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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11707 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 19312\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19312\2024 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Milano, Viale Brenta n. Parte_1 P.IVA_1
18/B, in persona del legare rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria Parte_2
(C.F. , in persona del legare rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
AN IC (C.F. , giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione C.F._1 in riassunzione, domiciliata in Napoli, alla Via Crispi n. 62;
ATTRICE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale dell'udienza del 9.09.2025 e memoria conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La e per essa quale mandataria con atto di citazione Controparte_2 Parte_2 regolarmente notificato, riassumeva il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 299/2015, instaurato innanzi il Tribunale di Nola, recante r.g. n. 2703/2015, promosso da e Controparte_1 definito con sentenza n. 1572/2024 pubblicata in data 20.05.2024.
In particolare, la odierna società attrice rappresentava che e per essa la mandataria Controparte_3
depositava ricorso per decreto di ingiunzione in danno di Controparte_4
e , innanzi al Tribunale di Nola, precisando che Parte_3 Parte_4 Controparte_1 la società in virtù di vari rapporti (conto corrente ordinario n. 10157164; Controparte_5
1 conto corrente anticipi su fatture n. 10311456; contratto di apertura di credito in conto corrente n.
7208855) era debitrice nei confronti della della complessiva somma di € 542.269, 97, oltre Controparte_3 interessi legali.
Specificava in sede di richiesta monitoria, altresì, che il credito della era garantito, fino alla CP_6 concorrenza di € 325.000,00, da e , giusta Parte_3 Parte_4 Parte_5 fideiussione omnibus del 21.02.2008.
Rimaste vane le sollecitazioni bonarie di pagamento, chiedeva di ingiungere a Parte_3 [...]
, di pagare a quale mandataria di Parte_6 Controparte_4
in solido, la complessiva somma di € 325.000,00, oltre interessi al tasso legale Controparte_3 dall'11.09.2013, come sopra richiesti sino al saldo.
La otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti del , il quale Controparte_3 Parte_6 opponendosi istaurava il giudizio di cui al n. r.g. 2703/2015, innanzi al Tribunale di Nola, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Giudice adito per l'emissione del decreto ingiuntivo de quo.
Resisteva nel giudizio di opposizione la chiedendo il rigetto della opposizione giacché Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, espletato il tentativo obbligatorio di mediazione con esito infruttuoso, disposta ed espletata ctu contabile, all'esito dell'udienza cartolare del
15.02.2024, la causa di cui al n. r. g. 2703/2015 veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
A definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 299/2015, promosso da
[...]
, il Tribunale di Nola con sentenza n. 1572/2024, pubblicata in data 20.05.2024, così decideva: CP_1
“1. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Nola a conoscere della presente controversia, per essere competente il Tribunale di Napoli e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 299/2015 nei confronti di 2. Fissa per la Controparte_1 riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
3. Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
e di in persona del legale rappresentante pro tempore, nella quota della metà ciascuno.” Controparte_3
Con atto di citazione in riassunzione innanzi a questo Giudice, nella epigrafata Parte_1 qualità e quale nuova titolare del credito, riassumeva il giudizio nei confronti di al fine Parte_6 di ottenere l'accoglimento dell'originaria domanda introdotta con ricorso per decreto di ingiunzione.
Non si costituiva in giudizio , il quale veniva dichiarato contumace (verbale ud. Parte_6
23.05.2025).
Ritenuta matura per la decisione, la presente causa veniva riservata in data 9.09.2025.
Venendo al merito, la domanda spiegata da parte attrice è pregevole di accoglimento.
Ebbene, dall'elaborato peritale in atti è emerso che il C.T.U., dott. , incaricato innanzi al Persona_1
Tribunale di Nola provvedeva ad effettuare una rielaborazione contabile del conto corrente di
2 corrispondenza “ordinario” n. 10157164 del 03.12.2003, del conto corrente di corrispondenza “anticipi su fatture” n. 10311456 del 16.09.2004, nonché del conto corrente di corrispondenza con apertura di credito del 21.02.2008, tutti rapporti per i quali la intratteneva con Controparte_5 CP_3
per la complessiva somma di € 542.269,97, garantita dalla fideiussione, tra le altre, del sino
[...] CP_1 alla concorrenza di € 325.000,00.
