TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/12/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1884/2024
REPUBBLICA IT AN A
IN NOME DEL POPOLO IT ANO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1884 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. ) con il patrocinio degli Avv. IEantonio CP_1 C.F._1
LI e AU VE, domicilio eletto come da procura alle liti.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
c.f. ), con il patrocinio degli Avv. Attilio RU Controparte_2 C.F._2
e IE ZO RU, domicilio eletto come da procura alle liti.
Vi è rinuncia al mandato documentata il 2.12.2025.
CONVENUTO OPPOSTO
NONCHÉ IN CONTRADDITTORIO CON:
c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Ennio Andrea Controparte_3 C.F._3
NV, domicilio eletto come da procura alle liti.
RZ MA
E
Dott.ssa Curatore Controparte_4 Controparte_5
(C.F. e P. Iva: ), con il patrocinio dell'Avv. Antonella
[...] P.IVA_1
Del Prete, domicilio eletto come da procura alle liti.
NOMINATA EX ART. 78 C.P.C.
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
CESARE OLDINI:
A) In via preliminare dichiarare la nullità della procura e la carenza di poteri dell'avv. Ennio
NV anche per il difetto di rappresentanza e conflitto di interessi del Sig. CP_3
p. 1 er la Società alla stipulazione della transazione tra la CP_1 CP_5 Parte_1
con il Sig. posta a fondamento della gravata
[...] CP_3 Controparte_2 ingiunzione.
B) Nel merito: respinte le avverse eccezioni accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della transazione per tutte le considerazioni esposte nel presente atto nonché per le motivazioni addotte dalla difesa della Parte_1
C) Dichiarare comunque generica e nulla la statuizione per ciò che concerne gli interessi ed in subordine dichiarare che la debenza è dovuta all'emissione del decreto e/o dalla sua notifica.
D) Conseguentemente dichiarare nulla, inefficace e non valida l'ingiunzione di pagamento n. 774/2024 del 3.9.2024 ordinando e condannando il Sig. alla Controparte_2 restituzione della somma di € 347.927,70 corrisposta a seguito della notifica dell'atto di precetto con gli interessi dalla data del 13.9.2024 alla data del rimborso.
E) Con favore di spese e competenze di lite.
F) In via istruttoria, oltre alla prova contraria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi: […]
Con ogni riserva e salvezza.
Email_1
A) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
1) Dichiarare l'inammissibilità della opposizione proposta da e da CP_1 CP_1
ed e/o la cessazione della materia del contendere
[...] Controparte_6 per le ragioni esposte negli atti di causa con ogni consequenziale effetto di legge.
2) Respingersi in ogni caso l'opposizione proposta da e da CP_1 CP_1 ed in quanto inammissibili, e comunque, infondate in fatto CP_3 Controparte_6 ed in diritto con rigetto di tutte le domande proposte e con ogni consequenziale effetto di legge.
3) Condannare il sig. e/o ed CP_1 CP_1 Controparte_6 ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata nella somma di euro
10.000,00 o in quella, maggiore minore che sarà ritenuta dal Giudice adito.
B) IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte ex adverso, dichiarare il sig. er le ragioni di cui in atti tenuto al pagamento in favore Controparte_3 del sig. ella somma di euro 340.000,00, o di quella maggiore minore che Controparte_2 risulterà dovuta, oltre rivalutazioni ed interessi dal dovuto al saldo.
C) IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge
(CPA e IVA)
D) IN VIA ISTRUTTORIA
p. 2 Ci si oppone alle prove orali richieste nell'atto di citazione di oiché il capitolo CP_1
n. 1 è valutativo, il capitolo n. 2 formulato negativamente, il capitolo n. 3 documentale, il capitolo n. 4 irrilevante e comunque formulato negativamente.
Ci si oppone altresì alle prove richieste da nella memoria 171ter n.2. CP_1
La richiesta di informazioni all'Ufficio delle Entrate appare assolutamente inconferente con il giudizio. Quanto ai capitoli di prova per interpello e testi, se ne rileva la inammissibilità in particolare perché i cap. 1 e 2 sono suggestivi, valutativi e presuppongono giudizi e valutazioni vietate ai testi oltre che contrastanti con i documenti;
il cap. 3 è anche generico oltre suggestivo e valutativo;
i cap. 4 e 5 sono generici, valutativi e formulati negativamente;
il cap. 6 suggestivo, valutativi e presuppone giudizi e valutazioni vietate ai testi oltre che contrastanti con i documenti;
i cap. 7, 8 e 9 inconferenti e generici;
il cap. 10 inconferente ed inammissibile avente oggetto norme di legge e non fatti.
Ci si oppone per analoghe ragioni alla richiesta formulata dal curatore speciale della società di informazioni all'Ufficio delle Entrate e/o presso l'INPS.
