TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4782 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado n. 7419/23 R.G. iscritta a ruolo il 18/10/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1524/23 emesso in data 03/08/2023 dal
Tribunale di Salerno e notificato in data 01/09/2023.
TRA
IN PERSONA DEL SUO LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele
AN e OM Leccese;
- OPPONENTE -
E
IN PERSONA DEL SUO LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro
AT e IA Di IO;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la (da ora in poi ”) Controparte_1 CP_1
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Salerno il decreto n. 1524/23 con il quale veniva ingiunto alla (da ora in poi ) di pagare la somma di euro Parte_1 Parte_1
312.822,47 oltre interessi richiesti e spese di giudizio.
In particolare, la ricorrente esponeva di esercitare attività di impresa nel settore dell'import/export di prodotti ittici;
che, nell'ambi° 944tale attività, avrebbe fornito della merce alla;
che la si sarebbe resa morosa nel pagamento Parte_1 Parte_1
dell'importo di euro 312.822, 47 quale saldo delle fatture n° 944-972-1009-1170-1218-
1278-1311-1330-1433/23; che di tale credito sarebbe essa avrebbe fornito prova scritta, atteso che le fatture sarebbero state tutte controfirmate e riportate nelle scritture contabili.
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, la , Parte_1
opponendosi al predetto decreto ingiuntivo, conveniva in giudizio la , CP_1
eccependo preliminarmente il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e sostenendo, nel merito, la totale inesistenza di qualsiasi rapporto commerciale ed economico con la società opposta. Riteneva indeterminata nel quantum la domanda dell'opposta ed instava per il rigetto della richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , la quale CP_1
chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché infondato in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo.
In via preliminare, chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto.
Nel merito, esponeva che, in considerazione della storicità dei rapporti intercorsi con l'opponente, gli ordini di merci sarebbero stati effettuati oralmente direttamente de visu fra i rispettivi rappresentanti legali delle società; che, nel caso di specie, l'ordine sarebbe avvenuto in data 05/01/2023 per complessivi euro 342.822,47, allorquando il sig. CP_2
2 si sarebbe recato presso la sua sede in Somma Vesuviana, e che per tale ordine Per_1
il sig. avrebbe versato a titolo di acconto la somma di euro 33.000,00 a mezzo Per_1
assegno bancario;
che, ricevuto l'ordine, essa avrebbe ordinato le merci ai suoi fornitori e che, appena arrivate le merci, avrebbe provveduto ad avvisare il sig. ; che Per_1
quest'ultimo gli avrebbe riferito di essere in territorio estero e che avrebbe provveduto al ritiro delle merci il suo collaboratore sig. , che le era già noto, in Controparte_3
quanto avrebbe provveduto già varie volte al ritiro della merce;
che in data 10/02/2023 le sarebbe pervenuta una prima contestazione relativa alle fatture ricevute in data
04/02/2023 da parte del legale rappresentante della , sig. , il Parte_1 Persona_2
quale avrebbe sostenuto di non aver mai acquistato i prodotti elencati in fattura;
che a tale contestazione essa avrebbe provveduto puntualmente a rispondere;
che a tale ultima comunicazione non sarebbe seguita alcuna ulteriore risposta;
che, pertanto, avrebbe ritenuto il problema superato, anche in considerazione del fatto che il sig. si CP_3
sarebbe continuato a recare in loco per ricevere le ulteriori forniture e confermando di operare secondo le indicazioni del legale rappresentante della società presso cui lavorava;
che la consegna del materiale ordinato dalla sarebbe stata completata in data Parte_1
20/02/2023; che, in data 21/02/2023, avrebbe ricevuto altra comunicazione da parte della , in seguito all'invio delle fatture relative alla consegna della merce Parte_1
avvenuta nei giorni precedenti, con la quale la avrebbe lamentato di non aver Parte_1
mai ordinato e ricevuto la merce oggetto di fatture;
che, in ogni caso, non molto tempo dopo, all'inizio di marzo 2023, il sig. avrebbe contattato il sig. Per_1 CP_1
riferendo di essere rientrato dall'estero e di essere intenzionato a saldare le fatture aperte fino all'ultimo centesimo.
Rappresentava, in ogni caso, che il credito da lei vantato sarebbe risultato dalle fatture sottoscritte dal sig. al momento del ritiro delle merci. CP_3
Sosteneva, in particolare, che le fatture sottoscritte per accettazione da parte dell'opponente avrebbero costituito piena prova del relativo contratto di fornitura.
3 Con ordinanza del 15/11/2017, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice rigettava l'istanza della . Controparte_4
Con ordinanza del 17/10/2024, il Giudice, ritenendo sussistenti i presupposti per farlo, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e considerava altresì di non ammettere la prova orale perché ultronea e in contrasto con la documentazione prodotta.
Contestualmente fissava udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno
06/10/2025, concedendo alle parti i termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie, dunque, era onere della provare l'esistenza del credito CP_1
vantato, mentre incombeva sulla provare un fatto estintivo, modificativo o Parte_1
impeditivo della pretesa creditoria azionata da controparte.
Ciò premesso, l'opposizione proposta dalla va rigettata, in quanto infondata Parte_1
in fatto e in diritto.
4 Innanzitutto, è necessario evidenziare che l'effettiva sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti risulta provata da parte opposta – attrice in senso sostanziale che era a ciò onerata – oltre che sulla base delle fatture da essa emesse e sottoscritte dal sig.
. Controparte_3
A tal riguardo, è appena il caso di precisare come, in base ad un orientamento della Corte di legittimità, che può ritenersi oramai consolidato, “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass., sez. II,
n. 26801 del 21/10/2019).
Pertanto, l'accettazione – che può essere in qualsiasi modo dimostrata – della fattura da parte del contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto può costituire, in base a quanto previsto dalla Corte di cassazione, piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto.
A tal proposito, la sottoscrizione apposta in calce o nel corpo della fattura da parte del soggetto titolato a ricevere la prestazione per cui la fattura viene emessa – nel caso di specie soggetto titolato a ricevere la merce era il sig. , dipendente della Controparte_3
, come asserito da parte opposta e non espressamente contestato da parte Parte_1
opponente – equivalga ad accettazione della medesima.
Orbene, le fatture in ragione delle quali veniva azionato il procedimento di ingiunzione da parte della odierna opposta sono la fattura n. 944 del 03/02/2023, la fattura n. 972 del 04/02/2023, la fattura n. 1009 del 06/02/2023, la fattura n. 1170 del 10/02/2023, la fattura n. 1218 del 13/02/2023, la fattura n. 1278 del 13/02/2023, la fattura n. 1311 del
14/02/2023, la fattura n. 1330 del 15/02/2023 e la fattura n. 1433 del 20/02/2023.
Tali fatture riportano tutte la sottoscrizione del sig. , dipendente della Controparte_3
. Parte_1
5 La circostanza che il sig. abbia apposto tali firme risulta incontestata da parte CP_3
opponente, la quale non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte alle scritture private prodotte in giudizio da parte opposta, ed è pertanto da ritenersi provata.
Peraltro, l'effettiva vendita di tali beni trova conferma nei dati ricavabili dal registro IVA vendite della all'interno del quale risultano registrate tutte le fatture elettroniche CP_1
emesse in favore della nel periodo 03/02/2023-20/02/2023. Parte_1
In ragione, dunque, della documentata e provata sottoscrizione delle fatture emesse dalla da parte del sig. , oltre che della registrazione delle relative vendite nel CP_1 CP_3
registro IVA della deve ritenersi sia sussistito fra le parti – contrariamente a CP_1
quanto asserito da parte opponente – un contratto avente ad oggetto la fornitura degli alimenti surgelati di cui alle fatture.
La ha così provato l'esistenza del credito ed ha altresì dimostrato di aver CP_1
adempiuto alle obbligazioni su di lei gravanti, mediante la consegna delle forniture dei prodotti ittici.
Di contro, parte opponente – che sarebbe stata a ciò onerata – non ha dimostrato la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato da controparte, essendosi limitata a sostenere la totale inesistenza di qualsivoglia rapporto commerciale ed economico con la società opposta.
Rilevata, pertanto, la sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti e accertato il mancato pagamento da parte delle di tutte le somme indicate nelle fatture Parte_1
emesse da parte della l'opposizione proposta dalla va rigettata ed il CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1524/23 emesso dal Tribunale di Salerno confermato.
La somma liquidabile, pari ad euro 312.822,47, è da considerarsi al netto della somma già versata a titolo di acconto sul prezzo da parte della pari ad euro 30.000,00, Parte_1
come, del resto, riferito dalla stessa opposta CP_1
2. Spese di lite.
Le spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia (ordinaria), del decisum e dell'attività effettivamente espletata (mancato 6 svolgimento di attività istruttoria), secondo i valori e i criteri di cui al D.M. n. 55/2014
(così come modificato con D.M. n. 37/2018), seguono il criterio della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da nei confronti della nel giudizio Parte_1 Controparte_5
n. 7419/2023 R.G., ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione formulata dalla e, per l'effetto, conferma e Parte_1
dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1524/23 emesso dal Tribunale di Salerno;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
che vengono liquidate in € 12.046,00 per compenso Controparte_5
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 24.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado n. 7419/23 R.G. iscritta a ruolo il 18/10/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1524/23 emesso in data 03/08/2023 dal
Tribunale di Salerno e notificato in data 01/09/2023.
