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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZ. 2^ CIVILE
in composizione monocratica nella persona del pres. dott. M. Buscema ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA EX ART. 281 DECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 2817/2024 di R.G.A.C.C. proposta, ai sensi degli artt. 84-99 del DPR n. 115/2002 e 15 del D.Lgs 150/2011, da:
AR
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ileana Ficoroni, con domicilio presso il suo studio in Colleferro, via F. Petrarca n. 39, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1 in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in
Roma, via dei Portoghesi n. 12
, in persona del legale rappresentante p.t. - Controparte_2
contumace
RESISTENTI
1 - Con ricorso 18 maggio 2024 Parte_1 ha proposto opposizione avverso la decisione emessa in data 13/05/2024 col quale l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, nel corpo della motivazione della sentenza nr. 1087/2024
ha revocato all'esponente l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dell'Erario,
al quale era stata ammessa dall'ordine professionale di Velletri per la difesa nell'ambito del procedimento civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al nr. 3524/2020 di R.G.
L'opponente, in particolare, si duole che il decreto in questione, dopo aver richiesto il deposito di documentazione integrativa, abbia revocato l'ammissione al beneficio in quanto il deposito non era avvenuto.
Rimasta contumace | Controparte_2 il
, Controparte_1 si è costituito
,
in giudizio per contrastare i motivi addotti dalla controparte, chiedendo pertanto il rigetto dell'opposizione.
2 - Controparte_2 che,Preliminarmente va dichiara la contumacia dell comunque, non ha legittimazione passiva sulla domanda avverso la revoca dell'ammissione al beneficio (Cass., nr. 15219/2022).
Dalla lettura della sentenza su citata, in seno alla quale il collegio ha revocato il beneficio alla AR , risulta che la documentazione integrativa richiesta consisteva nel certificato storico dello stato di famiglia di tale Persona_1 dal 2018 al 2022 e nell'attestazione dell' Controparte_2 relativa ai redditi prodotti dal 2019 al
2022.
Senonchè, non è dato comprendere il tenore della richiesta integrativa del collegio riguardo allo stato di famiglia di tale Persona_1 la quale, almeno dalla lettura degli atti e della relazione di servizio della guardia di finanza, non ha alcuna relazione con la deducente e non risulta in alcun modo coinvolta nella situazione reddituale/patrimoniale della AR.
Allo stesso modo, non rileva neppure la richiesta di depositare un'attestazione dei redditi rilasciata dall' ove si consideri che – in primo luogo – laControparte_2
-
'
ricorrente ha presentato la dichiarazione sostituiva di certificazione ex art. 79, co. 1 dPR 115/2002, con cui ha dichiarato di non percepire redditi e di non avere proprietà immobiliari o di altra natura e tale dichiarazione, a richiesta del giudice,
può essere sottoposta a verifica da parte della guardia di finanza;
inoltre, la guardia di finanza ha redatto una relazione di servizio sulla situazione della Parte_1 ,
confermando la mancanza di redditi di qualsiasi natura e di beni intestati alla stessa.
Al riguardo, occorre ribadire che la stessa autocertificazione redatta dalla parte che chiede l'ammissione al beneficio è di per sé rappresentativa della sua situazione reddituale e, pertanto, il Giudice non può entrare nel merito di tale dichiarazione al fine di valutarne l'attendibilità (Cass., nr. 4953/2023), ma semmai può fare ricorso ai poteri di controllo demandati alla guardi di finanza, per poi procedere, all'esito, alla eventuale revoca del beneficio.
Alla luce di tali elementi, dunque, il ricorso va accolto, possedendo la deducente i requisiti previsti dal dPR 115/2002 e, per l'effetto, previo annullamento del provvedimento collegiale di revoca, la AR va ammessa al beneficio richiesto.
3 - Va invece dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva, come ha eccepito la difesa erariale, l'istanza di liquidazione del compenso professionale, la cui titolarità sostanziale e processuale è del solo legale in proprio, mentre l'odierno ricorso in opposizione è stato presentato in nome e per conto della AR , carente di interesse ad opporsi alla mancata liquidazione dei compensi al suo difensore.
Come la Cassazione ha più volte ribadito in materia di patrocinio a spese dell'Erario,
la legittimazione all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio spetta unicamente all'interessato,
ovverosia alla parte cui compete tale diritto (Cass., nr. 15699/2020; Cass., nr.
21997/2018); diversamente, sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso professionale a lui spettante (Cass., nr. 10601/2021; Cass., nr. 26907/2016; Cass., nr. 10705/2014). Ne consegue che l'istanza di liquidazione, giusta l'ammissione al beneficio, potrà
semmai essere riproposta dal difensore in proprio al giudice che ha trattato il giudizio. 4- Conclusivamente, l'opposizione va accolta in parte qua e, per l'effetto,
va ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in relazione alParte_1
giudizio civile iscritto al nr. 3524/2020 di RG.
Le spese di lite del presente procedimento vanno interamente compensate ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c. in ragione della soccombenza reciproca, stante il rigetto della domanda di liquidazione dei compensi.
P.Q.M.
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2 sul ricorso
avverso la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
ANNULLA il provvedimento di revoca del beneficio.
AMMETTE, per l'effetto, AR al patrocinio a spese dello Stato
relativamente al procedimento civile nr. 3524/2020 R.G.
DICHIARA inammissibile la domanda di liquidazione del compenso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
COMPENSA le spese processuali.
Si comunichi.
Velletri, 4 febbraio 2025
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZ. 2^ CIVILE
in composizione monocratica nella persona del pres. dott. M. Buscema ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA EX ART. 281 DECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 2817/2024 di R.G.A.C.C. proposta, ai sensi degli artt. 84-99 del DPR n. 115/2002 e 15 del D.Lgs 150/2011, da:
AR
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ileana Ficoroni, con domicilio presso il suo studio in Colleferro, via F. Petrarca n. 39, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1 in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in
Roma, via dei Portoghesi n. 12
, in persona del legale rappresentante p.t. - Controparte_2
contumace
RESISTENTI
1 - Con ricorso 18 maggio 2024 Parte_1 ha proposto opposizione avverso la decisione emessa in data 13/05/2024 col quale l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, nel corpo della motivazione della sentenza nr. 1087/2024
ha revocato all'esponente l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dell'Erario,
al quale era stata ammessa dall'ordine professionale di Velletri per la difesa nell'ambito del procedimento civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al nr. 3524/2020 di R.G.
L'opponente, in particolare, si duole che il decreto in questione, dopo aver richiesto il deposito di documentazione integrativa, abbia revocato l'ammissione al beneficio in quanto il deposito non era avvenuto.
Rimasta contumace | Controparte_2 il
, Controparte_1 si è costituito
,
in giudizio per contrastare i motivi addotti dalla controparte, chiedendo pertanto il rigetto dell'opposizione.
2 - Controparte_2 che,Preliminarmente va dichiara la contumacia dell comunque, non ha legittimazione passiva sulla domanda avverso la revoca dell'ammissione al beneficio (Cass., nr. 15219/2022).
Dalla lettura della sentenza su citata, in seno alla quale il collegio ha revocato il beneficio alla AR , risulta che la documentazione integrativa richiesta consisteva nel certificato storico dello stato di famiglia di tale Persona_1 dal 2018 al 2022 e nell'attestazione dell' Controparte_2 relativa ai redditi prodotti dal 2019 al
2022.
Senonchè, non è dato comprendere il tenore della richiesta integrativa del collegio riguardo allo stato di famiglia di tale Persona_1 la quale, almeno dalla lettura degli atti e della relazione di servizio della guardia di finanza, non ha alcuna relazione con la deducente e non risulta in alcun modo coinvolta nella situazione reddituale/patrimoniale della AR.
Allo stesso modo, non rileva neppure la richiesta di depositare un'attestazione dei redditi rilasciata dall' ove si consideri che – in primo luogo – laControparte_2
-
'
ricorrente ha presentato la dichiarazione sostituiva di certificazione ex art. 79, co. 1 dPR 115/2002, con cui ha dichiarato di non percepire redditi e di non avere proprietà immobiliari o di altra natura e tale dichiarazione, a richiesta del giudice,
può essere sottoposta a verifica da parte della guardia di finanza;
inoltre, la guardia di finanza ha redatto una relazione di servizio sulla situazione della Parte_1 ,
confermando la mancanza di redditi di qualsiasi natura e di beni intestati alla stessa.
Al riguardo, occorre ribadire che la stessa autocertificazione redatta dalla parte che chiede l'ammissione al beneficio è di per sé rappresentativa della sua situazione reddituale e, pertanto, il Giudice non può entrare nel merito di tale dichiarazione al fine di valutarne l'attendibilità (Cass., nr. 4953/2023), ma semmai può fare ricorso ai poteri di controllo demandati alla guardi di finanza, per poi procedere, all'esito, alla eventuale revoca del beneficio.
Alla luce di tali elementi, dunque, il ricorso va accolto, possedendo la deducente i requisiti previsti dal dPR 115/2002 e, per l'effetto, previo annullamento del provvedimento collegiale di revoca, la AR va ammessa al beneficio richiesto.
3 - Va invece dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva, come ha eccepito la difesa erariale, l'istanza di liquidazione del compenso professionale, la cui titolarità sostanziale e processuale è del solo legale in proprio, mentre l'odierno ricorso in opposizione è stato presentato in nome e per conto della AR , carente di interesse ad opporsi alla mancata liquidazione dei compensi al suo difensore.
Come la Cassazione ha più volte ribadito in materia di patrocinio a spese dell'Erario,
la legittimazione all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio spetta unicamente all'interessato,
ovverosia alla parte cui compete tale diritto (Cass., nr. 15699/2020; Cass., nr.
21997/2018); diversamente, sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso professionale a lui spettante (Cass., nr. 10601/2021; Cass., nr. 26907/2016; Cass., nr. 10705/2014). Ne consegue che l'istanza di liquidazione, giusta l'ammissione al beneficio, potrà
semmai essere riproposta dal difensore in proprio al giudice che ha trattato il giudizio. 4- Conclusivamente, l'opposizione va accolta in parte qua e, per l'effetto,
va ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in relazione alParte_1
giudizio civile iscritto al nr. 3524/2020 di RG.
Le spese di lite del presente procedimento vanno interamente compensate ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c. in ragione della soccombenza reciproca, stante il rigetto della domanda di liquidazione dei compensi.
P.Q.M.
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2 sul ricorso
avverso la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
ANNULLA il provvedimento di revoca del beneficio.
AMMETTE, per l'effetto, AR al patrocinio a spese dello Stato
relativamente al procedimento civile nr. 3524/2020 R.G.
DICHIARA inammissibile la domanda di liquidazione del compenso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
COMPENSA le spese processuali.
Si comunichi.
Velletri, 4 febbraio 2025
Il Presidente