Email_2
Piaccia al Tribunale di Lodi Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
A) Respingere ogni domanda proposta da ovvero da Controparte_2 CP_1 ovvero dalla nei suoi confronti, in CP_1 CP_5 Controparte_6 quanto infondata in fatto ed in diritto.
B) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali ed accessori fiscali e previdenziali.
C) In via istruttoria, senza che ciò possa comportare l'inversione dell'onere della prova che incombe sul convenuto opposto e sul terzo chiamante, e riservata ogni altra richiesta, si insiste per la ammissione delle istanze istruttorie sinora pretermesse: prova documentale
[…]
: Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In primo luogo, e per quanto occorrer possa, ordinare la rinnovazione degli atti eventualmente viziati a causa del compimento da parte dei due soci amministratori in conflitto di interessi e in ogni caso rimettere in termini la
Società e ammetterla pertanto a compiere tutte le attività precluse, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecutività del decreto opposto;
nel merito
- accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'inefficacia, la risoluzione per esercizio del diritto di recesso della Società, della pretesa transazione 20-28/6/2023, o comunque p. 3 annullarla, per i motivi di cui alla parte espositiva della comparsa di costituzione, ribaditi nelle memorie successive, da intendersi in via gradata tra loro;
- dichiarare inefficaci e/o comunque annullare gli atti dei soci-amministratori compiuti in conflitto d'interesse con la Società;
- revocare il decreto opposto e respingere ogni domanda di Controparte_2
- condannare restituire alla Controparte_2 Controparte_5
l'importo di euro 347.922,70, o quel diverso importo – anche inferiore - che risulterà dovuto, oltre interessi dal 13 settembre 2024 al saldo.
In subordine,
- condannare (c.f.: , residente in [...] – Controparte_3 CodiceFiscale_4
26832 CE d'DA (LO), a corrispondere alla società semplice
[...]
(C.F. e P. Iva: , con sede in 26832 CE Controparte_5 P.IVA_1
d'DA (LO), , l'importo di euro 240.000,00 – o quel diverso importo che Parte_2 risulterà dovuto in corso di causa – in ogni caso con interessi dal 28 giugno 2023 al saldo.
In ogni caso, con rifusione dei compensi e delle spese di causa.
In via istruttoria, assumere, occorrendo, informazioni ex art. 213 c.p.c. presso l'INPS competente sugli estratti conto previdenziale di e di nel periodo dal 1999 Controparte_3 Controparte_2 al 2021, acquisendone copia al processo.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. ha chiesto e ottenuto il 2/9/2024 dal Tribunale di Lodi, un decreto Controparte_2 ingiuntivo (n. 774/2024) provvisoriamente esecutivo per l'importo di euro 340.000 euro, oltre interessi e spese, nei confronti della e Controparte_5 dei soci e A tal fine, sul presupposto di aver lavorato dal Controparte_3 CP_1
1999 al 2021 nella società di famiglia (essendo egli figlio di e nipote di ), CP_3 CP_1 avrebbe concluso una transazione, perfezionatasi il 27-28.6.2023 mediante accettazione della proposta del 20.6.2023, per il pagamento di 340.000,00 euro in favore dell'ingiungente, odierno opposto.
2. Emessa l'ingiunzione, notificata il 13.9.2024, per 347.922,70 euro, Pt_3 CP_3 ha pagato la somma richiesta mediante bonifico dal conto della società.
[...]
3. Il solo ab origine anche quale socio e legale rappresentante della società) CP_1 ha opposto il decreto ingiuntivo, lamentando la carenza di poteri alla stipulazione della predetta transazione, in quanto egli mai avrebbe conferito procura all'Avv. NV e, in ogni caso, poiché si tratterebbe di un atto straordinario che avrebbe richiesto la firma congiunta dei due soci.
p. 4 Inoltre, l'opponente si è doluto dell'inesistenza e/o nullità della transazione, in quanto l'accordo non si sarebbe formato (per divergenza tra proposta e accettazione) e perché non sarebbe stata sottoscritta in apposita sede sindacale, né con rogito notarile. ha infine opposto il decreto anche per quanto concerneva la statuizione in CP_1 punto di interessi.
4. si è costituito e ha dedotto la piena validità della transazione in forza Controparte_2 della quale fu emesso il decreto ingiuntivo, oltre a lamentare l'inammissibilità e/o la cessata materia del contendere per il sopravvenuto pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione.