a) Per il conto corrente di corrispondenza n. 10157164, acceso in data 03.12.2003, presso la filiale di Casoria, esaminata la documentazione, riscontrata “la presenza degli estratti conto e/o elenco movimenti relativi all'intera durata del rapporto, completi dei riassunti scalari e dei prospetti riepilogativi delle competenze”, verificati i “tassi di interessi nel corso del tempo applicati dalla banca e della loro decorrenza nonché delle spese a vario titolo addebitate”, difettando i tassi e le condizioni economiche da applicare al rapporto, il CTU ha rettificato il saldo del conto corrente, rideterminando il saldo a debito per la correntista in €
70.141,36, alla data di voltura a sofferenza del 22.12.2010.
b) Per il conto corrente di corrispondenza n. 10311456, acceso in data 16.09.2004, presso la filiale di Casoria, esaminata la documentazione, riscontrata “la produzione agli atti di causa di tutti gli estratti conto e/o elenco movimenti relativi all'intera durata del rapporto, completi dei riassunti scalari e dei prospetti riepilogativi delle competenze”, rilevando, altresì, l'impossibilità di “desumere i tassi e le condizioni da applicare alle operazioni poste in essere, né il limite del c.d. ″castelletto anticipi su fatture” concesso” indicando il documento di sintesi “le condizioni economiche più significative per il conto corrente di corrispondenza” ma non quelle “specifiche da applicare considerata la forma tecnica delle anticipazioni”, verificate le condizioni economiche, pattuite in forma scritta, anche in relazione alla lettera di apertura di credito del
16.09.2004, il CTU ha rettificato il saldo del conto corrente, rideterminando il saldo a debito per la correntista in € 302.929,70, alla data di voltura a sofferenza del 22.12.2010.
c) Per il conto corrente n. 400760311, già n. 7208855, assistito da apertura di credito, acceso in data
22.02.2008 e chiuso il 22.12.2010 con giroconto a sofferenza del saldo a credito della di CP_6
Euro 5.212,10, esaminata la documentazione, riscontrata la pattuizione delle principali condizioni economiche (“tasso creditore nominale 0,010%, effettivo 0,010%; tasso annuo debitore per eccezionale transitorio scoperto di conto corrente non affidato, nominale 14,00% ed effettivo 14,7523%; commissione di massimo scoperto trimestrale applicata per scoperti di valuta o saldi debitori sui conti correnti non affidati, calcolata sulla punta massima di utilizzo verificatasi nel rispettivo trimestre - 1,04% - fermi restando i limiti di usura)”), rilevata la non indicazione del “tasso annuo debitore da applicare all'apertura di credito né il limite di fido concesso”, verificata la “specifica approvazione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sia creditori che debitori”, esaminati gli estratti del conto corrente e dei relativi scalari, verificati i tassi di interessi applicati dalla banca e della loro decorrenza nonché delle spese a vario titolo addebitate nel corso del rapporto, il CTU ha rettificato, in assenza di “pattuizione scritta dei tassi di interesse e delle commissioni da applicare al rapporto” il saldo del conto corrente, che, all'esito delle indagini
3 peritali, presenterebbe, quindi, un saldo a credito per la correntista pari ad € 6.392,64, alla data di voltura a sofferenza del 22.12.2010.
Ne discende un saldo rideterminato complessivo a credito della banca per € 366.678,42, come da perizia del 21.05.2018 (v. schema a pagina 29).
La mancata costituzione del convenuto impedisce l'esame delle eccezioni di merito proposte dallo stesso innanzi al Tribunale di Nola.
Invero, allorché, a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice originariamente adito, la causa, ai termini dell'articolo 50 c.p.c., venga riassunto avanti a giudice indicato come competente, la parte che intende continuare a coltivare dinanzi a questo le istanze e le eccezioni prospettate nel pregresso stadio del processo è tenuta a riproporre le proprie domande e deduzioni.