TRA
IN PERSONA DEL SUO LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele
AN e OM Leccese;
- OPPONENTE -
E
IN PERSONA DEL SUO LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro
AT e IA Di IO;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la (da ora in poi ”) Controparte_1 CP_1
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Salerno il decreto n. 1524/23 con il quale veniva ingiunto alla (da ora in poi ) di pagare la somma di euro Parte_1 Parte_1
312.822,47 oltre interessi richiesti e spese di giudizio.
In particolare, la ricorrente esponeva di esercitare attività di impresa nel settore dell'import/export di prodotti ittici;
che, nell'ambi° 944tale attività, avrebbe fornito della merce alla;
che la si sarebbe resa morosa nel pagamento Parte_1 Parte_1
dell'importo di euro 312.822, 47 quale saldo delle fatture n° 944-972-1009-1170-1218-
1278-1311-1330-1433/23; che di tale credito sarebbe essa avrebbe fornito prova scritta, atteso che le fatture sarebbero state tutte controfirmate e riportate nelle scritture contabili.
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, la , Parte_1
opponendosi al predetto decreto ingiuntivo, conveniva in giudizio la , CP_1
eccependo preliminarmente il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e sostenendo, nel merito, la totale inesistenza di qualsiasi rapporto commerciale ed economico con la società opposta. Riteneva indeterminata nel quantum la domanda dell'opposta ed instava per il rigetto della richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , la quale CP_1
chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché infondato in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo.
In via preliminare, chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto.
Nel merito, esponeva che, in considerazione della storicità dei rapporti intercorsi con l'opponente, gli ordini di merci sarebbero stati effettuati oralmente direttamente de visu fra i rispettivi rappresentanti legali delle società; che, nel caso di specie, l'ordine sarebbe avvenuto in data 05/01/2023 per complessivi euro 342.822,47, allorquando il sig. CP_2
2 si sarebbe recato presso la sua sede in Somma Vesuviana, e che per tale ordine Per_1
il sig. avrebbe versato a titolo di acconto la somma di euro 33.000,00 a mezzo Per_1
assegno bancario;
che, ricevuto l'ordine, essa avrebbe ordinato le merci ai suoi fornitori e che, appena arrivate le merci, avrebbe provveduto ad avvisare il sig. ; che Per_1
quest'ultimo gli avrebbe riferito di essere in territorio estero e che avrebbe provveduto al ritiro delle merci il suo collaboratore sig. , che le era già noto, in Controparte_3
quanto avrebbe provveduto già varie volte al ritiro della merce;
che in data 10/02/2023 le sarebbe pervenuta una prima contestazione relativa alle fatture ricevute in data
04/02/2023 da parte del legale rappresentante della , sig. , il Parte_1 Persona_2
quale avrebbe sostenuto di non aver mai acquistato i prodotti elencati in fattura;
che a tale contestazione essa avrebbe provveduto puntualmente a rispondere;
che a tale ultima comunicazione non sarebbe seguita alcuna ulteriore risposta;
che, pertanto, avrebbe ritenuto il problema superato, anche in considerazione del fatto che il sig. si CP_3
sarebbe continuato a recare in loco per ricevere le ulteriori forniture e confermando di operare secondo le indicazioni del legale rappresentante della società presso cui lavorava;
che la consegna del materiale ordinato dalla sarebbe stata completata in data Parte_1
20/02/2023; che, in data 21/02/2023, avrebbe ricevuto altra comunicazione da parte della , in seguito all'invio delle fatture relative alla consegna della merce Parte_1
avvenuta nei giorni precedenti, con la quale la avrebbe lamentato di non aver Parte_1
mai ordinato e ricevuto la merce oggetto di fatture;
che, in ogni caso, non molto tempo dopo, all'inizio di marzo 2023, il sig. avrebbe contattato il sig. Per_1 CP_1
riferendo di essere rientrato dall'estero e di essere intenzionato a saldare le fatture aperte fino all'ultimo centesimo.
Rappresentava, in ogni caso, che il credito da lei vantato sarebbe risultato dalle fatture sottoscritte dal sig. al momento del ritiro delle merci. CP_3
Sosteneva, in particolare, che le fatture sottoscritte per accettazione da parte dell'opponente avrebbero costituito piena prova del relativo contratto di fornitura.
3 Con ordinanza del 15/11/2017, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice rigettava l'istanza della . Controparte_4
Con ordinanza del 17/10/2024, il Giudice, ritenendo sussistenti i presupposti per farlo, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e considerava altresì di non ammettere la prova orale perché ultronea e in contrasto con la documentazione prodotta.
