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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 30/10/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1026 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. NERONI ALISEA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di affidamento esclusivo della figlia minore (nata in [...] Persona_1
01.07.2021) con concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla madre (c.d. affido superesclusivo) proposta dalla ricorrente deve essere accolta.
Parte ricorrente ha infatti dedotto che quantomeno a far data dall'anno 2023 il padre – che attualmente vive in Germania - si è disinteressato della minore, omettendo di esercitare il proprio diritto di visita e contribuendo solo sporadicamente e con somme insufficienti al mantenimento della minore (cfr. dichiarazioni rese dalla madre durante l'udienza del 30.10.2025: “Il padre non
vede la figlia dal 2023: è venuto un giorno in stazione e l'ha vista 10 minuti. Questo mese si sono
sentiti per telefono 2/3 volte, ma era la prima volta. Questo mese il padre mi ha dato 100,00 euro e
mi ha mandato un telefono. Fino al 2023 mi mandava qualcosa, mandava 100,00 o 50,00 euro,
ogni tanto.”).
Parte resistente, rimanendo contumace nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica,
non ha offerto elementi contrari alla ricostruzione effettuata dalla ricorrente, ed anzi ha confermato il sostanziale disinteresse nei confronti della minore.
Ebbene, come noto, l'affidamento condiviso si pone non più come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà
genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio l'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass 17191\2011).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la mancanza di rapporti, specie se perdura da lungo tempo, tra uno dei genitori ed il figlio può comportare un ostacolo all'affidamento condiviso: infatti l'applicazione del regime ordinario va esclusa se contraria all'interesse del minore e sarebbe fonte di inevitabili difficoltà attribuire le decisioni nell'interesse del minore ad entrambi i genitori quando uno dei due abbia da tempo perso i contatti con il figlio (e con l'altro genitore) e non sia più in grado di considerare le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio stesso (Trib. Bologna 8 novembre 2007; conf. Trib. Roma, n. 11735 del 6 giugno 2017; conf. App.
Bologna 21 settembre 2006, secondo cui: “la partecipazione del genitore non convivente alle
decisioni relative ai figli è imprescindibilmente collegata alla condivisione di cura istruzione ed
educazione dei minori e deve necessariamente corrispondere ad una concreta partecipazione alla
quotidianità della loro vita. Pertanto non è possibile applicare l'affidamento condiviso quando il
genitore non convivente, quali che siano le ragioni, da anni ha cessato o comunque diradato i
rapporti col figlio”) o quando l'accesa conflittualità tra i genitori comporti un serio pregiudizio per il minore alterando e ponendo in serio pericolo il suo equilibrio e sviluppo psico-fisico (cfr. Cass.
Civ., n. 27/2017). Sotto altro profilo deve rilevarsi che la regola dell'affidamento condiviso può
essere derogata “nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente
all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia
esercitato in modo discontinuo il diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici
della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta
anche carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass. Civ., n.
26587/2009).
Pertanto, nel caso specifico, il disinteresse manifestato dal resistente sia dal punto di vista morale che sotto il profilo economico giustificano un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido superesclusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337 quater, comma 3, c.c., ai sensi del quale il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione,
istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. “Questa
concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un
provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo
l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)” (cfr.
Trib. Milano, 20 marzo 2014).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi della minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse e della lontananza del padre.
Ritiene pertanto il Collegio di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con facoltà per la stessa di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per la figlia.
Per ciò che attiene al collocamento della minore, deve disporsi che Persona_1
rimanga collocata presso la madre, che si è sempre occupata di lei e nei cui confronti non è emerso alcun profilo di inidoneità genitoriale.
Quanto al regime di visita, stante l'assenza di rapporti costanti tra il padre e la figlia, il Collegio
ritiene di dover incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di calendarizzare, solo in caso di richiesta proveniente dal padre ed in caso di suo rientro in Italia, incontri padre-figlia da svolgersi in regime protetto alla presenza di un educatore o di altra figura professionale, in spazio neutro ed anche in luogo aperto, sempre che ciò non risulti pregiudizievole per la minore.
Passando all'aspetto economico la ricorrente, di anni 27, è impiegata con contratto di lavoro a tempo indeterminato come addetta alle pulizie ed ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile pari a circa euro 800,00 mensili, oltre l'assegno unico ammontante ad euro 200,00 mensili. La ricorrente vive con il nuovo compagno, di professione camionista, in una casa in locazione il cui canone viene pagato dal compagno. Viceversa, il resistente, rimanendo contumace, non ha offerto alcuna indicazione circa la sua condizione economico-patrimoniale. Tuttavia, si osserva che il padre, di anni 43, risulta avere una buona capacità lavorativa, tenuto conto della giovane età e del buono stato di salute (in assenza di elementi contrari), oltre che delle precedenti esperienze lavorative (secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, durante la convivenza, il resistente lavorava come magazziniere e lo stesso si è attualmente trasferito in Germania, ove presumibilmente svolge attività lavorativa, anche tenuto conto del fatto che lo stesso, soprattutto nell'ultimo periodo, ha inviato somme di denaro alla ricorrente, sia pure di scarso importo e con cadenza non regolare).
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra riportate e valutata in particolare la capacità lavorativa del resistente, considerata l'età della figlia minore delle parti (che compirà quest'anno 5 anni), valutati i periodi di permanenza di presso Persona_1
ciascun genitore (allo stato integralmente a carico della madre), il Collegio ritiene di dover porre a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia minore la somma di Euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come segue, tenuto conto della particolarità del caso concreto e della lontananza del padre. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di
Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ.,
n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport
(Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria
(tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie''
ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime,
secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ''cure ordinarie'',
come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio
2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del
2011). Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del
2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento - attesa l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia – e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza e devono, pertanto,
essere poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con Persona_1
facoltà in capo alla stessa di adottare, in via esclusiva, le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
* dispone che resti prevalentemente collocata presso la madre;
Persona_1
* dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano a calendarizzare, solo in caso di richiesta proveniente dal padre ed in caso di suo rientro in Italia, incontri padre-figlia da svolgersi in regime protetto alla presenza di un educatore o di altra figura professionale, in spazio neutro ed anche in luogo aperto, sempre che ciò non risulti pregiudizievole per la minore;
* pone a carico di a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 200,00 da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione;
* condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1
dal ricorrente, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Savona, 30 ottobre 2025 Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa OR AR