Pertanto, la domanda attorea va accolta nei limiti della fideiussione prestata dal , ed esattamente CP_1 nella misura di € 325.000,00.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 decurtata della fase istruttoria e, pertanto, si pongono per intero a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di parte Parte_6 attrice, della complessiva somma di € 325.000,00, oltre interessi al tasso legale dall'11.09.2013 sino al soddisfo;
2. condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma per spese di lite, Parte_6 di € 12.046,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
3. Pone le spese di CTU definitivamente e per l'intero a carico di . Parte_6
Napoli, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19312\2024 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Milano, Viale Brenta n. Parte_1 P.IVA_1
18/B, in persona del legare rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria Parte_2
(C.F. , in persona del legare rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
AN IC (C.F. , giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione C.F._1 in riassunzione, domiciliata in Napoli, alla Via Crispi n. 62;
ATTRICE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale dell'udienza del 9.09.2025 e memoria conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La e per essa quale mandataria con atto di citazione Controparte_2 Parte_2 regolarmente notificato, riassumeva il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 299/2015, instaurato innanzi il Tribunale di Nola, recante r.g. n. 2703/2015, promosso da e Controparte_1 definito con sentenza n. 1572/2024 pubblicata in data 20.05.2024.
In particolare, la odierna società attrice rappresentava che e per essa la mandataria Controparte_3
depositava ricorso per decreto di ingiunzione in danno di Controparte_4
e , innanzi al Tribunale di Nola, precisando che Parte_3 Parte_4 Controparte_1 la società in virtù di vari rapporti (conto corrente ordinario n. 10157164; Controparte_5
1 conto corrente anticipi su fatture n. 10311456; contratto di apertura di credito in conto corrente n.
7208855) era debitrice nei confronti della della complessiva somma di € 542.269, 97, oltre Controparte_3 interessi legali.
Specificava in sede di richiesta monitoria, altresì, che il credito della era garantito, fino alla CP_6 concorrenza di € 325.000,00, da e , giusta Parte_3 Parte_4 Parte_5 fideiussione omnibus del 21.02.2008.
Rimaste vane le sollecitazioni bonarie di pagamento, chiedeva di ingiungere a Parte_3 [...]
, di pagare a quale mandataria di Parte_6 Controparte_4
in solido, la complessiva somma di € 325.000,00, oltre interessi al tasso legale Controparte_3 dall'11.09.2013, come sopra richiesti sino al saldo.
La otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti del , il quale Controparte_3 Parte_6 opponendosi istaurava il giudizio di cui al n. r.g. 2703/2015, innanzi al Tribunale di Nola, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Giudice adito per l'emissione del decreto ingiuntivo de quo.
Resisteva nel giudizio di opposizione la chiedendo il rigetto della opposizione giacché Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, espletato il tentativo obbligatorio di mediazione con esito infruttuoso, disposta ed espletata ctu contabile, all'esito dell'udienza cartolare del
15.02.2024, la causa di cui al n. r. g. 2703/2015 veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
A definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 299/2015, promosso da
[...]
, il Tribunale di Nola con sentenza n. 1572/2024, pubblicata in data 20.05.2024, così decideva: CP_1
“1. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Nola a conoscere della presente controversia, per essere competente il Tribunale di Napoli e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 299/2015 nei confronti di 2. Fissa per la Controparte_1 riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
3. Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
e di in persona del legale rappresentante pro tempore, nella quota della metà ciascuno.” Controparte_3
Con atto di citazione in riassunzione innanzi a questo Giudice, nella epigrafata Parte_1 qualità e quale nuova titolare del credito, riassumeva il giudizio nei confronti di al fine Parte_6 di ottenere l'accoglimento dell'originaria domanda introdotta con ricorso per decreto di ingiunzione.
Non si costituiva in giudizio , il quale veniva dichiarato contumace (verbale ud. Parte_6
23.05.2025).
Ritenuta matura per la decisione, la presente causa veniva riservata in data 9.09.2025.
Venendo al merito, la domanda spiegata da parte attrice è pregevole di accoglimento.
Ebbene, dall'elaborato peritale in atti è emerso che il C.T.U., dott. , incaricato innanzi al Persona_1
Tribunale di Nola provvedeva ad effettuare una rielaborazione contabile del conto corrente di
2 corrispondenza “ordinario” n. 10157164 del 03.12.2003, del conto corrente di corrispondenza “anticipi su fatture” n. 10311456 del 16.09.2004, nonché del conto corrente di corrispondenza con apertura di credito del 21.02.2008, tutti rapporti per i quali la intratteneva con Controparte_5 CP_3
per la complessiva somma di € 542.269,97, garantita dalla fideiussione, tra le altre, del sino
[...] CP_1 alla concorrenza di € 325.000,00.
