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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 18/07/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 228/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall' Avv. Silvia Sciandra Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp.ta e difesa Controparte_1
dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione ha formulato le seguenti conclusioni:“nel merito accertare e Parte_1
dichiarare, l'illegittimità dell'iscrizione effettuata d'ufficio presso la “Gestione commercianti” per il periodo 01.01.2015/31.12.2015 e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto per tale periodo e conseguentemente annullare l'avviso di addebito n. 352 2022 00009478
41 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio…”
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente chiese d'iscriversi alla
Gestione Commercianti nell'aprile del 2014 (all. 7 , salvo domandarne e CP_1
ottenere la cancellazione nell'ottobre del 2015 (all. 9 . CP_1
A dispetto di ciò, nel mese di novembre 2022 l'ente previdenziale ha notificato l'avviso d'addebito per cui è causa, per complessivi € 8373,43, a titolo di contributi sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2025 nonché per sanzioni e interessi di mora.
Come riportato in ricorso, la pretesa dell' scaturisce da un accertamento CP_1
svolto dalla Guardia di Finanza, la quale riscontrava la presenza di redditi non dichiarati dal ritenendo nel contempo che egli svolgesse attività Pt_1
imprenditoriale e, pertanto, era tenuto all'iscrizione alla gestione commercianti.
L'attore è proprietario di un vasto compendio immobiliare, sito in territorio del Comune di Ventimiglia, Fraz. Mortola, composto da due fabbricati e da un vasto (circa 15.000 mq) terreno circostante, destinati in prevalenza a giardino.
Ciascuno dei 2 fabbricati – distinti e separati tra loro – è a propria volta suddiviso in 2 unità autonome.
Nel verbale d'accertamento della GdF si legge che tutti i 4 appartamenti sarebbero stati locati a terzi, diversamente da quanto prescritto dall'art. 27, comma 1, L. R. Liguria n . 34/2014.
Al riguardo occorre puntualizzare che la giurisprudenza reputa pacificamente utilizzabili i verbali di accertamento degli organi ispettivi, verbali che fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti o da lui compiuti, nonche' della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti, non estendendosi, invece, la fede privilegiata agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, così come ai fatti di cui i egli ha avuto notizia da altre persone e alle personali deduzioni tratte dagli elementi raccolti (Cass. Ord. 14/12/2023 n. 36573; Cass. Ord. n.
36573/2022 Cass. n. 4006 del 2022 Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018, ecc.).
Tuttavia, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie in quanto ciò che l'ente previdenziale ha prodotto non è – o sono – un verbale d'accertamento da parte del personale dell'Ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate, bensì un avviso d'accertamento tributario contenente quella che è una relazione sintetica delle verifiche.
Opportuno precisare anche che non ha alcuna importanza il fatto che il abbia eventualmente dichiarato nell'anno 2015 redditi inferiori a Pt_1
quelli effettivamente percepiti. L'esito degli accertamenti eseguiti dalla GdF rileva, infatti, ai fini della presente decisione nella sola misura in cui essi dimostrino che il ricorrente svolse per davvero attività d'impresa nel 2025.
Invero, è dato incontroverso che nel periodo per cui è causa il locasse Pt_1
i propri immobili per brevi periodi a plurimi soggetti.
Che gli appartamenti posti in locazione non fossero 4, ma 3, come sostenuto dall'attore, è dato che trova un riscontro quantomeno indiziario nel certificato di residenza in atti, il quale attesta che egli risiedeva in via Ciabauda
15 Mortola, Ventimiglia e cioè nel medesimo luogo in cui trova il suo compendio immobiliare.
A ben vedere poi anche tale aspetto è irrilevante. Avendo i p.u. dato atto che gli alloggi in questione erano concessi in godimento a “uso turistico”, s'osserva che l'art. 27 L.R. Liguria n. 32/2014 nella sua originaria formulazione – vigente all'epoca dei fatti di causa – così recitava “1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unita' immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre nell'ambito dello stesso territorio comunale, date in affitto a turisti dai proprietari o dagli usufruttuari nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non superiore a dodici mesi consecutivi e sempre che l'attivita' non sia organizzata in forma di impresa.
2. Il limite delle tre unita' immobiliari di cui al comma 1 non opera nel caso in cui gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, siano proposti al pubblico da agenzie immobiliari mediante mandato a titolo oneroso.
