CASS
Sentenza 24 ottobre 2024
Sentenza 24 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2024, n. 27577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27577 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24273/2022 R.G. proposto da: EL DR, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE B.BUOZZI 3, presso lo studio dell’avvocato BORGOGNO ROBERTO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONUCCI LB ([...]) -ricorrente- contro ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TORINO -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 279/2022 depositata il 09/03/2022. Civile Sent. Sez. 2 Num. 27577 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: MONDINI ANTONIO Data pubblicazione: 24/10/2024 2 di 9 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Udito il Sostituto Procuratore Generale, Dottor Aldo Ceniccola che ha chiesto accogliersi il ricorso. Udito la difesa del ricorrente. FATTI DELLA CAUSA 1.Il notaio Andrea Ganelli ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino, n.279, pubblicata il 9 marzo 2022 con cui è stata ritenuta legittima la pretesa dell’Archivio Notarile Distrettuale di Torino di ottenere da esso ricorrente, in relazione ad atti di trasferimento della proprietà di più autoveicoli, contributi ex art. 6 del d.m. 27 novembre 2012, n. 265, pari a 15 euro per ciascun veicolo e con cui è stata ritenuta, per converso, infondata la tesi di esso ricorrente secondo cui i contributi erano dovuti nella misura di 15 euro per ciascun atto, contenente un unico negozio traslativo, indipendentemente dal numero dei veicoli. 2. Archivio Notarile Distrettuale di Torino è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il d.m.265/2012 è stato emanato in attuazione dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, che prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe, decreto che deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Il d.m. ha stabilito un parametro base di calcolo unico sia per le tasse che per i contributi. Il parametro è graduale per gli atti di valore determinato o determinabile ed è fissato in misura fissa per gli altri atti, a seconda della tipologia dell’atto (art. 7, comma 2). 3 di 9 All’art. 5 sono fissati i parametri per tasse e contributi determinati in misura graduale. All’art. 6 sono fissati “i parametri per tasse e contributi determinati in misura fissa” (così la rubrica dell’articolo). L’art. 6 stabilisce: “1. Per i seguenti atti il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente Capo è costituito dai seguenti importi: a) Euro 229, per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, per le convenzioni previste dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per le convenzioni urbanistiche di contenuto analogo;
b) Euro 91, per le altre convenzioni urbanistiche e per gli atti d'obbligo unilaterali (gli importi di cui alle lett. a e b non sono tra loro cumulabili); c) Euro 91 per i seguenti atti: 1) verbale di assemblea;
deliberazione di organi sociali in genere, comprese la deliberazione di fusione da parte della società incorporante che non contenga aumento di capitale al fine della fusione, la deliberazione di riduzione del capitale per perdite, la deliberazione di proroga della durata;
modifica di patti di società. È dovuta una sola tassa determinata in misura fissa anche se le modifiche convenute o deliberate sono più d'una. L'importo in misura fissa è utilizzabile solo quando non è applicabile l'importo determinato in misura graduale a norma dell'articolo 5; 2) costituzione di associazione e di consorzio sempreché sia indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento;
3) verbale di assemblea di associazioni, di consorzi e di enti in genere;
4) verbale di riunioni di organi collegiali;
5) verbale di inventario, di constatazione, di offerta reale, di apposizione e rimozione di sigilli;
6) convenzione matrimoniale diversa da quella indicata alla successiva lettera d) punto 1), che non dia luogo all'applicazione dell'importo in misura graduale;
7) accertamento di avveramento della condizione;
8) testamento pubblico;
testamento internazionale;
9) pubblicazione di 4 di 9 testamento olografo o segreto;
verbale di passaggio di testamento pubblico agli atti tra vivi;
d) Euro 46 per i seguenti atti: 1) convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia;
2) accettazione di eredità (indipendentemente dal numero degli accettanti); 3) rinuncia abdicativa in genere (indipendentemente dal numero dei rinuncianti); 4) ratifica;
