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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2025
Tribunale Ordinario di Rimini
Sezione Unica
___________
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
La soc. ha proposto ricorso ex art. 670 c.p.c. e/o ex Parte_1 art. 700 c.p.c. nei confronti di per l'urgente rilascio di Parte_2 immobile (l'appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rimini
Foglio 64 Particella 779 – subalterno 3, via Emilia n. 40/R, piano T.) dalla stessa occupato senza titolo e condotto in locazione dalla ricorrente con la società AR
s.n.c. di RO ER SI & C. per far fronte alla convenzione stipulata con la in data 1° agosto 2024 avente ad oggetto “la fornitura di beni e CP_1
l'erogazione di servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative”.
La ricorrente allega e documenta, a sostegno, che: la è stata accolta, già nel 2022, in forza del provvedimento prefettizio di Parte_2
“Protezione internazionale emergenza Ucraina”; insieme a lei sono state accolte le figlie minorenni , nata a [...] il [...] (durante Persona_1
l'accoglienza presso la cooperativa) e , nata in [...] il 20 luglio Persona_2
2008; in base al provvedimento di accoglienza emesso dalla Prefettura, la convenuta ha potuto beneficiare dell'appartamento di cui al subalterno 3 di via Emilia 40;
a causa dei continui immotivati rifiuti della di trasferirsi presso altra Parte_2 struttura convenzionata, la ha revocato l'accoglienza (cfr. doc. 8 fasc. CP_1 ricorrente);
a seguito del provvedimento di revoca, da un lato, la non ha più pagato CP_1 alcun corrispettivo in favore di dall'altro lato, la ha Parte_1 Parte_2 continuato ad occupare illegittimamente l'immobile per cui è causa, il quale è oggetto – unitamente ad altri – del contratto di locazione stipulato dalla società ricorrente con la società AR s.n.c. di RO ER SI & C. (con sede in Via
Dante di Nanni n. 56/2, Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA/CF: al P.IVA_1 fine di adempiere agli obblighi nei confronti della derivanti dalla stipula CP_1 della convenzione citata e per il quale continua a pagare un canone Parte_1 di locazione, oltre ad ingenti spese mensili, posto che la resistente beneficiava della possibilità di abitare l'appartamento solo ed esclusivamente in base al decreto di accoglienza emesso dalla di CP_1
Rimini, poi revocato, e che non sussiste alcun rapporto contrattuale diretto tra
[...]
la , la ricorrente ha adito l'intestata Autorità Giudiziaria al fine di Pt_3 Parte_2 ottenere il sequestro dell'immobile ex art. 670, comma 2, n. 1, c.p.c. oppure, in via residuale, il rilascio immediato dell'immobile ai sensi dell'art. 700 c.p.c., prospettando quale futura azione in sede di merito, inter alia, l'accertamento della condotta illecita della odierna resistente, la condanna al risarcimento del danno ed al rilascio dell'immobile.
Il Ricorso ex art. 700 c.p.c. merita accoglimento in quanto non constano, nell'O.G., rimedi tipici in grado di assicurare al ricorrente il risultato cautelare ottenibile con il rimedio atipico del provvedimento d'urgenza, tenuto conto che, relativamente al sequestro, nel caso di specie il pregiudizio derivante alla ricorrente dalla mancata disponibilità dell'immobile locato dalla società AR s.n.c. di RO ER SI &
C e nella disponibilità della resistente ha connotazioni prevalentemente fattuali
(non essendoci controversia sulla proprietà o il possesso), con conseguente inutilità dello strumento di cui agli artt. 670 c.p.c.
Con riferimento al fumus, emerge in via documentale che: detiene in locazione, pagando il canone di € 791,06/mese, l'immobile Parte_1 occupato dalla convenuta [docc. 3-4]; ospitava la resistente in forza di un provvedimento amministrativo Parte_1 emesso dalla Prefettura di Rimini che è stato revocato il 16 settembre 2024 [doc.
8]; il Comune di Rimini ha tentato di offrire alla resistente altre soluzioni abitative idonee alle esigenze del nucleo familiare e che la stessa le abbia tutte rifiutate senza alcun motivo [doc. 9]; nonostante la revoca del decreto prefettizio di accoglienza, la resistente ha continuato ad occupare senza titolo l'immobile, tant'è che la Prefettura l'ha convocata in più di una occasione presso la sede della Prefettura allo scopo di cercare una diversa soluzione abitativa ma la resistente non si è presentata [docc.
18 e 29].
