferito a che aveva subappaltato lavorazioni a CP_3
EA UB s.r.l..
4. Con ordinanza del 9.7.2025 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio in relazione alle domande svolte nei confronti di EA UB s.r.l., attesa la sua messa in liquidazione giudiziale;
quindi, non ammesse le prove orali per le ragioni di cui all'ordinanza medesima, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
5. Le pretese azionate in ricorso riguardano, oltre alla mancata retribuzione da ottobre 2024,
il TFR e le competenze di fine rapporto e parte della 13esma mensilità.
6. Si tratta di crediti che devono ritenersi effettivamente maturati in capo al ricorrente come da documentazione dimessa con il ricorso - riferita a contratto, busta paga, dimissioni, e/c previdenziale, CCNL -.
3 7. Nei confronti di unico soggetto nei cui confronti il giudizio prosegue a seguito CP_1
dell'interruzione parziale, inapplicabile il disposto di cui all'art. 1676 c.c. in assenza di rapporto diretto con la datrice di lavoro EA UB s.r.l., sussiste tuttavia la responsabilità
solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03, non essendo stata contestata in maniera specifica l'utilizzazione esclusiva del ricorrente, nel periodo in cui era dipendente di EA UB,
nell'ambito di appalti conferiti da CP_1
8. Tale responsabilità peraltro è da limitarsi alle voci di carattere strettamente retributivo,
con esclusione dunque dell'indennità sostitutiva di ferie. Costituiscono invece crediti di natura strettamente retributiva, oltre alle retribuzioni dirette e differite, anche gli importi riferiti all'indennità sostituiva dei rol, legata alla mancata fruizione di quella particolare tipologia di permessi che è riferita alla riduzione dell'orario lavorativo, per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa (cfr. Cass. 10356/16) – si rileva a questo proposito che il CCNL applicato al rapporto prevede permessi annui retribuiti riferiti, per 72 ore annuali, a riduzioni di orario, cfr. doc. 10 ric., pag. 150, e dai conteggi
(doc. 9 ric.) si ricava la mancata fruizione di quantità di rol in misura inferiore a 72 ore per anno.
9. Rispetto i conteggi in atti (doc. 9 ric.) l'importo va di conseguenza ridotto escludendo l'indennità sostituiva delle ferie, quindi va condannata ex art. 29 D.Lgs. CP_1
276/03 al pagamento a favore del ricorrente dell'importo di € 8.781,80, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna ex art. 29 D.Lgs. CP_1
276/03 a corrispondere al ricorrente, per i titoli i cui in motivazione, l'importo di € 8.781,80,
4 oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì a rifondere al procuratore del ricorrente – che si è dichiarato CP_1
antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.300, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 26/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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