Decreto cautelare 30 agosto 2024
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 16/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00324/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Martani, Roberto Martani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e Ufficio Scolastico Regionale Liguria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in via Dante, 23;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituitesi in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- nei limiti dell’interesse della ricorrente, della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A019 – FILOSOFIA E STORIA per la Regione Sardegna, bandito con decreto dipartimentale del 6.12.2023, n. 2575, nella parte in cui non vi è inclusa la ricorrente pur avendo ottenuto un punteggio superiore rispetto alle candidate indicate nelle posizioni -OMISSIS- della graduatoria stessa, e nella parte in cui non le è stato riconosciuto il diritto alla riserva del posto del 30% di cui all’art.13, commi 9 e 10 del d.m. 26.10.2023, n. 205;
- nei limiti dell’interesse della ricorrente, del Decreto AOODRLI. R.0001461 02-08-2024 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha approvato la graduatoria di merito sopra citata per la classe di concorso A019 – FILOSOFIA E STORIA per la Regione Sardegna, al quale la graduatoria impugnata è allegata;
- nei limiti dell’interesse della ricorrente, dell’Avviso dell’8.08.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Direzione Generale - Ufficio Terzo, recante “Nomine in ruolo personale docente da GM a.s. 2024/2025 FASE 1 TURNO 1” , con il quale si comunica agli aspiranti inseriti nella graduatoria A019, tipologia di posto normale, per la procedura concorsuale “ vincitori DDG 2575/2023 ”, l’avvio della fase di scelta della classe di concorso e della provincia di destinazione, mediante presentazione delle istanze di partecipazione alla quale la ricorrente non ha potuto prendere parte in quanto non inserita in graduatoria, e conseguentemente della scelta effettuata dalle candidate collocate nelle posizioni n. 3 e n. 4 della graduatoria di merito come risultante dal successivo Avviso FASE 2 TURNO 1;
- nei limiti dell’interesse della ricorrente, dell’Avviso del 12.8.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Direzione Generale - Ufficio Terzo, recante “ Nomine in ruolo personale docente da GM A.S. 2024/25 FASE 2 TURNO 1 ”, con il quale si è comunicato alle aspiranti che già avevano partecipato alla FASE 1 Turno 1 – fra le quali non è inserita la ricorrente - il termine entro il quale avrebbero potuto indicare, in ordine preferenziale, le sedi scolastiche di assegnazione tra quelle vacanti e disponibili esistenti all’interno della Provincia assegnata al termine della fase 1, pubblicate sui siti web degli uffici territoriali dell’USR della Sardegna, e conseguentemente della scelta effettuata dalle candidate collocate nelle posizioni -OMISSIS- della graduatoria di merito, come risultante dal successivo decreto di proposta di nomina;
- nei limiti dell’interesse della ricorrente, del decreto di proposta di nomina -0014432.20-08-2024 con l’allegato FASE 2 TURNO 1, pubblicati il 20.8.2024, con i quali si invitano le aspiranti al posto individuate nell’allegato – fra le quali risultano le controinteressate e non la ricorrente – a prendere contatto con le segreterie scolastiche di interesse per le questioni conseguenti all’accettazione della proposta di nomina, la decorrenza giuridica della quale “ avrà luogo dal 01.09.2024 ”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e successivo;
per la declaratoria
della sussistenza delle condizioni che legittimerebbero l’inserimento della ricorrente nella posizione n. -OMISSIS- della graduatoria di merito della classe di concorso A019 per la Regione Sardegna, e del suo conseguente diritto ad essere nominata nei ruoli del personale docente per l’a.s. 2024-2025 e quindi assunta nella sede e nell’istituto prescelto;
per la condanna dell’amministrazione
