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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6074/2022 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Ivana Di Donna, giusta procura alle liti su foglio separato Parte_1
allegato in calce all'atto di citazione ed elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Torre del Greco
alla via Circumvallazione n. 101
ATTORE
1 E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Battista Controparte_1
Martello, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Roma alla via Cassia n. 35
CONVENUTA
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli al Controparte_2
Corso Garibaldi n. 387
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni a persona da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da rispettivi scritti difensivi e da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.11.2022 l'attore citava in Parte_1
giudizio e premetteva che in data 28.02.2021, verso le ore Controparte_1 CP_2
19.30 in Torre del Greco in via Ruggiero subiva lesioni personali nel mentre si trovava quale trasportato a bordo dell'autobus di linea urbana tg. FV251FM, di proprietà della ed CP_2
assicurato per la r.c.a con la che procedeva con direzione monte- Controparte_1
valle.
Deduceva, difatti, che nelle suddette circostanze, mentre si trovava seduto su un sedile dell'autobus, il conducente, che procedeva a velocità sostenuta nonostante la via Ruggiero fosse una strada di ridotte dimensioni con una sola corsia e a doppio senso di circolazione, effettuava
2 una brusca frenata per il sopraggiungere di un'auto da una traversa alla sua destra e che, di conseguenza, veniva sbalzato dal sedile andando a sbattere contro il pannello di plexiglass posto tra il suo sedile e la porta d'ingresso, riportando lesioni personali;
esponeva di essere stato soccorso dal conducente dell'autobus, che lo aiutava a rialzarsi, facendolo poi scendere alla successiva fermata, dove era atteso da conoscenti per essere condotto in ospedale e che, difatti,
veniva accompagnato presso il pronto soccorso dell'ospedale “Del Mare” di Napoli, dove gli veniva diagnosticato: “Contusioni di sedi multiple, traumatismo della testa, trauma cranio facciale con flc
labbro superiore e inferiore con rottura protesi e diversi elementi dentari e trauma contusivo
distorsivo anca sx e lombosacrale e trauma contusivo distorsivo ginocchio e caviglia sx da incidente
CP stradale. Prognosi 15 gg. .
Ritenendo responsabile dell'evento dannoso il conducente dell'autobus, esponeva di aver inoltrato alla , compagnia di assicurazione del veicolo stesso, sia Controparte_1
richiesta di risarcimento dei danni sia invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita,
ma di non aver ricevuto alcuna offerta risarcitoria.
Ciò posto chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del Parte_1
conducente del dell'autobus della nella produzione del sinistro, la condanna dei CP_2
convenuti, in solido tra loro, ai sensi degli artt. 2054 c.c. e 144 d.lgs. 209/2005, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite in seguito al sinistro dedotto in lite, nonché al pagamento delle spese di lite, ivi comprese le spese per l'attività stragiudiziale, con attribuzione al difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, la non si costituiva, pur se ritualmente evocata in giudizio, CP_2
per cui con ordinanza del 08.03.2023 resa a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del
07.03.2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva, invece la , in persona del legale rapp.te p.t., che Controparte_1
contestava la domanda attorea e rilevava l'atteggiamento non collaborativo dell'attore nella fase stragiudiziale;
deduceva, inoltre, il concorso di colpa dell'attore nella determinazione del sinistro e delle conseguenze dannose, che si sarebbero potute evitare, almeno in parte, in caso di osservanza delle dovute regole di prudenza e diligenza;
contestava la quantificazione dei danni lamentati ed evidenziava la necessità di valutare in modo rigoroso il nesso causale tra l'evento
3 dannoso dedotto e le lesioni in considerazione di un precedente trauma facciale riportato dall'attore. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite o, in subordine, l'accoglimento solo parziale per la concorrente responsabilità del danneggiato, con conseguente riduzione della liquidazione dei danni e con compensazione delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., venivano ammesse le richieste istruttorie formulate dalle parti, in particolare la prova testimoniale e la c.t.u. medico-legale in persona dell'attore, all'esito della quale il giudice, con provvedimento reso all'udienza del 27.03.2025,
rinviava la causa all' udienza del 17.06.2015, in cui la stessa viene riservata in decisione senza teermini.
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Va precisato, al fine di pervenire all'esatta qualificazione della domanda e di individuare il regime giuridico applicabile, che, essendo stato il danno lamentato dall'attrice cagionato dalla circolazione del solo veicolo sul quale viaggiava, l'azione spettante al trasportato è quella generale prevista dall'art. 144 d.lgs. n. 209/2005 nei confronti del responsabile e dell'impresa di assicurazione del responsabile;
come precisato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
difatti, “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 C.d.A al trasportato danneggiato presuppone
che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia
verificato uno scontro materiale fra gli stessi … nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un
unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella
prevista dall'art. 144 C.d.A da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del
responsabile civile” (Cass. civ. SS.UU. 30.11.2022 n. 35318).
La Suprema Corte ha, altresì, evidenziato che nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato, “l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri
probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141
C.d.A, dato che, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare il
danno ed il nesso di causalità, alla stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al
vettore provare 'di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno', che è previsione equivalente
all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141”.
4 Ne consegue che, essendo l'azione di cui all'art. 144 d.lgs. n. 209/2005 un'azione di responsabilità,
su parte attrice grava l'onere di provare la dinamica del sinistro, il danno subito ed il nesso di causalità tra evento e danno, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Sussiste la legittimazione delle parti;
difatti, dalla prospettazione dei fatti fornita da parte attrice,
non può revocarsi in dubbio che i convenuti siano effettivi destinatari della pretesa azionata;
nell'azione proposta ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005 nei confronti di e della CP_2 [...]
, rispettivamente proprietaria e compagnia di assicurazione dell'autobus, al fine Controparte_1
di accertare la responsabilità nella produzione del sinistro e di ottenere il risarcimento dei danni,
può affermarsi che sono correttamente citati in giudizio i soggetti che, in caso di accertamento della responsabilità del conducente dell'autobus della sono tenuti, in solido, ai sensi del CP_2
citato art. 144, al risarcimento dei danni lamentati.
Sussiste, altresì, la titolarità del rapporto dedotto in giudizio;
difatti, le titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, sono provate dai documenti depositati dalle parti, ovvero dalla documentazione medica relativa alle lesioni dell'attore, da copia del titolo di viaggio (cfr. doc. da 3
a 10), dalla visura del veicolo di proprietà della (doc. 11 della produzione attorea); la CP_2
titolarità passiva di non è contestata ed è, altresì, provata dalla Controparte_1
gestione stragiudiziale della lite da parte della compagnia, che nominava il proprio medico-legale per l'accertamento dei danni (cfr. doc. allegato – relazione medica negativa).
Ancora in via preliminare va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa,
avendo l'istante prestato osservanza al disposto di cui agli artt. 145 e 148 D.lgs 209/2005 con l'invio alla compagnia citata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi ivi richiesti (cfr. doc. 1 allegato dall'attore – richiesta di risarcimento dei danni a mezzo Pec del 18.10.2021). Nella richiesta inoltrata,
difatti, sono osservate le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148 d. lgs. n. 209/2005, stante l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità
5 delle lesioni subite, nonché l'allegazione della documentazione medica attestante l'entità delle lesioni e l'avvenuta guarigione con postumi permanenti e della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2,
d.lgs. n. 209/2005.
Né assume rilievo la deduzione della relativa all'atteggiamento non Controparte_1
collaborativo dell'attore nella fase stragiudiziale per non aver fornito elementi di prova relativi al fatto storico e per non essersi sottoposto a visita medico-legale presso lo studio medico incaricato dalla compagnia.
Si ricorda che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “
incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi); nel caso in esame, non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione rimasta priva di riscontro o alcun invito a visita medico-legale presso lo studio medico fiduciario della compagnia.
Inconferente è, altresì, il richiamo alla necessaria integrazione della richiesta di risarcimento con l'indicazione del nominativo dei testi, atteso che tale elemento aggiuntivo è previsto dall'art. 135 d.lgs. n.
209/2005, modificato dall'art. 1, comma 15, L. 124/2017 con l'introduzione del comma 3-bis, per i sinistri con soli danni a cose;
anche in tal caso, inoltre, in caso di omessa indicazione di eventuali testi, il relativo nominativo deve essere richiesto dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro.
La domanda è, altresì, procedibile, avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12-09-2014 n. 132 convertito in l. 10-11-2014 n. 162, nei confronti delle parti convenute, e a mezzo Pec del 20.10.2022 (cfr. Controparte_1 CP_2
doc. 2 depositato da parte attrice); nulla è stato eccepito o rilevato entro la prima udienza in merito alla ritualità dell'invito inoltrato.
Venendo ad esaminare il merito della lite, ritiene chi scrive che, nella vicenda de quo, il complessivo esame del materiale istruttorio raccolto permette di ritenere raggiunta con certezza la prova dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta nella causazione del sinistro.
6 In particolare, il teste indicato da parte attrice, sig.ra , indifferente alle parti e della cui Testimone_1
attendibilità non vi è motivo per dubitare (cfr. verbale d'udienza del 28.09.2023), ha confermato di aver assistito all'evento dannoso verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo,
ovvero “verso la fine del mese di febbraio del 2021, dopo le 19.00” in Torre del Greco alla via Ruggiero,
sull'autobus di linea della che percorreva la strada in direzione mare;
ha riferito che in quel CP_2
momento nell'autobus c'erano 4-5 persone, che “il conducente dell'autobus aveva una velocità sostenuta,
sicuramente poco compatibile con la natura della strada che è a doppio senso di marcia ma molto stretta” e che “ad un certo punto il conducente fece una brusca frenata, all'incirca a metà percorso”; ha precisato che
“l'autista riferì che la frenata si giustificava perché aveva visto delle luci che uscivano da una traversa
laterale”, che “in seguito alla frenata tutti i presenti nell'autobus avevano un sobbalzo e una persona
addirittura cadeva a terra, senza riportare lesioni” e che “il sig. , ..., mentre era seduto, aveva un Parte_1
sobbalzo e urtava con la bocca contro il plexiglass che separa i sediolini dalle scale di discesa del mezzo;
gli
usciva sangue dalla bocca e peraltro cadeva in avanti e subiva lesioni alla gamba sinistra e al ginocchio
sinistro”; ha, ancora riferito che “L'autista si scusava e, dopo aver fermato il mezzo, soccorse il . Il Parte_1
chiamò un suo parente che venne a prenderlo alla fermata successiva”. Parte_1
Le dichiarazioni rese dal teste appaiono precise, avendo il testimone fornito indicazioni sulle circostanze di tempo e di luogo in cui si verificava l'evento dannoso, sulla condotta di guida del conducente dell'autobus,
sulle modalità della caduta dell'attore, sulle conseguenze dannose riportate dallo stesso, sulle modalità in cui il danneggiato venne soccorso.
Le dichiarazioni rese dal testimone trovano conferma nella documentazione prodotta dalla parte attrice e,
in particolare, nella copia del titolo di viaggio -pur se non ben leggibile- e nella documentazione medica relativa alle lesioni riportate dall'attore.
Nel verbale di accettazione di pronto soccorso n. 2021005492 del 28.02.2021 del P.O. “Ospedale del Mare”
di Napoli, si evince che veniva condotto nell'immediatezza del sinistro, alle ore 20.33 Parte_1
presso il predetto ospedale;
nei dati di accesso vengono indicati quale luogo dell'evento dannoso Torre del
Greco, quale data dello stesso il 28.02.2021, ore 19.30., quali circostanze dell'occorso “incidente stradale a
bordo di autobus urbano a causa di una brusca frenata”, con responsabilità di terzi;
nel diario clinico è
ribadito: “riferisce incidente stradale a bordo di autobus urbano e lamenta trauma cranico facciale non
7 commotivo con flc labbro superiore e inferiore con frattura elementi dentari e protesi incisivi superiori e
inferiori e lamenta algia anca sinistra e algia alla digitopressione al tratto lombare al ginocchio sinistro e al
collo piede sinistro ...”.
Va osservato che le dichiarazioni rese dal danneggiato all'atto dell'accettazione presso il pronto soccorso,
entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è
caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. ord. n. 16030/2020).
Orbene, nel caso di specie, l'istante ha riferito fin dall'accesso al primo pronto soccorso, avvenuto nell'immediatezza del sinistro, di aver riportato le lesioni a seguito di incidente stradale verificatosi mentre era a bordo dell'autobus urbano a causa della brusca frenata da parte del conducente.
Conferma e riscontro delle descritte emergenze è fornita, ancora, dal contenuto della consulenza medica di parte attrice (cfr. doc. 10 “tali lesioni sono congrue con la modalità di produzione dell'evento traumatico
riferito dalla parte attrice, sicché ne è recepibile la dipendenza causale dal sinistro in oggetto ...”), e della c.t.u. (cfr. pag. 3 “il traumatismo de quo è perfettamente compatibile con le lesioni riportate”), da cui emerge che i consulenti medici hanno ritenuto sussistere il nesso causale, tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto. Alla luce della documentazione medica in atti e delle valutazioni dei consulenti medici possono ritenersi superati i dubbi sul nesso causale tra il sinistro in oggetto e le lesioni lamentate, sollevate dalla alla luce dell'allegato “Casellario Centrale Infortuni” Controparte_1
attestante un precedente sinistro con lesioni subite dall'attore, consistenti in “fratture faccia, contusione
ginocchio destro, lussazione-distorsione-distrazione caviglia destra” (nel caso in esame, tra l'altro, sono interessati ginocchio e caviglia sinistra).
Alla luce delle risultanze documentali ed orali richiamate possono, dunque, dirsi provati l'avvenuto verificarsi del sinistro secondo le circostanze spazio-temporali e la dinamica descritta da parte attrice.
Nella specie, ad avviso del giudicante non può revocarsi in dubbio che la responsabilità dell'incidente dedotto in lite sia imputabile al conducente dell'autobus della nella cui condotta di guida sono CP_2
8 ravvisabili più infrazioni stradali;
difatti, sono configurabili, oltre alla violazione dell'art. 140, primo comma,
C.d.S., secondo cui gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, anche la violazione dell'art. 141 C.d.S., il quale al primo comma prevede che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in
modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e
alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni
pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”,
mentre al secondo comma sancisce che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo
prevedibile”; ancora al terzo e al quarto comma aggiunge che “il conducente deve regolare la velocità nei
tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni ... nelle forti discese, nei
passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità ...”.
A fronte del comportamento del convenuto, violativo delle indicate disposizioni del codice della strada, non
è emersa la sussistenza di un comportamento colposo, che abbia potuto avere incidenza causale nel verificarsi del sinistro, dell'attore, il quale era seduto sul sedile dell'autobus e cadeva a causa della improvvisa brusca frenata posta in essere dal conducente, che anche a causa dell'eccessiva velocità del veicolo, causava il sobbalzo in avanti del passeggero.
Venendo alle conseguenze giuridiche in punto di responsabilità di quanto accertato in fatto, si evidenzia in diritto che ai sensi dell'art. 2054, comma I, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire i danni prodotti a cose o a persone dalla circolazione, “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno”.
Ne discende che, alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, dell'incidente per cui è lite deve ritenersi esclusivo responsabile il conducente dell'autobus di linea e, pertanto, devono rispondere dei danni, in solido tra loro, la e la in persona del legale rappresentante CP_2 Controparte_1
p.t..
Accertato l'evento lesivo e le conseguenze dannose derivate all'attrice, si deve procedere all'individuazione e liquidazione del danno da risarcire.
9 Le lesioni riportate dall'attore ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra Parte_1
descritto, in particolare, sono comprovati dalle deposizioni rese a riguardo dai testi e dalla documentazione medica prodotta in atti dall'istante, in particolare dal referto di pronto soccorso del P.O. “Ospedale del
Mare” di Napoli e dal verbale di pronto soccorso nonché dalle risultanze dell'espletata C.T.U.
In particolare, si recava al pronto soccorso del P.O. “Ospedale del Mare”, dove gli veniva Parte_1
diagnosticato “trauma cranio facciale non commotivo con flc labbro superiore e inferiore con frattura
elementi dentari di protesi incisivi superiori e inferiori e lamenta algia anca sinistra e algia alla
digitopressione al tratto lombare e al ginocchio sinistro e collo piede sinistro con tumefazione articolare e
slo” con prognosi 15 gg., salvo complicazioni” (cfr. doc.
4 - verbale pronto soccorso n. 2021005492 del
28.02.2021); seguivano visite mediche specialistiche ed esami strumentali;
in particolare, in data
02.03.2021, si recava per visita odontoiatrica presso lo studio del Dott. di Trecase, che CP_4
certificava “… esiti di fratture a carico di una protesi fissa preesistente in arcata superiore di 6 elementi e
mobilità evidente a carico degli incisivi inferiori con frattura di una protesi fissa preesistente ...”; nelle date del 03.03.2021 e del 24.03.2021 si recava per visite ortopediche presso lo studio del dott. Persona_1
di Torre del Greco, che prescriveva RMN, eseguita il 09.04.2021 presso il “Centro Mavis” di Torre
Annunziata, in cui venivano refertati al ginocchio sinistro “Discreta falda di versamento intrarticolare.
Banda di segnale aumentato del corno posteriore del menisco mediale, da riferire a lesione traumatica….
Ispessimento e disomogeneità del legamento collaterale esterno da riferire a lesione parziale. Rotula
atteggiata in modica obliquità esterna” ed alla caviglia sinistra “sottile falda di versamento articolare.
Ispessimento e disomogeneità del legamento peroneo-astragalico anteriore, compatibile con esiti di lesione
parziale ...”; nella successiva visita specialistica del 16.04.2021 ne veniva certificata l'avvenuta guarigione con postumi invalidanti.
Nella relazione di c.t.u. medico-legale, il consulente dr. afferma che gli accertamenti Persona_2
medico-legali hanno confermato che “a seguito del sinistro del 28.02.2021, riportò la Parte_1
frattura del corno posteriore del menisco mediale destro con la lesione del legamento collaterale esterno,
una lesione del legamento peroneo astragalico anteriore e la frattura degli incisivi centrali superiori e
inferiori già precedentemente protesizzati, ...”, ritenendo le lesioni subite dall'attore riconducibili all'evento dannoso dedotto in citazione.
10 Le lesioni riportate, ormai stabilizzatesi, hanno comportato a , secondo il consulente Parte_1
medico, un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% di giorni 15 (quindici), un'invalidità
temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 15 (quindici), un'invalidità temporanea parziale mediamente al 25% di giorni 15 (quindici), nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del
4%.
Il c.t.u. ha precisato che “Tali postumi vanno inquadrati esclusivamente nell'ambito del danno biologico alla
persona, in quanto non c'è compromissione della capacità lavorativa generica o specifica del periziando”.
Ha aggiunto, riguardo alle spese mediche documentate, che “Le spese mediche risultano essere congrue e
risarcibili per un importo complessivo di € 41,15”, riguardo alle cure mediche future, che “Al periziando
bisogna risarcire il costo dei soli 6 (sei) elementi di protesi di tipo fissa fratturatisi al momento del sinistro de
quo. Il costo per il loro rifacimento è di € 3.600,00”.
Va precisato che non sussistono errori sull'indicazione del numero di elementi dentari danneggiati a seguito del sinistro, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa di parte attrice nel verbale di udienza del
27.03.2025, atteso che nello stesso preventivo di parte attrice relativo alle spese odontoiatriche future si fa riferimento a n. 6 elementi maggiormente danneggiati e da ricostruire, oltre ad altri elementi della protesi solamente compromessi (cfr. doc. 5)
Per quanto attiene alla quantificazione del danno alla persona riportato dall'istante ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal c.t.u. per la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'attrice.
Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va ricordato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001 ("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e,
successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha disciplinato i criteri per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Si procederà, pertanto, a liquidare il danno temporaneo e permanente dei danneggiati in base alla detta disciplina, tenuto conto che i relativi parametri liquidativi sono stati aggiornati con il D.M. 16.07.2024,
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 173 del 25.07.2024.
11 Si ricorda, difatti, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di
“differenti criteri” per il risarcimento, il Giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si
è verificato sotto la vigenza delle precedenti (cfr. Cass. civ. sentenze n. 25485 del 13.12.2016; n. 11152 del
29.05.2015; ordinanze n. 19229 del 15.06.2022; n. 33770 del 19.12.2019).
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto degli importi di cui parametri liquidativi aggiornati D.M.
16.07.2024 per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni micropermanenti e considerato che all'epoca del fatto aveva 47 anni, può riconoscersi al danneggiato per danni in oggetto, Parte_1
la somma di € 621,45 per l'invalidità temporanea parziale al 75% (15 gg per € 41,43 pari al 75% di 55,24); la somma di € 414,30 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (15 gg per € 27,62 pari al 50% di 55,24), la somma di € 207,15 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (15 gg per € 13,81 pari al 25% di 55,24),
mentre il danno biologico permanente va liquidato nella misura di € 4.014,66, per un totale di € 5.257,56.
In merito al danno morale, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in caso di incidente stradale, va
liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si
tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno
biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di
presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di
sofferenza e turbamento”. (Cass. civ. n. 339/2016; cfr. anche Cass. civ. n. 25164/2020; n. 17209/2015). Va,
quindi, ritenuta superata la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il relativo diritto al risarcimento (cfr. anche Cass. sent. n. 25164/2020).
Nel caso in esame non può essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che il danneggiato si è limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
A per il danno alla persona spetta il complessivo importo di € € 5.257,56. Parte_1
12 L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attore è dunque pari Parte_1
a € 5.257,56, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (28.02.2021) a quella di pubblicazione della sentenza
- il tutto pari a € 5.754,50 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 5.754,50. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Al danneggiato va, altresì, riconosciuto, per le spese mediche documentate (doc. 6), ritenute congrue dal c.t.u., e per le spese previste per le cure mediche future, l'importo di € 3.641,15.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio,
con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta, si liquidano in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00, in ragione del principio del
decisum.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico i convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara esclusivo responsabile, nella causazione del sinistro in oggetto, verificatosi in Torre del Greco alla via Ruggiero in data 28.02.2021, il conducente dell'autobus di linea tg. FV251FM, di proprietà di ed assicurato al momento del sinistro per Controparte_2
la r.c.a con la Controparte_1
2) Condanna , in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore
[...]
, della somma di € 5.754,50 per danno non patrimoniale, come specificata in Parte_1
motivazione, nonché al pagamento della somma di € 3.641,15 a titolo di rimborso delle spese sostenute e
13 delle spese future, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo sulle stesse somme;
3) Condanna , in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attrice
[...]
delle spese processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, Parte_1
oltre accessori di legge ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv.
Ivana Di Donna dichiaratasi antistataria;
4) Pone le spese di C.T.U. a carico dei convenuti, , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., e in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro. Controparte_2
Così deciso in Torre Annunziata in data 25.6.2025
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
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