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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/06/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 17.06.2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 17.06.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
Antonio Cannoletta e Alessandro Marini, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Pisanu resistente
oggetto: riliquidazione pensione
1
Con ricorso depositato il 18.11.2022 parte ricorrente ha adito il Tribunale di Brindisi rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per malattia ad integrazione e mobilità;
- dichiarare che l' in sede di valorizzazione degli eventi CP_1 accreditati figurativamente a titolo di malattia, ha escluso dall'imponibile annuo le c.d. altre competenze (per il periodo ante 1.1.2005) e gli emolumenti extramensili (per periodo post.1.1.2005)
- dichiarare altresì l'illegittimo disallineamento tra la retribuzione relativa al periodo di CIG e la retribuzione del periodo di mobilità relativa all'anno 1995;
- conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., alla riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per malattia e mobilità tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso alla corresponsione delle CP_2 differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 49,21) ed al pagamento delle somme differenziali dovute (che, al dì del deposito del presente ricorso ammontano a € 1.903,07, o della somma maggiore in base alla decadenza triennale decorrente dalla domanda giudiziale), nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso (o del quinquennio antecedente la domanda amministrativa), oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo - ovvero, in subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito di CTU, di cui sin da ora si chiede l'ammissione.”. Si è costituito in giudizio l'istituto previdenziale che ha concluso per il rigetto delle avverse pretese, eccependo preliminarmente la l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso, nonché la decadenza e la prescrizione. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed il giudice ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale. _____________
Il ricorso merita accoglimento. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'azione per carenza di domanda amministrativa, trattandosi del diritto alla ricostituzione della pensione di cui parte ricorrente è già titolare.
2 Ciò premesso, deve essere pregiudizialmente dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale eccepita dall'istituto previdenziale. Sul punto ritiene il presente Giudicante non condivisibile l'eccezione di decadenza “tombale” della prestazione pensionistica sollevata dall'istituto alla stregua delle condivisibili argomentazioni fatte proprie da recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali “…
…L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; Corte Costituzionale 22 luglio 1999, n. 345; Corte Costituzionale 15 luglio 85, n. 203). Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infra triennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost. Sarebbe peraltro non agevole individuare (per ciascuna prestazione periodica), in difetto di criteri legali o costituzionali espliciti, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica non comprimibile. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della
3 prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.” (vedasi da ultimo cass., 04.01.2022, n. 123). Pertanto, giova a tal fine riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, i commi due e tre dell' art. 47 del DPR n. 639/70, i quali prevedono che “… Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2). Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (comma 3).” Con successiva disposizione (del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito il L. 1 giugno 1991, n. 166, Disposizioni urgenti in materia previdenziale), avente carattere di norma d'interpretazione autentica, è stato poi previsto che "I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei…”. Infine, con l' art. 38, comma 1, numero 1), lettera d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 all' art. 47 cit. " (entrato in vigore il 6 luglio 2011 e applicabile nella specie, anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 69/2014), è stato aggiunto il comma 6, il quale prevede che “.. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte (comma 6)”. Orbene, con la previsione di cui all' art. 38 cit. -inserita nel comma 6 dell' articolo sopra riportato- il legislatore ha esteso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui non si tratti del pagamento di una prestazione negata in sede amministrativa, ma di una prestazione riconosciuta ed erogata, di cui l'interessato chiede la riliquidazione, precisando che, in tal caso, il termine di decadenza decorre dal momento in cui si è avuto il riconoscimento parziale della prestazione.
4 Alla luce del dato normativo sopra riportato deve pertanto ritenersi che il ricorrente sia decaduto dalla possibilità di proporre la domanda giudiziale di riliquidazione della pensione dalla data di originaria decorrenza, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato il 4.10.2021, oltre il termine di tre anni dal riconoscimento parziale della prestazione, termine così fissato dal comma 6 dell' art. 47 cit. Tuttavia, il verificarsi della decadenza, comporta nella specie (in cui è dedotto il parziale pagamento di una prestazione di durata) l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato. Pertanto deve ritenersi l' ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal 18.11.2019 (triennio precedente la introduzione del giudizio), con conseguente assorbimento dell'eccezione di prescrizione. Nel merito, parte ricorrente lamenta in primo luogo l'erroneo calcolo ai fini pensionistici della contribuzione figurativa accreditata a titolo di malattia e di mobilità. Difatti nel ricorso introduttivo si legge che “L'
[...]
, nel calcolare la media delle retribuzioni Controparte_3 settimanali percepite in costanza di lavoro, al fine di determinare il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per malattia ha costantemente escluso gli emolumenti extramensili e le altre competenze che concorrono alla base imponibile previdenziale previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ed in particolare i ratei di mensilità aggiuntive, le indennità sostitutive di ferie non godute, il lavoro straordinario non tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati ed erogando trattamenti pensionistici più bassi.” (pag. 6 del ricorso). Ebbene, giova rammentare che l'articolo 8, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155, recante “Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica”, prevede espressamente che "il valore retribuivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro" nello stesso anno solare oppure in quello immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile. Orbene è indubbio, alla luce del tenore dell'art 8 L 155/81 per come interpretato dalla Suprema Corte (a partire dalla sentenza n 16313/04,
5 conformi Cass. n. 157/07; n. 17502/09; da ultimo, Cass. n. 17990/2010 ), che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro e che rinvengono la loro causa nel medesimo rapporto, e cioè di tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, senza quindi in alcun modo escludere le competenze retributive ricevute con cadenze extramensili o ultramensili. Coerente con tale orientamento appare altresì il disposto dell'art. 40 L. 183/2010, a mente del quale “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”. Nella normale retribuzione a cui fa riferimento la norma testè richiamata, rientrano gli emolumenti extramensili che sarebbero spettati al lavoratore in caso di prestazione lavorativa (in tal senso, Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 1431/2016). Questi ultimi rientrano pertanto nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente. Ne consegue che nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile debbono essere inseriti, anche per la parte corrispondente al valore retributivo della contribuzione figurativa, gli emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro anche a titolo di compensi extra mensili, quale sicuramente è la tredicesima mensilità, trattandosi di istituto previsto dalla legge, nonché gli altri emolumenti extramensili come la 14° mensilità, laddove il pensionato dimostri la sua spettanza in base al CCNL applicabile, nonché l'indennità sostitutiva delle ferie laddove dimostri di averne diritto. Precisamente per i periodi coperti da contribuzione figurativa ricadenti nell'ultimo decennio di contribuzione, la retribuzione annua pensionabile, ai sensi dell'art 8 L 155/81, va dunque calcolata sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nello stesso anno solare in cui si collocano i predetti periodi o in quello immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro, applicando la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art 12 L 153/69.
6 A fronte degli analitici conteggi depositati da parte ricorrente, l' CP_1 nulla ha eccepito, essendosi limitata a riportarsi ad una relazione interna senza prendere specifica posizione sul corretto computo delle altre competenze e degli emolumenti extramensili rivendicati. Con riferimento, poi, alla contribuzione figurativa per i periodi nei quali l'attore ha fruito dell'indennità di mobilità, lo stesso ha evidenziato di aver goduto la cig e la mobilità in continuità e che tali indennità hanno la medesima base di calcolo ovvero la retribuzione globale dell'ultimo periodo lavorato come chiarito dalla pronuncia della Cassazione n. 6161/2018. Il ricorrente preso atto della retribuzione imponibile quantificata dallo stesso ha, pertanto, chiesto di riallineare l'importo della CP_1 retribuzione imponibile del precedente periodo di cig a quello stabilito dall'istituto per la mobilità, avendo ravvisato per la cig una retribuzione CP_ media settimanale illegittimamente inferiore nell'estratto Sul punto, infatti, dall'estratto conto previdenziale emerge che per l'anno 1995 - in costanza di due eventi figurativi succedutisi senza soluzione di continuità (20 settimane di cig e 10 settimane di mobilità) - la retribuzione media settimanale relativa al periodo di mobilità anziché avere un importo esattamente sovrapponibile a quello quantificato dall per la cig (ovvero 230,93) risulta quantificata nell'inferiore CP_2 importo di euro 224,66. Appare, pertanto, corretto il conteggio analitico effettuato da parte ricorrente, peraltro non contestato dall , nel quale, ferma restando CP_2 la retribuzione imponibile quantificata dall per la cig dell'anno 1995, CP_1
è stata riparametrata correttamente la retribuzione dei periodi di mobilità, che come chiarito dal condivisibile indirizzo giurisprudenziale sopra esposto, deve essere identica a quella indicata per la cig. Ne consegue il diritto del ricorrente a percepire l'importo differenziale mensile sul trattamento pensionistico, a seguito del corretto calcolo della contribuzione figurativa per malattia, cig e mobilità, pari ad euro 49,21 mensili, per un importo complessivo alla data del deposito del ricorso pari ad euro 1903,07 (calcolato nei limiti della decadenza triennale), nonché al pagamento delle differenze pensionistiche successive nella misura risultante dal predetto ricalcolo, oltre perequazione come per legge ed interessi o rivalutazione legale. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il valore degli arretrati al momento del deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 18/11/2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
7 dichiara il diritto di parte ricorrente alla ricostituzione della pensione a decorrere dal mese di novembre 2019, mediante il riconoscimento di un importo mensile di euro 945,84, via via perequato come da conteggi allegati al ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 dell'importo differenziale dovuto per il triennio antecedente al deposito del ricorso pari ad euro 1903,07 ed agli importi differenziali successivi, oltre accessori come per legge;
condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € CP_1
900,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, con distrazione.
Brindisi, 17/06/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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