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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1174/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1174 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
(già , con sede legale in Maiori alla Parte_1 Parte_2 via Santa Tecla n. 8 (p.iva ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gallo per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
); C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Sorrentino per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore depositata il 07/10/2024 (controversia in materia di liquidazione degli onorari di avvocato).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.11.2022, la società Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, l'avv. CP_1
che, con nota del 20.9.2021 aveva chiesto il pagamento del saldo degli
[...]
1 onorari spettanti per le sue prestazioni giudiziali in una serie di procedimenti civili, nella misura di € 87.635,02 comprensivo di accessori, al netto dell'acconto ricevuto di € 24.300,12 e della ritenuta d'acconto per € 16.398,77. La società attrice chiedeva l'accertamento dell'inesistenza del credito nella misura richiesta e la sua liquidazione sulla scorta dei parametri ex D.M. n. 55/2014.
L'avv. , costituitosi, proponeva domande riconvenzionali per Controparte_1 la condanna della società al pagamento dei seguenti importi, oltre Parte_1 accessori e interessi di mora: € 97.270,45 per le prestazioni giudiziali di cui alle relazioni ex art. 13 legge n. 247/2012; € 29.333,70 per l'attività professionale espletata nei giudizi iscritti ai nn. 3780/2019 R.G. e 943/2020 R.G. del Tribunale di
Salerno; € 119.000,15 per l'attività stragiudiziale espletata.
Con ordinanza del 1.9.2023 il giudice unico rilevava che la domanda consiste nell'accertamento delle spettanze professionali dell'avv. in relazione al CP_1 contenzioso civile promosso;
che, pertanto, la controversia rientra nella competenza collegiale ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.L.vo n. 150/2011; che la domanda riconvenzionale finalizzata ad accertare il credito dell'avv. per l'attività CP_1 stragiudiziale espletata non presenta alcuna connessione con i giudizi civili, sicché in relazione alla medesima non sussiste la competenza collegiale. Per tali motivi disponeva la separazione della domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dei compensi per l'attività stragiudiziale (di competenza monocratica) dalle altre domande di competenza collegiale (la domanda della società attrice e le altre domande riconvenzionali relative alla liquidazione dei compensi per i contenziosi civili), rimettendo gli atti al Presidente della sezione che, con decreto del 18.9.2023, disponeva la prosecuzione del processo, relativamente alle domande di competenza collegiale, nelle forme previste dall'art. 702-bis c.p.c.
La causa di competenza collegiale veniva decisa con ordinanza depositata il
7.10.2024, che condannava la società attrice al pagamento in favore dell'avv.
della somma di € 82.449,00 oltre accessori e interessi per i Controparte_1 giudizi oggetto di accordo come indicati in motivazione, nonché della somma di €
7.644,00 oltre accessori e interessi per gli ulteriori giudizi indicati in motivazione.
Avverso l'ordinanza la società proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 5.11.2024, al quale l'avv. , costituitosi, Controparte_1 resisteva.
Con ordinanza del 6.6.2025 il consigliere istruttore rilevava d'ufficio la questione di inammissibilità dell'appello avente ad oggetto l'ordinanza emessa ai
2 sensi dell'art. 14 del D.L.vo n. 150 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis
(anteriore alle modifiche del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149), ove è espressamente previso, dal quarto comma, la sua appellabilità.
L'appello è inammissibile.
La Suprema Corte ha affermato che, anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del D.L.vo n. 150 del 2011, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili deve essere effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Assume, dunque, rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass.,
14.12.2023, n. 35026; Cass., 17.10.2019, n. 26347; Cass., 1.3.2018, n. 4904).
Nel caso di specie, risulta dallo svolgimento del processo in primo grado che la controversia, introdotta con rito ordinario davanti al Tribunale in composizione monocratica, è proseguita (con l'ordinanza del giudice monocratico del 1.9.2023) nelle forme del rito sommario di cognizione a decisione collegiale previsto dall'art. 14 del D.L.vo n. 150 del 2011, separando la domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dei compensi per l'attività stragiudiziale svolta da parte convenuta
(rimasta al Tribunale in composizione monocratica) dalle domande (di parte attrice e di parte convenuta in via riconvenzionale) relative all'accertamento delle spettanze professionali per i giudizi contenziosi civili svolti (queste ultime transitate al Tribunale in composizione collegiale e decise con l'ordinanza collegiale qui impugnata, che ha rilevato “la competenza collegiale ai sensi dell'art. 14, co.2,
d.lgs. n. 150/2011; la controversia, difatti, verte sul recupero delle spettanze professionali in relazione all'attività professionale esercitata nel corso di un giudizio civile”).
Pertanto, secondo il principio riportato, l'appello è soggetto alla disciplina per esso dettata dall'art. 14 nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149 (il giudizio è stato introdotto in primo grado in data 15.11.2022), ove è previsto che il giudizio viene definito con ordinanza non appellabile.
3 Su questo punto, le Sezioni Unite 23.2.2018 n. 4485, hanno precisato che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'an della pretesa e che l'ordinanza che definisce il procedimento non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato.
Di qui l'inammissibilità dell'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 14 cit.
e la condanna dell'appellante, per il principio di soccombenza (nel rito), di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c. al rimborso degli onorari di difesa relativi al secondo grado in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n.
147. Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi sono distratti in favore del difensore.
