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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7871 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati Dott. Geremia Casaburi Presidente rel. Dott. A,M, Sterlicchio Consigliere, Dott.. B.R. Cimini Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n.r.g. 1745\23 tra
-
- Avv. CANEVACCI RICCARDO appellante Parte_1 c. avv. L. PORZIO appellata Controparte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la causa di cui all'oggetto è stata interrotta, per decesso dell'appellata costituita, all'esito della udienza del 5\11\24 e non riassunta;
nessuna nota è stata depositata per l'udienza cartolare (art. 281 sexies e 127 bis c.p.c.) del 23 12 25; letti gli artt. 307 e 309 c.p.c., nonché i provvedimenti organizzativi della sezione, ritenuto che il giudizio va estinto d'ufficio, e che le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.);
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello di cui in epigrafe con cancellazione della causa dal ruolo .
Roma data del deposito Il Presidente est.
composta dai signori magistrati Dott. Geremia Casaburi Presidente rel. Dott. A,M, Sterlicchio Consigliere, Dott.. B.R. Cimini Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n.r.g. 1745\23 tra
-
- Avv. CANEVACCI RICCARDO appellante Parte_1 c. avv. L. PORZIO appellata Controparte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la causa di cui all'oggetto è stata interrotta, per decesso dell'appellata costituita, all'esito della udienza del 5\11\24 e non riassunta;
nessuna nota è stata depositata per l'udienza cartolare (art. 281 sexies e 127 bis c.p.c.) del 23 12 25; letti gli artt. 307 e 309 c.p.c., nonché i provvedimenti organizzativi della sezione, ritenuto che il giudizio va estinto d'ufficio, e che le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.);
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello di cui in epigrafe con cancellazione della causa dal ruolo .
Roma data del deposito Il Presidente est.