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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/11/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa VI TI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio e della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1739 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Sasso d'Italia (TE) ed ivi residente alla Frazione Caspano, 3, elettivamente domiciliato in Teramo, Corso De Michetti, n. 28, presso lo studio dell'Avv. NE NI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente CONTRO Controparte_1
, ( c.f. ) con sede in Roma via IV
[...] P.IVA_1
Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto
Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato CP_1 Controparte_2
e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre 2020 per Notar Persona_1
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia,
[...] Per_2
Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti Piera Di Sante e Luca Majorano, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale
INAIL per l'Abruzzo
Resistente Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.11.2021 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP_1 Dichiarare che l'esponente è affetto da sindrome da conflitto spalla destra e sinistra di origine professionale e che a causa della contratta malattia professionale, residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 12% o superiore al minimo di legge o comunque in quella diversa che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 per il danno biologico permanente nella misura del 12% o superiore al minimo di legge o in quella diversa corrispondente al grado di inabilità che sarà dimostrata in corso di causa;
3) di conseguenza condannare l' in CP_1 persona del suo direttore pro-tempore -sede di Teramo- a liquidare e corrispondere in favore di esso istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che, dal 1976 fino al 28.06.2019, per oltre quaranta anni, aveva lavorato come dipendente presso le imprese edili;
b) che, nello specifico, egli aveva lavorato presso la Società Cooperativa CMC di
Ravenna, svolgendo l'attività di carpentiere all'interno di pozzi per realizzare le fondazioni dei pilastri e poi presso la società Asfalti Sintex S.p.A dove lavorava all'esterno come carpentiere in edilizia stradale per la realizzazione di viadotti e gallerie;
c) che, in seguito, egli aveva lavorato presso la società Salini Impregilo S.p.A. come conduttore di macchine edili e come lancista sempre all'interno delle gallerie e adoperava, durante il corso della giornata lavorativa, martelli pneumatici e demolitrici, con movimenti continui a carico delle braccia e delle spalle;
d) che, negli anni 2012/2013, il medesimo aveva lavorato presso la società
Oberosler Cav. e poi dal 2014 fino al 2019 presso il consorzio Cociv CP_3
e, durante la propria attività lavorativa, aveva svolto le mansioni di minatore, Contr gruista e muratore, per la realizzazione della con la società GA e della
Genova – Milano ad alta velocità;
Pag. 2 di 6 e) che egli, nell'arco della giornata lavorativa, utilizzava strumenti quali gru, strumenti ad aria compressa per spruzzare il cemento, motopicchi, scavatori e martelli pneumatici e ciò per otto ore giornaliere per cinque giorni alla settimana;
f) che, all'interno delle gallerie, utilizzava prima il demolitore per effettuare gli scavi e successivamente spruzzava il cemento con la pompa sulle pareti della galleria per bloccare la roccia, utilizzando in continuazione le braccia e le spalle per spostare il getto del cemento;
g) che, nello svolgimento delle predette mansioni, egli sollevava anche materiali pesanti;
h) che, all'insorgere della patologia dolorosa a carico delle spalle, aveva chiesto all' il riconoscimento della malattia professionale, ma che l'Istituto aveva CP_1 respinto la sua domanda.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso causale CP_1 tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
l' ha quindi CP_1 concluso chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale.
È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott. Persona_3
Terminata l'istruttoria, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso, mentre nessuno è comparso per l' , non essendo CP_1 state depositate le note scritte.
La causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico conseguente ad CP_1 infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al
9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m. 12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data
Pag. 3 di 6 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. -
l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l' può fornire la prova CP_1 contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
2. Ciò posto e passando al merito della causa, deve rilevarsi che le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di carpentiere, minatore, gruista e muratore, con particolare riferimento alle circostanze relativa all'utilizzo di martelli penumatici, strumenti ad aria compressa, motopicchi, scavatori (cfr. processi verbali delle udienze del 29.09.2023 e del 31.01.2024).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha innanzitutto confermato che “le mansioni svolte nel corso di oltre 40 anni da parte del PE (…) prevedono utilizzo di strumenti vibranti e mmc che, in funzione della frequenza e ripetitività di utilizzo ed
Pag. 4 di 6 esecuzione possono con buona probabilità aver determinato un sovraccarico biomeccanico di ambedue gli arti superiori con infiammazione dell'articolazione sub- acromion deltoidea (come dimostrato dalla rm) e segni di tendinosi bilaterale”.
