Ordinanza collegiale 17 marzo 2026
Sentenza breve 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 05/05/2026, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02860/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01002/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Dsr 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Donna, Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Comune di Orta di Atella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Gelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 0000968 del 13.1.2026 a firma del Responsabile del 5° Settore - Politiche del Territorio del Comune di Orta di Atella, con cui: "…dispone, in via cautelativa, con effetto
ex nunc, il divieto del prosieguo di ogni e qualsiasi attività conseguente e derivante della P.A.S. presentata tramite SUAP pratica n. 10018021211 del 31 luglio 2023 con successiva Variante tramite SUAP prot. 53069 del 31 luglio 2024"
nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da DSR 1 s.r.l. per effetto del provvedimento impugnato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DSR 1 S.R.L. il 10\4\2026:
annullamento del provvedimento prot. n. 0007866 del 30.3.2026 (Reg. Gen. 68 del 30.3.2026; Reg. Int. n. 8 del 30.3.2026), a firma del Responsabile del V Settore – Politiche del Territorio del comune di Orta di Atella.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Orta di Atella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa AR ZI D'RI e uditi nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- è controversa la legittimità dei provvedimenti di divieto di attività e di “annullamento con effetto ex tunc”, in epigrafe meglio precisati, adottati dal comune di Orta di Atella in relazione alla P.A.S. del 31 luglio 2023 e successiva variante del 31 luglio 2024, relative alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare di tipologia “agrivoltaico” avanzato, di potenza pari a 2,1168 MWp e relative opere di connessione alla rete elettrica, da installarsi alla località “Taverna di Ponte Rotto” s.n.c. del territorio del comunale (fg. 1, p.lle 5125, 5026 e 5036);
Rilevato che i vari provvedimenti impugnati sostanzialmente deducono la non conformità dell’intervento all’art. 67 NTA del Comune, per violazione delle altezze dei pannelli e delle distanze dal confine delle cassette di derivazione;
Rilevato preliminarmente che la procedura abilitativa semplificata in questione rientra nell’alveo delle disposizioni di cui al previgente d.lgs. n. 28/2011, con conseguente obbligo di comunicazione della data di conclusione dei lavori entro tre anni dal perfezionamento, nulla essendo invece previsto con riguardo al loro inizio ( cfr . art. 6, comma 6, per cui: “La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. L’interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori”); che, dunque, ratione temporis, non sussisteva l’obbligo di avvio della realizzazione degli interventi entro l’anno dal perfezionamento della p.a.s., di cui al successivo art. 8, d.lgs. n. 190/2024 (non applicabile nel caso di specie) e, dunque, alcuna decadenza può essere riferita al titolo abilitativo in questione;
Rilevato sempre in via preliminare che il Consiglio di Stato ha evidenziato che “ la compatibilità urbanistica dell'impianto è condicio sine qua non di accesso alla PAS; in mancanza di tale presupposto, per realizzare l'intervento occorre conseguire l'autorizzazione amministrativa (nel caso di specie, l'autorizzazione unica disciplinata dall'art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003, abrogato dal D.Lgs. n. 190 del 2024, ma vigente ratione temporis), che ha anche valenza di variante urbanistica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2021, n. 7357; Id., Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800; Id., 29 dicembre 2023, n. 11338).” Ed ancora “ l'art. 20, co. 8, D.Lgs. n. 199 del 2021 non permette di soprassedere a ogni regolamentazione urbanistica o edilizia locale delle zone agricole. Posto che la compatibilità urbanistica dell'intervento rimane il presupposto basilare per l'abilitazione di impianti F. secondo il meccanismo della PAS, ex art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 28 del 2011, è pur sempre necessario che detti impianti rispettino i restanti parametri urbanistico-edilizi vigenti nelle zone agricole. Come enunciato dalla giurisprudenza con riferimento all'assetto normativo anteriore al D.Lgs. n. 199 del 2021, ma mutatis mutandis valevole anche rispetto alla legislazione vigente, la deroga della destinazione urbanistica ad uso agricolo è ipotizzabile in ordine alle sole disposizioni in materia di azzonamento, ma non relativamente agli altri parametri urbanistico-edilizi che caratterizzano la zona agricola (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800; Id., 12 settembre 2023, n. 8284)” citate da Tar Salerno, sez. III, 11/02/2026, n. 255;
Considerata, sotto un primo aspetto, la fondatezza delle censure avverso l’ordine inibitorio impugnato con ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, con cui si deduce, in particolare, la violazione degli artt. 4, comma 2 bis, lett. b), 6, commi 2 e 4, 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 28/2011, nella dirimente considerazione che l’attività di costruzione dell’impianto agrivoltaico doveva ritenersi, alla data dell’adozione degli impugnati provvedimenti, definitivamente “assentita” (e come tale ormai in regime di liberalizzazione), per intervenuta decadenza dell’amministrazione da qualsivoglia potere di interdizione, dovendo prendersi atto dell’avvenuto perfezionamento della fattispecie legittimante la realizzazione dell’impianto, non essendo stata accertata la violazione dell’art. 67 NTA cui fa riferimento il Comune resistente negli atti impugnati;
ed infatti, quanto alla dedotta violazione delle altezze (in tesi 10 metri, superiore di 2 metri all’altezza massima), parte ricorrente ha documentato che essa non sussiste, essendo incontroverso che:
- nella relazione tecnico descrittiva allegata alla prima Pas sono stati previsti pannelli bi-vela, ossia affiancati per il lato corto e collegati ad un tracker comune un’altezza variabile minima di 75 cm e massima di 240 cm;
- nella variante del 2024 è stata proposta modifica progettuale da due a un unico pannello avente un’altezza variabile (a seconda dell’inclinazione) minima di 210 cm e massima di 400 cm come previsto dal bando ministeriale per tale tipo di impianto agrivoltaico avanzato e che il tracker non misura mai un’altezza superiore a circa 300 cm (cfr. relazione tecnico descrittiva ed elaborato grafico esplicativo, in all. 12);
quanto al rispetto della distanza di 5 metri dal confine (in disparte l’eccepito rilievo del riferimento di tale limite a “volumi abitativi residenziali rurali” e della natura tecnica delle cabine di connessione - ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 467), parte ricorrente si è detta disponibile ad un eventuale spostamento e pertanto l’amministrazione ben avrebbe potuto limitarsi ad imporre una prescrizione; al riguardo, peraltro, la ricorrente ha sottolineato che effettuerà varianti del layout dell’impianto agrivoltaico nel corso dell’esecuzione dei lavori strutturali di realizzazione dello stesso in connessione all’intervenuto miglioramento tecnologico delle sue componenti strutturali, al cui esito le suddette cabine di trasformazione e connessione verranno collocate a una distanza stradale di molto superiore a quella pretesa dalla p.A. (come da elaborato progettuale in atti);
Richiamato, pertanto, il disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 28/2011, a norma del quale, per quanto d’interesse:
- "Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie" (comma 2);
- "Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza … Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita” (comma 4);
Valutato che è incontroverso che parte ricorrente ha depositato documentazione attestante, tra l’altro, la compatibilità urbanistica del progetto realizzando, che, per quanto detto sopra tale compatibilità deve ritenersi sussistente, e che, nel su richiamato termine di 30 giorni (comma 2 del citato art. 6), l’Amministrazione comunale non ha notificato alla ricorrente alcun ordine di non effettuare il previsto intervento, per cui, decorso il suddetto termine, l’attività di costruzione dell’impianto agrivoltaico è ormai da ritenersi definitivamente assentita, per intervenuta decadenza dell’amministrazione da qualsivoglia potere di interdizione;
Condiviso, infatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale, cui si rinvia anche a fini motivazionali, secondo cui: “la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 è ascrivibile al genus della DIA, ora SCIA, e conseguentemente va qualificata quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato. Al decorso del termine di legge di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione non si determina infatti il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che, sul piano della produzione degli effetti, rende l’inerzia equivalente ad un vero e proprio provvedimento di accoglimento, bensì, più semplicemente, si determina l’effetto di rendere una determinata attività privata lecita, secondo il meccanismo proprio della Scia; ciò in linea con la diversa natura dei due istituti, laddove il primo risponde ad una ratio di semplificazione amministrativa, mentre il secondo di vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell’attività privata dal regime amministrativo a controllo preventivo … Ne segue che … una volta decorso pacificamente il termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione asseverata, senza che il Comune abbia notificato l’ordine di non effettuare l’intervento, a motivo della riscontrata carenza di una o più delle condizioni stabilite dall’articolo in questione, e purché l’intervento sia – come nel caso in esame - riconducibile a quelli soggetti a PAS, l’attività di costruzione dell’impianto deve intendersi definitivamente assentita” (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4gennaio 2023, n. 130; idem, 5 ottobre 2018, n. 5715), proprio per intervenuta decadenza dell’amministrazione da qualsivoglia potere di interdizione, salvo solo quanto previsto dall'articolo 21-nonies, e, comunque, sempre in presenza dei relativi presupposti e condizioni;
Valutato che, per l’effetto, deve ritenersi precluso, nel caso di specie, all’Amministrazione comunale di dichiarare mesi dopo la presentazione dell’istanza di PAS, la relativa improcedibilità come pure ordinare a posteriori la non effettuazione dei lavori, atti che evidentemente presupporrebbero la persistenza di un potere da cui, tuttavia, il Comune è ormai ex lege decaduto, dovendo ritenersi l’attività di realizzazione dell’impianto agrivoltaico in parola ormai lecita;
Rilevato, sotto altro concorrente profilo, che sono fondate le censure spiegate con il secondo ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di annullamento di autotutela, per violazione dell’art. 21 nonies, legge n. 241/1990;
Rammentato, infatti, che in presenza di una SCIA illegittima, l'Amministrazione può intervenire, anche oltre la scadenza del termine per l’esercizio dei poteri inibitori, entro il diverso termine fissato dal legislatore per l’esercizio dei poteri di annullamento di secondo grado, conservando un potere residuale di autotutela, da intendere, secondo consolidati principi giurisprudenziali, come potere “sui generis”, che si differenzia dalla consueta autotutela decisoria proprio perché non implica un’attività di secondo grado insistente su un precedente provvedimento amministrativo, dato che non ha per oggetto una precedente manifestazione di volontà dell’amministrazione, ma incide sugli effetti prodotti ex lege dalla presentazione dell’atto del privato ed eventualmente dal trascorrere di un determinato periodo di tempo;
che, tuttavia, l’esercizio di tale potere richiede la sussistenza in concreto dei presupposti per l’autotutela; e, dunque, occorre non solo che sia rispettato il termine previsto dall’art. 21-nonies e la sussistenza di profili di illegittimità dei lavori assentiti per effetto della scia, ormai perfezionatasi, ma anche occorre la previa valutazione da parte dell’amministrazione degli interessi in conflitto, ivi incluso l'affidamento ingeneratosi in capo al privato per effetto del decorso del tempo, e, comunque, esternando le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo volto all’eliminazione degli effetti già prodotti ( cfr . in termini Cons. Stato, sez. V, n. 8680/2025; sez. VII, 27 settembre 2023, n. 8553);
Rilevato che, nella specie, anche tale potere di autotutela è stato esercitato oltre il termine decadenziale previsto dalla normativa vigente (essendo intervenuto a distanza di 31 e 19 mesi, rispettivamente, dalla presentazione della p.a.s. e della sua variante) e che, comunque, nelle motivazioni del provvedimento censurato non sono nemmeno esternate le ragioni di pubblico interesse concreto e attuale, “altro e diverso” dal mero ripristino della legalità, come viepiù necessario a fronte di un progetto, recepito dal Ministero dell’Ambiente e della Sovranità energetica, ammesso ai finanziamenti PNRR, volto al soddisfacimento dell’interesse nazionale al conseguimento degli obiettivi energetici fissati dal PNIEC;
Considerato che, pertanto, il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, sia meritevole di accoglimento;
Stimato non provato alcun danno in ordine all’eventuale perdita del finanziamento ottenuto nell’ambito delle risorse finanziarie attribuite dal PNRR, in ragione, tra l’altro, della riconosciuta tutela di annullamento e della possibilità di completamento dell’opera nei tempi previsti, come chiarito dalla stessa parte ricorrente nel corso della discussione orale;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti comunali impugnati.
Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RA LE, Presidente
AR ZI D'RI, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AR ZI D'RI | AR RA LE |
IL SEGRETARIO