- all''inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito regionale per la Sardegna tra i vincitori per la classe di concorso A019 in posizione utile in relazione ai 4 posti messi a concorso e, conseguentemente, alla sua assunzione a tempo indeterminato nei ruoli del personale docente per l’a.s. 2024-2025 nella sede e nell’istituto prescelto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.12.2024:
per l’annullamento
- della graduatoria di merito, non pubblicata, non consegnata né depositata in causa come atto autonomo bensì unicamente riportata nella nota di chiarimenti dell’USR Liguria depositata dall’Avvocatura dello Stato il 18/9/2024;
- della graduatoria della classe di concorso A019 Sardegna con dati sensibili non pubblicata né consegnata ma solo depositata in causa il 18/9/2024;
- della nota di chiarimenti dell’USR Liguria prot. 14584 del 10/9/2024 depositata nel fascicolo telematico il 18/9/2024;
- della nota dell’Istituto Tecnico Industriale Statale -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e successivo comunque connesso anche allo stato non conosciuto;
e per la declaratoria
della sussistenza delle condizioni che legittimerebbero l’inserimento della ricorrente nella posizione n.-OMISSIS- della graduatoria di merito della Classe di Concorso A019 per la Regione Sardegna, per l’anno scolastico 2024-2025, e conseguentemente, la sua nomina nei ruoli del personale docente e quindi l’assunzione nella sede e nell’istituto prescelto;
e la condanna dell’amministrazione
- all'inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito regionale per la Sardegna tra i vincitori per la Classe di Concorso A019 in posizione utile in relazione ai 4 posti messi a concorso e, conseguentemente, alla sua assunzione nei ruoli del personale docente nella sede e nell’istituto prescelto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la dott.ssa -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento, nei limiti dell’interesse fatto valere, della graduatoria di merito, approvata con Decreto del 2/8/2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, inerente al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, bandito con Decreto Dipartimentale del 6/12/2023 n. 2575, oltre agli atti correlati indicati in epigrafe.
2. Rappresenta la ricorrente di aver presentato in data 5/1/2024 la domanda di partecipazione al predetto concorso, per la copertura di n. 3 posti per la Regione Sardegna, successivamente incrementati a 4, all’esito del quale conseguiva il punteggio finale complessivo di -OMISSIS-.
3. L’art. 8 del bando prevedeva l’attribuzione di massimo 250 punti, fino a 100 dei quali per la prova scritta, fino a ulteriori 100 per la prova orale e fino a 50 per i titoli. Al successivo art. 9 il bando prevedeva che la graduatoria venisse redatta sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritta e orale e nella valutazione dei titoli, tenendo conto della quota di riserva, pari al 30%, di cui all’art. 13, commi 9 e 10 del D.M. 26/10/2023 n. 205 e che, a parità di punteggio complessivo, si dovessero applicare le preferenze di cui all’art. 5, comma 4, del DPR n. 487/1994.
4. La graduatoria, approvata con Decreto n. 1461 del 2/8/2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria (cui era stata attribuita la responsabilità della procedura concorsuale relativa anche ai posti per la Regione Sardegna), dichiarava quali vincitrici quattro candidate, tra le quali due (la dott.ssa -OMISSIS- e la dott.ssa -OMISSIS-) che, tuttavia, risultavano aver riportato un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente (di -OMISSIS-, come detto), e pari, rispettivamente, a -OMISSIS-.
5. La ricorrente si duole del fatto che, al pari della -OMISSIS-, avrebbe avuto diritto a beneficiare della riserva del 30% dei posti di cui all’art. 13 comma 9 del Decreto n. 205/2023, riserva disposta in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 2 maggio 1999, n. 124. Pertanto, alla luce della predetta riserva, avrebbe dovuto sopravanzare in graduatoria tanto la -OMISSIS- quanto la -OMISSIS-, per la quale non era indicato alcun diritto alla riserva.
6. In data 4/8/2024 la ricorrente formulava istanza di rettifica della graduatoria alla quale l’USR Liguria dava riscontro evidenziando che la graduatoria medesima era il frutto della corretta applicazione della normativa vigente in materia di tutela di determinate categorie di candidati-lavoratori (legge 12 marzo 1999, n. 68, legge 23 dicembre 2005 n. 266 e DPR 7 luglio 2006, n. 243), e precisando che i candidati inseriti in graduatoria in virtù delle predette riserve non erano stati segnalati “ per questioni di privacy ”.
7. Nelle more, l’USR Sardegna dava seguito alla procedura di immissione in ruolo dei vincitori.
8. Avverso le determinazioni assunte dalle amministrazioni resistenti, indicate in epigrafe, è insorta parte ricorrente con due motivi di gravame.
8.1. Con un primo motivo di ricorso l’esponente ha dedotto eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell’art. 9 comma 1 del decreto dipartimentale n. 2575 del 6/12/2023 (bando di concorso), difetto di istruttoria e violazione dell’art. 6 della L. n. 241/1990.
8.1.1. La ricorrente segnala e si duole del fatto che, anche ammettendo che i punteggi assegnati alle controinteressate fossero corrispondenti ai titoli posseduti, tanto la -OMISSIS- quanto la -OMISSIS- hanno comunque conseguito punteggi inferiori al proprio. Pertanto, secondo le indicazioni dell’art. 9 del bando, la ricorrente avrebbe dovuto essere inserita in graduatoria al posto di una delle controinteressate.
8.1.2. Peraltro, si sostiene nel ricorso, la vincitrice dott.ssa -OMISSIS- non risultava in possesso della riserva di cui all’art. 13, commi 9 e 10 del DM 205/2023 e, anche per tale motivo, non poteva essere dichiarata vincitrice.
Di qui, l’illegittimità della graduatoria “in parte qua”, in quanto frutto di un evidente difetto di istruttoria, nonché di un’erronea interpretazione delle norme che disciplinano le riserve e i titoli di preferenza.
8.2. Con un secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per motivazione contraddittoria, carente e incongrua, oltre che per disparità di trattamento.
8.2.1. Rappresenta la ricorrente che, in disparte la posizione della -OMISSIS-, dalla graduatoria pubblicata emergerebbe che nessuna delle candidate utilmente collocate avrebbe diritto a titoli di preferenza e, pertanto, risulterebbe contraddittorio quanto affermato dall’USR Liguria in merito alla presenza di candidate aventi diritto alla riserva di posto.
In particolare, la motivazione addotta dall’USR Liguria, concernente il non inserimento nella graduatoria degli aventi diritto a riserva “ per ragioni di privacy ” sarebbe del tutto incongrua, contraddittoria e illogica in quanto la mancata indicazione del diritto alla riserva nella graduatoria non poteva significare altro se non che nessuna delle candidate ne avesse diritto in quanto, in caso contrario, l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare lo status di riservista senza specificarne la ragione.
9. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente, dopo essere venuta a conoscenza degli atti prodotti a seguito della richiesta di chiarimenti effettuata da questo Tribunale con decreto cautelare presidenziale n. 235 del 30/8/2024, ha formulato ulteriori censure avverso gli atti impugnati.
9.1. In primo luogo, la ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 16 e 17 del DPR n. 487/1994 nonché difetto di istruttoria, in quanto in nessun momento della procedura era stato richiesto ai vincitori di depositare la documentazione attestante i titoli di riserva.
9.2. Con il secondo dei motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto travisamento dei presupposti di fatto e violazione dell’art. 1 comma 1 lett. a, b, c e d della l. n. 68/1999 (in relazione alla -OMISSIS- – Riserva ‘N’) e dell’art. 18 comma 2 (nel caso della -OMISSIS- – Riserva ‘M’).
9.2.1. In particolare, quanto alla dott.ssa -OMISSIS-, cui era stata riconosciuta la riserva ‘N’, non vi era prova che essa rientrasse effettivamente in una delle categorie di cui all’art. 1, comma 1, L. 68/1999. Al contrario, quanto dalla stessa dichiarato nella domanda di partecipazione avrebbe dovuto far intendere il contrario. La controinteressata -OMISSIS-, infatti, a pag. 14 della domanda, da un lato, aveva indicato un generico verbale INPS n. -OMISSIS-, dall’altro alla successiva pag. 16, rendendo ‘ altre dichiarazioni’ aveva fatto riferimento alla medesima certificazione INPS, che avrebbe accertato una ipoglicemia non grave, dunque non rientrante in una delle ipotesi previste dalla legge per l’applicazione delle norme di promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro.
Per quanto concerne poi la -OMISSIS-, cui era stata riconosciuta la riserva ‘M’, essa aveva indicato nella sua domanda, quale titolo, un atto ASPAL -OMISSIS-. L’Agenzia Sarda per le Politiche del Lavoro, tuttavia, non era a giudizio dell’esponente l’organo competente per il riconoscimento dello status che dava titolo alla predetta riserva.
9.3. Con una terza censura la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 16 comma 2 del DPR n. 487/1994, violazione degli artt. 7, 8 e 18 comma 2 della l. n. 68/1999, errata interpretazione e applicazione dell’art. 10, comma 5 del bando di concorso, travisamento dei presupposti di fatto, erroneo presupposto (in relazione al collocamento in graduatoria dei vincitori nonostante l’assenza dell’obbligatoria iscrizione negli elenchi istituiti presso i centri per l’impiego).
9.3.1. Rappresenta l’esponente che il comma 2 dell’art. 16 del DPR n. 487/1994 prevede che i candidati appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999 siano inclusi nella graduatoria tra i vincitori purché risultino iscritti, ai sensi dell’art. 8 della medesima legge, negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l’impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande e sia all’atto dell’immissione in servizio. Il bando di concorso, inoltre, all’art. 10 comma 5 alla lett. p), prescriveva che coloro che avessero avuto diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e non potessero produrre il certificato poiché occupati alla data di scadenza del bando, avrebbero comunque dovuto indicare la data e la procedura in cui avevano presentato in precedenza la certificazione richiesta.
Pertanto, requisito indispensabile per essere inseriti in graduatoria quali vincitori era quello dell’iscrizione negli elenchi degli aventi titolo alla riserva, e qualora non si fosse potuto produrre il relativo certificato, perché i candidati risultavano occupati alla data di scadenza del bando, sarebbe stato necessario indicare la data e la procedura in cui, in precedenza, era stata presentata la certificazione relativa all’iscrizione suddetta.
Nella specie, invece, sia la -OMISSIS- sia la -OMISSIS- avevano dichiarato nelle rispettive domande di partecipazione di non essere iscritte nei predetti elenchi e la prima, in particolare, non aveva neppure indicato la procedura concorsuale in cui aveva prodotto in precedenza il documento.
9.4. Ancora, la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 3 comma 1 della l. 68/1999, erroneo presupposto e contraddittorietà fra diversi atti dell’amministrazione, in quanto la nota di chiarimenti dell’USR Liguria depositata il 18/9/2024 avrebbe fornito una spiegazione delle modalità di applicazione delle riserve confliggente con quanto riportato dai documenti depositati.
9.4.1. Quanto alla riserva ‘ N ’ (disabili-invalidi civili), dall’elenco delle disponibilità per le nomine da conferire ai docenti beneficiari della Provincia di Oristano si evincerebbe che non vi sarebbe stato alcun posto da riservare ex L. 68/1999. Ugualmente doveva ritenersi in relazione alla riserva ‘ M ’ (orfani di invalidi del lavoro e categorie assimilate), della quale aveva beneficiato la -OMISSIS-, in quanto la tabella relativa alla Provincia di Cagliari, ove le era stato assegnato il posto, non ne contemplava alcuno riservato alla categoria ‘ M’ .