5) convalida;
6) consenso a riduzione di ipoteca (liberazione parziale di beni, se non è convenuto un corrispettivo;
se è convenuto un corrispettivo o l'atto contiene quietanza o riduzione di somma l'importo è quello previsto nella tabella allegato B); 7) procura generale (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentati sono più di uno); 8) procura soggetta a registrazione (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono più di uno); 9) determinazione della percentuale di ripartizione degli utili di impresa familiare;
10) deposito di documento (verbale di); 11) quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati); 12) ricevimento o ritiro di testamento segreto;
13) deposito o ritiro di testamento olografo da parte del testatore;
14) ogni altro atto di valore indeterminabile non espressamente previsto nel presente articolo;
e) Euro 23 per i seguenti atti: 1) procura generale e speciale alle liti (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno); 2) altre procure non comprese alla precedente lett. d) (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno); f) Euro 12 per i seguenti atti: 1) copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti;
2) vidimazione di libri e di registri;
g) Euro 15, per gli atti di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, costituzione e cancellazione di ipoteca e per gli atti di rettifica relativi ad autoveicoli, motocicli, trattori e rimorchi”. L’art. 7 (disposizioni comuni) prevede le modalità che consentono di individuare i parametri da utilizzare (il notaio e il capo 5 di 9 dell’archivio devono richiedere alle parti ed indicare nell’atto il valore dello stesso quando esso è determinato o determinabile;
l’importo che costituisce il parametro per determinare le tasse e i contributi deve essere indicato dal notaio in apposite colonne dei repertori) e altre regole relative a fattispecie particolari (atto soggetto a condizione, atto contenente più negozi distinti, atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse, etc.). In particolare, al comma 2, come già ricordato, si prescrive che “il parametro per tasse e contributi è determinato in misura graduale per gli atti di valore determinato o determinabile e in misura fissa per tutti gli altri atti”. Al comma 5 si dispone che “L'importo che costituisce il parametro per determinare le tasse e i contributi deve essere indicato dal notaio nelle colonne numeri 8, 9 e 10 del repertorio degli atti tra vivi e nella colonna n. 6 del repertorio degli atti di ultima volontà”. Al comma 7 si stabilisce che “Se l'atto contiene più negozi distinti, sono indicati tanti importi quanti sono i negozi”. 2. La Corte di Appello ha ritenuto che per un atto di trasferimento della proprietà di più autoveicoli a fronte del prezzo determinato complessivamente, non in relazione ad ogni veicolo, deve essere applicato, ex art. 6, lett. g) del d.m. 265/2012, il parametro di 15 euro per ciascun veicolo. Tanto la Corte di Appello ha ritenuto sulla base di questa argomentazione: l’art. 6 “si premura di chiarire in quali ipotesi, pur ricorrendo un unico atto, avente una pluralità di oggetti, soggetti o disposizioni, è comunque dovuto un solo importo fisso”, così, per esempio l’ipotesi dell’art. 6, lett. c, n.1; la norma specifica che “in alcuni casi sia comunque dovuto un unico importo nonostante la pluralità di atti o soggetti coinvolti”, così, per esempio, nei casi dell’art. 6, comma 1, lett. d) nn. 2 e 3 e lett. d). nn.7 e 8, e lett. e) nn. 1 e 2; “la circostanza che in talune ipotesi contemplate dall’art. 6 dm 265/2012 sia stato specificato che a fronte degli 6 di 9 elementi di plurisoggettività o pluralità di oggetti dedotti nell’atto sia dovuto un solo importo in misura fissa, consente di affermare che, non è di per sé dirimente l’unicità formale e tanto meno negoziale dell’atto [e che] a fronte di un atto formalmente unico ma contenutisticamente non riducibile ad unità ove non è stato espressamente dato atto che sia dovuto un solo importo fisso, a contrario sono dovuti tanti importi quanti sono gli oggetti dedotti in contratto”. 3. Il ricorrente sostiene che la decisione contrasti con gli artt. 6 e 7 del d.m. citato. 4. Il motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 12, primo comma 1, delle preleggi, “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. L’art. 6 lett. g), del d.m. 265/2012, stabilisce il parametro di euro 15, per gli “atti di trasferimento di proprietà (…) relativi ad autoveicoli”. Il successivo art.
