Articolo 4 della Legge 4 dicembre 1962, n. 1681
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 gennaio 1963
Art. 4.
L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nel casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altri posizione di stato che Importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1963
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