In seconda analisi, il CTU ha poi accertato, nel corso dell'esame obiettivo del ricorrente, la sussistenza della sindrome di conflitto subacromiale bilaterale denunciata dal medesimo che l'ausiliare ha eziologicamente ricondotto all'attività lavorativa svolta: “in termini di nesso causale con il rischio lavorativo è possibile affermare che la durata del compito lavorativo (oltre 35 anni), la frequenza e ripetitività delle azioni lavorative (5 giorni lavorativi su 7 ), la forza impiegata (seppur le mansioni nel corso degli anni sono risultate diversificate in carpentiere, minatore, gruista e muratore che prevedono tutte mmc ed utilizzo di strumenti vibranti) con frequenza e ripetitività, rappresentano fattori di rischio altamente probabili per l'insorgenza di tale tipo di patologia a carico degli arti superiori almeno in termini di concausalità”.
Il CTU ha infine concluso che il danno biologico risultante dalla tecnopatia predetta è quantificabile nella misura del 6%, con decorrenza dal 28/12/2019, ossia dalla data della domanda amministrativa.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Nessuna contestazione è stata sollevata dalle parti in sede di osservazioni alla CTU.
3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 6% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal
28.12.2019. Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente CP_1 il predetto indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8.3.2018
n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del
Pag. 5 di 6 medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, CP_1 deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale, nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore CP_1 del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale, nella misura e con decorrenza dal
28.12.2019, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si CP_1 liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
NE NI dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Teramo, 19 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
VI TI
Pag. 6 di 6
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1739 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Sasso d'Italia (TE) ed ivi residente alla Frazione Caspano, 3, elettivamente domiciliato in Teramo, Corso De Michetti, n. 28, presso lo studio dell'Avv. NE NI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente CONTRO Controparte_1
, ( c.f. ) con sede in Roma via IV
[...] P.IVA_1
Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto
Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato CP_1 Controparte_2
e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre 2020 per Notar Persona_1
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia,
[...] Per_2
Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti Piera Di Sante e Luca Majorano, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale
INAIL per l'Abruzzo
Resistente Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.11.2021 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP_1 Dichiarare che l'esponente è affetto da sindrome da conflitto spalla destra e sinistra di origine professionale e che a causa della contratta malattia professionale, residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 12% o superiore al minimo di legge o comunque in quella diversa che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 per il danno biologico permanente nella misura del 12% o superiore al minimo di legge o in quella diversa corrispondente al grado di inabilità che sarà dimostrata in corso di causa;
3) di conseguenza condannare l' in CP_1 persona del suo direttore pro-tempore -sede di Teramo- a liquidare e corrispondere in favore di esso istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che, dal 1976 fino al 28.06.2019, per oltre quaranta anni, aveva lavorato come dipendente presso le imprese edili;
b) che, nello specifico, egli aveva lavorato presso la Società Cooperativa CMC di
Ravenna, svolgendo l'attività di carpentiere all'interno di pozzi per realizzare le fondazioni dei pilastri e poi presso la società Asfalti Sintex S.p.A dove lavorava all'esterno come carpentiere in edilizia stradale per la realizzazione di viadotti e gallerie;
c) che, in seguito, egli aveva lavorato presso la società Salini Impregilo S.p.A. come conduttore di macchine edili e come lancista sempre all'interno delle gallerie e adoperava, durante il corso della giornata lavorativa, martelli pneumatici e demolitrici, con movimenti continui a carico delle braccia e delle spalle;
d) che, negli anni 2012/2013, il medesimo aveva lavorato presso la società
Oberosler Cav. e poi dal 2014 fino al 2019 presso il consorzio Cociv CP_3
e, durante la propria attività lavorativa, aveva svolto le mansioni di minatore, Contr gruista e muratore, per la realizzazione della con la società GA e della
Genova – Milano ad alta velocità;
Pag. 2 di 6 e) che egli, nell'arco della giornata lavorativa, utilizzava strumenti quali gru, strumenti ad aria compressa per spruzzare il cemento, motopicchi, scavatori e martelli pneumatici e ciò per otto ore giornaliere per cinque giorni alla settimana;
f) che, all'interno delle gallerie, utilizzava prima il demolitore per effettuare gli scavi e successivamente spruzzava il cemento con la pompa sulle pareti della galleria per bloccare la roccia, utilizzando in continuazione le braccia e le spalle per spostare il getto del cemento;
g) che, nello svolgimento delle predette mansioni, egli sollevava anche materiali pesanti;
h) che, all'insorgere della patologia dolorosa a carico delle spalle, aveva chiesto all' il riconoscimento della malattia professionale, ma che l'Istituto aveva CP_1 respinto la sua domanda.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso causale CP_1 tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
l' ha quindi CP_1 concluso chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale.
È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott. Persona_3
Terminata l'istruttoria, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso, mentre nessuno è comparso per l' , non essendo CP_1 state depositate le note scritte.
La causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico conseguente ad CP_1 infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al
9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m. 12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data
Pag. 3 di 6 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. -
l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l' può fornire la prova CP_1 contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
2. Ciò posto e passando al merito della causa, deve rilevarsi che le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di carpentiere, minatore, gruista e muratore, con particolare riferimento alle circostanze relativa all'utilizzo di martelli penumatici, strumenti ad aria compressa, motopicchi, scavatori (cfr. processi verbali delle udienze del 29.09.2023 e del 31.01.2024).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha innanzitutto confermato che “le mansioni svolte nel corso di oltre 40 anni da parte del PE (…) prevedono utilizzo di strumenti vibranti e mmc che, in funzione della frequenza e ripetitività di utilizzo ed
Pag. 4 di 6 esecuzione possono con buona probabilità aver determinato un sovraccarico biomeccanico di ambedue gli arti superiori con infiammazione dell'articolazione sub- acromion deltoidea (come dimostrato dalla rm) e segni di tendinosi bilaterale”.
In seconda analisi, il CTU ha poi accertato, nel corso dell'esame obiettivo del ricorrente, la sussistenza della sindrome di conflitto subacromiale bilaterale denunciata dal medesimo che l'ausiliare ha eziologicamente ricondotto all'attività lavorativa svolta: “in termini di nesso causale con il rischio lavorativo è possibile affermare che la durata del compito lavorativo (oltre 35 anni), la frequenza e ripetitività delle azioni lavorative (5 giorni lavorativi su 7 ), la forza impiegata (seppur le mansioni nel corso degli anni sono risultate diversificate in carpentiere, minatore, gruista e muratore che prevedono tutte mmc ed utilizzo di strumenti vibranti) con frequenza e ripetitività, rappresentano fattori di rischio altamente probabili per l'insorgenza di tale tipo di patologia a carico degli arti superiori almeno in termini di concausalità”.
Il CTU ha infine concluso che il danno biologico risultante dalla tecnopatia predetta è quantificabile nella misura del 6%, con decorrenza dal 28/12/2019, ossia dalla data della domanda amministrativa.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Nessuna contestazione è stata sollevata dalle parti in sede di osservazioni alla CTU.
3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 6% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal
28.12.2019. Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente CP_1 il predetto indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8.3.2018
n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del
Pag. 5 di 6 medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, CP_1 deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale, nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore CP_1 del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale, nella misura e con decorrenza dal
28.12.2019, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si CP_1 liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
NE NI dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Teramo, 19 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
VI TI
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