Sentenza 23 luglio 2002
Massime • 2
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna emessa dal giudice ad esaurimento dell'istruzione, il potere di rinunziare alla pronunzia della sentenza, provocando la conversione dell'ordinanza in provvedimento impugnabile, compete alla sola parte intimata, senza alcuna interferenza della parte richiedente. Pertanto non è richiesta l'accettazione della rinunzia, la quale ultima produce il suo effetto tipico indipendentemente dall'atteggiamento della parte che aveva richiesto l'ordinanza.
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna emessa dal giudice ad esaurimento dell'istruzione, la dichiarazione di rinunzia alla pronunzia della sentenza, che ha finalità di semplificare le forme decisorie, non è necessariamente esercizio dello "jus postulandi". Pertanto se la parte intimata è contumace, è rituale la rinuncia compiuta da essa personalmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10748 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA SPA, con sede in Roma, in persona del suo amministratore delegato Sig. IN SI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE PICHE 26, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ATTI CINZIA IN PROPRIO E NQ DI PROCURATRICE SPECIALE DI ATTI ERCOLE E MARINELLI PATRIZIA nonché di ATTI STEFANIA, COMP TIRRENA ASSIC SPA IN LCA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 14994/99 proposto da:
ATTI ERCOLE, MARINELLI PATRIZIA, ATTI STEFANIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GUIDO RENI 35, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO ZAFFINO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
ASSITALIA SPA, DE AN, TIRRENA COMP ASSIC SPA IN LCA, ATTI CINZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2205/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 2/6/98 e depositata il 24/06/98 (R.G. 2711/96 + 3237/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Paolo Maria IT (per delega Avv. Salvatore IANNOTTA);
udito l'Avvocato Umberto ZAFFINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed in subordine per l'eccezione di legittimità costituzionale e l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
TT IN, in proprio e quale procuratrice speciale dei genitori, TT RC e IN IZ, e della sorella, TT NI, ha convenuto innanzi al tribunale di Roma la compagnia RE di assicurazioni, l'Assitalia quale impresa designata dal F.G.V.S., DE AN per ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti per la morte di TT AN, figlio di TT RC e IN IZ, fratello di TT IN ed TT NI morte verificatasi nella collisione della moto, alla cui guida si trovava la persona deceduta, con l'autovettura, condotta dal DE ed assicurata con la RE.
Si sono costituiti in giudizio il DE e la RE che hanno contestato la domanda;
è rimasta contumace l'Assitalia. Con ordinanza emessa a norma dell'art. 186 quater c.p.c. il giudice istruttore ha condannato i convenuti al pagamento solidale di lire 133.007.000 in favore di ciascuno dei genitori del defunto e di lire 46.724.000 in favore di ciascuna delle sorelle dello stesso, oltre interessi legali, e ha fissato l'udienza di discussione della causa.
L'Assitalia ha rinunciato alla sentenza una prima volta con atto sottoscritto dai legali nominati con procura in calce all'atto di rinuncia ed una seconda volta con atto sottoscritto da procuratore speciale.
Agli atti di rinuncia hanno fatto seguito impugnazioni principali dell'Assitalia ed incidentali dei danneggiati e della RE.
La Corte di appello di Roma, riuniti i gravami, ha reso in data 2.6.1998 sentenza, con la quale ha testualmente deciso: "dichiara inammissibili l'appello principale e quello adesivo della Liquidazione c.a. della RE ed assorbito l'appello incidentale subordinato della TT", osservando che la rinuncia alla sentenza non ha prodotto l'effetto di trasformare l'ordinanza emessa a norma dell'art. 186 quater c.p.c. in provvedimento impugnabile in quanto compiuta dall'Assitalia, parte contumace, ed il processo è proseguito innanzi ai giudici di primo grado in conseguenza della fissazione dell'udienza di discussione e dell'istanza avanzata dai danneggiati.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Assitalia, deducendo un solo motivo;
hanno resistito con controricorso il DE, TT RC, IN IZ ed TT NI;
gli ultimi tre hanno anche proposto ricorso incidentale con tre motivi;
con ordinanza emessa all'udienza del 6.7.2001 la Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado;
l'Assitalia ed i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie. Motivi della decisione
1. I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. 2. È preliminare l'esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso principale.
2.1. Sostengono i controricorrenti TT e IN che legittimata a proporre il ricorso era l'Assitalia nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. ed essendo stato, invece, proposto dall'Assitalia in proprio, come è dato desumere dal fatto che ne' il ricorso ne' la procura contengono menzione della diversa qualità, è inammissibile.
2.1.2. L'eccezione è destituita di fondamento in quanto, qualora una parte sia stata presente nel giudizio in una determinata qualità, si deve ritenere che essa abbia proposto l'impugnazione avverso la sentenza che lo ha concluso, in quella qualità, senza che vi sia necessità che lo specifichi, mancandole la legittimazione a proporre l'impugnazione in una qualità diversa.
2.2. Sostengono ancora i menzionati controricorrenti che il ricorso è inammissibile per esserne stata eseguita la notifica mediante consegna di una sola copia invece che di tante copie quante le parti notificande.
