Articolo 25 della Legge 29 maggio 1967, n. 402
Articolo 24Articolo 26
Versione
2 luglio 1967
Art. 25.
La tariffa nazionale dei diritti di mediazione e delle altre prestazioni degli agenti di cambio e' stabilita in base alle norme vigenti; per la sua emanazione sara' sentito anche il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.
La mancata osservanza della tariffa di cui al precedente comma sara' perseguita disciplinarmente ai sensi delle norme vigenti.
Entrata in vigore il 2 luglio 1967