Articolo 6 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459
Articolo 4 bisArticolo 7
Versione
6 gennaio 2002
Art. 6. 1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:
a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
b) America meridionale;
c) America settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e' eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
Entrata in vigore il 6 gennaio 2002