2.2.2. L'eccezione è infondata, essendo pacifica giurisprudenza di questa Corte che la norma, che richiede ai fini della notifica dell'atto di impugnazione la consegna di tante copie quante sono le parti, anche se costituite con unico procuratore, non trova applicazione nel caso - ricorrente nella specie - in cui una parte stia in giudizio in proprio e quale rappresentante, sul piano sostanziale, delle altre parti, poiché in tale caso manca la pluralità di rapporti processuali e solo il rappresentante riveste la qualità di parte nel giudizio (Cass. 28.3.2001, n^ 4529; Cass. 17.7.1997, n^ 6561, Cass. 7.11.1996, n^ 9726).
3. Precede per ragioni di ordine logico l'esame del primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si lamenta sostanzialmente che la corte di merito non abbia dichiarato l'inefficacia della rinuncia in quanto non accettata dalle altre parti.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Il potere di rinunciare alla sentenza, rendendo operante la conversione dell'ordinanza postistruttoria in provvedimento impugnabile, compete alla sola parte intimata e, cioè, alla parte che subisce il provvedimento, mentre la parte che lo ha richiesto non ha alcun potere di interferire sul procedimento di conversione, trovandosi in una posizione di completa soggezione. Non è, pertanto, richiesta l'accettazione della rinuncia e la medesima produce l'effetto che le è proprio a prescindere dall'atteggiamento della parte richiedente.
4. Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 186 quater c.p.c., incongrua ed illogica motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si censura la corte di merito per aver ritenuto l'inefficacia della rinuncia alla sentenza e dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta contro l'ordinanza postistruttoria.
Nessuna previsione o ragione sistematica - si sostiene - impedisce alla parte, rimasta contumace, di rinunciare alla sentenza ed impugnare l'ordinanza sull'oggetto dell'istanza. La parte intimante - si prosegue - non può ne' contrastare l'esercizio della facoltà di rinuncia e conseguente impugnazione ne' neutralizzarne gli effetti con la proposizione di istanza di prosecuzione del giudizio neppure nell'ipotesi in cui la sua domanda riceva parziale accoglimento.
La circostanza che con l'ordinanza ex art. 186 quater il giudice fissi l'udienza per la spedizione della causa a sentenza non rileva, atteso che a seguito del deposito in cancelleria della rinuncia alla sentenza il relativo provvedimento diventa inefficace.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. Questa Corte ha esaminato l'ipotesi in cui la parte è costituita in giudizio a mezzo di difensore e ha ritenuto che in tale ipotesi la rinuncia alla pronuncia della sentenza possa essere compiuta dal difensore.
In quell'occasione la Corte ha affermato che la rinuncia non è atto di dismissione di diritti sostanziali, ma strumento di difesa e resistenza all'avversa pretesa, sicché costituisce manifestazione dello ius postulandi, esprimendo una precisa scelta difensiva rappresentata dall'esigenza di determinare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile per contrastare l'azione esecutiva dell'intimante mediante la proposizione dell'appello e la contestuale richiesta di inibitoria (Cass. 29.10.2001, n^ 13397). La presente fattispecie differisce da quella esaminata da questa Corte perché alla pronuncia della sentenza ha rinunciato la parte contumace.
La questione che si pone è, allora, se il contumace è
abilitato alla rinuncia.
Se si desse soluzione negativa alla questione, non solo si priverebbe la parte di un potere il cui esercizio non costituisce necessariamente manifestazione di ius postulandi, come quando essa si prefigga semplicemente di chiudere la fase del giudizio senza coltivare prospettive di impugnazione, ma si frustrerebbe la finalità della norma consistente, oltre che nell'assicurare la tutela anticipata del credito, nel semplificare le forme decisorie mediante un meccanismo potenzialmente conclusivo del primo grado del giudizio.
In considerazione di ciò si dà soluzione affermativa alla questione, ritenendo che, se la parte è costituita in giudizio a mezzo di difensore, alla pronuncia della sentenza può rinunciare questo ultimo, ancorché la rinuncia sia atto esterno al processo, che assume rilevanza processuale con il deposito in cancelleria, mentre se la parte è contumace la rinuncia può essere compiuta da essa personalmente.
Il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato completa il procedimento di conversione dell'ordinanza postistruttoria in provvedimento impugnabile con il duplice effetto di esaurire limitatamente all'oggetto i poteri decisori del giudice, che la emette, e di precludere alla parte richiedente ogni ulteriore attività di impulso della fase del procedimento, in cui interviene, anche quando la sua istanza abbia ricevuto parziale accoglimento;
nel qual caso la parte ha l'unica possibilità di gravare, a sua volta, il provvedimento con impugnazione incidentale.
La natura dell'ordinanza postistruttoria è determinata dalla parte intimata nel senso che, se tale parte rinuncia alla sentenza, l'ordinanza è sostitutiva di essa, mentre nel caso inverso il giudice è tenuto a pronunciare sentenza e l'ordinanza ne rimane assorbita.
Dai principi sopra esposti si è discostata la sentenza impugnata allorquando ha ritenuto che la parte contumace non può rinunciare alla sentenza e la parte richiedente o il giudice possono incidere sul procedimento di conversione in sentenza dell'ordinanza. La sentenza stessa va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Rimangono assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, con i quali si deduce che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il secondo atto di appello.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 14 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002