3. L'utilizzo delle predette unita' immobiliari secondo le modalita' previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione
d'uso”.
Ebbene, oltre a doversi rilevare che nella relazione della Gdf non è riportato alcun preciso dato idoneo a dimostrare che nel 2015 tutti i 4 appartamenti furono locati a terzi, dalla locuzione “…sempre che l'attivita' non sia organizzata in forma di impresa..”, riferita al limite di 3 appartamenti, si deduce che secondo il Legislatore regionale anche la contemporanea locazione di 3 appartamenti poteva assurgere ad attività d'impresa. Tuttavia, la disposizione non menziona alcun criterio in base al quale ravvisare una simile ipotesi.
Ne discende che il concedere in godimento a titolo oneroso più di 3 immobili di per sé non concretava automaticamente lo svolgimento d'un attività commerciale, essendo necessario a tal fine un “quid pluris”.
Tale conclusione va, a maggior tratta, alla luce del disposto dell'art. 12 del
Decreto Legislativo 23 maggio 2011, N. 79, il quale dispone al comma 5 che “Le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unita' abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite: a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilita' delle unita' abitative di cui al presente articolo”.
La norma, dunque, non specifica in cosa consista la “forma imprenditoriale”, statuendo nel contempo che anche la “disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative”, ovvero la locazione delle stesse, può essere esercitata “senza organizzazione in forma di impresa”.
Alla luce di ciò, ai fini della presente decisione occorre verificare in concreto se il esercitasse o meno attività imprenditoriale nel 2015, dovendosi Pt_1
prendere, pertanto, in considerazione indici quali la continuità dell'attività di locazione – è cioè l'entità dei periodi infrannuali nei quali gli immobili furono occupati da terzi – la presenza d'una organizzazione, pur se rudimentale, nonché la prestazione di servizi tipici d'una attività alberghiera, circostanza, questa, espressamente richiesta dal succitato art. 12, comma 5 al fine d'escludere la finalità turistica della locazione. Al riguardo deve prendersi atto che sul sito internet Mortola Tower, pacificamente già facente capo al il complesso immobiliare sito in Via Pt_1
Ciabauda 15, Mortola Inferiore, era pubblicizzato nel 2023 come dotato di macchina per il caffè e di connessione wi-fi gratuita (inserzione prodotta dall' . CP_1
Inoltre, nell'avviso/relazione redatta da fferma che la GdF accertò che CP_2
la struttura metteva a disposizione dei clienti anche il servizio di pulizia e cambio della biancheria, dei trattamenti “benessere” nonché una stazione di ricarica per le automobili elettriche.
Tali circostanze non sono state contestate dall'attore, ad eccezione dei trattamenti “benessere”, avendo egli replicato (e chiesto di provare) sul punto d'essersi limitato a fornire indicazioni circa un centro massaggi sito in
Ventimiglia, gestito da una sua conoscente.
Ebbene, quasi tutti i suddetti servizi sono tipici d'un attività alberghiera o di quella di “bed and breakfast” poiché colui che loca un immobile per brevi periodi, eventualmente a uso turistico, di regola non mette a disposizione biancheria, né tantomeno la lava, così come non rifornisce d'energia elettrica anche i veicoli del “cliente”, non assicura a proprie spese una linea internet, trattandosi d'oneri destinati di norma ad essere sostenuti dal conduttore.
Tali elementi, pur deponendo in via indiziaria nel senso che il ricorrente esercitava un'attività imprenditoriale non sono sufficienti, dovendosi verificare se la locazione di 3 (o 4) immobili costituiva un fatto occasionale oppure caratterizzato da continuità.
Occorre, pertanto, acclarare quale fu il complessivo lasso temporale dell'anno
2025 nel quale il concesse a terzi i propri cespiti. Pt_1 Il dato può essere desunto in via deduttiva da quanto riportato nella relazione di circa il confronto dei consumi d'energia elettrica della struttura abitativa de qua rispetto a quelli rilevati su base Istat pro capite delle utenze domestiche nella provincia di Imperia.
La quantità di corrente consumata in Via Ciabauda 15, Mortola Inferiore fu superiore al triplo della media negli anni 2015 e 2016 e più del doppio nel 2017.
Anche tale circostanza non è stata revocata in dubbio dal il quale, Pt_1
invece, ha replicato (pag. 5 del ricorso) che i consumi del triennio precedente,
2012/2014, furono persino superiori a quelle del triennio 2015/2017.
Ne conseguirebbe che al dato in questione non potrebbe essere attribuito alcun valore probatorio.
A parere dello scrivente, così invece, non è poiché proprio l'abnormità dei consumi rispetto alla media rivela che gli immobili erano locati in via sostanzialmente continuativa, e cioè per la maggior parte dell'anno, salvo accusare una diminuzione in alcuni periodi o in alcuni anni in ragione del calo dell'utenza turistica, il che appare del tutto fisiologico.
A ogni modo, l'attore non ha fornito elementi a sostegno del proprio assunto.
Per l'anno 2013 sono state prodotte alcune bollette per importi trimestrali oscillanti tra € 625,00 a 1007,00 (comprensive anche dell'ultimo mese del 2012)
e per il 2014 bollette trimestrali riportanti somme comprese tra € 682,00 e
1320,00 (comprensive anche del dicembre 2013).
Nulla invece è stato depositato riguardo i consumi degli anni 2015 e 2016, il che rende impossibile operare un raffronto con gli anni precedenti. Non può poi non rimarcarsi l'anomalia costituita dal fatto che il chiede Pt_1
di propria iniziativa d'essere iscritto alla gestione commercianti nell'aprile
2014, per poi domandare la cancellazione appena un anno e mezzo dopo.
Appare implausibile, infatti, che egli svolse l'attività di locazione in forma imprenditoriale soltanto per il suddetto periodo, alquanto breve per un'attività commerciale, se si consideri quanto già riportato detto poc'anzi ossia che il fabbisogno d'energia elettrica pro capite del complesso immobiliare negli anni
2015 e 2016 superava più del triplo la media locale.
In sintesi, la sussistenza del credito rivendicato dall' risulta CP_1
sufficientemente dimostrata, dovendosi pertanto rigettare il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti do Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
1100,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase di trattazione, € 1200,00 per la fase decisionale, € 49,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge..
Imperia 17-7-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 228/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall' Avv. Silvia Sciandra Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp.ta e difesa Controparte_1
dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione ha formulato le seguenti conclusioni:“nel merito accertare e Parte_1
dichiarare, l'illegittimità dell'iscrizione effettuata d'ufficio presso la “Gestione commercianti” per il periodo 01.01.2015/31.12.2015 e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto per tale periodo e conseguentemente annullare l'avviso di addebito n. 352 2022 00009478
41 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio…”
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Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente chiese d'iscriversi alla
Gestione Commercianti nell'aprile del 2014 (all. 7 , salvo domandarne e CP_1
ottenere la cancellazione nell'ottobre del 2015 (all. 9 . CP_1
A dispetto di ciò, nel mese di novembre 2022 l'ente previdenziale ha notificato l'avviso d'addebito per cui è causa, per complessivi € 8373,43, a titolo di contributi sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2025 nonché per sanzioni e interessi di mora.
Come riportato in ricorso, la pretesa dell' scaturisce da un accertamento CP_1
svolto dalla Guardia di Finanza, la quale riscontrava la presenza di redditi non dichiarati dal ritenendo nel contempo che egli svolgesse attività Pt_1
imprenditoriale e, pertanto, era tenuto all'iscrizione alla gestione commercianti.
L'attore è proprietario di un vasto compendio immobiliare, sito in territorio del Comune di Ventimiglia, Fraz. Mortola, composto da due fabbricati e da un vasto (circa 15.000 mq) terreno circostante, destinati in prevalenza a giardino.
Ciascuno dei 2 fabbricati – distinti e separati tra loro – è a propria volta suddiviso in 2 unità autonome.
Nel verbale d'accertamento della GdF si legge che tutti i 4 appartamenti sarebbero stati locati a terzi, diversamente da quanto prescritto dall'art. 27, comma 1, L. R. Liguria n . 34/2014.
Al riguardo occorre puntualizzare che la giurisprudenza reputa pacificamente utilizzabili i verbali di accertamento degli organi ispettivi, verbali che fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti o da lui compiuti, nonche' della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti, non estendendosi, invece, la fede privilegiata agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, così come ai fatti di cui i egli ha avuto notizia da altre persone e alle personali deduzioni tratte dagli elementi raccolti (Cass. Ord. 14/12/2023 n. 36573; Cass. Ord. n.
36573/2022 Cass. n. 4006 del 2022 Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018, ecc.).
Tuttavia, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie in quanto ciò che l'ente previdenziale ha prodotto non è – o sono – un verbale d'accertamento da parte del personale dell'Ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate, bensì un avviso d'accertamento tributario contenente quella che è una relazione sintetica delle verifiche.
Opportuno precisare anche che non ha alcuna importanza il fatto che il abbia eventualmente dichiarato nell'anno 2015 redditi inferiori a Pt_1
quelli effettivamente percepiti. L'esito degli accertamenti eseguiti dalla GdF rileva, infatti, ai fini della presente decisione nella sola misura in cui essi dimostrino che il ricorrente svolse per davvero attività d'impresa nel 2025.
Invero, è dato incontroverso che nel periodo per cui è causa il locasse Pt_1
i propri immobili per brevi periodi a plurimi soggetti.
Che gli appartamenti posti in locazione non fossero 4, ma 3, come sostenuto dall'attore, è dato che trova un riscontro quantomeno indiziario nel certificato di residenza in atti, il quale attesta che egli risiedeva in via Ciabauda
15 Mortola, Ventimiglia e cioè nel medesimo luogo in cui trova il suo compendio immobiliare.
A ben vedere poi anche tale aspetto è irrilevante. Avendo i p.u. dato atto che gli alloggi in questione erano concessi in godimento a “uso turistico”, s'osserva che l'art. 27 L.R. Liguria n. 32/2014 nella sua originaria formulazione – vigente all'epoca dei fatti di causa – così recitava “1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unita' immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre nell'ambito dello stesso territorio comunale, date in affitto a turisti dai proprietari o dagli usufruttuari nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non superiore a dodici mesi consecutivi e sempre che l'attivita' non sia organizzata in forma di impresa.
2. Il limite delle tre unita' immobiliari di cui al comma 1 non opera nel caso in cui gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, siano proposti al pubblico da agenzie immobiliari mediante mandato a titolo oneroso.
3. L'utilizzo delle predette unita' immobiliari secondo le modalita' previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione
d'uso”.
Ebbene, oltre a doversi rilevare che nella relazione della Gdf non è riportato alcun preciso dato idoneo a dimostrare che nel 2015 tutti i 4 appartamenti furono locati a terzi, dalla locuzione “…sempre che l'attivita' non sia organizzata in forma di impresa..”, riferita al limite di 3 appartamenti, si deduce che secondo il Legislatore regionale anche la contemporanea locazione di 3 appartamenti poteva assurgere ad attività d'impresa. Tuttavia, la disposizione non menziona alcun criterio in base al quale ravvisare una simile ipotesi.
Ne discende che il concedere in godimento a titolo oneroso più di 3 immobili di per sé non concretava automaticamente lo svolgimento d'un attività commerciale, essendo necessario a tal fine un “quid pluris”.
Tale conclusione va, a maggior tratta, alla luce del disposto dell'art. 12 del
Decreto Legislativo 23 maggio 2011, N. 79, il quale dispone al comma 5 che “Le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unita' abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite: a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilita' delle unita' abitative di cui al presente articolo”.
La norma, dunque, non specifica in cosa consista la “forma imprenditoriale”, statuendo nel contempo che anche la “disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative”, ovvero la locazione delle stesse, può essere esercitata “senza organizzazione in forma di impresa”.
Alla luce di ciò, ai fini della presente decisione occorre verificare in concreto se il esercitasse o meno attività imprenditoriale nel 2015, dovendosi Pt_1
prendere, pertanto, in considerazione indici quali la continuità dell'attività di locazione – è cioè l'entità dei periodi infrannuali nei quali gli immobili furono occupati da terzi – la presenza d'una organizzazione, pur se rudimentale, nonché la prestazione di servizi tipici d'una attività alberghiera, circostanza, questa, espressamente richiesta dal succitato art. 12, comma 5 al fine d'escludere la finalità turistica della locazione. Al riguardo deve prendersi atto che sul sito internet Mortola Tower, pacificamente già facente capo al il complesso immobiliare sito in Via Pt_1
Ciabauda 15, Mortola Inferiore, era pubblicizzato nel 2023 come dotato di macchina per il caffè e di connessione wi-fi gratuita (inserzione prodotta dall' . CP_1
Inoltre, nell'avviso/relazione redatta da fferma che la GdF accertò che CP_2
la struttura metteva a disposizione dei clienti anche il servizio di pulizia e cambio della biancheria, dei trattamenti “benessere” nonché una stazione di ricarica per le automobili elettriche.