Quanto al periculum, la società ricorrente ha dimostrato di avere già subito un pregiudizio connotato dalle caratteristiche della gravità e della irreparabilità rappresentato dal fatto che:
a causa dell'occupazione abusiva dell'immobile, non può ospitare Parte_1 altri profughi/migranti e persone in difficoltà che pure avrebbero necessità;
Terre solidali, in conseguenza della condotta della resistente, ha perso il corrispettivo altrimenti versatole dalla , e continua a perderlo di mese in CP_1 mese;
inoltre la ricorrente si espone ad una responsabilità contrattuale nei confronti della perché non è in grado di utilizzare l'abitazione per le CP_1 persone che la le “affida”; infatti, la convenzione sottoscritta tra CP_1 [...]
e la impone alla ricorrente di accettare le persone che le Pt_1 CP_1 vengono assegnate;
nonostante l'occupazione abusiva, continua a pagare il canone di Parte_1 locazione di € 791,06/mese alla locatrice AR s.n.c.; inoltre, paga anche ingenti spese documentalmente dimostrate, con un danno (emergente e lucro cessante) che si accumula di giorno in giorno;
a causa della perdurante occupazione abusiva, non può neppure Parte_1 restituire l'immobile alla società AR s.n.c., così esponendosi ad azioni di responsabilità da parte del locatore. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e le spese devono seguire la soccombenza.
Deve trovare accoglimento anche la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c. in considerazione del fatto che tale disposizione - che ha generalizzato la possibilità di imporre mezzi di coercizione indiretta nei provvedimenti giudiziali condannatori aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili – trova applicazione anche con riguardo ai provvedimenti cautelari , tenuto conto dell'ampia formulazione del comma 1 dell'art. in oggetto, che consente di riferirne l'applicabilità ad ogni provvedimento giurisdizionale di contenuto condannatorio.
P.Q.M.
Ordina a l'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa Parte_2
(appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rimini Foglio 64
Particella 779 – subalterno 3, via Emilia n. 40/R, piano T.), libero da persone e cose;
fissa, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, in € 200,00 in capo la sanzione a
[...]
per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di quanto ordinato;
Parte_2
condanna a rifondere in favore del ricorrente le spese del Parte_2 giudizio che liquida in complessivi € 4.500, oltre a spese forfetarie, IVA e CAP come per legge.
Rimini, 1/04/2025
Il Giudice
dott. Corvetta Maria Carla
Tribunale Ordinario di Rimini
Sezione Unica
___________
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
La soc. ha proposto ricorso ex art. 670 c.p.c. e/o ex Parte_1 art. 700 c.p.c. nei confronti di per l'urgente rilascio di Parte_2 immobile (l'appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rimini
Foglio 64 Particella 779 – subalterno 3, via Emilia n. 40/R, piano T.) dalla stessa occupato senza titolo e condotto in locazione dalla ricorrente con la società AR
s.n.c. di RO ER SI & C. per far fronte alla convenzione stipulata con la in data 1° agosto 2024 avente ad oggetto “la fornitura di beni e CP_1
l'erogazione di servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative”.
La ricorrente allega e documenta, a sostegno, che: la è stata accolta, già nel 2022, in forza del provvedimento prefettizio di Parte_2
“Protezione internazionale emergenza Ucraina”; insieme a lei sono state accolte le figlie minorenni , nata a [...] il [...] (durante Persona_1
l'accoglienza presso la cooperativa) e , nata in [...] il 20 luglio Persona_2
2008; in base al provvedimento di accoglienza emesso dalla Prefettura, la convenuta ha potuto beneficiare dell'appartamento di cui al subalterno 3 di via Emilia 40;
a causa dei continui immotivati rifiuti della di trasferirsi presso altra Parte_2 struttura convenzionata, la ha revocato l'accoglienza (cfr. doc. 8 fasc. CP_1 ricorrente);
a seguito del provvedimento di revoca, da un lato, la non ha più pagato CP_1 alcun corrispettivo in favore di dall'altro lato, la ha Parte_1 Parte_2 continuato ad occupare illegittimamente l'immobile per cui è causa, il quale è oggetto – unitamente ad altri – del contratto di locazione stipulato dalla società ricorrente con la società AR s.n.c. di RO ER SI & C. (con sede in Via
Dante di Nanni n. 56/2, Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA/CF: al P.IVA_1 fine di adempiere agli obblighi nei confronti della derivanti dalla stipula CP_1 della convenzione citata e per il quale continua a pagare un canone Parte_1 di locazione, oltre ad ingenti spese mensili, posto che la resistente beneficiava della possibilità di abitare l'appartamento solo ed esclusivamente in base al decreto di accoglienza emesso dalla di CP_1
Rimini, poi revocato, e che non sussiste alcun rapporto contrattuale diretto tra
[...]
la , la ricorrente ha adito l'intestata Autorità Giudiziaria al fine di Pt_3 Parte_2 ottenere il sequestro dell'immobile ex art. 670, comma 2, n. 1, c.p.c. oppure, in via residuale, il rilascio immediato dell'immobile ai sensi dell'art. 700 c.p.c., prospettando quale futura azione in sede di merito, inter alia, l'accertamento della condotta illecita della odierna resistente, la condanna al risarcimento del danno ed al rilascio dell'immobile.
Il Ricorso ex art. 700 c.p.c. merita accoglimento in quanto non constano, nell'O.G., rimedi tipici in grado di assicurare al ricorrente il risultato cautelare ottenibile con il rimedio atipico del provvedimento d'urgenza, tenuto conto che, relativamente al sequestro, nel caso di specie il pregiudizio derivante alla ricorrente dalla mancata disponibilità dell'immobile locato dalla società AR s.n.c. di RO ER SI &
C e nella disponibilità della resistente ha connotazioni prevalentemente fattuali
(non essendoci controversia sulla proprietà o il possesso), con conseguente inutilità dello strumento di cui agli artt. 670 c.p.c.
Con riferimento al fumus, emerge in via documentale che: detiene in locazione, pagando il canone di € 791,06/mese, l'immobile Parte_1 occupato dalla convenuta [docc. 3-4]; ospitava la resistente in forza di un provvedimento amministrativo Parte_1 emesso dalla Prefettura di Rimini che è stato revocato il 16 settembre 2024 [doc.
8]; il Comune di Rimini ha tentato di offrire alla resistente altre soluzioni abitative idonee alle esigenze del nucleo familiare e che la stessa le abbia tutte rifiutate senza alcun motivo [doc. 9]; nonostante la revoca del decreto prefettizio di accoglienza, la resistente ha continuato ad occupare senza titolo l'immobile, tant'è che la Prefettura l'ha convocata in più di una occasione presso la sede della Prefettura allo scopo di cercare una diversa soluzione abitativa ma la resistente non si è presentata [docc.
18 e 29].
Quanto al periculum, la società ricorrente ha dimostrato di avere già subito un pregiudizio connotato dalle caratteristiche della gravità e della irreparabilità rappresentato dal fatto che:
a causa dell'occupazione abusiva dell'immobile, non può ospitare Parte_1 altri profughi/migranti e persone in difficoltà che pure avrebbero necessità;
Terre solidali, in conseguenza della condotta della resistente, ha perso il corrispettivo altrimenti versatole dalla , e continua a perderlo di mese in CP_1 mese;
inoltre la ricorrente si espone ad una responsabilità contrattuale nei confronti della perché non è in grado di utilizzare l'abitazione per le CP_1 persone che la le “affida”; infatti, la convenzione sottoscritta tra CP_1 [...]
e la impone alla ricorrente di accettare le persone che le Pt_1 CP_1 vengono assegnate;
nonostante l'occupazione abusiva, continua a pagare il canone di Parte_1 locazione di € 791,06/mese alla locatrice AR s.n.c.; inoltre, paga anche ingenti spese documentalmente dimostrate, con un danno (emergente e lucro cessante) che si accumula di giorno in giorno;
a causa della perdurante occupazione abusiva, non può neppure Parte_1 restituire l'immobile alla società AR s.n.c., così esponendosi ad azioni di responsabilità da parte del locatore. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e le spese devono seguire la soccombenza.
Deve trovare accoglimento anche la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c. in considerazione del fatto che tale disposizione - che ha generalizzato la possibilità di imporre mezzi di coercizione indiretta nei provvedimenti giudiziali condannatori aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili – trova applicazione anche con riguardo ai provvedimenti cautelari , tenuto conto dell'ampia formulazione del comma 1 dell'art. in oggetto, che consente di riferirne l'applicabilità ad ogni provvedimento giurisdizionale di contenuto condannatorio.
P.Q.M.
Ordina a l'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa Parte_2
(appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rimini Foglio 64
Particella 779 – subalterno 3, via Emilia n. 40/R, piano T.), libero da persone e cose;
fissa, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, in € 200,00 in capo la sanzione a
[...]
per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di quanto ordinato;
Parte_2
condanna a rifondere in favore del ricorrente le spese del Parte_2 giudizio che liquida in complessivi € 4.500, oltre a spese forfetarie, IVA e CAP come per legge.
Rimini, 1/04/2025
Il Giudice
dott. Corvetta Maria Carla