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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel.
D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, nell'ambito del procedimento n° R.G. 2878/2023 visto l'art. 473 bis CPC ha emesso la seguente
Sentenza sul ricorso proposto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARDARELLI VALERIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARDARELLI VALERIA
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CIANCOLINI MARGHERITA, elettivamente domiciliato in VIA LE ROSE 19 C/O AVV. GUERRI
TARQUINIA presso il difensore avv. CIANCOLINI MARGHERITA
Resistente in relazione al
RICORSO per la modifica della regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...] a [...], C.F. Persona_1
nonché delle relative determinazioni economiche. C.F._3
Letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti e sentite le parti nel corso dell'udienza del 10.2.2025 nel corso delle quali, anche a seguito del tentativo di conciliazione disposto dal Giudice, hanno raggiunto un accordo finalizzato al bonario componimento della controversia, nei termini che seguono:
1) la figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore: due giorni a settimana che, salvo diverso accordo si indicano nella giornata del martedì e venerdì prelevando la minore dall'asilo e riaccompagnandola il mercoledì mattina a scuola e Per_ a casa della madre il sabato mattina (nel fine settimana di competenza della madre) - nonché trascorrerà con il padre a week end alternati, il sabato e la domenica, dalla mattina, con pernotto a casa del padre e sino alle ore 21,00 della domenica quando il signor la riaccompagnerà Persona_1 dalla mamma. Per_ Il signor si impegna inoltre a occuparsi della figlia in caso di impegni lavorativi Persona_1 della signora nel weekend di spettanza di quest'ultima. Pt_1
pagina1 di 3 3) Durante le festività natalizie e pasquali, la minore trascorrerà con il padre alternativamente la sera della Vigilia o il giorno di Natale e così il 31 dicembre ovvero il primo gennaio nonché dal sabato alle ore 12,00 alla domenica di Pasqua alle ore 19,00 ovvero dal lunedì dell'Angelo alle ore 9.00 al martedì.
4) La minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di questi.
5) La minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno mezza giornata con ciascun genitore, uno per il pranzo l'altro per la cena, ad anni alterni.
6) La minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il 25 Aprile, il Primo Maggio ovvero il 2 giugno.
7) In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia Persona_1 almeno 10 (dieci) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
8) Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente la somma di € 250,00 a Controparte_1 titolo di concorso alle spese per il mantenimento ordinario della figlia, da rivalutarsi di anno in anno,
a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, Per_ inoltre la signora tratterà per intero la somma erogata per l'Assegno Unico spettante a Pt_1 con rinuncia del signor alla quota di sua spettanza. Persona_1
9) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) Controparte_1 Pt_1 Per_ delle spese straordinarie da questa sostenute nell'interesse della figlia dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, così come dettagliatamente stabilito nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Viterbo.
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
11) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
12) spese compensate.
Tutto ciò premesso, letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti, visti gli esiti positivi del tentativo di conciliazione disposto dal G.D., osserva il Collegio che è possibile adottare le decisioni con riguardo all'affidamento e al mantenimento della figlia minore Persona_1 nonché alle determinazioni economiche così come concordate in udienza dalle parti medesime, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria.
Che segnatamente, in merito alle valutazioni da compiere con riguardo in primis alle modalità di Per_ affidamento della figlia minore nonché alle condizioni economiche, il Collegio, in considerazione delle condizioni economiche delle parti condivide l'impostazione assunta dalle stesse in udienza e in conseguenza condivide i termini evidenziati nell'accordo.
Le spese di lite debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, Visto l'art. 738 CPC così Dispone
1) la figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa pagina2 di 3 tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore: due giorni a settimana che, salvo diverso accordo si indicano nella giornata del martedì e venerdì prelevando la minore dall'asilo e riaccompagnandola il mercoledì mattina a scuola e a casa della Per_ madre il sabato mattina (nel fine settimana di competenza della madre) - nonché trascorrerà con il padre a week end alternati, il sabato e la domenica, dalla mattina, con pernotto a casa del padre e sino alle ore 21,00 della domenica quando il signor la riaccompagnerà dalla mamma. Persona_1 Per_ Il signor si impegna inoltre a occuparsi della figlia in caso di impegni lavorativi Persona_1 della signora nel weekend di spettanza di quest'ultima. Pt_1
3) Durante le festività natalizie e pasquali, la minore trascorrerà con il padre alternativamente la sera della Vigilia o il giorno di Natale e così il 31 dicembre ovvero il primo gennaio nonché dal sabato alle ore 12,00 alla domenica di Pasqua alle ore 19,00 ovvero dal lunedì dell'Angelo alle ore 9.00 al martedì.
4) La minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di questi.
5) La minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno mezza giornata con ciascun genitore, uno per il pranzo l'altro per la cena, ad anni alterni.
6) La minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il 25 Aprile, il Primo Maggio ovvero il 2 giugno.
7) In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia Persona_1 almeno 10 (dieci) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
8) Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente la somma di € 250,00 a Controparte_1 titolo di concorso alle spese per il mantenimento ordinario della figlia, da rivalutarsi di anno in anno,
a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, Per_ inoltre la signora tratterà per intero la somma erogata per l'Assegno Unico spettante a Pt_1 con rinuncia del signor alla quota di sua spettanza. Persona_1
9) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) Controparte_1 Pt_1 Per_ delle spese straordinarie da questa sostenute nell'interesse della figlia dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, così come dettagliatamente stabilito nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Viterbo.
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
11) Spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 11 Febbraio 2025.
Il Giudice Relatore (Francesco Scavo Lombardo)
Il Presidente (Eugenio Maria Turco)
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