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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
All'udienza del 16/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3046 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
TRA
Parte_1
AVV. MANDRELLI BRUNO
appellante E
Controparte_1 appellata AVV. TEODOLI PAOLO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1212/2023 del 12.1.2023 emessa dal Tribunale di Tivoli in funzione del giudice del lavoro in data 11 luglio 2023 non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la signora si rivolgeva al Controparte_1
Tribunale di Tivoli per richiedere l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere dal 1- 8-2018 in avanti o, in subordine, nella posteriore data fosse ritenuta corretta, nel IV° livello di classificazione del personale, ex ccnl di categoria, giusta la previsione dell'accordo collettivo interaziendale del 31-7-2018, per richiedere l'accertamento e la dichiarazione
1 della illegittimità delle trattenute operate dalla società convenuta nei confronti della ricorrente con le voci “Assenze non retribuite”; “Ferie godute”; “ROL goduti”; “Ex festività godute”; . Conseguentemente per condannare la società convenuta
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in Controparte_2 favore della sig.ra della somma di E. 3715,70, dovuta per i titoli di cui Controparte_1 in premessa, o della somma, maggiore o minore, che fosse risultata dovuta in corso di causa, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. E 2099 Cod. Civ.; somme comunque da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi, come per legge. Con vittoria di spese del giudizio, oltre spese generali IVA e CPA. Parte ricorrente a fondamento delle richieste e delle conclusioni spiegate in ricorso ha depositato in via istruttoria dei documenti ed ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente e chiesto l'ammissione di prova testimoniale. Con memoria di costituzione del 24 giugno 2022 la si Parte_1
è ritualmente costituita in giudizio, concludendo in via preliminare per l'incompetenza per territorio, individuando il Tribunale competente nel Tribunale di Macerata, nel merito chiedeva di respingere la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze. Depositate le note autorizzate, in data 11 luglio 2023, previa discussione della causa, il Giudice dichiarava che aveva diritto ad essere Controparte_1 inquadrata, giusta previsione di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo interaziendale del 31.7.2018, nel 4° livello Ccnl Multiservizi con decorrenza dall'1.7.2018. - condannando la società convenuta al pagamento, in favore della predetta ricorrente, della somma di € 3.715,70 per i titoli di cui in motivazione, oltre accessori e rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali. Avverso la predetta sentenza la propone appello per tre Parte_1 motivi. Resiste con costituzione del 23 settembre 2024, integrando la difesa il giorno successivo, chiedendo il rigetto dell'avversa azione. Controparte_1
Con il primo motivo parte appellante reitera l'eccezione di incompetenza territoriale sostenendo che il rapporto dedotto è sorto a Macerata in data 13 luglio 2017, che la società resistente ha sede legale in Macerata e che non ha a Tivoli una dipendenza aziendale. Pt_1
Parte appellata sostiene che correttamente il primo giudice ha ritenuto la propria competenza avendo riconosciuto la sussistenza di quei 'requisiti minimi' (“nucleo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali, anche se modesto e di esigue dimensioni” (Cass. 3154/2018) tali da far ritenere l'abitazione della ricorrente, in Guidonia Montecelio, quale dipendenza aziendale. Con il secondo motivo parte appellante segnala che la lavoratrice è stata destinataria in corso di rapporto di plurime contestazioni disciplinari in quanto aveva sviluppato una forte tendenza a svolgere attività ulteriori, nel medesimo orario di lavoro, rispetto a quanto contrattualizzato con . Ricorda quindi che il rapporto di lavoro con la Pt_1 lavoratrice e sino alla data delle definitive dimissioni volontarie è stato sempre connotato da ritardi nell'esecuzione dei compiti contrattualmente previsti, emergendo anche la necessità, in talune occasioni, di contestazioni di carattere disciplinare. Parte appellante rileva come l'assunzione al III livello di classificazione del personale ex CCNL del 31 maggio 2011 (doc. 1 di parte ricorrente), è funzionalmente collegata alle intese di carattere generale corse (anche) con le organizzazioni
2 sindacali ed affonda le sue radici, oltre che nella individuazione dell'attività propria, anche nelle tutele di legge per il profilo sanitario, a carico, nelle percentuali previste, del sistema sanitario nazionale. Aggiunge che la declaratoria del III° livello di inquadramento di cui al CCNL MULTISERVIZI descrive e corrisponde esattamente alle mansioni svolte dalla
, così come la declaratoria dell'Accordo Integrativo Interaziendale del 31 luglio CP_1
2018, che per i lavoratori di III livello espressamente prevede l'attività di trascrittore. La , sulla questione relativa al riconoscimento del diritto Parte_2 all'inquadramento nel superiore IV° livello di classificazione del personale ex ccnl di categoria e Contratto Integrativo Aziendale 31-7-2018, fa anzitutto notare come la questione abbia una ridottissima incidenza pratica, non avendo formulato per mero errore contabile, alcuna richiesta di differenze retributive collegata con il superiore inquadramento richiesto. Nel merito la lavoratrice sostiene di aver svolto attività nel settore della trascrizione di atti giudiziari, per più di un decennio, allegazione incontestata dalla controparte. Quanto poi alla questione dello svolgimento di attività di affiancamento, tutoraggio e formazione osserva come, ai sensi della previsione del contratto integrativo (art. 2) l'esperienza decennale nel settore appaia sufficiente, tranne che l'azienda richieda – e non lo ha fatto- l'ulteriore attività di tutoraggio, affiancamento e formazione. Quale terzo motivo di appello la parte lamenta l'erronea motivazione sotto il profilo della applicazione dei principi di diritto al caso concreto in punto di pagamento somme per
€ 3.715,70. Parte appellante reitera integralmente la tesi, sostenuta in primo grado, secondo la quale nella prestazione di trascrizione dei verbali di udienza, vi sarebbe una sorta di 'soglia minima' di produzione, costituita dalla produzione, per ogni ora di lavoro, di n. 11 pagine di trascrizione da 1500 caratteri ciascuna. Sottolinea come tale affermazione confligge con il contratto di assunzione dove si prevede l'articolazione meramente oraria della prestazione. Evidenzia poi come parte appellante riproponga una lettura assolutamente non corretta dell'art. 8 del Contratto Integrativo Interaziendale 31-7- 2018. Sostiene infatti parte appellante che tale norma, nel regolare l'indennità individuale corrisposta al superamento di 11 pagine di trascrizione oraria, determinerebbe un sistema nel quale la produzione di 11 pagine per ora sarebbe il minimo comunque dovuto, circostanza invece non pervista dal contratto. Manca infatti nella norma richiamata qualsiasi riferimento ad un minimo di pagine orarie, d'altronde, nel lavoro di trascrizione sussistono una serie di variabili (presenza di rumori di fondo, chiarezza o meno delle dichiarazioni registrate, influenzate ad esempio dalla lingua di origine del soggetto le cui dichiarazioni vengono trascritte) tale da non poter assicurare un risultato omogeneo in situazioni diversificate. Dunque, se le parti contrattuali hanno inteso, nella loro autonomia, prevedere un'indennità aggiuntiva per la produzione di pagine di trascrizione ulteriori alle 11 pagine orare, non per questo hanno inteso definire, come tale da violare il sinallagma contrattuale, la produzione di un numero di pagine inferiore a 11. All'udienza del 9.10.2025 nessuna delle parti compariva e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. all'udienza del 16.10.2025. Anche all'odierna udienza nessuno compariva, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e la causa veniva quindi decisa con dispositivo del quale veniva data lettura. Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della
3 comunicazione. L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile al rito lavoro, nonostante la specialità (cfr. Cass. n. 5238 del 4/3/2011). Le spese di lite seguono la soccombenza.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello; condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 962,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge in favore di ciascuna delle parti appellate;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 16.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