Tali circostanze non sono state contestate dall'attore, ad eccezione dei trattamenti “benessere”, avendo egli replicato (e chiesto di provare) sul punto d'essersi limitato a fornire indicazioni circa un centro massaggi sito in
Ventimiglia, gestito da una sua conoscente.
Ebbene, quasi tutti i suddetti servizi sono tipici d'un attività alberghiera o di quella di “bed and breakfast” poiché colui che loca un immobile per brevi periodi, eventualmente a uso turistico, di regola non mette a disposizione biancheria, né tantomeno la lava, così come non rifornisce d'energia elettrica anche i veicoli del “cliente”, non assicura a proprie spese una linea internet, trattandosi d'oneri destinati di norma ad essere sostenuti dal conduttore.
Tali elementi, pur deponendo in via indiziaria nel senso che il ricorrente esercitava un'attività imprenditoriale non sono sufficienti, dovendosi verificare se la locazione di 3 (o 4) immobili costituiva un fatto occasionale oppure caratterizzato da continuità.
Occorre, pertanto, acclarare quale fu il complessivo lasso temporale dell'anno
2025 nel quale il concesse a terzi i propri cespiti. Pt_1 Il dato può essere desunto in via deduttiva da quanto riportato nella relazione di circa il confronto dei consumi d'energia elettrica della struttura abitativa de qua rispetto a quelli rilevati su base Istat pro capite delle utenze domestiche nella provincia di Imperia.
La quantità di corrente consumata in Via Ciabauda 15, Mortola Inferiore fu superiore al triplo della media negli anni 2015 e 2016 e più del doppio nel 2017.
Anche tale circostanza non è stata revocata in dubbio dal il quale, Pt_1
invece, ha replicato (pag. 5 del ricorso) che i consumi del triennio precedente,
2012/2014, furono persino superiori a quelle del triennio 2015/2017.
Ne conseguirebbe che al dato in questione non potrebbe essere attribuito alcun valore probatorio.
A parere dello scrivente, così invece, non è poiché proprio l'abnormità dei consumi rispetto alla media rivela che gli immobili erano locati in via sostanzialmente continuativa, e cioè per la maggior parte dell'anno, salvo accusare una diminuzione in alcuni periodi o in alcuni anni in ragione del calo dell'utenza turistica, il che appare del tutto fisiologico.
A ogni modo, l'attore non ha fornito elementi a sostegno del proprio assunto.
Per l'anno 2013 sono state prodotte alcune bollette per importi trimestrali oscillanti tra € 625,00 a 1007,00 (comprensive anche dell'ultimo mese del 2012)
e per il 2014 bollette trimestrali riportanti somme comprese tra € 682,00 e
1320,00 (comprensive anche del dicembre 2013).
Nulla invece è stato depositato riguardo i consumi degli anni 2015 e 2016, il che rende impossibile operare un raffronto con gli anni precedenti. Non può poi non rimarcarsi l'anomalia costituita dal fatto che il chiede Pt_1
di propria iniziativa d'essere iscritto alla gestione commercianti nell'aprile
2014, per poi domandare la cancellazione appena un anno e mezzo dopo.
Appare implausibile, infatti, che egli svolse l'attività di locazione in forma imprenditoriale soltanto per il suddetto periodo, alquanto breve per un'attività commerciale, se si consideri quanto già riportato detto poc'anzi ossia che il fabbisogno d'energia elettrica pro capite del complesso immobiliare negli anni
2015 e 2016 superava più del triplo la media locale.
In sintesi, la sussistenza del credito rivendicato dall' risulta CP_1
sufficientemente dimostrata, dovendosi pertanto rigettare il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti do Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
1100,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase di trattazione, € 1200,00 per la fase decisionale, € 49,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge..
Imperia 17-7-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli