Art. 4.
Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 , decorre dalla data della presentazione dell'istanza di rilascio del documento di soggiorno.
Per i lavoratori di cui al nono comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 , cosi' come modificato dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1225 , resta fermo l'obbligo di segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo dove si trovano, la quale, accertata l'identita' del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 .
Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 , decorre dalla data della presentazione dell'istanza di rilascio del documento di soggiorno.
Per i lavoratori di cui al nono comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 , cosi' come modificato dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1225 , resta fermo l'obbligo di segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo dove si trovano, la quale, accertata l'identita' del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 .