9.5. La ricorrente ha, infine, censurato la violazione del D.M. 26/10/2023, n. 205, art. 13 commi 9 e 10, violazione dell’art. 9 comma 1, ultimo periodo, del bando di concorso, violazione del decreto dipartimentale n. 78/2024, allegato 1, Sardegna, II Grado, A019 – Filosofia e Storia.
9.5.1. Evidenzia l’esponente che l’art. 13 del D.M. n. 205/2023 prevedeva una riserva di posti, pari al 30%, per ciascuna Regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che avevano svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici (c.d. triennalisti). Tale disposizione era richiamata anche dall’art. 9 comma 1 del bando di concorso, mentre il decreto dipartimentale n. 78/2024, nel rideterminare i contingenti dei posti da destinare alla procedura concorsuale, all’allegato 1, per la Sardegna – e la classe di concorso A019 - FILOSOFIA E STORIA – indicava una disponibilità di 4 posti e una riserva del 30% ex art. 13, commi 9 e 10, DM 205/23, quantificata in n.1 posto.
Nella citata nota di chiarimenti dell’USR Liguria era stato rappresentato che anche la -OMISSIS- possedeva la riserva ‘S’ (c.d. triennalisti), ma che non era stata tale riserva ad aver determinato l’inserimento in graduatoria, bensì il possesso della riserva ‘N’. Ciò rendeva evidente che, in violazione delle citate disposizioni, ai triennalisti non era stato riservato alcun posto.
9.6. In via istruttoria, infine, la ricorrente ha chiesto al giudice di ordinare all’amministrazione resistente la produzione in giudizio dei titoli in virtù dei quali erano state riconosciute alle controinteressate le riserve ‘ M ’ e ‘ N ’.
10. Si è costituita in giudizio per resistere la sola Amministrazione resistente, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto dell’interesse ad agire e chiedendo, in subordine, la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
10.1. In particolare, la difesa erariale ha evidenziato che la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità giuridicamente rilevante dall’accoglimento del gravame, in quanto la dr.ssa -OMISSIS- risulta essere preceduta nella graduatoria di merito da ben 12 candidati, di cui 5 titolari di riserva in quanto c.d. “ triennalisti ”.
11. All’udienza camerale del 25/9/2024, venute meno le esigenze cautelari rappresentate nel ricorso principale, la ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensione.
12. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche.
13. La causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione all’udienza del 9 aprile 2025.
DIRITTO
1. In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità – e quindi la inutilizzabilità - della memoria di replica depositata in giudizio dalla ricorrente, atteso che tale deposito è avvenuto oltre le ore 12:00 del 19/3/2025 (per l’esattezza, alle ore 20:56) e quindi tardivamente, rispetto all’obbligo di rispettare il termine dei 20 giorni liberi dall'udienza fissata per il 9 aprile 2025, così da risultare in violazione del combinato disposto degli artt. 73, c. 1, c.p.a. e 4, c. 4, disp. att. c.p.a. (conf. Consiglio di Stato, IV, nn. 8418 e 7977 del 2022; VI, nn. 9750 e 3348 del 2024, III, n. 3136 del 2018; v. anche, di recente, TAR Sardegna, I, sent. n. 308 del 2025).
Sul punto specifico, il Collegio è consapevole dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale che consente il deposito di memorie in scadenza fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito (su cui v. Cons. Stato, IV, n. 5849 del 2024; VI, n. 9278 del 2024). Nondimeno, ritiene più aderente a esigenze di garanzia del contraddittorio e di corretta e proficua organizzazione del lavoro del Collegio giudicante l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “ i termini ex art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (sicché la loro violazione conduce all'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che vanno considerati tamquam non essent” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2017, n. 1640; sez. IV, n. 1841 del 2021, p. 9.2., sul tema dell’ “ orario limite ” dell’ultimo giorno utile).
2. Il Collegio è chiamato, sempre in via preliminare, a scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti sollevata dall’Amministrazione resistente.
Sostiene la difesa erariale che la ricorrente non vanterebbe un idoneo interesse ad agire in quanto l’Amministrazione avrebbe dato documentale dimostrazione della presenza di altri cinque candidati idonei e titolari di riserva del 30% per i c.d. “ triennalisti ” assegnatari di punteggi superiori a quello della ricorrente. Inoltre, considerando la graduatoria di merito nella sua interezza, la ricorrente sarebbe preceduta da ben dodici candidati.
2.1. L’eccezione è fondata e va accolta, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
2.1.1. Al riguardo, la ricorrente sostiene che, ai fini della prova dell’interesse concreto e attuale all’annullamento degli atti impugnati, basterebbe il solo fatto di essere inseriti in graduatoria e di essere “ triennalista ” con diritto alla relativa riserva, e ciò anche in ragione del sostanziale disinteresse manifestato dagli altri concorrenti, collocati tra la quinta e la dodicesima posizione, a conseguire una delle cattedre assegnate alle controinteressate (non avendo detti candidati impugnato la graduatoria concorsuale, pur avendo riportato punteggi superiori a quello della ricorrente).
Tale tesi non può essere, tuttavia, accolta, non potendosi considerare sussistente nel caso di specie un interesse concreto e attuale della ricorrente all’annullamento degli atti impugnati.
L’interesse ad agire costituisce, infatti, una condizione dell'azione, secondo quanto affermato dall’art. 100 c.p.c., applicabile al sistema processuale amministrativo in virtù del “rinvio esterno” di cui all’art. 39 del c.p.a., essendo necessario, per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, avervi un interesse.
Più specificamente, “ l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile ” (v., “ex multis”, Cons. Stato, sez. IV, sentenza 7 gennaio 2013 n. 24).
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso deve sussistere, quindi, una stretta connessione tra l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, la lesione prospettata e la concreta idoneità del provvedimento domandato a riparare la dedotta lesione dell'interesse sostanziale vantato. Al contrario, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui, come nel caso in esame, nel quale viene in questione nella sostanza una pretesa allo scorrimento di una graduatoria, in una situazione in cui la ricorrente è preceduta da dodici candidati in possesso di un punteggio superiore e da cinque titolari di riserva in quanto “triennalisti”, l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo lesivo non arreca alcun vantaggio immediato e diretto per l'interesse sostanziale del ricorrente (su una fattispecie per certi aspetti simile a quella odierna v. T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, Sent., 14/11/2022, n. 3002 e, ivi, richiami giurisprudenziali ulteriori, riferibili alla aspirazione di ricorrenti “alla assunzione mediante scorrimento della graduatoria approvata all’esito del concorso cui (il ricorrente) stesso ha partecipato”.
Occorre, infatti, ricordare che “ il processo amministrativo non è posto a garanzia della legalità, ma a tutela delle posizioni soggettive lese, stante l'evoluzione della giustizia amministrativa, delineata compiutamente dal Codice del processo amministrativo, a giurisdizione preordinata alla tutela di pretese sostanziali (C.d.S., Sez. VII, 17 ottobre 2022, n. 8817; Sez. II, 4 agosto 2022, n. 6829; Sez. III, 21 ottobre 2020, n. 6371; Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321)” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 25/02/2025, n. 1613, p. 5., con riferimento a una procedura selettiva a un posto di ricercatore universitario).
2.1.2. Con particolare riferimento all’interesse vantato dal soggetto risultato idoneo, ma non vincitore, nell’ambito di un concorso pubblico, inoltre, è stato affermato che “ Il candidato che impugni una procedura concorsuale non può porre a base del suo ricorso un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, laddove tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto, avendo egli l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria” (Cons. Stato, Sez. IV, 10/01/2019, n. 219; Consiglio di Stato, sez. III, 27/04/2018, n. 2569; cfr. altresì TAR Campania - Napoli, Sez. IX, Sent., 13/02/2025, n. 1171).
La vicenda odierna ricade esattamente nel paradigma suindicato.
Con riguardo al caso in esame, dal momento che la ricorrente, come detto, è preceduta da 12 candidati, di cui 5 titolari, come lei, della riserva del 30% per i “ triennalisti ”, l’interesse della ricorrente medesima sarebbe costituito esclusivamente dalla aspirazione a essere assunta mediante un - futuro e soltanto eventuale - scorrimento della graduatoria approvata all’esito del concorso cui la stessa ha partecipato.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, tuttavia, proprio “ lo scorrimento della graduatoria, in quanto meramente eventuale, non costituisce, di per sé, circostanza idonea a radicare un interesse concreto ed attuale ad agire in capo a quei candidati che, al momento della proposizione dell'impugnazione, non ricoprono una collocazione tale da poter rientrare fra gli ammessi in esito ad una pronuncia di accoglimento” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, Sent., 14/11/2022, n. 3002; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 06/08/2013, n. 4091).
2.1.3. D’altro canto, la dimensione meramente futura ed eventuale dell’interesse vantato dalla ricorrente non può assumere una consistenza significativa in ragione dell’affermato disinteresse manifestato dagli altri concorrenti, con punteggi superiori a quello della dr.ssa -OMISSIS-, a conseguire una delle cattedre assegnate alle controinteressate (non avendo essi impugnato la graduatoria concorsuale, pur avendo riportato come detto punteggi più elevati).
Appare, infatti, del tutto evidente come la scelta operata dai concorrenti collocati in posizione poziore rispetto all’odierna ricorrente di non impugnare la graduatoria non precluderebbe agli stessi di beneficiare, a pieno titolo, dell’eventuale esclusione delle odierne controinteressate dalla graduatoria.
2.1.4. In definitiva, le argomentazioni difensive rassegnate dalla ricorrente, pur formulate in modo puntuale nei riguardi delle controinteressate -OMISSIS- e -OMISSIS-, si riducono nel complesso a una denuncia generica in favore del ripristino generale della legalità, in tesi, violata con riguardo alla posizione delle due insegnati: denuncia che, come tale, data la natura di “giurisdizione di diritto soggettivo” che caratterizza il sistema processuale e giurisdizionale amministrativo, non è tuttavia in grado di produrre effetto favorevole rilevante alcuno sulla specifica posizione sostanziale della ricorrente, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente una mera ed ipotetica, e non meglio quantificata, “chance” futura di (eventuale) assunzione.
L’interesse azionato nel caso di specie manca dunque delle caratteristiche di attualità e concretezza, in quanto l’assunzione della ricorrente in seguito a uno “ scorrimento ” della graduatoria (con conseguente rinuncia, nell’ipotesi di esclusione della -OMISSIS- e della -OMISSIS-, di tutti i soggetti che la precedono) appare essere un’ipotesi del tutto eventuale (considerato altresì che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del bando, le graduatorie hanno validità soltanto annuale), come tale non idonea a sorreggere l’interesse all’annullamento degli atti impugnati.
Infatti, “ l'utilità o bene della vita cui aspira il ricorrente - in una giurisdizione che si caratterizza di diritto soggettivo e non oggettivo, e cioè di mera tutela della legalità dell'azione amministrativa - deve porsi in rapporto di prossimità, regolarità ed immediatezza causale rispetto alla domanda di annullamento proposta e non restare subordinata da eventi, solo potenziali ed incerti, dal cui verificarsi potrebbe scaturire il vantaggio cui mira il contenzioso introdotto ” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 03/03/2017, n. 421).
3. Conclusivamente, e per tutte le suesposte considerazioni il ricorso si rivela inammissibile per carenza d’interesse.
4. Le spese di lite, in considerazione della natura del giudizio e del fatto che la ricorrente sia venuta a conoscenza della propria posizione in graduatoria soltanto all’esito del deposito della documentazione nel presente giudizio, possono nondimeno essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.