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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 503/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI DR RI EL, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 240/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239007836123000 IRAP 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, la Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento comunicata per PEC in data 20.07.2023 n. 29120239007836123000 notificata a mezzo PEC in data 20.7.2023, con cui si intimava il pagamento della somma di euro 21.142,32, in relazione ad una pregressa cartella di pagamento.
Eccepiva:
- 1) nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per nullita' e/o inesistenza giuridica della notifica in quanto comunicata irregolarmente ed arbitrariamente tramite p.e.c.;
- inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento in quanto inviata da un indirizzo non inserito negli elenchi del reginde ne dell'i.p.a;
- la nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 26 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/
o illegittima notifica della cartella di pagamento contestata richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata;
- la nullità delle cartelle di pagamento richiamate nell' intimazione di pagamento impugnata per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
- la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art. 8 – d. lgs n. 32/2001 nonche' dell'art. 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/9;.
- La nullità della cartella e dell' intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari.
Integratosi il contraddittorio si è costituita l'Agenzia delle Entrate e OS ( ADER) depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la Commissione decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Devono ritenersi infondate le doglianze espresse da parte ricorrente in ordine alla nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto eseguita a mezzo PEC, da parte di un mittente il cui indirizzo si assume non risultare da pubblici elenchi.
Deve, invero, rilevarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n.
15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Sono infondate le ulteriori doglianze legate a presunti vizi di notifica dell'atto impugnato dovendo rilevarsi che qualsiasi vizio della notificazione deve considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e
156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sfera di conoscenza.
Nel caso di specie, peraltro, la proposizione tempestiva dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento dà contezza del buon fine della notifica effettuata a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate
OS.
3.È, infine, infondata la doglianza relativa alla presunta nullità dell'intimazione intimata per difetto di notifica degli atti presupposti avendo parte resistente fornito prova dell'avvenuta regolare notifica dei medesimi atti a mezzo PEC in quanto la cartella di pagamento n. 29120120028465449000 , prodromica all'intimazione di pagamento impugnata, risulta essere stata notificata in data 27.02.2013.
La cartella impugnata attiene al recupero di un credito IRAP che soggiace ad una prescrizione decennale ( Cass. n. 8120 del 23 marzo 2021). Deve, altresì, tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale di contrasto al contagio da COVID-19. L'art.. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (..) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”. La notifica della cartella presupposta, in quanto eseguita in data 20.7.2023, deve ritenersi tempestivamente effettuata, nel rispetto dei termini di prescrizione.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.100,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.100,.
Agrigento 12.12.2025 Il Presidente
Il componente estensore
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI DR RI EL, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 240/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239007836123000 IRAP 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, la Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento comunicata per PEC in data 20.07.2023 n. 29120239007836123000 notificata a mezzo PEC in data 20.7.2023, con cui si intimava il pagamento della somma di euro 21.142,32, in relazione ad una pregressa cartella di pagamento.
Eccepiva:
- 1) nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per nullita' e/o inesistenza giuridica della notifica in quanto comunicata irregolarmente ed arbitrariamente tramite p.e.c.;
- inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento in quanto inviata da un indirizzo non inserito negli elenchi del reginde ne dell'i.p.a;
- la nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 26 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/
o illegittima notifica della cartella di pagamento contestata richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata;
- la nullità delle cartelle di pagamento richiamate nell' intimazione di pagamento impugnata per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
- la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art. 8 – d. lgs n. 32/2001 nonche' dell'art. 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/9;.
- La nullità della cartella e dell' intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari.
Integratosi il contraddittorio si è costituita l'Agenzia delle Entrate e OS ( ADER) depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la Commissione decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Devono ritenersi infondate le doglianze espresse da parte ricorrente in ordine alla nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto eseguita a mezzo PEC, da parte di un mittente il cui indirizzo si assume non risultare da pubblici elenchi.
Deve, invero, rilevarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n.
15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Sono infondate le ulteriori doglianze legate a presunti vizi di notifica dell'atto impugnato dovendo rilevarsi che qualsiasi vizio della notificazione deve considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e
156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sfera di conoscenza.
Nel caso di specie, peraltro, la proposizione tempestiva dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento dà contezza del buon fine della notifica effettuata a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate
OS.
3.È, infine, infondata la doglianza relativa alla presunta nullità dell'intimazione intimata per difetto di notifica degli atti presupposti avendo parte resistente fornito prova dell'avvenuta regolare notifica dei medesimi atti a mezzo PEC in quanto la cartella di pagamento n. 29120120028465449000 , prodromica all'intimazione di pagamento impugnata, risulta essere stata notificata in data 27.02.2013.
La cartella impugnata attiene al recupero di un credito IRAP che soggiace ad una prescrizione decennale ( Cass. n. 8120 del 23 marzo 2021). Deve, altresì, tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale di contrasto al contagio da COVID-19. L'art.. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (..) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”. La notifica della cartella presupposta, in quanto eseguita in data 20.7.2023, deve ritenersi tempestivamente effettuata, nel rispetto dei termini di prescrizione.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.100,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.100,.
Agrigento 12.12.2025 Il Presidente
Il componente estensore