CASS
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2025, n. 19726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19726 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6402/2022 R.G. proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avvocati MICHELE PETRELLA, MARCO DALLA VERITA' e DE DALLA VERITA', -ricorrente- contro CARRARO FORTUNATO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA GIORIO, -controricorrente- nonchè contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 19726 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 16/07/2025 2 di 11 ATLANTIA SPA, -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n.2150/2021 depositata il 27.7.2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.6.2025 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 2010, RA AT TO conveniva innanzi al Tribunale di Padova la LA SP (al tempo "Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade SP") premettendo che, a seguito del necessario ampliamento dell’autostrada A13 Bologna – Padova, tronco stazione Padova zona industriale, la predetta società aveva raggiunto con il padre RA Mosè, allora pieno proprietario di un più ampio fondo, un accordo per acquistare un terreno (mappale 461 ex 15b, foglio 164, partita 52409 del NCT del Comune di Padova), poi sfociato nella stipula del contratto di compravendita (atto del notaio Adriano Martini del 23.12.1993, rep. n. 40667), per cui il padre era rimasto proprietario del fondo residuo (mappali 16, 17, 460 e 113 del foglio 164 nel NCEU del Comune di Padova), che nel 1997 aveva donato in nuda proprietà all'attore, riservandosene l'usufrutto. A seguito di quella compravendita, la LA SP aveva effettuato lavori autostradali sul terreno acquistato, tali da intercludere completamente la residua proprietà RA (l'unico residuo accesso alla via Olmo poteva avvenire passando sulla proprietà del Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova, come consentito in via temporanea e precaria), e l'attore, dopo avere invano richiesto ad LA SP di garantirgli il passaggio verso la via pubblica (via Olmo) senza indennità ex art. 1054 cod. civ., chiedeva il risarcimento dei danni subiti e la costituzione di una 3 di 11 servitù di passaggio ex art. 1051 cod. civ. in favore del fondo intercluso di sua proprietà. Costituitasi, la convenuta eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non era mai subentrata nel rapporto negoziale con RA SÉ e non era proprietaria del fondo che l'attore intendeva asservire, che era intestato ad Autostrade per l'Italia SP. Alla prima udienza di comparizione il Tribunale autorizzava l'attrice alla chiamata in causa di Autostrade per l’Italia SP, che si costituiva, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto alla costituzione della servitù ex art. 1054 cod. civ., e sostenendo che già all'atto dell'acquisto, RA SÉ sapeva perfettamente che il terreno da lui venduto sarebbe stato utilizzato per l'ampliamento della stazione autostradale di Padova Zona Industriale, e che pertanto su di esso non sarebbe stato possibile costituire alcuna servitù di passaggio, per cui si era accontentato di mantenere una piccola striscia di terreno per accedere dai suoi terreni residui (accatastati come “terreno in zona di rispetto stradale e area per attrezzatura stradale costituente relitti di aree intercluse a seguito della costruzione dell'autostrada e sella centrale di elettrodo, e quindi incoltivabile”) alla via pubblica. Con sentenza n. 1575/2015, il Tribunale di Padova dichiarava il difetto di legittimazione passiva di LA SP, nonché la prescrizione del diritto alla costituzione della servitù di passaggio ex art. 1054 cod. civ. asseritamente fatta valere da parte attrice, rigettava pertanto la domanda dell’attore e lo condannava a rifondere le spese di lite. RA AT TO proponeva gravame avverso tale sentenza, lamentando che il Tribunale di Padova aveva accolto l’eccezione di prescrizione del diritto all’azione sulla base di una errata qualificazione della natura giuridica della sua domanda di costituzione della servitù di passaggio, che era stata formulata ex art. 1051 cod. civ., e non ex art. 1054 cod. civ., posto che 4 di 11 l'interclusione della sua proprietà non era derivata direttamente dalla vendita compiuta da suo padre nel 1993, ma dall'esecuzione dei lavori autostradali di ampliamento della stazione di Padova Zona Industriale. Con la sentenza n. 2150/2021 del 15.6/27.7.2021, la Corte d'Appello di Venezia, previo espletamento di CTU e nella resistenza delle due società, accoglieva parzialmente l’appello. Essa costituiva la servitù coattiva di passaggio a favore del fondo RA intercluso ex art. 1051 cod. civ., lungo il tracciato, della larghezza di sei metri fino a via Olmo, indicato dalla CTU, non pregiudizievole per la viabilità autostradale e fruibile mediante un lieve spostamento della rete di recinzione del terreno di Autostrade per l'Italia SPA. Riteneva la sentenza di appello, che l'originario attore non avesse chiesto la costituzione della servitù ex art. 1054 cod. civ., in quanto l'interclusione del suo fondo non era derivata direttamente dalla vendita compiuta da suo padre, ma dall'esecuzione dei lavori di ampliamento autostradale, che Autostrade per l'Italia SPA all'art. 15 dell'atto di vendita del notaio Martini del 23.12.1993 si era obbligata a mantenere l'accesso alla via pubblica a favore della residua proprietà RA, ma non aveva poi ottemperato, in quanto i vari atti notarili succedutisi nel tempo ed il piano particellare non avevano portato all'effettiva costituzione della servitù, e considerava preferibile il tracciato individuato dal CTU sulla proprietà di Autostrade per l'Italia SPA, rispetto a quello alternativo che avrebbe dovuto attraversare la proprietà del Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova, soggetto terzo estraneo alla vendita ed ai lavori che avevano provocato l'interclusione del fondo RA. Veniva invece respinta la domanda di risarcimento danni del RA, in ragione della natura costitutiva non retroattiva della sentenza emessa ex art. 1051 cod. civ.. Quanto alle spese processuali, essendo stato confermato il difetto di legittimazione passiva di LA SP, il RA veniva 5 di 11 condannato al pagamento delle spese di secondo grado a favore della stessa, ed in base al principio della soccombenza, Autostrade per l'Italia SP veniva condannata al pagamento delle spese del doppio grado in favore del RA, nonché delle spese di CTU. Avverso questa sentenza, Autostrade per l’Italia SP ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a cinque motivi. RA AT TO ha resistito con controricorso, mentre LA SP é rimasta intimata. Nell'imminenza della pubblica udienza del 26.6.2025, ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. La Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma, la ricorrente sostiene la falsa applicazione degli artt. 822 e 823 cod. civ., in quanto non poteva essere costituita sui terreni di proprietà di Autostrade per l’Italia S.p.A., rientranti nella zona di rispetto autostradale ed asseritamente aventi natura di pertinenze autostradali, e quindi demaniali, alcuna servitù di passaggio a favore di terzi. Il primo motivo é supportato dal richiamo alla sentenza n. 3938/2011 delle sezioni unite di questa Corte, che ha ritenuto non decisiva ai fini dell'individuazione dei beni pubblici o demaniali, l'intestazione degli stessi agli enti pubblici indicati dalla legge, rilevando piuttosto la funzionalità dei beni ad interessi della collettività anche se intestati ai concessionari, e dal richiamo ad alcune risalenti sentenze del Consiglio di Stato (Cons. Stato 5.11.1991 n. 905; Cons. Stato 18.9.1991 n. 721 e Cons. Stato 18.9.1991 n. 721), che in tema di concessioni considerano demaniali le aree pertinenziali autostradali rientranti nella fascia di rispetto, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al servizio della rete viaria autostradale, per la necessità che anche esse siano 6 di 11 restituite dal concessionario all'ente concedente alla scadenza della concessione. 2) Col secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5) dell’art. 360, primo comma, la ricorrente prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ovvero della natura di pertinenze autostradali dei terreni di proprietà di Autostrade per l’Italia SP asserviti. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perché volti entrambi a negare l'assoggettabilità a servitù di passaggio del percorso individuato dal CTU sulla proprietà di Autostrade per l'Italia SP di cui al foglio n. 164 del Catasto Terreni del Comune di Padova, perché da qualificare come pertinenza autostradale e quindi demaniale, sono infondati. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, non tutte le aree contigue e/o comunicanti con la strada pubblica, godono della presunzione di demanialità, ma solo quelle aree che per l'immediata accessibilità appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa (Cass. 12.2.2025 n. 3631; Cass.
2.2.2017 n.2795; Cass. sez. un. 18.4.2011 n. 8876; Cass. 10.3.2006 n. 5262; Cass. 26.6.2000 n. 8569; Cass. sez. un. 17.6.1996 n. 5522). Il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulla fascia di rispetto autostradale non tollera la presenza di opere edilizie in senso stretto, e tale fascia di rispetto deve essere tenuta libera da qualsiasi ingombro che possa impedire e/o compromettere la piena fruibilità della stessa in relazione alla circolazione di persone e mezzi che impegnano l'asse viario e le opere ad esse pertinenziali, non solo per garantire la sicurezza del traffico e l'incolumità delle persone, ma per una più ampia esigenza di assicurare una fascia utilizzabile all'occorrenza dal concessionario per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla 7 di 11 presenza di costruzioni, con necessità di rispetto anche per opere che non superino il livello stradale (Cass. 16.4.2025 n.10080; Cons. Stato n.1250/2018; Cons. Stato n.4466/2016; Cons. Stato n. 282/2016; Cons. Stato n. 2062/2013). Nel caso in esame, però, la sentenza impugnata, sulla base della CTU espletata, ha accertato che il percorso della servitù di passaggio carrabile individuato dall'ausiliario, della larghezza di sei metri, partendo dalla sbarra posizionata in prossimità di via Olmo, si sviluppa per 45 metri sulla proprietà non recintata di Autostrade per l'Italia SPA, e che per raggiungere la proprietà RA si rende necessario solo arretrare di alcuni metri verso est, per una lunghezza di circa 50 metri, la recinzione del terreno posta dalla suddetta società, senza che ciò pregiudichi la viabilità autostradale perché non interessante la sede viaria (vedi pagine 16 e 17), per cui non é stata riscontrata alcuna funzione di servizio a favore dell'autostrada del percorso sul quale si é costituita coattivamente la servitù di passaggio, ed alcuna accessibilità diretta di tale percorso dall'autostrada. E' stata quindi motivatamente negata l'esistenza di un rapporto di pertinenzialità del sedime della servitù di passaggio costituita rispetto all'autostrada, che determini la presunzione di demanialità e quindi la sottrazione all'imposizione di diritti a favore di terzi ex art. 823 comma 1° cod. civ., e la valutazione in fatto di compatibilità, compiuta dal giudice di secondo grado, é insindacabile in questa sede (Cass. 16.4.2025 n.10080) e non può ritenersi illegittima solo per l'ubicazione del percorso all'interno della fascia di rispetto autostradale, non essendo assimilabile una strada carrabile, compatibile anche con interventi di stoccaggio materiali e manutenzione dell'autostrada e non pericolosa per la circolazione di persone e mezzi sull'autostrada, ad una costruzione, o ad uno scavo di canali, o fossi, difettando perciò anche la violazione dell'art. 26 del D.P.R. n.495/1992 e dell'art. 16 del DLT n. 285/1992. 8 di 11 Per la motivazione addotta dalla Corte d'Appello, non risulta, quindi, che la decisiva questione se il terreno interessato dalla costituita servitù di passaggio avesse o meno natura pertinenziale rispetto all'autostrada, non sia stata considerata, e la ricorrente non può dolersi, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., del fatto che il giudice di secondo grado sia pervenuto, in contrasto con quanto auspicato, ad esprimere, in base alla CTU espletata, un giudizio in ordine all'insussistenza di un rapporto pertinenziale. 3) Col terzo motivo, articolato in riferimento al n. 4) dell’art. 360, primo comma, la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte distrettuale giudicato promossa dal RA l’azione di natura reale prevista dall’art. 1051 cod. civ. invece che quella di natura personale ex art. 1054 cod. civ.. Il terzo motivo é infondato, in quanto il giudice di secondo grado non é incorso in alcuna ultrapetizione, dato che il RA, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha indicato gli elementi di fatto propri della domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio ex art. 1051 cod. civ. (interclusione del fondo residuo di proprietà, dovuta non alla vendita di una porzione di esso compiuta dal padre, ma ai lavori di ampliamento della stazione autostradale), ed ha fatto specifico riferimento all'art. 1051 cod. civ., essendosi riferita, al contrario di quanto era stato ritenuto dalla sentenza di primo grado, all'art. 1054 cod. civ., solo nello scambio di corrispondenza che aveva preceduto l'inizio del giudizio. 4) Col quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma, la ricorrente sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1054 cod. civ., laddove la Corte distrettuale ha ritenuto fondata la residuale azione di cui all’art. 1051 cod. civ., nonostante l’inerzia del RA nell’esercitare l’azione personale tipica di cui all’art. 1054 cod. civ.. 9 di 11 Tale motivo é infondato, in quanto l'azione ex art. 1051 può ritenersi sussidiaria rispetto all'azione contrattuale ex art. 1054 cod. civ. quando sussistano contemporaneamente i presupposti applicativi di entrambe le azioni, ma nella specie, in sede giudiziale, il RA ha fin dall'inizio allegato che l'interclusione del fondo residuo di suo padre non era stata determinata dalla vendita di una porzione, da lui compiuta con l'atto del notaio Adriano Martini del 23.12.1993, rep. n. 40667, bensì dai lavori di ampliamento della stazione autostradale compiuti da Autostrade per l'Italia SP sul terreno vendutole, per cui ricorrevano solo i presupposti applicativi dell'art. 1051 cod. civ.. 5) Col quinto motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., la ricorrente prospetta la mera apparenza della motivazione, in relazione al profilo della prova del fatto che lo stato di interclusione del fondo del RA si sarebbe manifestato non in ragione della compravendita del 1993, ma a seguito dei lavori di realizzazione del casello autostradale Padova Sud, come rilevato dalla sentenza di seconde cure. L'ultimo motivo é infondato. Va premesso che per giurisprudenza consolidata di questa Corte la motivazione resa, è meramente apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando la motivazione, benchè graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. sez. un. 22.2.2023 n. 5556; Cass. sez. un. 30.1.2023 n.2767; Cass. sez. un. 27.12.2019 n.34476; Cass. sez. un. 18.4.2018 n.9558; Cass. sez. un. 31.12.2018 n.33679; Cass. sez. un.
7.4.2014 n. 8053). 10 di 11 Nella specie, però, il suddetto vizio non ricorre, in quanto l'impugnata sentenza, anche se sinteticamente, ha fatto riferimento, alle pagine 14 e 15, al risultato degli accertamenti sul punto compiuti dal CTU, che ha verificato che prima della vendita di RA SÉ del 1993 ad Autostrade per l'Italia SP del mappale 461 ex 15b, foglio 164, partita 52409 del NCT del Comune di Padova, la proprietà dello stesso aveva un fronte stradale su via Olmo, strada pubblica, di oltre 80 metri, e che a seguito dei lavori di realizzazione del casello autostradale Padova Sud (catasto terreni del Comune di Padova foglio 164, mappali 561 e 565), si é verificata l'interclusione assoluta del residuo fondo RA, con conseguente impossibilità di accedere da esso alla via Olmo, se non transitando sulla proprietà di terzi. In base al principio della soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento in favore di RA AT TO delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, mentre nulla va disposto per l'intimata LA SP. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, respinge il ricorso di Autostrade per l'Italia SP e la condanna al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO PI LO OR 11 di 11
2.2.2017 n.2795; Cass. sez. un. 18.4.2011 n. 8876; Cass. 10.3.2006 n. 5262; Cass. 26.6.2000 n. 8569; Cass. sez. un. 17.6.1996 n. 5522). Il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulla fascia di rispetto autostradale non tollera la presenza di opere edilizie in senso stretto, e tale fascia di rispetto deve essere tenuta libera da qualsiasi ingombro che possa impedire e/o compromettere la piena fruibilità della stessa in relazione alla circolazione di persone e mezzi che impegnano l'asse viario e le opere ad esse pertinenziali, non solo per garantire la sicurezza del traffico e l'incolumità delle persone, ma per una più ampia esigenza di assicurare una fascia utilizzabile all'occorrenza dal concessionario per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla 7 di 11 presenza di costruzioni, con necessità di rispetto anche per opere che non superino il livello stradale (Cass. 16.4.2025 n.10080; Cons. Stato n.1250/2018; Cons. Stato n.4466/2016; Cons. Stato n. 282/2016; Cons. Stato n. 2062/2013). Nel caso in esame, però, la sentenza impugnata, sulla base della CTU espletata, ha accertato che il percorso della servitù di passaggio carrabile individuato dall'ausiliario, della larghezza di sei metri, partendo dalla sbarra posizionata in prossimità di via Olmo, si sviluppa per 45 metri sulla proprietà non recintata di Autostrade per l'Italia SPA, e che per raggiungere la proprietà RA si rende necessario solo arretrare di alcuni metri verso est, per una lunghezza di circa 50 metri, la recinzione del terreno posta dalla suddetta società, senza che ciò pregiudichi la viabilità autostradale perché non interessante la sede viaria (vedi pagine 16 e 17), per cui non é stata riscontrata alcuna funzione di servizio a favore dell'autostrada del percorso sul quale si é costituita coattivamente la servitù di passaggio, ed alcuna accessibilità diretta di tale percorso dall'autostrada. E' stata quindi motivatamente negata l'esistenza di un rapporto di pertinenzialità del sedime della servitù di passaggio costituita rispetto all'autostrada, che determini la presunzione di demanialità e quindi la sottrazione all'imposizione di diritti a favore di terzi ex art. 823 comma 1° cod. civ., e la valutazione in fatto di compatibilità, compiuta dal giudice di secondo grado, é insindacabile in questa sede (Cass. 16.4.2025 n.10080) e non può ritenersi illegittima solo per l'ubicazione del percorso all'interno della fascia di rispetto autostradale, non essendo assimilabile una strada carrabile, compatibile anche con interventi di stoccaggio materiali e manutenzione dell'autostrada e non pericolosa per la circolazione di persone e mezzi sull'autostrada, ad una costruzione, o ad uno scavo di canali, o fossi, difettando perciò anche la violazione dell'art. 26 del D.P.R. n.495/1992 e dell'art. 16 del DLT n. 285/1992. 8 di 11 Per la motivazione addotta dalla Corte d'Appello, non risulta, quindi, che la decisiva questione se il terreno interessato dalla costituita servitù di passaggio avesse o meno natura pertinenziale rispetto all'autostrada, non sia stata considerata, e la ricorrente non può dolersi, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., del fatto che il giudice di secondo grado sia pervenuto, in contrasto con quanto auspicato, ad esprimere, in base alla CTU espletata, un giudizio in ordine all'insussistenza di un rapporto pertinenziale. 3) Col terzo motivo, articolato in riferimento al n. 4) dell’art. 360, primo comma, la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte distrettuale giudicato promossa dal RA l’azione di natura reale prevista dall’art. 1051 cod. civ. invece che quella di natura personale ex art. 1054 cod. civ.. Il terzo motivo é infondato, in quanto il giudice di secondo grado non é incorso in alcuna ultrapetizione, dato che il RA, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha indicato gli elementi di fatto propri della domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio ex art. 1051 cod. civ. (interclusione del fondo residuo di proprietà, dovuta non alla vendita di una porzione di esso compiuta dal padre, ma ai lavori di ampliamento della stazione autostradale), ed ha fatto specifico riferimento all'art. 1051 cod. civ., essendosi riferita, al contrario di quanto era stato ritenuto dalla sentenza di primo grado, all'art. 1054 cod. civ., solo nello scambio di corrispondenza che aveva preceduto l'inizio del giudizio. 4) Col quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma, la ricorrente sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1054 cod. civ., laddove la Corte distrettuale ha ritenuto fondata la residuale azione di cui all’art. 1051 cod. civ., nonostante l’inerzia del RA nell’esercitare l’azione personale tipica di cui all’art. 1054 cod. civ.. 9 di 11 Tale motivo é infondato, in quanto l'azione ex art. 1051 può ritenersi sussidiaria rispetto all'azione contrattuale ex art. 1054 cod. civ. quando sussistano contemporaneamente i presupposti applicativi di entrambe le azioni, ma nella specie, in sede giudiziale, il RA ha fin dall'inizio allegato che l'interclusione del fondo residuo di suo padre non era stata determinata dalla vendita di una porzione, da lui compiuta con l'atto del notaio Adriano Martini del 23.12.1993, rep. n. 40667, bensì dai lavori di ampliamento della stazione autostradale compiuti da Autostrade per l'Italia SP sul terreno vendutole, per cui ricorrevano solo i presupposti applicativi dell'art. 1051 cod. civ.. 5) Col quinto motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., la ricorrente prospetta la mera apparenza della motivazione, in relazione al profilo della prova del fatto che lo stato di interclusione del fondo del RA si sarebbe manifestato non in ragione della compravendita del 1993, ma a seguito dei lavori di realizzazione del casello autostradale Padova Sud, come rilevato dalla sentenza di seconde cure. L'ultimo motivo é infondato. Va premesso che per giurisprudenza consolidata di questa Corte la motivazione resa, è meramente apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando la motivazione, benchè graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. sez. un. 22.2.2023 n. 5556; Cass. sez. un. 30.1.2023 n.2767; Cass. sez. un. 27.12.2019 n.34476; Cass. sez. un. 18.4.2018 n.9558; Cass. sez. un. 31.12.2018 n.33679; Cass. sez. un.
7.4.2014 n. 8053). 10 di 11 Nella specie, però, il suddetto vizio non ricorre, in quanto l'impugnata sentenza, anche se sinteticamente, ha fatto riferimento, alle pagine 14 e 15, al risultato degli accertamenti sul punto compiuti dal CTU, che ha verificato che prima della vendita di RA SÉ del 1993 ad Autostrade per l'Italia SP del mappale 461 ex 15b, foglio 164, partita 52409 del NCT del Comune di Padova, la proprietà dello stesso aveva un fronte stradale su via Olmo, strada pubblica, di oltre 80 metri, e che a seguito dei lavori di realizzazione del casello autostradale Padova Sud (catasto terreni del Comune di Padova foglio 164, mappali 561 e 565), si é verificata l'interclusione assoluta del residuo fondo RA, con conseguente impossibilità di accedere da esso alla via Olmo, se non transitando sulla proprietà di terzi. In base al principio della soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento in favore di RA AT TO delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, mentre nulla va disposto per l'intimata LA SP. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, respinge il ricorso di Autostrade per l'Italia SP e la condanna al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO PI LO OR 11 di 11