a) Per il conto corrente di corrispondenza n. 10157164, acceso in data 03.12.2003, presso la filiale di Casoria, esaminata la documentazione, riscontrata “la presenza degli estratti conto e/o elenco movimenti relativi all'intera durata del rapporto, completi dei riassunti scalari e dei prospetti riepilogativi delle competenze”, verificati i “tassi di interessi nel corso del tempo applicati dalla banca e della loro decorrenza nonché delle spese a vario titolo addebitate”, difettando i tassi e le condizioni economiche da applicare al rapporto, il CTU ha rettificato il saldo del conto corrente, rideterminando il saldo a debito per la correntista in €
70.141,36, alla data di voltura a sofferenza del 22.12.2010.
b) Per il conto corrente di corrispondenza n. 10311456, acceso in data 16.09.2004, presso la filiale di Casoria, esaminata la documentazione, riscontrata “la produzione agli atti di causa di tutti gli estratti conto e/o elenco movimenti relativi all'intera durata del rapporto, completi dei riassunti scalari e dei prospetti riepilogativi delle competenze”, rilevando, altresì, l'impossibilità di “desumere i tassi e le condizioni da applicare alle operazioni poste in essere, né il limite del c.d. ″castelletto anticipi su fatture” concesso” indicando il documento di sintesi “le condizioni economiche più significative per il conto corrente di corrispondenza” ma non quelle “specifiche da applicare considerata la forma tecnica delle anticipazioni”, verificate le condizioni economiche, pattuite in forma scritta, anche in relazione alla lettera di apertura di credito del
16.09.2004, il CTU ha rettificato il saldo del conto corrente, rideterminando il saldo a debito per la correntista in € 302.929,70, alla data di voltura a sofferenza del 22.12.2010.
c) Per il conto corrente n. 400760311, già n. 7208855, assistito da apertura di credito, acceso in data
22.02.2008 e chiuso il 22.12.2010 con giroconto a sofferenza del saldo a credito della di CP_6
Euro 5.212,10, esaminata la documentazione, riscontrata la pattuizione delle principali condizioni economiche (“tasso creditore nominale 0,010%, effettivo 0,010%; tasso annuo debitore per eccezionale transitorio scoperto di conto corrente non affidato, nominale 14,00% ed effettivo 14,7523%; commissione di massimo scoperto trimestrale applicata per scoperti di valuta o saldi debitori sui conti correnti non affidati, calcolata sulla punta massima di utilizzo verificatasi nel rispettivo trimestre - 1,04% - fermi restando i limiti di usura)”), rilevata la non indicazione del “tasso annuo debitore da applicare all'apertura di credito né il limite di fido concesso”, verificata la “specifica approvazione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sia creditori che debitori”, esaminati gli estratti del conto corrente e dei relativi scalari, verificati i tassi di interessi applicati dalla banca e della loro decorrenza nonché delle spese a vario titolo addebitate nel corso del rapporto, il CTU ha rettificato, in assenza di “pattuizione scritta dei tassi di interesse e delle commissioni da applicare al rapporto” il saldo del conto corrente, che, all'esito delle indagini
3 peritali, presenterebbe, quindi, un saldo a credito per la correntista pari ad € 6.392,64, alla data di voltura a sofferenza del 22.12.2010.
Ne discende un saldo rideterminato complessivo a credito della banca per € 366.678,42, come da perizia del 21.05.2018 (v. schema a pagina 29).
La mancata costituzione del convenuto impedisce l'esame delle eccezioni di merito proposte dallo stesso innanzi al Tribunale di Nola.
Invero, allorché, a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice originariamente adito, la causa, ai termini dell'articolo 50 c.p.c., venga riassunto avanti a giudice indicato come competente, la parte che intende continuare a coltivare dinanzi a questo le istanze e le eccezioni prospettate nel pregresso stadio del processo è tenuta a riproporre le proprie domande e deduzioni.
Pertanto, la domanda attorea va accolta nei limiti della fideiussione prestata dal , ed esattamente CP_1 nella misura di € 325.000,00.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 decurtata della fase istruttoria e, pertanto, si pongono per intero a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di parte Parte_6 attrice, della complessiva somma di € 325.000,00, oltre interessi al tasso legale dall'11.09.2013 sino al soddisfo;
2. condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma per spese di lite, Parte_6 di € 12.046,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
3. Pone le spese di CTU definitivamente e per l'intero a carico di . Parte_6
Napoli, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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