Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/11/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01981/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01716/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2025, proposto da Codema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emiddio Siani, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Galasso, con domicilio digitale come da estratta dal Registro di Giustizia;
A - per la declaratoria - in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 133 lett. a) bis c.p.a. e 20 - comma 5 bis L. n. 241/1990 - previa adozione di idonee misure cautelari, dell'intervenuta formazione del silenzio - assenso sull'istanza di p.d.c. depositata in data 18.04.2025 (prot. n. 49558) ai fini della realizzazione di un opificio produttivo nell'ambito di un'area di proprietà sita nel Comune di Pagani;
B - nonché per la declaratoria di illegittimità - con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a. - previa adozione di idonee misure cautelari del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza depositata in data 21.07.2025, con la quale la ricorrente, nel comunicare l'intervenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza de qua , ha chiesto il rilascio dell’“ attestazione circa il decorso dei termini del procedimento” prevista dall'art. 20 - comma 8 del D.P.R. n. 380/2001;
e la conseguente declaratoria
dell'obbligo della P.A. di provvedere su detta istanza con atto motivato ed espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pagani;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. RT AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- La società ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di far dichiarare l’intervenuto silenzio assenso in ordine alla richiesta di permesso di costruire presentata in data 18.4.2025 per la realizzazione di un opificio industriale da ubicare nel territorio del Comune di Pagani, alla Via Urbano VI (ex II Traversa Macinanti), distinta in catasto al foglio 6 p.lle nn. 395, 806, 811, 812, 934, 935 e 936 ricadente in zona omogenea “ D1 – industriale ” del vigente P.R.G. comunale;
- Nel contempo parte ricorrente ha chiesto che venisse accertato e dichiarato il silenzio inadempimento in relazione al mancato rilascio dell’attestazione di avvenuto rilascio per silentium del permesso di costruire ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis della L. n. 241/1990;
- L’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando la nota prot. n. 52887/2025 del 18.11.20245 con la quale : i) ha attestato “ l’avvenuta formazione ope legis in data 17.07.2025 del titolo edilizio Permesso di Costruire” richiesto dalla società ricorrente; ii) nel contempo ha comunicato l’avvio del procedimento rivolto all’annullamento del titolo, ritenendo sussistere “ le condizioni di contrasto normativo (violazione di legge) previste dall’art. 21-octies co.1 della L. 241/90 in quanto non esistono, ne sono inserite nel piano triennale delle opere pubbliche, le opere di urbanizzazione primaria necessarie al rilascio del permesso di costruire (art. 12 co. 2 DPR 380/2001 e s.m.i.) così come confermato dal Responsabile del Settore LL.PP. con nota prot. gen. n. 45732 del 08.10.2025 ”;
All’odierna udienza parte ricorrente ha confermato che, nei limiti della domanda proposta, l’atto prodotto dall’Amministrazione ha sostanzialmente soddisfatto l’interesse fatto valere in giudizio;
A seguito dell’esplicita dichiarazione di parte e comunque tenuto conto delle evenienze oggettive occorse il Collegio ha preannunciato la possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Ritenuto che:
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere posto che l’Amministrazione ha effettivamente attestato, ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis l. n. 241/1990, l’avvenuta formazione del titolo per silentium;
non determina la formazione di un nuovo interesse azionabile in giudizio l’atto di avviso di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo formatosi per silentium , trattandosi di atto endoprocedimentale e come tale non impugnabile, potendo peraltro il procedimento concludersi anche con esito favorevole alla ricorrente all’esito della sua partecipazione allo stesso;
Ricordato che:
com’è noto, l’art. 34 comma 5 del cod. proc. amm. contempla espressamente l’ipotesi della sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere, allorquando la domanda risulti pienamente soddisfatta come del resto accaduto nella vicenda che occupa.
Nella consueta applicazione della giurisprudenza, la soddisfazione dell’interesse del ricorrente, all’esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l’amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410);
Considerato a questo punto che, nella vicenda in esame, debba essere dichiarata la cessata materia del contendere, tenuto conto dell’integrale soddisfazione della domanda giudiziale proposta; Reputato che in ragione della definizione della controversia già nella sua fase cautelare e delle specifiche modalità che l’hanno contraddistinta, si possa disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
RT AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO