Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00107/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Donato Marongiu e Sergio Virdis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio EN Margelli in Cagliari, via Besta 2;
contro
- Regione autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto IO Murroni e Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Province di Sassari e Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50
- Direzione generale pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio e UA (Sportello Unico attività produttive e per l’edilizia) dell'Unione dei Comuni del Nord Ogliastra, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
della determinazione n. -OMISSIS-del direttore del Servizio della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale della Regione autonoma della Sardegna, con la quale è stato denegato l'accertamento della compatibilità paesaggistica relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico e con la quale si richiede all'amministrazione comunale di Lotzorai di applicare la rimessa in pristino;
-di ogni ulteriore altro atto inerente, presupposto e conseguente, ivi compresi il preavviso di diniego del -OMISSIS- consistente altresì nella relazione istruttoria e richiesta di parere alla soprintendenza, a sua volta non emesso nonché avverso altri atti anche non conosciuti e per i quali si riserva la presentazione di eventuali motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio delle Province di Sassari e Nuoro;
Visti gli artt. 35, c. 1, lett. c), e 85, c. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c, 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. IO PO e uditi per le parti resistenti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la parte ricorrente, con istanza di passaggio in decisione da remoto depositata il 20 gennaio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
- che le amministrazioni resistenti, all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 22 gennaio 2026, hanno concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse, rimettendosi al Collegio per le spese di lite;
Ritenuto di provvedere alla dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di giudizio, attesa la complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Andrea Gana, Referendario
IO PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO PO | Marco RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.