7 -che è rubricato “Disposizioni Comuni” e le cui disposizioni devono intendersi dunque, come reso evidente dalla rubrica, legate ed integrative rispetto alle disposizioni dell’art. 6, ivi, per quanto interessa segnatamente incluse le disposizioni dell’art. 6, lett.g)- stabilisce, al comma 7, che “Se l'atto contiene più negozi distinti, sono indicati tanti importi quanti sono i negozi”. L’atto è qui il documento da iscrivere nel repertorio (art. 62 l. 16 febbraio 1913, n. 89; d.m. 265/2012 art. 7, comma 5). Dato il chiaro tenore letterale delle due disposizioni, da leggersi unitariamente in ragione dell’appena segnalato rapporto tra l’una e l’altra, risulta che il parametro di 15 euro è imposto dall’art.6 lett. g) per atto, con riguardo al caso di documento incorporante un solo negozio di trasferimento della proprietà di autoveicoli. 7 di 9 Diversamente se un atto incorpora più negozi il parametro di 15 euro è relativo al singolo negozio. Non esiste, come noto, nel sistema normativo una definizione di negozio. La categoria è stata elaborata dalla dottrina pandettistica e per quanto qui interessa può assumersene la definizione ancora corrente di atto di volontà diretto ad uno scopo rilevante per l’ordinamento. Nella categoria rientra il contratto (art. 1321 c.c.). Può aversi un atto contenente un negozio di trasferimento della proprietà di più beni cumulativamente considerati -c.d. vendita in blocco- e un atto contenente una pluralità di negozi conclusi contestualmente, di trasferimento della proprietà di singoli beni. Ai fini della distinzione dell’una dall’altra fattispecie la Corte ha già avuto modo di precisare che assume portata dirimente l'indicazione del prezzo come prezzo unitario, complessivo o all’indicazione di prezzi per ciascuno dei beni (Cass.21342/2016, in motivazione, punto1.1.: “Come è affermazione pacifica in dottrina e nella stessa giurisprudenza, oggetto del contratto di compravendita può essere anche una pluralità di beni immobili sia pure eterogenei tra di loro. In verità, la dottrina si è chiesta se in tale ipotesi si abbia un contratto unico di vendita oppure tanti contratti strutturalmente distinti con oggetti separati. Tuttavia, la normativa dei contratti consente di ritenere che costituisce un unico contratto di trasferimento immobiliare ogni vendita conclusa tra le stessi parti e per un prezzo complessivo ancorché abbia ad oggetto cumulativamente due o più immobili”. v. altresì Cass. 15554/2013). La lettera dell’art. 6 lett g) non consente di ritenere che il parametro vada applicato, in relazione ad un atto che contenga un negozio di trasferimento della proprietà di più autoveicoli considerati “in blocco”. Il parametro è previsto “per gli atti di trasferimento di proprietà (…) relativi ad autoveicoli” non è previsto 8 di 9 “in relazione agli atti di trasferimento di proprietà relativi ad autoveicoli, per ogni autoveicolo”. Né, in senso opposto, convincono le argomentazioni della Corte di Appello: l’espressa previsione, nei casi indicati dalla Corte di Appello (art. 6 lett. c) n.1; art. 6, lett. d) nn. 2 e 3 e nn.7 e 8; art. 6 lett. e) nn. 1 e 2), per cui il parametro deve essere applicato una sola volta malgrado l’atto contenga una pluralità di disposizioni è resa necessaria dal fatto che vengono così, per quei casi, introdotte deroghe alla regola dettata dalla già ricordata disposizione comune dell’art.7, comma 7; non se ne ricava in alcun modo che per un atto contenente un negozio di trasferimento della proprietà di più autoveicoli in blocco, ossia una sola disposizione, debba applicarsi il parametro non una volta soltanto come immediatamente deriva dalla lettera g dell’art.6 in combinato disposto con il comma 7 dell’art.7, ma tante volte quanti sono i beni oggetto della disposizione;
nessuna norma correla il parametro al bene o alla prestazione oggetto del negozio. 5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso dichiarandosi dovuta la somma di 15 euro per ciascun atto traslativo. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuta la somma di 15 euro per ciascuno degli atti traslativi oggetto di causa;
condanna l’Archivio Notarile Distrettuale di Torino a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri 9 di 9 accessori di legge se dovuti, le spese del grado di appello, liquidate in € 3500,00, le spese del primo grado, liquidate in € 3000,00. Roma 3 ottobre 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente TO MO EL MA
b) Euro 91, per le altre convenzioni urbanistiche e per gli atti d'obbligo unilaterali (gli importi di cui alle lett. a e b non sono tra loro cumulabili); c) Euro 91 per i seguenti atti: 1) verbale di assemblea;
deliberazione di organi sociali in genere, comprese la deliberazione di fusione da parte della società incorporante che non contenga aumento di capitale al fine della fusione, la deliberazione di riduzione del capitale per perdite, la deliberazione di proroga della durata;
modifica di patti di società. È dovuta una sola tassa determinata in misura fissa anche se le modifiche convenute o deliberate sono più d'una. L'importo in misura fissa è utilizzabile solo quando non è applicabile l'importo determinato in misura graduale a norma dell'articolo 5; 2) costituzione di associazione e di consorzio sempreché sia indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento;