All'udienza del 16/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3046 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
TRA
Parte_1
AVV. MANDRELLI BRUNO
appellante E
Controparte_1 appellata AVV. TEODOLI PAOLO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1212/2023 del 12.1.2023 emessa dal Tribunale di Tivoli in funzione del giudice del lavoro in data 11 luglio 2023 non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la signora si rivolgeva al Controparte_1
Tribunale di Tivoli per richiedere l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere dal 1- 8-2018 in avanti o, in subordine, nella posteriore data fosse ritenuta corretta, nel IV° livello di classificazione del personale, ex ccnl di categoria, giusta la previsione dell'accordo collettivo interaziendale del 31-7-2018, per richiedere l'accertamento e la dichiarazione
1 della illegittimità delle trattenute operate dalla società convenuta nei confronti della ricorrente con le voci “Assenze non retribuite”; “Ferie godute”; “ROL goduti”; “Ex festività godute”; . Conseguentemente per condannare la società convenuta
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in Controparte_2 favore della sig.ra della somma di E. 3715,70, dovuta per i titoli di cui Controparte_1 in premessa, o della somma, maggiore o minore, che fosse risultata dovuta in corso di causa, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. E 2099 Cod. Civ.; somme comunque da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi, come per legge. Con vittoria di spese del giudizio, oltre spese generali IVA e CPA. Parte ricorrente a fondamento delle richieste e delle conclusioni spiegate in ricorso ha depositato in via istruttoria dei documenti ed ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente e chiesto l'ammissione di prova testimoniale. Con memoria di costituzione del 24 giugno 2022 la si Parte_1
è ritualmente costituita in giudizio, concludendo in via preliminare per l'incompetenza per territorio, individuando il Tribunale competente nel Tribunale di Macerata, nel merito chiedeva di respingere la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze. Depositate le note autorizzate, in data 11 luglio 2023, previa discussione della causa, il Giudice dichiarava che aveva diritto ad essere Controparte_1 inquadrata, giusta previsione di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo interaziendale del 31.7.2018, nel 4° livello Ccnl Multiservizi con decorrenza dall'1.7.2018. - condannando la società convenuta al pagamento, in favore della predetta ricorrente, della somma di € 3.715,70 per i titoli di cui in motivazione, oltre accessori e rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali. Avverso la predetta sentenza la propone appello per tre Parte_1 motivi. Resiste con costituzione del 23 settembre 2024, integrando la difesa il giorno successivo, chiedendo il rigetto dell'avversa azione. Controparte_1
Con il primo motivo parte appellante reitera l'eccezione di incompetenza territoriale sostenendo che il rapporto dedotto è sorto a Macerata in data 13 luglio 2017, che la società resistente ha sede legale in Macerata e che non ha a Tivoli una dipendenza aziendale. Pt_1
Parte appellata sostiene che correttamente il primo giudice ha ritenuto la propria competenza avendo riconosciuto la sussistenza di quei 'requisiti minimi' (“nucleo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali, anche se modesto e di esigue dimensioni” (Cass. 3154/2018) tali da far ritenere l'abitazione della ricorrente, in Guidonia Montecelio, quale dipendenza aziendale. Con il secondo motivo parte appellante segnala che la lavoratrice è stata destinataria in corso di rapporto di plurime contestazioni disciplinari in quanto aveva sviluppato una forte tendenza a svolgere attività ulteriori, nel medesimo orario di lavoro, rispetto a quanto contrattualizzato con . Ricorda quindi che il rapporto di lavoro con la Pt_1 lavoratrice e sino alla data delle definitive dimissioni volontarie è stato sempre connotato da ritardi nell'esecuzione dei compiti contrattualmente previsti, emergendo anche la necessità, in talune occasioni, di contestazioni di carattere disciplinare. Parte appellante rileva come l'assunzione al III livello di classificazione del personale ex CCNL del 31 maggio 2011 (doc. 1 di parte ricorrente), è funzionalmente collegata alle intese di carattere generale corse (anche) con le organizzazioni
