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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7321/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 7321/2024, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Parte_1
Dirutigliano Diego e Aimi Mauro;
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso che
a) La società ricorrente chiedeva all' l'autorizzazione alla Cassa Integrazione CP_1
Guadagni Ordinaria per due distinti periodi e l'Istituto autorizzava il trattamento con provvedimento del 9 maggio 2023; conseguentemente, la società pagava l'integrazione salariale ai propri dipendenti per il periodo oggetto di CIG (dal 13/03/2023 al 30/04/2023), per un totale di € 18.442,96;
b) La società non si avvaleva del conguaglio, ai sensi dell'art. 7 comma 3 d.lgs.
148/2015, ma in data 24/074/2024 chiedeva all' come recuperare il proprio credito;
CP_1
l' rispondeva che tale credito, a causa della decadenza prevista dalla norma e maturata CP_2
il 12/11/2023, non era più recuperabile;
c) La società proponeva quindi il presente ricorso, sostenendo che il conguaglio previsto dalla legge fosse esclusivamente una modalità per il recupero delle anticipazioni indennitarie effettuate dall'azienda, ma a carico dell' l' eccepiva CP_1 CP_2
l'improcedibilità del ricorso giudiziario e si difendeva nel merito, sostenendo l'intervenuta decadenza della ricorrente. considera
1. Il nodo di diritto da sciogliere è se la prevista decadenza dell'art. 7 d.lgs. 148/2015 abbia natura sostanziale, ossia se impedisca al datore di lavoro di ottenere il rimborso del proprio credito dall' oppure se riguardi solo una modalità operativa del rimborso CP_1
medesimo, quella tramite conguaglio.
2. La norma sancisce che “Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono
1 R.G.L. 7321/2024
essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo”; sul punto si è pronunciata di recente la Suprema Corte, con sentenza
33891/2024, che lo scrivente intende condividere.
3. Secondo la Cassazione è pacifica la natura decadenziale del termine introdotto dall'art. 7 citato;
il che risponde appieno al tenore letterale della norma. La sentenza citata si sofferma, più che altro, sul fatto impeditivo della decadenza, che individua nel conguaglio e non in altre istanze.
4. Peraltro, nel caso di specie, il problema non si pone in quanto la società è rimasta del tutto inerte per il periodo previsto dalla norma, provvedendo a inoltrare una richiesta all' oltre un anno dopo il periodo di paga interessato dall'integrazione salariale;
il CP_1 periodo oggetto di CIG è stato dal 13/03/2023 al 30/04/2023 e la richiesta all' non di CP_1
rimborso, ma di mere istruzioni su come riscuotere il proprio credito, è del 24/07/2024.
5. Il tenore della norma è inequivoco, e i precedenti di questo stesso Tribunale non riguardavano ipotesi in cui il conguaglio non era stato fatto tempestivamente, ma casi in cui l' lo riteneva inammissibile perché contabilmente errato: situazione del tutto diversa dal CP_1
caso di specie, che la sentenza citata infatti risolve in modo diametralmente opposto, affermando (in tal caso) l'inoperatività della decadenza.
6. Nel precedente esteso da questo stesso giudice si dà atto che il datore di lavoro è un mero adiectus solutionis causa, di talché la fonte del proprio diritto sono le “ordinarie regole civilistiche per cui chi paga un debito altrui ha diritto al rimborso di quanto versato”; ma nel caso in allora in esame la società aveva presentato le denunce e provveduto al conguaglio tempestivamente, seppur con alcune inesattezze: in tale sentenza si affermava che tale aspetto non inficiava la sua idoneità a impedire la decadenza.
7. Nemmeno può essere accolta la distinzione che la società cerca di introdurre tra la disciplina di erogazione e rimborso dei trattamenti di integrazione salariale e il diritto sostanziale del datore di lavoro: la legge delega ha previsto i decreti delegati in materia con finalità di riordino e razionalizzazione del sistema, al fine di garantire celerità e certezza nell'applicazione. In campo previdenziale, non è inusuale che il diritto del contribuente sia sottoposto a decadenza o a prescrizione breve;
il limite è sempre quello della ragionevolezza, ossia la previsione di un lasso di tempo sufficiente a permettere al datore di lavoro di esercitare il proprio diritto. Nel caso in esame, si ritiene che sei mesi di tempo per operare il conguaglio siano sufficienti a permettere al datore di lavoro di esercitare il proprio diritto.
2 R.G.L. 7321/2024
8. D'altronde, se si volesse seguire l'interpretazione di parte ricorrente, si arriverebbe a una abrogazione implicita dell'art. 7 comma 3 d.lgs. 148/2015, poiché i rapporto di debito/credito tra aziende e sono regolati abitualmente con il conguaglio mensile tra CP_1
contributi dovuti e anticipazioni effettuate. Si ricorda che il pagamento e la comunicazione dei contributi mensili sono affidati all'azienda contribuente, la quale avrebbe potuto in ogni momento, nei sei mesi successivi alla concessione del trattamento di integrazione, inserire a proprio credito le anticipazioni concesse, senza attendere alcuna autorizzazione da parte dell' CP_1
9. In conclusione, la norma di cui all'art. 7 citato prevede un'ipotesi speciale di decadenza che non si ritiene essere contraria né alla legge delega, né ai principi di ragionevolezza, essendo previsto un sufficiente lasso di tempo per operare il conguaglio e ritenendo lo scrivente che la certezza della definizione delle procedure di integrazione salariale, che coinvolgono anche il momento del rimborso delle anticipazioni, sia immanente ai principi indicati nella legge 183/2014.
