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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10274/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:15 sono presenti l'avv. FAVUZZA NICOLO' per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni
Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10274 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. FAVUZZA NICOLO' ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Palermo, Via Paolo
Paternostro 94, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via CP_1
Laurana 59, con l'Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 455bis C.p.c. comma 6° conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/05/2025
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del requisito Parte_1
sanitario per l'attribuzione dei benefici di cui alla L. n. 104/1992 art. 3 comma
3°, rigettando per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Premesso che:
- con ricorso depositato in data 08/07/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili nonché i benefici di cui all'art. 3 comma
3° della L. n. 104/1992;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ma per la sussistenza del requisito sanitario necessario all'ottenimento dei benefici di cui alla L. n. 104/1992 art. 3 comma 3°, con decorrenza dal giugno 2024;
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione di una delle prestazioni domandate.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese di lite, in ragione della decorrenza della prestazione riconosciuta dal giugno
2024, successiva quindi al deposito del ricorso per A.T.P..
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
3 Palermo, 05/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10274/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:15 sono presenti l'avv. FAVUZZA NICOLO' per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni
Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10274 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. FAVUZZA NICOLO' ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Palermo, Via Paolo
Paternostro 94, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via CP_1
Laurana 59, con l'Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 455bis C.p.c. comma 6° conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/05/2025
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del requisito Parte_1
sanitario per l'attribuzione dei benefici di cui alla L. n. 104/1992 art. 3 comma
3°, rigettando per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Premesso che:
- con ricorso depositato in data 08/07/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili nonché i benefici di cui all'art. 3 comma
3° della L. n. 104/1992;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ma per la sussistenza del requisito sanitario necessario all'ottenimento dei benefici di cui alla L. n. 104/1992 art. 3 comma 3°, con decorrenza dal giugno 2024;
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione di una delle prestazioni domandate.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese di lite, in ragione della decorrenza della prestazione riconosciuta dal giugno
2024, successiva quindi al deposito del ricorso per A.T.P..
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
3 Palermo, 05/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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