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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'11.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 38/2020 R.G., avente ad oggetto “malattia professionale”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] n. 17, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Cilia del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
Controparte_1
C.F. , in persona del Dirigente Generale p.t. per la Sicilia,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Maccarrone, giusta procura generale alle liti in Notar
[...]
di Palermo, rep. N. 711 del 18.12.2018; Per_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.01.2020 esponendo di avere lavorato Parte_1 sin dal 1979 quale docente di educazione fisica presso vari istituti scolastici, con orario pieno di 18 ore settimanali, professione che lo aveva esposto a sforzi vocali continuativi che gli avevano cagionato una grave disfonia da marcata cordite cronica iperplastica nodulare - inserita nell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 d.P.R. n. 1124/1965 - e un danno biologico del 25%, ha impugnato il diniego opposto dall' al CP_1 riconoscimento del dovuto indennizzo, in capitale o in rendita in base alla percentuale di danno biologico accertata, richiesto con domanda del 26.10.2018, chiedendo volersi perciò “accertare e dichiarare che la patologia di cui è affetto il ricorrente sia da qualificarsi come malattia professionale e che la stessa comporti una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 25% ovvero in quella percentuale di danno biologico che verrà accertata in sede di CTU;
per l'effetto, condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge in capitale o CP_1 in rendita in base alla percentuale di danno biologico che verrà accertata in corso di causa, inclusi
i ratei arretrati, con la decorrenza, nella misura e con le modalità previste dalla legge oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, la CP_1 patologia di cui in ricorso avendo consistenza di malattia non tabellata, ancorché compresa nell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 T.U., essendo conseguentemente onere del ricorrente provarne la genesi professionale con esclusione di qualsiasi causa extra lavorativa.
Acquisita C.T.U. sulla denunziata patologia e sulla sua eziologica riferibilità alle mansioni lavorative svolte dal ricorrente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'11.12.2024.
***
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Il nominato C.T.U. - premesso che il ricorrente “è affetto da Cardiopatia ischemica. Gonartrosi bilaterale. Asma bronchiale estrinseco. Broncopatia cronica. Disfonia con edema della regione aritenoidea e nodulo al 3° medio della corda vocale dx”, che le disfonie “sono dovute o a problemi di natura funzionale (disfonie funzionali) per difetti nella impostazione vocale o per problematiche di tipo nevrotico, oppure a problemi di natura organica per patologie di natura infiammatoria (per es. reflusso gastro-esofageo), malformativa, respiratoria (per es. asma allergico), neurologica, neoplastica” e che “la disfonia lamentata dal Sig. è stata diagnosticata come Parte_1 disfonia di tipo organico con edema della mucosa aritenoidea (da probabile reflusso gastro esofageo)” - ha invero escluso, sulla scorta delle motivate considerazioni di cui appresso, l'eziologica riferibilità della descritta malattia all'attività di docente di educazione fisica dal predetto lungamente svolta (cfr. relazione depositata il 26.01.2021, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). L'ausiliario ha compiutamente illustrato l'ordinaria genesi ed evoluzione della disfonia del
(malattia non tabellata la cui diagnosi, nei termini, è stata confermata anche Parte_1 all'esito delle successive visite specialistiche del 23.06.2018, del 06.10.2018 e del 19.01.2019), esponendo che “l'edema delle aritenoidi è una laringopatia nella maggior parte dei casi dovuta a reflusso gastro-esofageo (conosciuta come GERD). Si verifica quando l'acido prodotto dallo stomaco risale attraverso l'esofago e giunge fino a livello della faringe e della laringe. L'esofago è un organo robusto che manifesta sintomi come pirosi retrosternale, algie ecc. solo dopo esser stato molto stressato dall'acido (…). La faringe e soprattutto la laringe invece sono organi molto delicati e perciò sono sufficienti poche gocce di acido gastrico per causare infiammazione ed edema. La sintomatologia della laringopatia da reflusso è molto sfumata ed aspecifica. I pazienti possono lamentare: bruciore faringo-laringeo, tosse cronica secca, sensazione di corpo estraneo, disfonia, necessità di raschiare la voce. Per chiarire la diagnosi e soprattutto per escludere situazioni morbose più gravi è importante eseguire una fibroscopia in questo caso il segno tipico sarà l'iperemia della mucosa aritenoidea o della mucosa interaritenoidea. La GERD rappresenta di gran lunga la causa principale di edema con prevalenza che si aggira, secondo le diverse casistiche, fra il 55 e il 79%. La disfonia conseguente a GERD è il risultato diretto di uno stimolo flogistico cronico sul piano glottico. Poiché l'edema altera le condizioni della intera regione glottica, il paziente per cercare di migliorare la propria voce tende a “forzare” mediante una iperadduzione delle aritenoidi. Ciò favorisce la formazione di lesioni locali quali ulcere e granulomi (noduli). Sia le ulcere da contatto che i granulomi rappresentano delle manifestazioni laringee caratteristiche del reflusso gastro-esofageo. La correlazione tra le due entità cliniche e il GERD è nota ormai da tempo, tanto che già nel 1968 l'ulcera da contatto veniva definita come ulcera peptica laringea”. Ha quindi osservato che, come evincibile dall'esame dell'esibita documentazione clinica, il ricorrente ha altresì sofferto di asma bronchiale di natura allergica e di broncopatia cronica, patologie entrambe atte a favorire l'insorgere della disfonia, concludendo perciò che “non è possibile affermare, in termini di rilevante grado di probabilità, la sussistenza di nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta e non è altresì possibile escludere la presenza di altre cause extra-lavorative della patologia in argomento”. Attesa l'acclarata molteplicità dei possibili antecedenti causali di matrice extralavorativa della malattia (tra i quali il reflusso gastroesofageo, l'asma bronchiale allergica e la broncopatia cronica, patologie parimenti diagnosticate al ) e l'omessa prova della probabile Parte_1 ascrivibilità della patogenesi alle svolte mansioni lavorative - giusta onere gravante sull'assicurato, trattandosi di malattia non tabellata, cfr. ex plurimis CASS. n. 22592/2024; CASS. n. 22592/2017; CASS. n. 27752/2009), la domanda si appalesa infondata e va conseguentemente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 38/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e condanna al pagamento, in favore Parte_1 dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico del ricorrente gli oneri della disposta C.T.U.
Così deciso in Ragusa il 22 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'11.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 38/2020 R.G., avente ad oggetto “malattia professionale”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] n. 17, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Cilia del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
Controparte_1
C.F. , in persona del Dirigente Generale p.t. per la Sicilia,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Maccarrone, giusta procura generale alle liti in Notar
[...]
di Palermo, rep. N. 711 del 18.12.2018; Per_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.01.2020 esponendo di avere lavorato Parte_1 sin dal 1979 quale docente di educazione fisica presso vari istituti scolastici, con orario pieno di 18 ore settimanali, professione che lo aveva esposto a sforzi vocali continuativi che gli avevano cagionato una grave disfonia da marcata cordite cronica iperplastica nodulare - inserita nell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 d.P.R. n. 1124/1965 - e un danno biologico del 25%, ha impugnato il diniego opposto dall' al CP_1 riconoscimento del dovuto indennizzo, in capitale o in rendita in base alla percentuale di danno biologico accertata, richiesto con domanda del 26.10.2018, chiedendo volersi perciò “accertare e dichiarare che la patologia di cui è affetto il ricorrente sia da qualificarsi come malattia professionale e che la stessa comporti una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 25% ovvero in quella percentuale di danno biologico che verrà accertata in sede di CTU;
per l'effetto, condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge in capitale o CP_1 in rendita in base alla percentuale di danno biologico che verrà accertata in corso di causa, inclusi
i ratei arretrati, con la decorrenza, nella misura e con le modalità previste dalla legge oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, la CP_1 patologia di cui in ricorso avendo consistenza di malattia non tabellata, ancorché compresa nell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 T.U., essendo conseguentemente onere del ricorrente provarne la genesi professionale con esclusione di qualsiasi causa extra lavorativa.
Acquisita C.T.U. sulla denunziata patologia e sulla sua eziologica riferibilità alle mansioni lavorative svolte dal ricorrente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'11.12.2024.
***
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Il nominato C.T.U. - premesso che il ricorrente “è affetto da Cardiopatia ischemica. Gonartrosi bilaterale. Asma bronchiale estrinseco. Broncopatia cronica. Disfonia con edema della regione aritenoidea e nodulo al 3° medio della corda vocale dx”, che le disfonie “sono dovute o a problemi di natura funzionale (disfonie funzionali) per difetti nella impostazione vocale o per problematiche di tipo nevrotico, oppure a problemi di natura organica per patologie di natura infiammatoria (per es. reflusso gastro-esofageo), malformativa, respiratoria (per es. asma allergico), neurologica, neoplastica” e che “la disfonia lamentata dal Sig. è stata diagnosticata come Parte_1 disfonia di tipo organico con edema della mucosa aritenoidea (da probabile reflusso gastro esofageo)” - ha invero escluso, sulla scorta delle motivate considerazioni di cui appresso, l'eziologica riferibilità della descritta malattia all'attività di docente di educazione fisica dal predetto lungamente svolta (cfr. relazione depositata il 26.01.2021, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). L'ausiliario ha compiutamente illustrato l'ordinaria genesi ed evoluzione della disfonia del
(malattia non tabellata la cui diagnosi, nei termini, è stata confermata anche Parte_1 all'esito delle successive visite specialistiche del 23.06.2018, del 06.10.2018 e del 19.01.2019), esponendo che “l'edema delle aritenoidi è una laringopatia nella maggior parte dei casi dovuta a reflusso gastro-esofageo (conosciuta come GERD). Si verifica quando l'acido prodotto dallo stomaco risale attraverso l'esofago e giunge fino a livello della faringe e della laringe. L'esofago è un organo robusto che manifesta sintomi come pirosi retrosternale, algie ecc. solo dopo esser stato molto stressato dall'acido (…). La faringe e soprattutto la laringe invece sono organi molto delicati e perciò sono sufficienti poche gocce di acido gastrico per causare infiammazione ed edema. La sintomatologia della laringopatia da reflusso è molto sfumata ed aspecifica. I pazienti possono lamentare: bruciore faringo-laringeo, tosse cronica secca, sensazione di corpo estraneo, disfonia, necessità di raschiare la voce. Per chiarire la diagnosi e soprattutto per escludere situazioni morbose più gravi è importante eseguire una fibroscopia in questo caso il segno tipico sarà l'iperemia della mucosa aritenoidea o della mucosa interaritenoidea. La GERD rappresenta di gran lunga la causa principale di edema con prevalenza che si aggira, secondo le diverse casistiche, fra il 55 e il 79%. La disfonia conseguente a GERD è il risultato diretto di uno stimolo flogistico cronico sul piano glottico. Poiché l'edema altera le condizioni della intera regione glottica, il paziente per cercare di migliorare la propria voce tende a “forzare” mediante una iperadduzione delle aritenoidi. Ciò favorisce la formazione di lesioni locali quali ulcere e granulomi (noduli). Sia le ulcere da contatto che i granulomi rappresentano delle manifestazioni laringee caratteristiche del reflusso gastro-esofageo. La correlazione tra le due entità cliniche e il GERD è nota ormai da tempo, tanto che già nel 1968 l'ulcera da contatto veniva definita come ulcera peptica laringea”. Ha quindi osservato che, come evincibile dall'esame dell'esibita documentazione clinica, il ricorrente ha altresì sofferto di asma bronchiale di natura allergica e di broncopatia cronica, patologie entrambe atte a favorire l'insorgere della disfonia, concludendo perciò che “non è possibile affermare, in termini di rilevante grado di probabilità, la sussistenza di nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta e non è altresì possibile escludere la presenza di altre cause extra-lavorative della patologia in argomento”. Attesa l'acclarata molteplicità dei possibili antecedenti causali di matrice extralavorativa della malattia (tra i quali il reflusso gastroesofageo, l'asma bronchiale allergica e la broncopatia cronica, patologie parimenti diagnosticate al ) e l'omessa prova della probabile Parte_1 ascrivibilità della patogenesi alle svolte mansioni lavorative - giusta onere gravante sull'assicurato, trattandosi di malattia non tabellata, cfr. ex plurimis CASS. n. 22592/2024; CASS. n. 22592/2017; CASS. n. 27752/2009), la domanda si appalesa infondata e va conseguentemente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 38/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e condanna al pagamento, in favore Parte_1 dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico del ricorrente gli oneri della disposta C.T.U.
Così deciso in Ragusa il 22 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella