Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10748
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Sentenza 23 luglio 2002

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In tema di ordinanza anticipatoria di condanna emessa dal giudice ad esaurimento dell'istruzione, il potere di rinunziare alla pronunzia della sentenza, provocando la conversione dell'ordinanza in provvedimento impugnabile, compete alla sola parte intimata, senza alcuna interferenza della parte richiedente. Pertanto non è richiesta l'accettazione della rinunzia, la quale ultima produce il suo effetto tipico indipendentemente dall'atteggiamento della parte che aveva richiesto l'ordinanza.

In tema di ordinanza anticipatoria di condanna emessa dal giudice ad esaurimento dell'istruzione, la dichiarazione di rinunzia alla pronunzia della sentenza, che ha finalità di semplificare le forme decisorie, non è necessariamente esercizio dello "jus postulandi". Pertanto se la parte intimata è contumace, è rituale la rinuncia compiuta da essa personalmente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10748
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10748
    Data del deposito : 23 luglio 2002

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