5. Fissata apposita udienza interlocutoria per il 14.1.2025 per esame di due questioni di carattere preliminare – ossia l'attribuzione della lite alla Sezione ordinaria o al giudice del lavoro e le richieste di integrazione del contraddittorio –, con ordinanza riservata del
28.1.2025 il giudice istruttore ha autorizzato la chiamata di (sul Controparte_3 presupposto della formulazione di ulteriori domande, essendo già egli debitore ingiunto) e ha nominato il Curatore speciale della Società nella persona della dott.ssa CP_4
Tale ultimo provvedimento si era reso necessario ex artt. 78 e 80 c.p.c. in ragione
[...] del contrasto tra i due soci amministratori – ossia i germani e – CP_3 CP_1 in ordine alla rappresentanza in giudizio della società.
6. Si è costituito terzo chiamato, il quale ha ritenuto perfezionato e Controparte_3 validamente eseguito l'accordo transattivo, opponendosi tuttavia alla domanda di svolta nei suoi confronti sub B) delle conclusioni di quest'ultimo. Controparte_2
7. La società, costituitasi con il suo curatore speciale – che a sua volta ha conferito incarico professionale al proprio patrono –, ha contestato la richiesta di dichiarare l'inammissibilità
e/o la cessazione della materia del contendere quanto all'opposizione, in quanto il pagamento non ha rappresentato alcun riconoscimento delle pretese nei confronti della società.
Nel merito, la società ha ritenuto infondata la domanda monitoria per plurime ragioni: a)
l'inesistenza dell'accordo, in quanto lo scambio di proposta e accettazione – quest'ultima non conforme alla prima – non consentirebbe di ritenere stipulato il contratto;
b) la nullità per difetto di forma (ossia la sottoscrizione di entrambi i soci) e di causa;
c) l'inefficacia della transazione nei confronti della società, perché l'Avv. NV non poteva stipulare una transazione al di fuori della sede sindacale;
d) l'inefficacia della transazione per difetto di rappresentanza della società; e) l'annullamento per conflitto di interessi.
8. La causa, di natura documentale, una volta sentite le parti all'udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. del 2.7.2025, è stata avviata alla decisione nelle forme del combinato disposto degli artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c. per il 25.11.2025.
In pari data, il Giudice è stato raggiunto da un messaggio di posta elettronica da CP_2
prodotto in atti;
per dare alle parti possibilità di interlocuzione in proposito, è stata
[...] fissata l'udienza di discussione del successivo 9.12.2025, in occasione della quale si è preso atto che i difensori di avevano informato il loro assistito Controparte_2 dell'intervenuta rinunzia al mandato.
p. 5 La causa, in tal sede discussa, è stata riservata in decisione ex art. 281-sexies, co. 3,
c.p.c.
9. In via preliminare, va ribadita la natura documentale della causa e, pertanto, l'irrilevanza di qualsiasi istanza istruttoria: le domande delle parti presuppongono la sola verifica dell'esistenza e della validità della transazione posta da a fondamento Controparte_2 dell'ingiunzione.
Quanto alla comunicazione pervenuta via email da sia pure gravemente Controparte_2 irrituale e scorretta – anche perché trasmessa esattamente il giorno in cui la causa doveva essere rimessa in decisione, in un goffo e malriuscito tentativo di influenzare il Tribunale
–, si ritiene di non darvi valore alcuno, anche per quanto previsto dall'art. 97 disp. att. c.c.
10. Il decreto ingiuntivo dev'essere senz'altro revocato, sul pacifico e documentato presupposto dell'intervenuto e successivo saldo, per iniziativa di on denaro CP_1 della società: infatti ogni pagamento, anche parziale, impone la revoca del decreto opposto
(Cass. 8428/14). Tuttavia, posto che in questa sede sono state svolte ulteriori domande – non da ultimo, quella restitutoria dell'importo pagato dalla società – non può essere tout court pronunciata la cessazione della materia del contendere, ma occorre nel merito esaminare le ulteriori statuizioni, che presuppongono tutte una disamina del (e una soluzione al) quesito di cui al superiore punto 9.
11. Il Tribunale ritiene che, con lo scambio della email del 20.6.2023 a firma dell'Avv. Ennio
NV (doc. 4 e della successiva scrittura del 27.6.2023 (doc. 5) Controparte_2 sottoscritta da e recante, per ricevuta, il timbro e la sigla dell'Avv. Controparte_2
NV, non si sia perfezionato alcun contratto.
Come correttamente rilevano sia l'opponente (p. 6 atto di citazione), sia la Società, a mezzo del proprio Curatore speciale, la scrittura privata sub doc. 5) contiene una precisazione determinante, ossia, a pag. 2, l'impegno “a sottoscrivere avanti la sede sindacale individuata il relativo verbale di conciliazione con espressa rinuncia ad ogni diritto ed azione inerente e/o conseguente e/o comunque connesso al rapporto lavorativo che è stato in essere con la predetta società”.
