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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.1126 R.G. 2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 ottobre 2025 da
1) Parte_1 nata TO (CH) il 7 aprile 1978 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]O a Peschiera Borromeo (MI) con l'Avv. Manuel Girola e Luca Di Gaetano presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]O a Peschiera Borromeo (MI) con l'Avv. Adriana La Rocca presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Casalecchio di Reno il 13 settembre 2014; trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Casalecchio di Reno (BO) (anno 2014 atto n. 18 reg. parte II serie A) In separazione dei beni. Con atto 4.11.2021 Rep. n.73262 – Racc. n.11494 a rogito Notaio del Collegio Persona_1
Notarile di Milano i coniugi, ai sensi dell'art. 167 cod. civ., hanno costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto alcuni immobili, tra cui la casa coniugale di via Trieste n. 13/O a Peschiera Borromeo. con il seguente figlio: (CF. ) nato a [...] il 7 gennaio Persona_2 C.F._3
2016, cittadino italiano. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si impegnano reciprocamente, nel rapporto con il figlio ed in sua presenza, a non utilizzare espressioni e/o a non assumere comportamenti che risultino denigratori della figura dell'altro genitore.
2. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi vicendevolmente tutte le informazioni che risultino utili per la crescita della prole e per garantirne un'adeguata cura e si impegnano ad assumere tutte le scelte di educazione, istruzione e mantenimento di comune accordo nel primario interesse del figlio minore a uno sviluppo psico-fisico armonico e equilibrato.
3. Il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente presso la residenza della madre.
4. Alla signora verrà assegnata la casa coniugale, comprensiva di lastrico Parte_1 solare e cantina e ad esclusione del garage - situata in via Trieste, n. 13/O a Peschiera Borromeo di proprietà esclusiva del marito (appartamento: categoria A/2, foglio 2, mappale 128, sub. 40, classe 2, vani 7, piano secondo e terzo;
lastrico solare: foglio 2, mappale 128, sub. 707; cantina: categoria C/2, foglio 2, mappale 128, sub. 327, classe 2, piano primo interrato) con quanto in essa contenuto. I ricorrenti danno atto che il marito, d'accordo con la moglie, ha già rilasciato la casa coniugale. Sarà a esclusivo carico della signora il pagamento delle Parte_1 spese condominiali ordinarie, utenze, TARI e IMU (se dovuta). Il coniuge assegnatario si impegna a conservare l'immobile e gli arredi in esso contenuti in buone condizioni salvo il deperimento dovuto all'uso.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio compatibilmente con le esigenze Per_2 scolastiche ed extrascolastiche del figlio e con gli impegni di lavoro dei genitori, con le seguenti modalità:
- Settimana 1: Lunedi, martedì e mercoledì con la madre;
Giovedì e venerdì con il padre che lo preleverà il giovedì da scuola al termine delle lezioni e lo riaccompagnerà presso l'abitazione coniugale il sabato mattina entro le ore 9:30; Fine settimana con la madre.
- Settimana 2: Lunedì e martedì con il padre che lo preleverà il lunedì da scuola al termine delle lezioni e lo riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
Mercoledì, giovedì e venerdì con la madre;
Fine settimana con il padre che lo preleverà alle ore 9:30 del sabato mattino presso l'abitazione coniugale e lo porterà il lunedì a scuola. a. Le vacanze estive: due settimane consecutive (1-15; 16-31) per il mese agosto da concordare entro il mese di marzo di ogni anno. I genitori concorderanno entro la stessa data anche l'equa divisone nel mese di luglio. b. Le vacanze di Natale: i genitori trascorreranno le vacanze con il figlio Per_2 suddividendole equamente ad anni alterni (si considera quale periodo di vacanza quello decorrente dal primo giorno di vacanza scolastica sino al giorno 5 gennaio incluso); per quanto concerne il Natale 2025, il primo periodo sarà con il padre. Per_2 c. Le vacanze pasquali: i genitori trascorreranno le vacanze con il figlio ad anni alterni;
Per_2 per quanto concerne la Pasqua 2026, trascorrerà il periodo con il padre. Per_2
d. Nei c.d. ponti, i genitori trascorreranno il periodo con il figlio ad anni alterni, Per_2 concordando un'equa ripartizione.
