Sentenza breve 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 16/05/2025, n. 9400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9400 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09400/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04472/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4472 del 2025, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Armando Profili, Luigi Scarpati, con domicilio eletto presso lo studio Armando Profili in Roma, via Palumbo 26;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, Formez Pa, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia esecutiva
- In parte qua , della graduatoria dei candidati idonei alla prova scritta, pubblicata in data 17.02.2025 dal Ministero dell’Economia e delle Finanza, del “Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 146 unità di personale da inquadrare nel ruolo di magistrato tributario - Ministero dell’economia e delle finanze 2024-01-146/MAGISTRATI/TRIBUTARI ”, nella parte in cui, a seguito della entrata in vigore della Legge n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Stabilità 2025) art. 1, comma 139, che ha aumentato il numero dei posti a concorso di ulteriori 29 unità, non sono stati ammessi i candidati graduati dal n. 428 al n. 525;
- Nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
nonché, per l’accertamento, ex artt. 31 e 117 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza presentata in data 03.03.2025, con cui i ricorrenti hanno diffidato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Commissione Esaminatrice e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ad esercitare la facoltà di richiedere l’aumento di 29 unità – previsto dalla Legge n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Stabilità 2025) art. 1, comma 139 - entro il termine di 30 giorni previsto dalla legge sul procedimento amministrativo, riservandosi, in caso di inerzia, ogni più opportuna iniziativa giudiziaria; e per la conseguente declaratoria dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti di provvedere in merito alla suddetta istanza con conseguente conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9/4/2025 (notificato il 4/4/2025) i ricorrenti hanno dedotto:
- di avere partecipato alle prove del concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 07/06/2024 con cui è stato indetto concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 146 Magistrati Tributari;
- di essersi collocati, all’esito della prova preselettiva, in posizione non utile al fine di poter partecipare alle successive prove scritte, cui chiedono di essere, invece, ammessi;
- di avere formulato due istanze nei confronti delle Amministrazioni resistenti, rimaste prive di riscontro, sollecitando l’esercizio di poteri in autotutela al fine di rideterminare il numero di partecipanti alle prove scritte, con conseguente riammissione degli istanti, in ragione della facoltà di aumentare i posti a concorso attribuita dalla legge al Ministero dell’Economia e Finanze (v. istanze di una sola ricorrente del 20.2.2025 e di tutti gli altri del 3.3.2025 - all. 2 e 3 resistente).
2. I ricorrenti hanno introdotto due azioni:
1. azione di annullamento verso la graduatoria pubblicata dopo la predetta prova preselettiva, nei termini meglio precisati in oggetto;
2. azione di accertamento, ex artt. 31 e 117 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanze dagli stessi presentate.
3. A sostegno di tali azioni hanno proposto i seguenti motivi di ricorso:
I) Violazione e falsa applicazione art. 7, comma 1, del bando in relazione alla legge n. 207/2024 (legge di stabilità 2025), art. 1, comma 139 – violazione artt. 2, 3 e 97 della legge n. 241/1990 e s.m.i. – violazione del giusto procedimento di legge art. 97 cost. – eccesso di potere – difetto di istruttoria – violazione del principio di par condicio.
II) Violazione e falsa applicazione artt. 2, comma 1, e 7, comma 3 del bando – violazione art. 14 CEDU – violazione artt. 19 e 154 del TFUE – violazione del principio di tutela del legittimo affidamento – eccesso di potere per erroneo esercizio del potere discrezionale in capo alla p.a. – violazione del principio di discriminazione - violazione dell’obbligo di interpretazione delle clausole contrattuali secondo i principi di correttezza e buona fede ;
III) Violazione e falsa applicazione art. 2, comma 1, della legge 241/1990 – violazione giusto procedimento di legge art. 97 Cost.
4. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio il 15/04/2025, chiedendo di respingere ogni pretesa come da memorie difensive in atti.
5. Alla camera di consiglio del 7.5.2025 alle parti è stato dato avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
7. Il ricorso deve essere integralmente respinto.
8. Si ritiene opportuno iniziare dall’esame dell’azione avverso il silenzio inadempimento proposta nel ricorso, di cui al terzo motivo dello stesso.
8.1 Si osserva che sulle Amministrazione resistenti non grava alcun obbligo di provvedere sulle istanze in autotutela amministrativa dei ricorrenti, in relazione alle quale si sarebbe formato il silenzio inadempimento che si chiede di accertare (v. all. 2 e 3 resistente).
8.2 Va, infatti, ricordato l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che, fatte salve ipotesi eccezionali, che nel caso di specie non ricorrono, afferma la natura meramente sollecitatoria dell'istanza volta ad ottenere l'annullamento di un provvedimento: in caso di presentazione di istanza di autotutela, l'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto la relativa determinazione costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell' an , del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente (v. da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 21/05/2024, n.4518).
9. Il ricorso non merita accoglimento neppure con riferimento all’azione di annullamento ivi parimenti proposta.
10. I ricorrenti chiedono di disporsi l’annullamento degli atti impugnati, nei termini di cui in oggetto, lamentando in particolare, con il primo motivo di ricorso, la violazione della Legge n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Stabilità 2025) con cui all’art. 1, comma 139, si è previsto che “ In relazione al concorso per 146 posti di magistrato tributario bandito con decreto del Direttore generale della giustizia tributaria del 30 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 46 del 7 giugno 2024, nel rispetto delle facoltà assunzionali relative ai magistrati tributari autorizzate per l’anno 2026 dall’articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il Ministro dell’economia e delle finanze può chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l’ordine della graduatoria, un ulteriore numero di posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso ”. Deducono, in sintesi, che l’Amministrazione dovrebbe dare immediata applicazione alla disposizione richiamata, aumentando per l’effetto anche il numero di candidati ammessi alla prova scritta dopo le prove preselettive.
11. Il motivo è infondato.
11.1 Ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del Bando “ Alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Accedono, altresì, alla prova scritta coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso ” (v. all. 1 ricorrenti). Sulla base della lex specialis della gara sono stati, per l’effetto, ammessi alle prove scritte 438 concorrenti, pari a tre volte l’originario numero di posti messi a bando (146).
11.2 Secondo i ricorrenti la stessa Amministrazione dovrebbe, invece, in considerazione della predetta normativa, elevare anche il coefficiente degli ammessi alle prove scritte. Il ragionamento di cui al ricorso è il seguente:
- la norma, che si chiede all’Amministrazione di applicare, prevedrebbe l’incremento del doppio del decimo del decimo dei posti attualmente già messi a concorso, e quindi 146 posti (bando attuale) più 29 ulteriori, per complessivi 175 posti;
- ne conseguirebbe che anche il numero dei candidati che accedono alle altre prove, dopo l’esito della preselettiva, che ai sensi del bando è “ pari a tre volte i posti messi a concorso ”, sarebbe da calcolare, con riferimento al nuovo numero di posti messi a concorso dopo il predetto incremento;
- per l’effetto, in luogo delle ricordate 438 ammissioni dopo la prova preselettiva (il triplo di 146), dovrebbero invece poter partecipare alle successive prove il più ampio numero di 525 (che costituisce numericamente il triplo di 175) candidati collocati in posizione utile.
12. La tesi prospettata dai ricorrenti non risulta condivisibile in quanto fondata su un’interpretazione contra legem della disposizione richiamata sulla base di un triplice ordine di ragioni.
12.1 In primo luogo, la norma fa riferimento ad una mera facoltà dell’Amministrazione interessata: il Ministro dell’economia e delle finanze “ può ” attivarsi nei termini di cui sopra sicché non vi è alcun obbligo in tal senso (v. art. 1 cit.). Vi è dunque discrezionalità nell’ an del potere richiamato.
12.2 In secondo luogo, l’aumento è indicato in “ un ulteriore numero di posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso ” sicché vi è discrezionalità, in conformità con le disponibilità nei ruoli interessati, anche nell’individuare il numero dei posti da incrementare, il cui quantum non coincide, necessariamente, con il massimo di legge, come preteso dai ricorrenti.
12.3 In terzo luogo, la richiesta che può essere formulata al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è quella di “ assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l’ordine della graduatoria ” un ulteriore numero di posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso (v. art. 1 cit.). Ne deriva che l’aumento dei posti riguarda solo coloro che sono già “idonei” e quindi che hanno superato tutte le prove del concorso, ivi inclusa quella preselettiva, e faranno parte della graduatoria finale. L’incremento può dunque essere disposto solo “a valle” o ex post rispetto al completamento della procedura di selezione, ove gli idonei dovessero essere in numero superiore a quello attualmente previsto di 146 giudici tributari e non, come richiesto dai ricorrenti, ex ante , al fine di aumentare le “maglie” della selezione correlata alla prova preselettiva.
13. Con il secondo motivo di ricorso gli interessati deducono che, atteso che secondo l’articolo 7, comma 3 del Bando (v. all. 1 ricorrenti), vi sono alcune categorie esonerate dalla prova preselettiva ed ammesse direttamente alla prova scritta, questi ultimi avrebbero una posizione di indebito vantaggio, concorrendo con un numero inferiore di partecipanti, ove l’aumento dei posti non fosse disposto fin da subito con riferimento al numero di ammessi alla prova preselettiva. Ne conseguirebbe la violazione del divieto di discriminazione previsto dall’art. 14 CEDU.
14. Il motivo è infondato.
14.1 Premesso che i ricorrenti non hanno censurato il bando nella parte in cui dispone l’esonero dalla prova preselettiva per le categorie ivi individuate, sicché la legittimità dell’esonero in sé non può essere oggetto di scrutinio, anche il profilo della presunta disparità testé evidenziato non coglie nel segno.
14.2 Il testo di legge è chiaro nell’indicare il possibile incremento dei posti con riferimento ai soli “idonei”. In ogni caso, sono assenti i presunti profili di discriminazione considerato che, per le ragioni già esposte, l’incremento eventualmente disposto riguarderà indistintamente tutti gli idonei di cui alla graduatoria finale, siano essi provenienti dalle predette categorie o da coloro che hanno superato la preselettiva.
15. Non si ravvisano, da ultimo, le violazioni, richiamate genericamente nel ricorso, ai principi del legittimo affidamento, di buona amministrazione di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea o, financo, della correttezza e buona fede. Difetta, infatti, nell’operato delle Amministrazioni interessate la violazione dei predetti paradigmi di azione e comportamentali sol che si consideri il dato testuale di legge, sopra richiamato, che preclude radicalmente di accogliere la pretesa di ampliamento dei posti come formulata e intesa dai ricorrenti.
16. Il ricorso deve essere, in conclusione, integralmente respinto.
17. Le spese sono liquidate come in dispositivo e sono poste, in applicazione del principio della soccombenza nel giudizio, a carico dei ricorrenti in solido a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze (devono intendersi compensate con le altre amministrazioni pure difese dall’Avvocatura dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in solido a rifondere le spese di lite a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge; compensa tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.