Già nella precedente email del 20.6.2023, l'Avv. NV concludeva nel senso della necessità di “organizzare sia la conciliazione in sede sindacale, sia l'atto notarile di permuta”; così, anche, nella PEC del 28.6.2023, con cui l'Avv. RU ha trasmesso la copia della scrittura (doc. 6), si legge “rimango in attesa di conoscere luogo e data per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, nonché le modalità e le tempistiche del pagamento dell'importo concordato”. Nell'ulteriore diffida del 29.9.2023, l'Avv. RU, per conto di sollecitava ancora una volta la sottoscrizione per il successivo Controparte_2
5.10.2023 del verbale in sede di conciliazione.
In sostanza, quel che emerge dalla lettura dei doc.
4-6 innanzi citati è l'assenza di un contratto di transazione, anche in ragione del fatto che l'intesa risultava raggiunta soltanto in termini macroscopici – in buona sostanza, con riferimento all'importo totale dovuto – ma senza che fosse stato indicato, in modo preciso e accurato, ogni ulteriore e necessario p. 6 elemento, in particolare in termini di tempistiche e modalità di pagamento (come chiaramente si evince dalla lettura del doc. 6).
Inoltre, è inequivoco che le parti – nello specifico, il lavoratore, anche per le dovute tutele ex art. 2113 c.c. – avevano inteso rimettere la stipulazione dell'accordo alla corretta sede, ossia quella protetta: perciò, la scrittura del 27.6.2023, firmata da siglata Controparte_2 per accettazione dall'Avv. NV, poteva senz'altro considerarsi come una minuta o puntuazione, in quanto tale non vincolante, ma solo attestante il punto di evoluzione di una articolata trattativa, connotata dalla pluralità di questioni sottese (chiaramente dal doc. 4 si intende la pendenza sotto altri profili, tanto da evocarsi la stipula di un apposito contratto dinanzi a Notaio).
È pacifico che, dopo lo scambio dei docc. 4-6, nella sede apposita non sia stata sottoscritta alcuna transazione, come invece le parti si erano chiaramente impegnate a fare.
Di conseguenza, in ragione di quanto sin qui osservato, in assenza di un rapporto contrattuale che possa dirsi validamente stipulato, il decreto ingiuntivo non doveva essere emesso;
le somme pagate a evono quindi da questi essere restituite alla Controparte_2 società, in accoglimento della conforme domanda avanzata.
Per le medesime ragioni, anche la domanda sub B) svolta da contro il Controparte_2 solo da rigettarsi, poiché avrebbe in ogni caso fondamento nell'impegno Controparte_3 asseritamente assunto con la (inesistente) transazione.
Sono dovuti gli interessi in misura legale ex art. 1284, co. 1, c.c. dal solo giorno della domanda per effetto dell'art. 2033 c.c. (10.10.2024), dies a quo così identificato in quanto la domanda era stata avanzata già ab origine da con l'opposizione e poi CP_1 fatta propria dal Curatore.
12. Ogni ulteriore domanda e/o questione di invalidità dedotta rispetto alla transazione de qua è assorbita dalle statuizioni che precedono.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e gravano tutte su la cui Controparte_2 pretesa – che ab origine ha dato luogo al decreto ingiuntivo – è stata integralmente rigettata.
Si applicano i valori medi, con minimo arrotondamento, per tutte le fasi del giudizio, secondo lo scaglione di riferimento. Si contiene l'importo entro la nota spese quanto alla difesa di Controparte_3
Pari sorte spetta, in ossequio al principio di causalità, ai compensi del Curatore speciale, liquidati con separato decreto, poiché la nomina ex artt. 78 ss. c.p.c. si è resa necessaria in ragione dell'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1884 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
p. 7 1) ACCERTA che, tra le parti, non è stata stipulata alcuna vincolante transazione e, per l'effetto, ACCOGLIE l'opposizione promossa da domanda alla quale ha CP_1 aderito il Curatore speciale della , contro Controparte_5 il decreto ingiuntivo n. 774/2024 emesso da questo Tribunale;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo stesso;
3) CONDANNA a restituire alla Controparte_2 Controparte_5 la somma di 347.922,70 euro, oltre interessi ex art. 2033 c.c. dal 10.10.2024
[...] al saldo effettivo, in misura legale ex art. 1284, co. 1, c.c.;
4) RESPINGE la domanda di nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
5) CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio in favore di tutte le Controparte_2 altre parti, che si liquidano in 20.000,00 euro per la difesa di e della CP_1
, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
Controparte_5 per la difesa di in 12.046,00 euro, oltre IVA, CPA e 15% per spese Controparte_3 generali;
6) CONDANNA al pagamento dei compensi del Curatore Speciale come Controparte_2 liquidati con separato decreto emesso il 12.12.2025.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 12/12/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 8
REPUBBLICA IT AN A
IN NOME DEL POPOLO IT ANO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1884 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. ) con il patrocinio degli Avv. IEantonio CP_1 C.F._1
LI e AU VE, domicilio eletto come da procura alle liti.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
c.f. ), con il patrocinio degli Avv. Attilio RU Controparte_2 C.F._2
e IE ZO RU, domicilio eletto come da procura alle liti.
Vi è rinuncia al mandato documentata il 2.12.2025.
CONVENUTO OPPOSTO
NONCHÉ IN CONTRADDITTORIO CON:
c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Ennio Andrea Controparte_3 C.F._3
NV, domicilio eletto come da procura alle liti.
RZ MA
E
Dott.ssa Curatore Controparte_4 Controparte_5
(C.F. e P. Iva: ), con il patrocinio dell'Avv. Antonella
[...] P.IVA_1
Del Prete, domicilio eletto come da procura alle liti.
NOMINATA EX ART. 78 C.P.C.
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
CESARE OLDINI:
A) In via preliminare dichiarare la nullità della procura e la carenza di poteri dell'avv. Ennio
NV anche per il difetto di rappresentanza e conflitto di interessi del Sig. CP_3
p. 1 er la Società alla stipulazione della transazione tra la CP_1 CP_5 Parte_1
con il Sig. posta a fondamento della gravata
[...] CP_3 Controparte_2 ingiunzione.
B) Nel merito: respinte le avverse eccezioni accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della transazione per tutte le considerazioni esposte nel presente atto nonché per le motivazioni addotte dalla difesa della Parte_1
C) Dichiarare comunque generica e nulla la statuizione per ciò che concerne gli interessi ed in subordine dichiarare che la debenza è dovuta all'emissione del decreto e/o dalla sua notifica.
D) Conseguentemente dichiarare nulla, inefficace e non valida l'ingiunzione di pagamento n. 774/2024 del 3.9.2024 ordinando e condannando il Sig. alla Controparte_2 restituzione della somma di € 347.927,70 corrisposta a seguito della notifica dell'atto di precetto con gli interessi dalla data del 13.9.2024 alla data del rimborso.
E) Con favore di spese e competenze di lite.
F) In via istruttoria, oltre alla prova contraria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi: […]
Con ogni riserva e salvezza.
Email_1
A) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
1) Dichiarare l'inammissibilità della opposizione proposta da e da CP_1 CP_1
ed e/o la cessazione della materia del contendere
[...] Controparte_6 per le ragioni esposte negli atti di causa con ogni consequenziale effetto di legge.
2) Respingersi in ogni caso l'opposizione proposta da e da CP_1 CP_1 ed in quanto inammissibili, e comunque, infondate in fatto CP_3 Controparte_6 ed in diritto con rigetto di tutte le domande proposte e con ogni consequenziale effetto di legge.
3) Condannare il sig. e/o ed CP_1 CP_1 Controparte_6 ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata nella somma di euro
10.000,00 o in quella, maggiore minore che sarà ritenuta dal Giudice adito.
B) IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte ex adverso, dichiarare il sig. er le ragioni di cui in atti tenuto al pagamento in favore Controparte_3 del sig. ella somma di euro 340.000,00, o di quella maggiore minore che Controparte_2 risulterà dovuta, oltre rivalutazioni ed interessi dal dovuto al saldo.
C) IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge
(CPA e IVA)
D) IN VIA ISTRUTTORIA
p. 2 Ci si oppone alle prove orali richieste nell'atto di citazione di oiché il capitolo CP_1
n. 1 è valutativo, il capitolo n. 2 formulato negativamente, il capitolo n. 3 documentale, il capitolo n. 4 irrilevante e comunque formulato negativamente.
Ci si oppone altresì alle prove richieste da nella memoria 171ter n.2. CP_1
La richiesta di informazioni all'Ufficio delle Entrate appare assolutamente inconferente con il giudizio. Quanto ai capitoli di prova per interpello e testi, se ne rileva la inammissibilità in particolare perché i cap. 1 e 2 sono suggestivi, valutativi e presuppongono giudizi e valutazioni vietate ai testi oltre che contrastanti con i documenti;
il cap. 3 è anche generico oltre suggestivo e valutativo;
i cap. 4 e 5 sono generici, valutativi e formulati negativamente;
il cap. 6 suggestivo, valutativi e presuppone giudizi e valutazioni vietate ai testi oltre che contrastanti con i documenti;
i cap. 7, 8 e 9 inconferenti e generici;
il cap. 10 inconferente ed inammissibile avente oggetto norme di legge e non fatti.
Ci si oppone per analoghe ragioni alla richiesta formulata dal curatore speciale della società di informazioni all'Ufficio delle Entrate e/o presso l'INPS.
Email_2
Piaccia al Tribunale di Lodi Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
A) Respingere ogni domanda proposta da ovvero da Controparte_2 CP_1 ovvero dalla nei suoi confronti, in CP_1 CP_5 Controparte_6 quanto infondata in fatto ed in diritto.
B) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali ed accessori fiscali e previdenziali.
C) In via istruttoria, senza che ciò possa comportare l'inversione dell'onere della prova che incombe sul convenuto opposto e sul terzo chiamante, e riservata ogni altra richiesta, si insiste per la ammissione delle istanze istruttorie sinora pretermesse: prova documentale
[…]
: Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In primo luogo, e per quanto occorrer possa, ordinare la rinnovazione degli atti eventualmente viziati a causa del compimento da parte dei due soci amministratori in conflitto di interessi e in ogni caso rimettere in termini la
Società e ammetterla pertanto a compiere tutte le attività precluse, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecutività del decreto opposto;
nel merito
- accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'inefficacia, la risoluzione per esercizio del diritto di recesso della Società, della pretesa transazione 20-28/6/2023, o comunque p. 3 annullarla, per i motivi di cui alla parte espositiva della comparsa di costituzione, ribaditi nelle memorie successive, da intendersi in via gradata tra loro;
- dichiarare inefficaci e/o comunque annullare gli atti dei soci-amministratori compiuti in conflitto d'interesse con la Società;
- revocare il decreto opposto e respingere ogni domanda di Controparte_2
- condannare restituire alla Controparte_2 Controparte_5
l'importo di euro 347.922,70, o quel diverso importo – anche inferiore - che risulterà dovuto, oltre interessi dal 13 settembre 2024 al saldo.
In subordine,
- condannare (c.f.: , residente in [...] – Controparte_3 CodiceFiscale_4
26832 CE d'DA (LO), a corrispondere alla società semplice
[...]
(C.F. e P. Iva: , con sede in 26832 CE Controparte_5 P.IVA_1
d'DA (LO), , l'importo di euro 240.000,00 – o quel diverso importo che Parte_2 risulterà dovuto in corso di causa – in ogni caso con interessi dal 28 giugno 2023 al saldo.
In ogni caso, con rifusione dei compensi e delle spese di causa.
In via istruttoria, assumere, occorrendo, informazioni ex art. 213 c.p.c. presso l'INPS competente sugli estratti conto previdenziale di e di nel periodo dal 1999 Controparte_3 Controparte_2 al 2021, acquisendone copia al processo.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. ha chiesto e ottenuto il 2/9/2024 dal Tribunale di Lodi, un decreto Controparte_2 ingiuntivo (n. 774/2024) provvisoriamente esecutivo per l'importo di euro 340.000 euro, oltre interessi e spese, nei confronti della e Controparte_5 dei soci e A tal fine, sul presupposto di aver lavorato dal Controparte_3 CP_1
1999 al 2021 nella società di famiglia (essendo egli figlio di e nipote di ), CP_3 CP_1 avrebbe concluso una transazione, perfezionatasi il 27-28.6.2023 mediante accettazione della proposta del 20.6.2023, per il pagamento di 340.000,00 euro in favore dell'ingiungente, odierno opposto.
2. Emessa l'ingiunzione, notificata il 13.9.2024, per 347.922,70 euro, Pt_3 CP_3 ha pagato la somma richiesta mediante bonifico dal conto della società.
[...]
3. Il solo ab origine anche quale socio e legale rappresentante della società) CP_1 ha opposto il decreto ingiuntivo, lamentando la carenza di poteri alla stipulazione della predetta transazione, in quanto egli mai avrebbe conferito procura all'Avv. NV e, in ogni caso, poiché si tratterebbe di un atto straordinario che avrebbe richiesto la firma congiunta dei due soci.
p. 4 Inoltre, l'opponente si è doluto dell'inesistenza e/o nullità della transazione, in quanto l'accordo non si sarebbe formato (per divergenza tra proposta e accettazione) e perché non sarebbe stata sottoscritta in apposita sede sindacale, né con rogito notarile. ha infine opposto il decreto anche per quanto concerneva la statuizione in CP_1 punto di interessi.
4. si è costituito e ha dedotto la piena validità della transazione in forza Controparte_2 della quale fu emesso il decreto ingiuntivo, oltre a lamentare l'inammissibilità e/o la cessata materia del contendere per il sopravvenuto pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione.
