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6 gennaio 2002
6 gennaio 2002
Art. 6. 1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:
a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
b) America meridionale;
c) America settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e' eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
b) America meridionale;
c) America settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e' eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
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- 1. Allarmanti profili di incostituzionalità della proposta di legge elettoraleRoberta Calvano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 3.2026253
[…] Il primo problema che il DDL 1971 pone riguarda la nuova articolazione delle ripartizioni della Circoscrizione Estero di cui all'art. 6, che modifica la legge n. 459 del 2001, e il relativo regolamento di attuazione. […]
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