10. La novità della questione, soggetta (fino alla recente sentenza di Cassazione) a orientamenti non costanti, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Torino, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
3
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 7321/2024, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Parte_1
Dirutigliano Diego e Aimi Mauro;
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso che
a) La società ricorrente chiedeva all' l'autorizzazione alla Cassa Integrazione CP_1
Guadagni Ordinaria per due distinti periodi e l'Istituto autorizzava il trattamento con provvedimento del 9 maggio 2023; conseguentemente, la società pagava l'integrazione salariale ai propri dipendenti per il periodo oggetto di CIG (dal 13/03/2023 al 30/04/2023), per un totale di € 18.442,96;
b) La società non si avvaleva del conguaglio, ai sensi dell'art. 7 comma 3 d.lgs.
148/2015, ma in data 24/074/2024 chiedeva all' come recuperare il proprio credito;
CP_1
l' rispondeva che tale credito, a causa della decadenza prevista dalla norma e maturata CP_2
il 12/11/2023, non era più recuperabile;
c) La società proponeva quindi il presente ricorso, sostenendo che il conguaglio previsto dalla legge fosse esclusivamente una modalità per il recupero delle anticipazioni indennitarie effettuate dall'azienda, ma a carico dell' l' eccepiva CP_1 CP_2
l'improcedibilità del ricorso giudiziario e si difendeva nel merito, sostenendo l'intervenuta decadenza della ricorrente. considera
1. Il nodo di diritto da sciogliere è se la prevista decadenza dell'art. 7 d.lgs. 148/2015 abbia natura sostanziale, ossia se impedisca al datore di lavoro di ottenere il rimborso del proprio credito dall' oppure se riguardi solo una modalità operativa del rimborso CP_1
medesimo, quella tramite conguaglio.
2. La norma sancisce che “Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono
1 R.G.L. 7321/2024
essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo”; sul punto si è pronunciata di recente la Suprema Corte, con sentenza
33891/2024, che lo scrivente intende condividere.
3. Secondo la Cassazione è pacifica la natura decadenziale del termine introdotto dall'art. 7 citato;
il che risponde appieno al tenore letterale della norma. La sentenza citata si sofferma, più che altro, sul fatto impeditivo della decadenza, che individua nel conguaglio e non in altre istanze.
4. Peraltro, nel caso di specie, il problema non si pone in quanto la società è rimasta del tutto inerte per il periodo previsto dalla norma, provvedendo a inoltrare una richiesta all' oltre un anno dopo il periodo di paga interessato dall'integrazione salariale;
il CP_1 periodo oggetto di CIG è stato dal 13/03/2023 al 30/04/2023 e la richiesta all' non di CP_1
rimborso, ma di mere istruzioni su come riscuotere il proprio credito, è del 24/07/2024.
5. Il tenore della norma è inequivoco, e i precedenti di questo stesso Tribunale non riguardavano ipotesi in cui il conguaglio non era stato fatto tempestivamente, ma casi in cui l' lo riteneva inammissibile perché contabilmente errato: situazione del tutto diversa dal CP_1
caso di specie, che la sentenza citata infatti risolve in modo diametralmente opposto, affermando (in tal caso) l'inoperatività della decadenza.
6. Nel precedente esteso da questo stesso giudice si dà atto che il datore di lavoro è un mero adiectus solutionis causa, di talché la fonte del proprio diritto sono le “ordinarie regole civilistiche per cui chi paga un debito altrui ha diritto al rimborso di quanto versato”; ma nel caso in allora in esame la società aveva presentato le denunce e provveduto al conguaglio tempestivamente, seppur con alcune inesattezze: in tale sentenza si affermava che tale aspetto non inficiava la sua idoneità a impedire la decadenza.
7. Nemmeno può essere accolta la distinzione che la società cerca di introdurre tra la disciplina di erogazione e rimborso dei trattamenti di integrazione salariale e il diritto sostanziale del datore di lavoro: la legge delega ha previsto i decreti delegati in materia con finalità di riordino e razionalizzazione del sistema, al fine di garantire celerità e certezza nell'applicazione. In campo previdenziale, non è inusuale che il diritto del contribuente sia sottoposto a decadenza o a prescrizione breve;
il limite è sempre quello della ragionevolezza, ossia la previsione di un lasso di tempo sufficiente a permettere al datore di lavoro di esercitare il proprio diritto. Nel caso in esame, si ritiene che sei mesi di tempo per operare il conguaglio siano sufficienti a permettere al datore di lavoro di esercitare il proprio diritto.
2 R.G.L. 7321/2024
8. D'altronde, se si volesse seguire l'interpretazione di parte ricorrente, si arriverebbe a una abrogazione implicita dell'art. 7 comma 3 d.lgs. 148/2015, poiché i rapporto di debito/credito tra aziende e sono regolati abitualmente con il conguaglio mensile tra CP_1
contributi dovuti e anticipazioni effettuate. Si ricorda che il pagamento e la comunicazione dei contributi mensili sono affidati all'azienda contribuente, la quale avrebbe potuto in ogni momento, nei sei mesi successivi alla concessione del trattamento di integrazione, inserire a proprio credito le anticipazioni concesse, senza attendere alcuna autorizzazione da parte dell' CP_1
9. In conclusione, la norma di cui all'art. 7 citato prevede un'ipotesi speciale di decadenza che non si ritiene essere contraria né alla legge delega, né ai principi di ragionevolezza, essendo previsto un sufficiente lasso di tempo per operare il conguaglio e ritenendo lo scrivente che la certezza della definizione delle procedure di integrazione salariale, che coinvolgono anche il momento del rimborso delle anticipazioni, sia immanente ai principi indicati nella legge 183/2014.
10. La novità della questione, soggetta (fino alla recente sentenza di Cassazione) a orientamenti non costanti, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Torino, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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