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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1971/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4493/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400001995 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5.3.2025 alla Publiservizi S.r.l., Concessionaria del Comune di Torre Annunziata,
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento IMU per omesso versamento anno 2019 Identificativo N.40402400001995 notificato con Raccomandata A/R in data 10/01/2025 con il quale viene richiesto il pagamento di una maggiore imposta IMU anno 2019 pari a euro 468,92 oltre sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto per decadenza e in via subordinata l'insussistenza dei presupposti normativi posti a fondamento del tributo e il difetto di motivazione.
Publiservizi S.r.l. non si è costituita né ha ritenuto di chiamare in giudizio il Comune di Torre Annunziata.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 10.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento IMU per omesso versamento anno 2019 Identificativo N.40402400001995 notificato con Raccomandata A/R in data 10/01/2025 con il quale viene richiesto il pagamento di una maggiore imposta IMU anno 2019 pari a euro 468,92 oltre sanzioni e interessi.
Quanto al primo motivo di impugnazione il ricorrente rileva che l'atto impugnato è stato notificato il 10.1.2025, oltre i termini previsti dalla legge che in questo caso era entro e non oltre il 31/12/2024 atteso che per il termine di decadenza si deve applicare l'Art. 1 Comma 161 della legge 298/2006 “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie “
Le istanze in autotutela formulate dal ricorrente non hanno avuto alcun esito né la Publiservizi ha ritenuto di costituirsi in giudizio per confutare le affermazioni di controparte.
La questione posta riveste un'importanza cruciale per l'applicazione dell'IMU (Imposta Municipale Unica) sull'abitazione principale. Secondo la normativa vigente, l'esenzione dall'IMU è riservata agli immobili in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La Corte Costituzionale ha chiarito che l'abitazione principale è definita come l'immobile in cui il soggetto ha la propria dimora abituale, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare.
La Corte di cassazione, in linea con la declaratoria d'incostituzionalità pronunciata dalla Corte ha affermato il principio secondo cui, per godere dell'esenzione IMU, non è necessario che nell'abitazione (prima casa) abbia la dimora e la residenza anagrafica l'intero nucleo familiare del possessore, essendo, per contro, sufficiente che in tale situazione fattuale si trovi il solo proprietario.
In ogni caso il ricorso va accolto per il motivo assorbente della decadenza atteso che l'avviso di accertamento risulta notificato oltre i termini di legge. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna le resistenti al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori che si liquidano in euro 300,00 oltre CUT in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4493/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400001995 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5.3.2025 alla Publiservizi S.r.l., Concessionaria del Comune di Torre Annunziata,
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento IMU per omesso versamento anno 2019 Identificativo N.40402400001995 notificato con Raccomandata A/R in data 10/01/2025 con il quale viene richiesto il pagamento di una maggiore imposta IMU anno 2019 pari a euro 468,92 oltre sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto per decadenza e in via subordinata l'insussistenza dei presupposti normativi posti a fondamento del tributo e il difetto di motivazione.
Publiservizi S.r.l. non si è costituita né ha ritenuto di chiamare in giudizio il Comune di Torre Annunziata.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 10.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento IMU per omesso versamento anno 2019 Identificativo N.40402400001995 notificato con Raccomandata A/R in data 10/01/2025 con il quale viene richiesto il pagamento di una maggiore imposta IMU anno 2019 pari a euro 468,92 oltre sanzioni e interessi.
Quanto al primo motivo di impugnazione il ricorrente rileva che l'atto impugnato è stato notificato il 10.1.2025, oltre i termini previsti dalla legge che in questo caso era entro e non oltre il 31/12/2024 atteso che per il termine di decadenza si deve applicare l'Art. 1 Comma 161 della legge 298/2006 “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie “
Le istanze in autotutela formulate dal ricorrente non hanno avuto alcun esito né la Publiservizi ha ritenuto di costituirsi in giudizio per confutare le affermazioni di controparte.
La questione posta riveste un'importanza cruciale per l'applicazione dell'IMU (Imposta Municipale Unica) sull'abitazione principale. Secondo la normativa vigente, l'esenzione dall'IMU è riservata agli immobili in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La Corte Costituzionale ha chiarito che l'abitazione principale è definita come l'immobile in cui il soggetto ha la propria dimora abituale, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare.
La Corte di cassazione, in linea con la declaratoria d'incostituzionalità pronunciata dalla Corte ha affermato il principio secondo cui, per godere dell'esenzione IMU, non è necessario che nell'abitazione (prima casa) abbia la dimora e la residenza anagrafica l'intero nucleo familiare del possessore, essendo, per contro, sufficiente che in tale situazione fattuale si trovi il solo proprietario.
In ogni caso il ricorso va accolto per il motivo assorbente della decadenza atteso che l'avviso di accertamento risulta notificato oltre i termini di legge. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna le resistenti al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori che si liquidano in euro 300,00 oltre CUT in favore del difensore dichiaratosi antistatario.