5. Fissata apposita udienza interlocutoria per il 14.1.2025 per esame di due questioni di carattere preliminare – ossia l'attribuzione della lite alla Sezione ordinaria o al giudice del lavoro e le richieste di integrazione del contraddittorio –, con ordinanza riservata del
28.1.2025 il giudice istruttore ha autorizzato la chiamata di (sul Controparte_3 presupposto della formulazione di ulteriori domande, essendo già egli debitore ingiunto) e ha nominato il Curatore speciale della Società nella persona della dott.ssa CP_4
Tale ultimo provvedimento si era reso necessario ex artt. 78 e 80 c.p.c. in ragione
[...] del contrasto tra i due soci amministratori – ossia i germani e – CP_3 CP_1 in ordine alla rappresentanza in giudizio della società.
6. Si è costituito terzo chiamato, il quale ha ritenuto perfezionato e Controparte_3 validamente eseguito l'accordo transattivo, opponendosi tuttavia alla domanda di svolta nei suoi confronti sub B) delle conclusioni di quest'ultimo. Controparte_2
7. La società, costituitasi con il suo curatore speciale – che a sua volta ha conferito incarico professionale al proprio patrono –, ha contestato la richiesta di dichiarare l'inammissibilità
e/o la cessazione della materia del contendere quanto all'opposizione, in quanto il pagamento non ha rappresentato alcun riconoscimento delle pretese nei confronti della società.
Nel merito, la società ha ritenuto infondata la domanda monitoria per plurime ragioni: a)
l'inesistenza dell'accordo, in quanto lo scambio di proposta e accettazione – quest'ultima non conforme alla prima – non consentirebbe di ritenere stipulato il contratto;
b) la nullità per difetto di forma (ossia la sottoscrizione di entrambi i soci) e di causa;
c) l'inefficacia della transazione nei confronti della società, perché l'Avv. NV non poteva stipulare una transazione al di fuori della sede sindacale;
d) l'inefficacia della transazione per difetto di rappresentanza della società; e) l'annullamento per conflitto di interessi.
8. La causa, di natura documentale, una volta sentite le parti all'udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. del 2.7.2025, è stata avviata alla decisione nelle forme del combinato disposto degli artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c. per il 25.11.2025.
In pari data, il Giudice è stato raggiunto da un messaggio di posta elettronica da CP_2
prodotto in atti;
per dare alle parti possibilità di interlocuzione in proposito, è stata
[...] fissata l'udienza di discussione del successivo 9.12.2025, in occasione della quale si è preso atto che i difensori di avevano informato il loro assistito Controparte_2 dell'intervenuta rinunzia al mandato.
p. 5 La causa, in tal sede discussa, è stata riservata in decisione ex art. 281-sexies, co. 3,
c.p.c.
9. In via preliminare, va ribadita la natura documentale della causa e, pertanto, l'irrilevanza di qualsiasi istanza istruttoria: le domande delle parti presuppongono la sola verifica dell'esistenza e della validità della transazione posta da a fondamento Controparte_2 dell'ingiunzione.
Quanto alla comunicazione pervenuta via email da sia pure gravemente Controparte_2 irrituale e scorretta – anche perché trasmessa esattamente il giorno in cui la causa doveva essere rimessa in decisione, in un goffo e malriuscito tentativo di influenzare il Tribunale
–, si ritiene di non darvi valore alcuno, anche per quanto previsto dall'art. 97 disp. att. c.c.
10. Il decreto ingiuntivo dev'essere senz'altro revocato, sul pacifico e documentato presupposto dell'intervenuto e successivo saldo, per iniziativa di on denaro CP_1 della società: infatti ogni pagamento, anche parziale, impone la revoca del decreto opposto
(Cass. 8428/14). Tuttavia, posto che in questa sede sono state svolte ulteriori domande – non da ultimo, quella restitutoria dell'importo pagato dalla società – non può essere tout court pronunciata la cessazione della materia del contendere, ma occorre nel merito esaminare le ulteriori statuizioni, che presuppongono tutte una disamina del (e una soluzione al) quesito di cui al superiore punto 9.
11. Il Tribunale ritiene che, con lo scambio della email del 20.6.2023 a firma dell'Avv. Ennio
NV (doc. 4 e della successiva scrittura del 27.6.2023 (doc. 5) Controparte_2 sottoscritta da e recante, per ricevuta, il timbro e la sigla dell'Avv. Controparte_2
NV, non si sia perfezionato alcun contratto.
Come correttamente rilevano sia l'opponente (p. 6 atto di citazione), sia la Società, a mezzo del proprio Curatore speciale, la scrittura privata sub doc. 5) contiene una precisazione determinante, ossia, a pag. 2, l'impegno “a sottoscrivere avanti la sede sindacale individuata il relativo verbale di conciliazione con espressa rinuncia ad ogni diritto ed azione inerente e/o conseguente e/o comunque connesso al rapporto lavorativo che è stato in essere con la predetta società”.
