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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 19907/2025 R.G.
TRIBUNALE di MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice pronuncia la seguente ORDINANZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.05.2025 da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alberto Giuseppe Baldini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Parte_2
Nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 13.05.1974 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Stretti presso il quale ha eletto domicilio telematico
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e 158 c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile pagina 1 di 2 dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, visto che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio, deve essere concesso termine ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che detto termine deve essere fissato dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e succ mod. a decorrere dalla data odierna (di scadenza del termine per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione),
P. Q. M.
▪ Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa Valentina Di Peppe per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio,
▪ Concede alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 20 maggio 2026 per il deposito di note scritte con le quali le parti dovranno confermare di non volersi riconciliare e, se intendono, rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 e rinunciare all'appello della sentenza di divorzio,
▪ Manda la cancelleria per trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del detto termine.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 12 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 2 di 2
TRIBUNALE di MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice pronuncia la seguente ORDINANZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.05.2025 da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alberto Giuseppe Baldini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Parte_2
Nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 13.05.1974 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Stretti presso il quale ha eletto domicilio telematico
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e 158 c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile pagina 1 di 2 dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, visto che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio, deve essere concesso termine ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che detto termine deve essere fissato dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e succ mod. a decorrere dalla data odierna (di scadenza del termine per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione),
P. Q. M.
▪ Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa Valentina Di Peppe per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio,
▪ Concede alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 20 maggio 2026 per il deposito di note scritte con le quali le parti dovranno confermare di non volersi riconciliare e, se intendono, rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 e rinunciare all'appello della sentenza di divorzio,
▪ Manda la cancelleria per trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del detto termine.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 12 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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