Contestualmente fissava udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno
06/10/2025, concedendo alle parti i termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie, dunque, era onere della provare l'esistenza del credito CP_1
vantato, mentre incombeva sulla provare un fatto estintivo, modificativo o Parte_1
impeditivo della pretesa creditoria azionata da controparte.
Ciò premesso, l'opposizione proposta dalla va rigettata, in quanto infondata Parte_1
in fatto e in diritto.
4 Innanzitutto, è necessario evidenziare che l'effettiva sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti risulta provata da parte opposta – attrice in senso sostanziale che era a ciò onerata – oltre che sulla base delle fatture da essa emesse e sottoscritte dal sig.
. Controparte_3
A tal riguardo, è appena il caso di precisare come, in base ad un orientamento della Corte di legittimità, che può ritenersi oramai consolidato, “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass., sez. II,
n. 26801 del 21/10/2019).
Pertanto, l'accettazione – che può essere in qualsiasi modo dimostrata – della fattura da parte del contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto può costituire, in base a quanto previsto dalla Corte di cassazione, piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto.
A tal proposito, la sottoscrizione apposta in calce o nel corpo della fattura da parte del soggetto titolato a ricevere la prestazione per cui la fattura viene emessa – nel caso di specie soggetto titolato a ricevere la merce era il sig. , dipendente della Controparte_3
, come asserito da parte opposta e non espressamente contestato da parte Parte_1
opponente – equivalga ad accettazione della medesima.
Orbene, le fatture in ragione delle quali veniva azionato il procedimento di ingiunzione da parte della odierna opposta sono la fattura n. 944 del 03/02/2023, la fattura n. 972 del 04/02/2023, la fattura n. 1009 del 06/02/2023, la fattura n. 1170 del 10/02/2023, la fattura n. 1218 del 13/02/2023, la fattura n. 1278 del 13/02/2023, la fattura n. 1311 del
14/02/2023, la fattura n. 1330 del 15/02/2023 e la fattura n. 1433 del 20/02/2023.
Tali fatture riportano tutte la sottoscrizione del sig. , dipendente della Controparte_3
. Parte_1
5 La circostanza che il sig. abbia apposto tali firme risulta incontestata da parte CP_3
opponente, la quale non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte alle scritture private prodotte in giudizio da parte opposta, ed è pertanto da ritenersi provata.
Peraltro, l'effettiva vendita di tali beni trova conferma nei dati ricavabili dal registro IVA vendite della all'interno del quale risultano registrate tutte le fatture elettroniche CP_1
emesse in favore della nel periodo 03/02/2023-20/02/2023. Parte_1
In ragione, dunque, della documentata e provata sottoscrizione delle fatture emesse dalla da parte del sig. , oltre che della registrazione delle relative vendite nel CP_1 CP_3
registro IVA della deve ritenersi sia sussistito fra le parti – contrariamente a CP_1
quanto asserito da parte opponente – un contratto avente ad oggetto la fornitura degli alimenti surgelati di cui alle fatture.
La ha così provato l'esistenza del credito ed ha altresì dimostrato di aver CP_1
adempiuto alle obbligazioni su di lei gravanti, mediante la consegna delle forniture dei prodotti ittici.
Di contro, parte opponente – che sarebbe stata a ciò onerata – non ha dimostrato la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato da controparte, essendosi limitata a sostenere la totale inesistenza di qualsivoglia rapporto commerciale ed economico con la società opposta.
Rilevata, pertanto, la sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti e accertato il mancato pagamento da parte delle di tutte le somme indicate nelle fatture Parte_1
emesse da parte della l'opposizione proposta dalla va rigettata ed il CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1524/23 emesso dal Tribunale di Salerno confermato.
La somma liquidabile, pari ad euro 312.822,47, è da considerarsi al netto della somma già versata a titolo di acconto sul prezzo da parte della pari ad euro 30.000,00, Parte_1
come, del resto, riferito dalla stessa opposta CP_1
2. Spese di lite.
Le spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia (ordinaria), del decisum e dell'attività effettivamente espletata (mancato 6 svolgimento di attività istruttoria), secondo i valori e i criteri di cui al D.M. n. 55/2014
(così come modificato con D.M. n. 37/2018), seguono il criterio della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da nei confronti della nel giudizio Parte_1 Controparte_5
n. 7419/2023 R.G., ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione formulata dalla e, per l'effetto, conferma e Parte_1
dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1524/23 emesso dal Tribunale di Salerno;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
che vengono liquidate in € 12.046,00 per compenso Controparte_5
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 24.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
7