Già nella precedente email del 20.6.2023, l'Avv. NV concludeva nel senso della necessità di “organizzare sia la conciliazione in sede sindacale, sia l'atto notarile di permuta”; così, anche, nella PEC del 28.6.2023, con cui l'Avv. RU ha trasmesso la copia della scrittura (doc. 6), si legge “rimango in attesa di conoscere luogo e data per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, nonché le modalità e le tempistiche del pagamento dell'importo concordato”. Nell'ulteriore diffida del 29.9.2023, l'Avv. RU, per conto di sollecitava ancora una volta la sottoscrizione per il successivo Controparte_2
5.10.2023 del verbale in sede di conciliazione.
In sostanza, quel che emerge dalla lettura dei doc.
4-6 innanzi citati è l'assenza di un contratto di transazione, anche in ragione del fatto che l'intesa risultava raggiunta soltanto in termini macroscopici – in buona sostanza, con riferimento all'importo totale dovuto – ma senza che fosse stato indicato, in modo preciso e accurato, ogni ulteriore e necessario p. 6 elemento, in particolare in termini di tempistiche e modalità di pagamento (come chiaramente si evince dalla lettura del doc. 6).
Inoltre, è inequivoco che le parti – nello specifico, il lavoratore, anche per le dovute tutele ex art. 2113 c.c. – avevano inteso rimettere la stipulazione dell'accordo alla corretta sede, ossia quella protetta: perciò, la scrittura del 27.6.2023, firmata da siglata Controparte_2 per accettazione dall'Avv. NV, poteva senz'altro considerarsi come una minuta o puntuazione, in quanto tale non vincolante, ma solo attestante il punto di evoluzione di una articolata trattativa, connotata dalla pluralità di questioni sottese (chiaramente dal doc. 4 si intende la pendenza sotto altri profili, tanto da evocarsi la stipula di un apposito contratto dinanzi a Notaio).
È pacifico che, dopo lo scambio dei docc. 4-6, nella sede apposita non sia stata sottoscritta alcuna transazione, come invece le parti si erano chiaramente impegnate a fare.
Di conseguenza, in ragione di quanto sin qui osservato, in assenza di un rapporto contrattuale che possa dirsi validamente stipulato, il decreto ingiuntivo non doveva essere emesso;
le somme pagate a evono quindi da questi essere restituite alla Controparte_2 società, in accoglimento della conforme domanda avanzata.
Per le medesime ragioni, anche la domanda sub B) svolta da contro il Controparte_2 solo da rigettarsi, poiché avrebbe in ogni caso fondamento nell'impegno Controparte_3 asseritamente assunto con la (inesistente) transazione.
Sono dovuti gli interessi in misura legale ex art. 1284, co. 1, c.c. dal solo giorno della domanda per effetto dell'art. 2033 c.c. (10.10.2024), dies a quo così identificato in quanto la domanda era stata avanzata già ab origine da con l'opposizione e poi CP_1 fatta propria dal Curatore.
12. Ogni ulteriore domanda e/o questione di invalidità dedotta rispetto alla transazione de qua è assorbita dalle statuizioni che precedono.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e gravano tutte su la cui Controparte_2 pretesa – che ab origine ha dato luogo al decreto ingiuntivo – è stata integralmente rigettata.
Si applicano i valori medi, con minimo arrotondamento, per tutte le fasi del giudizio, secondo lo scaglione di riferimento. Si contiene l'importo entro la nota spese quanto alla difesa di Controparte_3
Pari sorte spetta, in ossequio al principio di causalità, ai compensi del Curatore speciale, liquidati con separato decreto, poiché la nomina ex artt. 78 ss. c.p.c. si è resa necessaria in ragione dell'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1884 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
p. 7 1) ACCERTA che, tra le parti, non è stata stipulata alcuna vincolante transazione e, per l'effetto, ACCOGLIE l'opposizione promossa da domanda alla quale ha CP_1 aderito il Curatore speciale della , contro Controparte_5 il decreto ingiuntivo n. 774/2024 emesso da questo Tribunale;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo stesso;
3) CONDANNA a restituire alla Controparte_2 Controparte_5 la somma di 347.922,70 euro, oltre interessi ex art. 2033 c.c. dal 10.10.2024
[...] al saldo effettivo, in misura legale ex art. 1284, co. 1, c.c.;
4) RESPINGE la domanda di nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
5) CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio in favore di tutte le Controparte_2 altre parti, che si liquidano in 20.000,00 euro per la difesa di e della CP_1
, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
Controparte_5 per la difesa di in 12.046,00 euro, oltre IVA, CPA e 15% per spese Controparte_3 generali;
6) CONDANNA al pagamento dei compensi del Curatore Speciale come Controparte_2 liquidati con separato decreto emesso il 12.12.2025.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 12/12/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 8