3) verbale di assemblea di associazioni, di consorzi e di enti in genere;
4) verbale di riunioni di organi collegiali;
5) verbale di inventario, di constatazione, di offerta reale, di apposizione e rimozione di sigilli;
6) convenzione matrimoniale diversa da quella indicata alla successiva lettera d) punto 1), che non dia luogo all'applicazione dell'importo in misura graduale;
7) accertamento di avveramento della condizione;
8) testamento pubblico;
testamento internazionale;
9) pubblicazione di 4 di 9 testamento olografo o segreto;
verbale di passaggio di testamento pubblico agli atti tra vivi;
d) Euro 46 per i seguenti atti: 1) convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia;
2) accettazione di eredità (indipendentemente dal numero degli accettanti); 3) rinuncia abdicativa in genere (indipendentemente dal numero dei rinuncianti); 4) ratifica;
5) convalida;
6) consenso a riduzione di ipoteca (liberazione parziale di beni, se non è convenuto un corrispettivo;
se è convenuto un corrispettivo o l'atto contiene quietanza o riduzione di somma l'importo è quello previsto nella tabella allegato B); 7) procura generale (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentati sono più di uno); 8) procura soggetta a registrazione (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono più di uno); 9) determinazione della percentuale di ripartizione degli utili di impresa familiare;
10) deposito di documento (verbale di); 11) quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati); 12) ricevimento o ritiro di testamento segreto;
13) deposito o ritiro di testamento olografo da parte del testatore;
14) ogni altro atto di valore indeterminabile non espressamente previsto nel presente articolo;
e) Euro 23 per i seguenti atti: 1) procura generale e speciale alle liti (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno); 2) altre procure non comprese alla precedente lett. d) (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno); f) Euro 12 per i seguenti atti: 1) copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti;
2) vidimazione di libri e di registri;
g) Euro 15, per gli atti di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, costituzione e cancellazione di ipoteca e per gli atti di rettifica relativi ad autoveicoli, motocicli, trattori e rimorchi”. L’art. 7 (disposizioni comuni) prevede le modalità che consentono di individuare i parametri da utilizzare (il notaio e il capo 5 di 9 dell’archivio devono richiedere alle parti ed indicare nell’atto il valore dello stesso quando esso è determinato o determinabile;
l’importo che costituisce il parametro per determinare le tasse e i contributi deve essere indicato dal notaio in apposite colonne dei repertori) e altre regole relative a fattispecie particolari (atto soggetto a condizione, atto contenente più negozi distinti, atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse, etc.). In particolare, al comma 2, come già ricordato, si prescrive che “il parametro per tasse e contributi è determinato in misura graduale per gli atti di valore determinato o determinabile e in misura fissa per tutti gli altri atti”. Al comma 5 si dispone che “L'importo che costituisce il parametro per determinare le tasse e i contributi deve essere indicato dal notaio nelle colonne numeri 8, 9 e 10 del repertorio degli atti tra vivi e nella colonna n. 6 del repertorio degli atti di ultima volontà”. Al comma 7 si stabilisce che “Se l'atto contiene più negozi distinti, sono indicati tanti importi quanti sono i negozi”. 2. La Corte di Appello ha ritenuto che per un atto di trasferimento della proprietà di più autoveicoli a fronte del prezzo determinato complessivamente, non in relazione ad ogni veicolo, deve essere applicato, ex art. 6, lett. g) del d.m. 265/2012, il parametro di 15 euro per ciascun veicolo. Tanto la Corte di Appello ha ritenuto sulla base di questa argomentazione: l’art. 6 “si premura di chiarire in quali ipotesi, pur ricorrendo un unico atto, avente una pluralità di oggetti, soggetti o disposizioni, è comunque dovuto un solo importo fisso”, così, per esempio l’ipotesi dell’art. 6, lett. c, n.1; la norma specifica che “in alcuni casi sia comunque dovuto un unico importo nonostante la pluralità di atti o soggetti coinvolti”, così, per esempio, nei casi dell’art. 6, comma 1, lett. d) nn. 2 e 3 e lett. d). nn.7 e 8, e lett. e) nn. 1 e 2; “la circostanza che in talune ipotesi contemplate dall’art. 6 dm 265/2012 sia stato specificato che a fronte degli 6 di 9 elementi di plurisoggettività o pluralità di oggetti dedotti nell’atto sia dovuto un solo importo in misura fissa, consente di affermare che, non è di per sé dirimente l’unicità formale e tanto meno negoziale dell’atto [e che] a fronte di un atto formalmente unico ma contenutisticamente non riducibile ad unità ove non è stato espressamente dato atto che sia dovuto un solo importo fisso, a contrario sono dovuti tanti importi quanti sono gli oggetti dedotti in contratto”. 3. Il ricorrente sostiene che la decisione contrasti con gli artt. 6 e 7 del d.m. citato. 4. Il motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 12, primo comma 1, delle preleggi, “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. L’art. 6 lett. g), del d.m. 265/2012, stabilisce il parametro di euro 15, per gli “atti di trasferimento di proprietà (…) relativi ad autoveicoli”. Il successivo art.
7 -che è rubricato “Disposizioni Comuni” e le cui disposizioni devono intendersi dunque, come reso evidente dalla rubrica, legate ed integrative rispetto alle disposizioni dell’art. 6, ivi, per quanto interessa segnatamente incluse le disposizioni dell’art. 6, lett.g)- stabilisce, al comma 7, che “Se l'atto contiene più negozi distinti, sono indicati tanti importi quanti sono i negozi”. L’atto è qui il documento da iscrivere nel repertorio (art. 62 l. 16 febbraio 1913, n. 89; d.m. 265/2012 art. 7, comma 5). Dato il chiaro tenore letterale delle due disposizioni, da leggersi unitariamente in ragione dell’appena segnalato rapporto tra l’una e l’altra, risulta che il parametro di 15 euro è imposto dall’art.6 lett. g) per atto, con riguardo al caso di documento incorporante un solo negozio di trasferimento della proprietà di autoveicoli. 7 di 9 Diversamente se un atto incorpora più negozi il parametro di 15 euro è relativo al singolo negozio. Non esiste, come noto, nel sistema normativo una definizione di negozio. La categoria è stata elaborata dalla dottrina pandettistica e per quanto qui interessa può assumersene la definizione ancora corrente di atto di volontà diretto ad uno scopo rilevante per l’ordinamento. Nella categoria rientra il contratto (art. 1321 c.c.). Può aversi un atto contenente un negozio di trasferimento della proprietà di più beni cumulativamente considerati -c.d. vendita in blocco- e un atto contenente una pluralità di negozi conclusi contestualmente, di trasferimento della proprietà di singoli beni. Ai fini della distinzione dell’una dall’altra fattispecie la Corte ha già avuto modo di precisare che assume portata dirimente l'indicazione del prezzo come prezzo unitario, complessivo o all’indicazione di prezzi per ciascuno dei beni (Cass.21342/2016, in motivazione, punto1.1.: “Come è affermazione pacifica in dottrina e nella stessa giurisprudenza, oggetto del contratto di compravendita può essere anche una pluralità di beni immobili sia pure eterogenei tra di loro. In verità, la dottrina si è chiesta se in tale ipotesi si abbia un contratto unico di vendita oppure tanti contratti strutturalmente distinti con oggetti separati. Tuttavia, la normativa dei contratti consente di ritenere che costituisce un unico contratto di trasferimento immobiliare ogni vendita conclusa tra le stessi parti e per un prezzo complessivo ancorché abbia ad oggetto cumulativamente due o più immobili”. v. altresì Cass. 15554/2013). La lettera dell’art. 6 lett g) non consente di ritenere che il parametro vada applicato, in relazione ad un atto che contenga un negozio di trasferimento della proprietà di più autoveicoli considerati “in blocco”. Il parametro è previsto “per gli atti di trasferimento di proprietà (…) relativi ad autoveicoli” non è previsto 8 di 9 “in relazione agli atti di trasferimento di proprietà relativi ad autoveicoli, per ogni autoveicolo”. Né, in senso opposto, convincono le argomentazioni della Corte di Appello: l’espressa previsione, nei casi indicati dalla Corte di Appello (art. 6 lett. c) n.1; art. 6, lett. d) nn. 2 e 3 e nn.7 e 8; art. 6 lett. e) nn. 1 e 2), per cui il parametro deve essere applicato una sola volta malgrado l’atto contenga una pluralità di disposizioni è resa necessaria dal fatto che vengono così, per quei casi, introdotte deroghe alla regola dettata dalla già ricordata disposizione comune dell’art.7, comma 7; non se ne ricava in alcun modo che per un atto contenente un negozio di trasferimento della proprietà di più autoveicoli in blocco, ossia una sola disposizione, debba applicarsi il parametro non una volta soltanto come immediatamente deriva dalla lettera g dell’art.6 in combinato disposto con il comma 7 dell’art.7, ma tante volte quanti sono i beni oggetto della disposizione;
nessuna norma correla il parametro al bene o alla prestazione oggetto del negozio. 5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso dichiarandosi dovuta la somma di 15 euro per ciascun atto traslativo. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuta la somma di 15 euro per ciascuno degli atti traslativi oggetto di causa;
condanna l’Archivio Notarile Distrettuale di Torino a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri 9 di 9 accessori di legge se dovuti, le spese del grado di appello, liquidate in € 3500,00, le spese del primo grado, liquidate in € 3000,00. Roma 3 ottobre 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente TO MO EL MA