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1174/2024, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna la al rimborso delle spese processuali del grado di appello in Parte_1 favore di , che liquida in € 5.000,00 per onorari di difesa, Controparte_1 oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Raffaella
Sorrentino, per dichiarato anticipo.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1174 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
(già , con sede legale in Maiori alla Parte_1 Parte_2 via Santa Tecla n. 8 (p.iva ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gallo per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
); C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Sorrentino per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore depositata il 07/10/2024 (controversia in materia di liquidazione degli onorari di avvocato).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.11.2022, la società Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, l'avv. CP_1
che, con nota del 20.9.2021 aveva chiesto il pagamento del saldo degli
[...]
1 onorari spettanti per le sue prestazioni giudiziali in una serie di procedimenti civili, nella misura di € 87.635,02 comprensivo di accessori, al netto dell'acconto ricevuto di € 24.300,12 e della ritenuta d'acconto per € 16.398,77. La società attrice chiedeva l'accertamento dell'inesistenza del credito nella misura richiesta e la sua liquidazione sulla scorta dei parametri ex D.M. n. 55/2014.
L'avv. , costituitosi, proponeva domande riconvenzionali per Controparte_1 la condanna della società al pagamento dei seguenti importi, oltre Parte_1 accessori e interessi di mora: € 97.270,45 per le prestazioni giudiziali di cui alle relazioni ex art. 13 legge n. 247/2012; € 29.333,70 per l'attività professionale espletata nei giudizi iscritti ai nn. 3780/2019 R.G. e 943/2020 R.G. del Tribunale di
Salerno; € 119.000,15 per l'attività stragiudiziale espletata.
Con ordinanza del 1.9.2023 il giudice unico rilevava che la domanda consiste nell'accertamento delle spettanze professionali dell'avv. in relazione al CP_1 contenzioso civile promosso;
che, pertanto, la controversia rientra nella competenza collegiale ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.L.vo n. 150/2011; che la domanda riconvenzionale finalizzata ad accertare il credito dell'avv. per l'attività CP_1 stragiudiziale espletata non presenta alcuna connessione con i giudizi civili, sicché in relazione alla medesima non sussiste la competenza collegiale. Per tali motivi disponeva la separazione della domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dei compensi per l'attività stragiudiziale (di competenza monocratica) dalle altre domande di competenza collegiale (la domanda della società attrice e le altre domande riconvenzionali relative alla liquidazione dei compensi per i contenziosi civili), rimettendo gli atti al Presidente della sezione che, con decreto del 18.9.2023, disponeva la prosecuzione del processo, relativamente alle domande di competenza collegiale, nelle forme previste dall'art. 702-bis c.p.c.
La causa di competenza collegiale veniva decisa con ordinanza depositata il
7.10.2024, che condannava la società attrice al pagamento in favore dell'avv.
della somma di € 82.449,00 oltre accessori e interessi per i Controparte_1 giudizi oggetto di accordo come indicati in motivazione, nonché della somma di €
7.644,00 oltre accessori e interessi per gli ulteriori giudizi indicati in motivazione.
Avverso l'ordinanza la società proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 5.11.2024, al quale l'avv. , costituitosi, Controparte_1 resisteva.
Con ordinanza del 6.6.2025 il consigliere istruttore rilevava d'ufficio la questione di inammissibilità dell'appello avente ad oggetto l'ordinanza emessa ai
2 sensi dell'art. 14 del D.L.vo n. 150 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis
(anteriore alle modifiche del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149), ove è espressamente previso, dal quarto comma, la sua appellabilità.
L'appello è inammissibile.
La Suprema Corte ha affermato che, anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del D.L.vo n. 150 del 2011, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili deve essere effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Assume, dunque, rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass.,
14.12.2023, n. 35026; Cass., 17.10.2019, n. 26347; Cass., 1.3.2018, n. 4904).
Nel caso di specie, risulta dallo svolgimento del processo in primo grado che la controversia, introdotta con rito ordinario davanti al Tribunale in composizione monocratica, è proseguita (con l'ordinanza del giudice monocratico del 1.9.2023) nelle forme del rito sommario di cognizione a decisione collegiale previsto dall'art. 14 del D.L.vo n. 150 del 2011, separando la domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dei compensi per l'attività stragiudiziale svolta da parte convenuta
(rimasta al Tribunale in composizione monocratica) dalle domande (di parte attrice e di parte convenuta in via riconvenzionale) relative all'accertamento delle spettanze professionali per i giudizi contenziosi civili svolti (queste ultime transitate al Tribunale in composizione collegiale e decise con l'ordinanza collegiale qui impugnata, che ha rilevato “la competenza collegiale ai sensi dell'art. 14, co.2,
d.lgs. n. 150/2011; la controversia, difatti, verte sul recupero delle spettanze professionali in relazione all'attività professionale esercitata nel corso di un giudizio civile”).
Pertanto, secondo il principio riportato, l'appello è soggetto alla disciplina per esso dettata dall'art. 14 nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149 (il giudizio è stato introdotto in primo grado in data 15.11.2022), ove è previsto che il giudizio viene definito con ordinanza non appellabile.
3 Su questo punto, le Sezioni Unite 23.2.2018 n. 4485, hanno precisato che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'an della pretesa e che l'ordinanza che definisce il procedimento non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato.
Di qui l'inammissibilità dell'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 14 cit.
e la condanna dell'appellante, per il principio di soccombenza (nel rito), di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c. al rimborso degli onorari di difesa relativi al secondo grado in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n.
147. Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi sono distratti in favore del difensore.
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1174/2024, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna la al rimborso delle spese processuali del grado di appello in Parte_1 favore di , che liquida in € 5.000,00 per onorari di difesa, Controparte_1 oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Raffaella
Sorrentino, per dichiarato anticipo.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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Il Consigliere estensore Il Presidente
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