2 sindacali ed affonda le sue radici, oltre che nella individuazione dell'attività propria, anche nelle tutele di legge per il profilo sanitario, a carico, nelle percentuali previste, del sistema sanitario nazionale. Aggiunge che la declaratoria del III° livello di inquadramento di cui al CCNL MULTISERVIZI descrive e corrisponde esattamente alle mansioni svolte dalla
, così come la declaratoria dell'Accordo Integrativo Interaziendale del 31 luglio CP_1
2018, che per i lavoratori di III livello espressamente prevede l'attività di trascrittore. La , sulla questione relativa al riconoscimento del diritto Parte_2 all'inquadramento nel superiore IV° livello di classificazione del personale ex ccnl di categoria e Contratto Integrativo Aziendale 31-7-2018, fa anzitutto notare come la questione abbia una ridottissima incidenza pratica, non avendo formulato per mero errore contabile, alcuna richiesta di differenze retributive collegata con il superiore inquadramento richiesto. Nel merito la lavoratrice sostiene di aver svolto attività nel settore della trascrizione di atti giudiziari, per più di un decennio, allegazione incontestata dalla controparte. Quanto poi alla questione dello svolgimento di attività di affiancamento, tutoraggio e formazione osserva come, ai sensi della previsione del contratto integrativo (art. 2) l'esperienza decennale nel settore appaia sufficiente, tranne che l'azienda richieda – e non lo ha fatto- l'ulteriore attività di tutoraggio, affiancamento e formazione. Quale terzo motivo di appello la parte lamenta l'erronea motivazione sotto il profilo della applicazione dei principi di diritto al caso concreto in punto di pagamento somme per
€ 3.715,70. Parte appellante reitera integralmente la tesi, sostenuta in primo grado, secondo la quale nella prestazione di trascrizione dei verbali di udienza, vi sarebbe una sorta di 'soglia minima' di produzione, costituita dalla produzione, per ogni ora di lavoro, di n. 11 pagine di trascrizione da 1500 caratteri ciascuna. Sottolinea come tale affermazione confligge con il contratto di assunzione dove si prevede l'articolazione meramente oraria della prestazione. Evidenzia poi come parte appellante riproponga una lettura assolutamente non corretta dell'art. 8 del Contratto Integrativo Interaziendale 31-7- 2018. Sostiene infatti parte appellante che tale norma, nel regolare l'indennità individuale corrisposta al superamento di 11 pagine di trascrizione oraria, determinerebbe un sistema nel quale la produzione di 11 pagine per ora sarebbe il minimo comunque dovuto, circostanza invece non pervista dal contratto. Manca infatti nella norma richiamata qualsiasi riferimento ad un minimo di pagine orarie, d'altronde, nel lavoro di trascrizione sussistono una serie di variabili (presenza di rumori di fondo, chiarezza o meno delle dichiarazioni registrate, influenzate ad esempio dalla lingua di origine del soggetto le cui dichiarazioni vengono trascritte) tale da non poter assicurare un risultato omogeneo in situazioni diversificate. Dunque, se le parti contrattuali hanno inteso, nella loro autonomia, prevedere un'indennità aggiuntiva per la produzione di pagine di trascrizione ulteriori alle 11 pagine orare, non per questo hanno inteso definire, come tale da violare il sinallagma contrattuale, la produzione di un numero di pagine inferiore a 11. All'udienza del 9.10.2025 nessuna delle parti compariva e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. all'udienza del 16.10.2025. Anche all'odierna udienza nessuno compariva, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e la causa veniva quindi decisa con dispositivo del quale veniva data lettura. Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della
3 comunicazione. L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile al rito lavoro, nonostante la specialità (cfr. Cass. n. 5238 del 4/3/2011). Le spese di lite seguono la soccombenza.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello; condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 962,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge in favore di ciascuna delle parti appellate;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 16.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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