6. Nel caso in cui il figlio trascorra le vacanze e/o i c.d. ponti o pernotti fuori dal Comune di residenza, pur con un genitore, questi dovrà comunicare con congruo preavviso all'altro il luogo di soggiorno, consentendogli un colloquio telefonico con il figlio tutti i giorni in orario da concordare.
7. Nel caso in cui il figlio soggiorni o pernotti senza la presenza del genitore con il quale era stabilito trascorresse la giornata o il periodo, dovrà essere comunicato con congruo preavviso all'altro genitore il luogo di soggiorno e la/e persona/e presenti col figlio, in modo che sia consentito un colloquio telefonico con il figlio tutti i giorni in orario da concordare.
8. I genitori si impegnano a favorire rapporti significativi di con i nonni paterni e materni Per_2 con i quali potrà continuare a trascorrere periodi di vacanza preventivamente concordati tra i coniugi, in particolare nel mese di luglio.
9. Il signor si farà integralmente carico del mantenimento del figlio attraverso il Parte_2 pagamento diretto di tutte le spese ordinarie, nonché di tutte quelle straordinarie preventivamente concordate e documentate, così come indicate nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 10 giugno 2025 e quindi:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).”
A tal fine, per agevolare il pagamento diretto delle suddette spese, il signor metterà a Pt_2 disposizione della signora una carta di debito/bancomat (eventualmente anche Pt_1 cointestata tra i coniugi, al fine di consentire il rispetto delle norme bancarie vigenti), destinata esclusivamente alla copertura delle spese relative al figlio. Tale carta dovrà mantenere una giacenza minima pari a 5.000,00 Euro.Il relativo conto di appoggio (anch'esso eventualmente cointestato) sarà alimentato unicamente da fondi versati dal signor il quale si impegna Pt_2
a reintegrare l'importo minimo concordato entro 15 giorni dall'eventuale utilizzo, anche parziale, delle somme disponibili. La signora potrà utilizzare la predetta carta anche per effettuare prelievi di contante Pt_1 destinati al pagamento delle spese di mantenimento del figlio, dandone comunicazione scritta al signor che potrà manifestare il proprio dissenso entro i successivi 10 giorni. In assenza Pt_2 di contestazioni entro il predetto termine, il prelievo si presumerà destinato alla copertura di spese per il mantenimento del figlio. Qualora la signora anticipi il pagamento di spese relative al mantenimento del figlio Pt_1 non utilizzando la predetta carta, dovrà inviare al signor con modalità comprovante Pt_2
l'avvenuta ricezione, la documentazione relativa all'esborso sostenuto entro 30 giorni, e il signor provvederà al rimborso entro 15 giorni dal ricevimento del documento giustificativo. Pt_2
10. Il signor continuerà mantenere in vita la Polizza Sanitaria ASSIDAI n. 38671.1 e la Pt_2
Polizza GENERTEL onduzione familiare n. S56264/0503V04 pagando i relativi premi. Nel CP_1 caso di disdetta delle predette polizze, si impegna a stipularne di nuove aventi le medesime coperture.
11. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
12. Gli assegni familiari e/o l'assegno unico saranno interamente a vantaggio della signora
. Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno ripartite nella misura del Parte_1
50% ciascuno. 13. I coniugi prestano reciprocamente sin d'ora ogni assenso per la modifica di eventuali iscrizioni anagrafiche, per il rilascio e/o rinnovo di carte di identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio della prole.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Casalecchio di Reno il 13 settembre 2014.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo. 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalecchio di Reno, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG